N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 febbraio 1994
N. 4 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1 febbraio 1994 (della provincia autonoma di Bolzano) Finanza pubblica allargata - Interventi correttivi di finanza pubblica - Previsione del concorso delle province autonome, al finanziamento del servizio sanitario in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale - Riserva all'erario delle maggiori entrate tributarie dovute alla soppressione di agevolazioni tributarie, alla modifica del trattamento fiscale dell'abitazione principale e ad altre norme correttive in materia di tasse e imposte - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di addestramento e formazione professionale, sul presupposto che la qualificazione delle disposizioni della legge impugnata quali norme fondamentali di riforma economica e sociale non possa dipendere soltanto dalla definizione adottata dal legislatore (come nella specie) ma anche e soprattutto dalla natura obiettiva di esse - Lesione dell'autonomia finanziaria della provincia ricorrente - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 219/1984, 1033/1988, 349/1991, 240/1992 e 355/1993. (Legge 24 dicembre 1993 n. 537, artt. 12, quinto e nono comma, e 16, diciassettesimo comma). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma, 8, primo comma, 9, primo comma, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107).(GU n.8 del 16-2-1994 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 322 del 24 gennaio 1994, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 24 gennaio 1994, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, segretario della giunta provinciale (rep. n. 17041) - dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 12, quinto e nono comma, e dell'art. 16, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica". F A T T O Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993 (Supplemento ordinario) e' stata pubblicata la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica". Ai fini del presente ricorso, viene innanzitutto in evidenza l'art. 12 della legge n. 537/93, intitolato "Trasferimenti alle regioni". In particolare il quinto comma di tale articolo dispone che: "Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996. Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese". Ancora l'art. 12 della legge n. 537/1993, al nono comma, detta disposizioni in materia di servizio sanitario e relativo finanziamento, stabilendo che: "A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al settimo comma, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario e' stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'art. 1, primo comma, lett. i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli artt. 1, primo e quarto comma; 6, primo e secondo comma; 10; 11; 13; 14; primo comma; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica". Infine viene in evidenza la disciplina stabilita nel capo secondo (artt. 14-16) della legge n. 537/1993. Questa dispone la razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie ed il recupero di importo e di base imponibile (art. 14), modifica il trattamento tributario dell'abitazione principale (art. 15), e stabilisce altre norme correttive in materia di tasse ed imposte anch'esse - come le precedenti - dirette ad aumentare le entrate fiscali (art. 16). Ma in particolare qui rileva la disciplina stabilita dal diciassettesimo comma dell'art. 16, secondo cui: "Le entrate derivanti dal presente capo, nonche' il gettito dell'imposta di cui al decreto 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono riservati all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma". La surriferita disciplina della legge n. 537/1993 e' gravemente lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite alla provincia autonoma di Bolzano, onde questa l'impugna con il presente ricorso, per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione, da parte dell'art. 12, quinto comma, della legge n. 537/1993, delle competenze provinciali di cui agli artt. 3, terzo comma; 8, primo comma; 9, primo comma; 16, primo comma; alle disposizioni del titolo sesto (in particolare artt. 75 e 78) come modificate ed integrate dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (in particolare art. 5, primo comma, di quest'ultima legge); e agli artt. 104, primo comma; e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme d'attuazione (spec. art. 10, sesto comma, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268). La provincia autonoma di Bolzano, in relazione alle competenze di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto, e' dotata di autonomia finanziaria, ai sensi della disciplina stabilita dal titolo sesto dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) - come modificato e integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 - e della disciplina dell'art. 5 della stessa legge n. 386/1989. In particolare l'art. 78 dello statuto speciale - ad integrazione delle risorse finanziarie di cui agli articoli precedenti (e spec. art. 75) - stabilisce che "1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello statuto e relativa norma di attuazione. 2. - Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale". Tale disciplina dell'art. 78 st. e' integrato da quello dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante le ultime "norme d'attuazione" dello Statuto Trentino-Alto Adige in materia di finanza provinciale (decreto emanato ai sensi, e con la speciale procedura, dell'art. 107 st.). In particolare tale articolo 10, dopo avere stabilito al quinto comma che alla determinazione e devoluzione della quota di spettanza della provincia si provvede (annualmente) con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro (previo accordo con il presidente della giunta provinciale", al sesto comma stabilisce che ove non si verifichi tale accordo, che di regola dovrebbe perfezionarsi entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota dovra' allora essere comunque devoluta alla provincia "nella misura concordata per l'esercizio precedente salvo decisione definitiva da parte del Parlamento". E' dunque palese come la impugnata disposizione del quinto comma dell'art. 12 della legge n. 537/1993 sia lesiva della autonomia finanziaria e delle competenze provinciali di cui alle norme indicate in epigrafe. Essa infatti, in puntuale contrasto con quanto stabilito dalle norme d'attuazione dello statuto (art. 10, sesto comma, del d.lgs. n. 268/1992), non solo dispone che le quote variabili per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengano devolute con grande ritardo rispetto al termine ordinario, ma per di piu' stabilisce che - ove non si realizzi l'accordo previsto dall'art. 89 st. - anziche' essere comunque devoluta provvisoriamente alla provincia la quota nella misura concordata per l'esercizio precedente (come dispone inderogabilmente la norma d'attuazione dello statuto), il Governo possa, ma solo eventualmente, erogare una anticipazione, se sussiste una situazione di particolare urgenza e se si realizza una specifica intesa ad hoc. Dunque - diversamente da quanto stabilito dalla norma d'attuazione - la disposizione legislativa impugnata non da certezza ne' dell' an, ne' del quantum dell'anticipazione sulla quota definitiva. Poiche', come si e' visto, la disposizione legislativa in questione pretenderebbe di derogare alla disciplina stabilita dalla normativa d'attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige (art. 10, sesto comma, del d.lgs. n. 268/1992), ne consegue che essa e' incostituzionale - per violazione oltre che delle norme statutarie e d'attuazione gia' indicate - anche dell'art. 107 dello statuto. Infatti, secondo il costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte (per tutte sent. n. 40/1992), le norme d'attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige sono dotate di un particolare valore, conseguente al particolare procedimento di approvazione loro proprio, che ne impedisce l'abrogazione o la deroga da parte di atti legislativi adottati con un diverso procedimento. 2. - Violazione, da parte dell'art. 12, quinto comma (primo periodo), della legge n. 537/1993, delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione gia' indicate in relazione al motivo precedente (n. 1); nonche' spec. degli artt. 10 e 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; e dell'art. 3 della Costituzione. Si e' gia' ricordato come la provincia autonoma ricorrente sia dotata di autonomia finanziaria in base alle norme statutarie e d'attuazione sopra indicate. Tale autonomia gli e' riconosciuta per l'esercizio delle competenze sue proprie, fra cui - in particolare - anche quelle in materia di "igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera" di cui all'art. 9, primo comma, n. 10 dello statuto speciale e relative norme d'attuazione. Fra queste ultime, in particolare, va ricordato l'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (nel testo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267), secondo cui la provincia deve garantire "l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionali e comunitarie". Cio' premesso, ne risulta la incostituzionalita' della surriferita disciplina contenuta nel (primo periodo del) nono comma dell'art. 12 della legge impugnata, il quale dispone che, a partire dal 1994 e per gli anni successivi, il concorso della provincia al finanziamento del servizio sanitario e' stabilito in misura pari al 42% delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'art. 1, primo comma, lett. i), della legge n. 421/1992. Infatti tale riduzione dell'assegnazione di parte corrente del fondo sanitario nazionale, nonche' dei contributi sanitari, spettanti alla Provincia determina una