N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1993- 19 gennaio 1994

                                 N. 29
 Ordinanza   emessa   il   5   maggio   1993   (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  19  gennaio  1994)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Nardo Massimo ed altro
 contro l'Ufficio italiano dei cambi
 Impiego pubblico - Trattamento economico dei pubblici dipendenti -
    Previsione con norma qualificata interpretativa che, dalla data di
    entrata   in   vigore  (11  luglio  1992)  del  d-l.  n.  333/1992
    (convertito  in  legge  n.  359/1992),  non  possono  essere  piu'
    adottati  provvedimenti di allineamento stipendiali- Irragionevole
    e ingiustificata abrogazione ex tunc di un  istituto  riconosciuto
    dalla  giurisprudenza  di generale applicazione, con incidenza sui
    principi della salvaguardia dei diritti acquisiti, della  certezza
    del  diritto,  della  tutela  giurisdizionale  dei diritti e degli
    interessi legittimi nonche' dei principi di imparzialita'  e  buon
    andamento della p.a.
 (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito
    in legge 14 novembre 1992, n. 438).
 (Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 113).
(GU n.7 del 9-2-1994 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 2616/1991
 proposto da Nardo Massimo e Sansoni Raniero, rappresentati  e  difesi
 dall'avv.  Alberto  Angeletti  e  presso  il suo studio elettivamente
 domiciliati  in  Roma,  via  Pierluigi  da  Palestrina,  19,   contro
 l'ufficio  italiano  dei  cambi, in persona del presidente in carica,
 rappresentato e difeso  dagli  avvocati  Bruno  de  Carolis  e  Paolo
 Giovanni  Guiso  e  presso di essi elettivamente domiciliato in Roma,
 via Quattro Fontane, 123, per ottenere:
      a)  l'annullamento  del  silenzio rifiuto su istanza inviata dai
 ricorrenti il 10 gennaio 1991 e successiva diffida notificata il 4, 5
 e il 6 giugno 1991 nonche' di tutti gli atti presupposti, connessi  e
 conseguenziali;
      b)  la  declaratoria  del  diritto  alla  retribuzione  ai sensi
 dell'art. 4 del d.l. n. 681/1982 convertito in  legge  n.  869/1982,
 dello  stipendio  in  godimento  al  dipendente  immesso nel grado di
 funzionario di II, in possesso di una anzianita' nel grado  inferiore
 a quella dei ricorrenti, che fruisca della piu' alta retribuzione con
 conseguente   ricostruzione   della  carriera  e  rideterminazionedel
 trattamento retributivo con riferimento al grado di funzionario di  I
 in  cui  sono  attualmente  inquadrati. Il tutto con decorrenza dalla
 data di  immissione  nel  grado  di  funzionario  di  II  di  ciascun
 dipendente che ha scavalcato i ricorrenti nel trattamento economico e
 con  pagamento  delle  somme  arretrate  che risulteranno dovute, con
 interessi e rivalutazione;
      c)   in   via   subordinata,   la   declaratoria   del   diritto
 all'attribuzione,  ove  a  seguito  della  predetta  ricostruzione, e
 comunque in ogni caso, vi sia scavalcamento nell'ambito del grado  di
 funzionario di I, successivamente conseguito dai ricorrenti, ad opera
 di  dipendenti  promossi  nel medesimo grado dopo i ricorrenti, dello
 stipendio superiore  (o  quanto  meno  non  inferiore)  a  quello  in
 godimento dei dipendenti che fruiscano della piu' alta retribuzione e
 che  li hanno scavalcati in detto grado. Con decorrenza dalla data in
 cui si e' verificato lo scavalcamento e  con  pagamento  delle  somme
 arretrate che risulteranno dovute, con interessi e rivalutazione;
      d) la declaratoria del diritto ad una retribuzione proporzionale
 ai  gradi  di  funzionario di II e funzionario di I in relazione alla
 anzianita'  di  servizio  e  nel  grado.  Con  conseguente   condanna
 dell'amministrazione ad adeguare la retribuzione dei ricorrenti a far
 data  dall'immissione  nei  gradi  suddetti,  dal  1›  luglio 1985 o,
 quantomeno, dal 1› luglio 1989; e per quanto necessario;
      e) l'annullamento degli  artt.  114  del  rop  approvato  il  25
 febbraio  1987  e  105  del  rop approvato il 24 settembre 1986 nella
 parte in cui  non  prevedono  il  principio  del  c.d.  "allineamento
 retributivo";
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ufficio italiano dei
 cambi;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Uditi alla pubblica udienza del 5 maggio 1993 (relatore  il  cons.
