N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1993- 19 gennaio 1994
N. 29 Ordinanza emessa il 5 maggio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 gennaio 1994) dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Nardo Massimo ed altro contro l'Ufficio italiano dei cambi Impiego pubblico - Trattamento economico dei pubblici dipendenti - Previsione con norma qualificata interpretativa che, dalla data di entrata in vigore (11 luglio 1992) del d-l. n. 333/1992 (convertito in legge n. 359/1992), non possono essere piu' adottati provvedimenti di allineamento stipendiali- Irragionevole e ingiustificata abrogazione ex tunc di un istituto riconosciuto dalla giurisprudenza di generale applicazione, con incidenza sui principi della salvaguardia dei diritti acquisiti, della certezza del diritto, della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nonche' dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438). (Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 113).(GU n.7 del 9-2-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2616/1991 proposto da Nardo Massimo e Sansoni Raniero, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Angeletti e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 19, contro l'ufficio italiano dei cambi, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno de Carolis e Paolo Giovanni Guiso e presso di essi elettivamente domiciliato in Roma, via Quattro Fontane, 123, per ottenere: a) l'annullamento del silenzio rifiuto su istanza inviata dai ricorrenti il 10 gennaio 1991 e successiva diffida notificata il 4, 5 e il 6 giugno 1991 nonche' di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali; b) la declaratoria del diritto alla retribuzione ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 681/1982 convertito in legge n. 869/1982, dello stipendio in godimento al dipendente immesso nel grado di funzionario di II, in possesso di una anzianita' nel grado inferiore a quella dei ricorrenti, che fruisca della piu' alta retribuzione con conseguente ricostruzione della carriera e rideterminazionedel trattamento retributivo con riferimento al grado di funzionario di I in cui sono attualmente inquadrati. Il tutto con decorrenza dalla data di immissione nel grado di funzionario di II di ciascun dipendente che ha scavalcato i ricorrenti nel trattamento economico e con pagamento delle somme arretrate che risulteranno dovute, con interessi e rivalutazione; c) in via subordinata, la declaratoria del diritto all'attribuzione, ove a seguito della predetta ricostruzione, e comunque in ogni caso, vi sia scavalcamento nell'ambito del grado di funzionario di I, successivamente conseguito dai ricorrenti, ad opera di dipendenti promossi nel medesimo grado dopo i ricorrenti, dello stipendio superiore (o quanto meno non inferiore) a quello in godimento dei dipendenti che fruiscano della piu' alta retribuzione e che li hanno scavalcati in detto grado. Con decorrenza dalla data in cui si e' verificato lo scavalcamento e con pagamento delle somme arretrate che risulteranno dovute, con interessi e rivalutazione; d) la declaratoria del diritto ad una retribuzione proporzionale ai gradi di funzionario di II e funzionario di I in relazione alla anzianita' di servizio e nel grado. Con conseguente condanna dell'amministrazione ad adeguare la retribuzione dei ricorrenti a far data dall'immissione nei gradi suddetti, dal 1 luglio 1985 o, quantomeno, dal 1 luglio 1989; e per quanto necessario; e) l'annullamento degli artt. 114 del rop approvato il 25 febbraio 1987 e 105 del rop approvato il 24 settembre 1986 nella parte in cui non prevedono il principio del c.d. "allineamento retributivo"; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ufficio italiano dei cambi; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Uditi alla pubblica udienza del 5 maggio 1993 (relatore il cons. Balba) l'avv. Angeletti per i ricorrenti e l'avv. De Carolis per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con ricorso notificato il 24 luglio 1991 e depositato il 2 agosto successivo i signori Massimo Nardo e Raniero Sansoni hanno adito questo tribunale formulando le domande indicate in epigrafe. I ricorrenti, dipendenti dell'U.I.C. dal 1974 (nella carriera operativa con il grado di aiuto contabile prima e dopo nella carriera direttiva con il grado di segretario, di segretario g.t., di funzionario di seconda, con decorrenza 1 luglio 1982 e di funzionario di prima, il Nardo con decorrenza 1 luglio 1988 e il Sansoni con decorrenza 1 luglio 1987), premesso in fatto di aver constatato che ad alcuni dipendenti provenienti dalla carriera operativa (con il grado di coadiutore) e transitati nel grado di funzionario di seconda (come la sig.ra Maria Rosaria Frosoni, con decorrenza 1 luglio 1985) e nel grado di funzionario di prima (come il sig. Claudio Ciccioli don decorrenza 1 luglio 1989 o il sig. Roberto Lombardi, con decorrenza 1 luglio 1990) successivamente, pur non avendo alcuna anzianita' in tali gradi, e' stata attribuita al momento della promozione una retribuzione superiore a quella da essi percepita, retribuzione che ha consentito ai primi (con minore anzianita' nel grado) di scavalcare i ricorrenti (piu' anziani nel grado), ponendo cosi' in essere una sperequazione stipendiale tanto evidente quanto illegittima, a sostegno del gravame hanno dedotto i seguenti motivi: 1. - Violazione dei principi generali in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti. Eccesso di potere per disparita' di trattamento, illogicita', ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione. I ricorrenti denunciano che dipendenti dell'U.I.C. transitati dopo di loro (nella carriera direttiva e) nel grado di funzionario di seconda e di prima godano di retribuzione maggiore di quella da essi percepita. A tale inconveniente, reso possibile da alcune norme regolamentari vigenti nell'U.I.C. in materia di trattamento economico del personale dipendente, si deve porre rimedio, si assume nel ricorso, facendo applicazione del principio del c.d. "allineamento stipendiale" o "galleggiamento", sancito dall'art. 4, secondo comma, seconda parte, del d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 839, per il personale della dirigenza statale e ritenuto dalla giurisprudenza rimedio correttivo di carattere generale applicabile a tutto il pubblico impiego. 2. - Altra violazione dei principi generali in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti, in relazione all'art. 36 della Costituzione e all'art. 33 del t.u. n. 3 del 1957. Ingiustizia manifesta, illogicita' e disparita' di trattamento. La sperequazione retributiva dopra denunciata viola il principio generale per il quale il trattamento economico dell'impiegato pubblico deve essere proporzionato alla qualita' e quantita' del lavoro svolto. E difatti gli istanti si sono venuti a trovare in posizione economica deteriore rispetto a dipendenti inquadrati nei medesimi gradi, ma con minore anzianita'. 3. - Eccesso di potere per omessa estensione del giudicato e per disparita' di trattamento. L'U.I.C. illegittimamente non avrebbe esteso il giudicato formatosi su decisioni della magistratura amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 410/1990; TAR Lazio, sez. III, n. 481/1991) rese su fattispecie di scavalcamento retributivo identiche a quella che riguarda i ricorrenti. Si e' costituito in giudizio l'ufficio italiano cambi, chiedendo la reiezione del ricorso. In prossimita' dell'udienza ambo le parti hanno depositato memorie sviluppando ulteriori rilievi difensivi, anche in relazione alla normativa sopravvenuta in materia di allineamento stipendiale. Assegnato alla odierna udienza pubblica e ivi chiamato, il ricorso e' stato trattato oralmente dalle parti, che hanno insistito nelle rispettive posizioni, e ritenuto in decisione. D I R I T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 28/1994). 94C0077