disparita' di trattamento ingiustificata nei confronti delle altre regioni a statuto speciale e ordinario, dovendo essere assicurata a tutte una uniformita' di finanziamento delle prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera, conformi agli standards previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. In tal modo viene violato (assieme all'art. 3 della Costituzione) il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria della Provincia specie in materia di sanita' (art. 9, n. 10, art. 16 e titolo sesto dello Statuto); ma anche nelle altre materie di competenza propria per le conseguenti riduzioni delle risorse finanziarie altrimenti destinabili ad altri settori diversi dalla sanita'. Non solo. La disciplina legislativa impugnata consolida stabilmente, in danno della provincia ricorrente, le aliquote di riduzione del finanziamento della spesa sanitaria di cui all'art. 8, primo comma, della legge n. 498/1992: riduzioni che codesta ecc.ma Corte ha ritenuto non costituzionalmente illegittime (sent. n. 537/1993), ma in quanto caratterizzate dall'urgenza e dalla provvisorieta', siccome elementi di una disciplina legislativa transitoria, diretta a costituire il necessario raccordo fra il vecchio ed il nuovo regime del finanziamento della spesa sanitaria. Evidentemente tali giustificazioni non possono piu' valere per un intervento legislativo che (come quello della legge n. 537/1993) interviene un anno dopo il precedente. Ne' si potrebbe utilmente invocare (per sostenere la perdurante transitorieta' e, quindi, la validita' della disciplina in questione) il fatto che la disposizione legislativa impugnata recita " .. in attesa delle norme di attuazione di cui al settimo comma". Infatti tali norme sono quelle necessarie "per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano" che (secondo il settimo comma dell'art. 12) "sono emanate entro il 31 marzo 1994". Ma se tali nuove norme di attuazione potranno essere necessarie per altri ragioni, certo non lo sono per la Provincia ricorrente, stante la recente emanazione (a chiusura del "pacchetto") delle ultime norme d'attuazione in materia di sanita' e di finanza provinciale contenute nei decreti legislativi n. 267 e n. 268 del 16 marzo 1992. Infine, anche sotto un ulteriore profilo la disposizione legislativa impugnata, che riduce percentualmente la quota del Fondo sanitario nazionale, e' incostituzionale per violazione, in particolare, delle norme degli artt. 78, 104 e 107 dello statuto Trentino-Alto Adige; dell'art. 5, primo comma, della legge n. 386/1989; e degli artt. 10 e 12 del decreto legislativo n. 268/1992. Infatti, con gli artt. 10, quarto comma, lett. d), e 12, primo comma, del decreto legislativo n. 268/1992 (contenente le ultime norme d'attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige in materia finanziaria) si e' stabilito che per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale si applica la disciplina dell'art. 5 della legge n. 386/1989 (legge "rinforzata" ex art. 104 dello statuto Trentino- Alto Adige). Ne deriva che la provincia ricorrente partecipa in condizione di parita' con le altre regioni alla ripartizione del Fondo sanitario; e che degli stanziamenti statali relativi al Fondo non si tiene conto ai fini della determinazione annuale della "quota variabile" di cui all'art. 78 dello statuto Trentino-Alto Adige solo in quanto la quota del Fondo (a parita' di condizioni con le altre regioni) sia trasferita alla provincia. Deriva da cio', fra l'altro, che eventuali difficolta' finanziarie dello Stato per l'anno in corso, tali da richiedere tagli ai trasferimenti finanziari dello Stato alla provincia, come pure eventuali esigenze di carattere perequativo e di riequilibrio dei flussi finanziari, avrebbero dovuto effettuarsi, semmai, nella sede appropriata, costituita appunto dalla procedura di determinazione della "quota variabile" ex art. 78 dello statuto; ovvero, mediante una modifica della vigente disciplina delle finanze provinciali stabilita dallo Statuto e dalle relative norme d'attuazione, mediante la speciale procedura prevista dagli artt. 104 e 107 dello statuto. La disposizione legislativa in questione, dunque, si pone in contrasto con l'accordo raggiunto nelle procedure svolte ai sensi degli artt. 104 e 107 dello statuto speciale, e viola pertanto le norme statutarie e d'attuazione gia' indicate. 