 Balba)  l'avv.  Angeletti  per  i  ricorrenti e l'avv. De Carolis per
 l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con ricorso notificato il 24 luglio 1991 e depositato il 2  agosto
 successivo  i  signori  Massimo  Nardo  e Raniero Sansoni hanno adito
 questo tribunale formulando le domande indicate in epigrafe.
    I ricorrenti, dipendenti  dell'U.I.C.  dal  1974  (nella  carriera
 operativa con il grado di aiuto contabile prima e dopo nella carriera
 direttiva  con  il  grado  di  segretario,  di  segretario  g.t.,  di
 funzionario  di  seconda,  con  decorrenza  1›  luglio  1982   e   di
 funzionario  di  prima,  il  Nardo con decorrenza 1› luglio 1988 e il
 Sansoni  con  decorrenza  1›  luglio 1987), premesso in fatto di aver
 constatato  che  ad  alcuni  dipendenti  provenienti  dalla  carriera
 operativa  (con  il  grado  di  coadiutore) e transitati nel grado di
 funzionario di seconda (come la sig.ra  Maria  Rosaria  Frosoni,  con
 decorrenza  1› luglio 1985) e nel grado di funzionario di prima (come
 il sig. Claudio Ciccioli don decorrenza 1›  luglio  1989  o  il  sig.
 Roberto Lombardi, con decorrenza 1› luglio 1990) successivamente, pur
 non  avendo  alcuna  anzianita' in tali gradi, e' stata attribuita al
 momento della promozione una retribuzione superiore a quella da  essi
 percepita,  retribuzione  che  ha  consentito  ai  primi  (con minore
 anzianita' nel grado) di scavalcare i ricorrenti  (piu'  anziani  nel
 grado),  ponendo  cosi' in essere una sperequazione stipendiale tanto
 evidente quanto illegittima, a sostegno del gravame hanno  dedotto  i
 seguenti motivi:
    1.  -  Violazione  dei principi generali in materia di trattamento
 economico dei pubblici dipendenti. Eccesso di potere  per  disparita'
 di   trattamento,  illogicita',  ingiustizia  manifesta.  Difetto  di
 motivazione.
    I ricorrenti denunciano che dipendenti dell'U.I.C. transitati dopo
 di loro (nella carriera direttiva e)  nel  grado  di  funzionario  di
 seconda  e di prima godano di retribuzione maggiore di quella da essi
 percepita.
    A tale inconveniente, reso possibile da alcune norme regolamentari
 vigenti nell'U.I.C. in materia di trattamento economico del personale
 dipendente, si deve porre rimedio, si  assume  nel  ricorso,  facendo
 applicazione  del  principio  del  c.d.  "allineamento stipendiale" o
 "galleggiamento", sancito dall'art. 4, secondo comma, seconda  parte,
 del  d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge 20 novembre
 1982, n. 839, per il personale della  dirigenza  statale  e  ritenuto
 dalla   giurisprudenza   rimedio  correttivo  di  carattere  generale
 applicabile a tutto il pubblico impiego.
    2.  -  Altra  violazione  dei  principi  generali  in  materia  di
 trattamento  economico dei pubblici dipendenti, in relazione all'art.
 36 della  Costituzione  e  all'art.  33  del  t.u.  n.  3  del  1957.
 Ingiustizia manifesta, illogicita' e disparita' di trattamento.
    La  sperequazione  retributiva dopra denunciata viola il principio
 generale  per  il  quale  il  trattamento  economico   dell'impiegato
 pubblico  deve  essere  proporzionato  alla  qualita' e quantita' del
 lavoro svolto. E difatti gli istanti si  sono  venuti  a  trovare  in
 posizione  economica  deteriore  rispetto a dipendenti inquadrati nei
 medesimi gradi, ma con minore anzianita'.
    3. - Eccesso di potere per omessa estensione del giudicato  e  per
 disparita' di trattamento.
    L'U.I.C.   illegittimamente   non   avrebbe  esteso  il  giudicato
 formatosi su decisioni della magistratura  amministrativa  (Consiglio
 di  Stato,  sez.  VI,  n. 410/1990; TAR Lazio, sez. III, n. 481/1991)
 rese su fattispecie di scavalcamento retributivo identiche  a  quella
 che riguarda i ricorrenti.
    Si  e'  costituito in giudizio l'ufficio italiano cambi, chiedendo
 la reiezione del ricorso.
    In prossimita' dell'udienza ambo le parti hanno depositato memorie
 sviluppando ulteriori rilievi  difensivi,  anche  in  relazione  alla
 normativa sopravvenuta in materia di allineamento stipendiale.
    Assegnato alla odierna udienza pubblica e ivi chiamato, il ricorso
 e'  stato  trattato  oralmente dalle parti, che hanno insistito nelle
 rispettive posizioni, e ritenuto in decisione.
                             D I R I T T O
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 28/1994).
 94C0077