3. - Violazione, da parte dell'art. 12, quinto comma (secondo periodo), della legge n. 537/1993, delle competenze provinciali di cui agli artt. 3, terzo comma; 4, primo comma; 5, primo comma, 8, primo comma, n. 29; 9, primo comma, n. 10; e 16, primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione. 3.1. - Si premette che in base agli artt. 8, primo comma, n. 29, 9, primo comma, n. 10, e 16, primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, la provincia ricorrente e' titolare di competenze legislative ed amministrative, rispettivamente, di tipo esclusivo in materia di "addestramento e formazione professionale", e di tipo concorrente in materia di "igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera". Tali competenze incontrano i limiti indicati negli artt. 4 e 5 dello Statuto fra cui, in particolare, anche quelli delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica; mentre solo la competenza provinciale concorrente incontra il limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Per quanto riguarda, poi, l'ambito ed i confini materiali delle suddette competenze, e' pure opportuno ricordare, in primo luogo, che secondo quanto stabilito dal secondo e terzo comma dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come sostituiti dall'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, recante le nuove norme d'attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige), competono alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le potesta' legisla- tive ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, con l'obbligo di garantire nell'esercizio di tali potesta', l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria; cosi' come spettano pure alle medesime provincie autonome le competenze (da esercitare nei limiti previsti dallo statuto) relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti suddetti. Inoltre va ricordato come le norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, abbiano operato il trasferimento pressoche' integrale alla provincia delle funzioni in materia di addestramento e formazione professionale; ed in particolare con il secondo comma dell'art. 5 di tale d.P.R. n. 680 del 1973, aggiunto dall'art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 1992, n. 267, la provincia di Bolzano e' stata autorizzata ad attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali, i cui attestati abilitano all'esercizio di un'attivita' professionale in corrispondenza alle norme comunitarie (al riguardo codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 316/1993 ha riconosciuto la competenza della provincia autonoma di Bolzano anche in materia di corsi di formazione specifica in medicina generale). Giova anche ricordare come, secondo la consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (per tutte sentenze 219/1984, 1033/1988, 349/1991), la qualificazione delle disposizioni di una legge quali norme fondamentali di riforma economico-sociale non possa discendere soltanto dalla definizione adottata dal legislatore, ma debba invece trovare corrispondenza nella natura obiettiva delle disposizioni in questione; ed inoltre il carattere di "fondamentalita'" di tali norme sia collegato alla natura di "norme-principio" delle stesse. Piu' in particolare, proprio a proposito della disciplina in materia sanitaria posta dal decreto legislativo n. 502/1992, codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 355/93, con richiami alla giurisprudenza precedente) ha altresi' precisato: a) che solo le disposizioni legis- lative "dirette a porre i principi" concernenti l'organizzazione del servizio sanitario possono essere considerate norme fondamentali delle riforme economico-sociali; b) e che neppure una legge di riforma economico-sociale puo' integralmente estromettere le regioni dalle materie di loro competenza, onde le disposizioni di dettaglio che eventualmente accompagnino nella stessa legge di riforma le predette norme fondamentali possono vincolare l'esercizio delle competenze regionali e provinciali soltanto ove siano legate con i principi della riforma da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione (rapporto - riteniamo si possa aggiungere - la cui sussistenza va accertata con rigore ed in base a criteri di interpretazione "stretta"). 3.2. - Cio' premesso, e' palese la incostituzionalita' della impugnata disciplina dell'art. 12, nono comma (secondo periodo), della legge n. 537/1993, secondo cui le particolari disposizioni ivi elencate del decreto legislativo n. 502/1z992 (cioe' dal decreto che, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della legge n. 421/1992, ha dettato norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria) sarebbero "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica". Infatti l'art. 19 del decreto legislativo n. 502/1992 (nella sua originaria formulazione, come fra breve si dira'), a chiusura della nuova disciplina della materia sanitaria, e conformemente al principio stabilito dalla lettera z) dell'art. 1, primo comma, della legge di delega n. 421/1992, stabiliva che "le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione". Viceversa la disposizione dell'art. 12, nono comma, della legge n. 537/1993 qui impugnata, anziche' far salve le competenze della provincia, ha un obiettivo opposto. Con essa si vorrebbe vincolare la competenza provinciale non solo ai principi desumibili dalla legge n. 421/1992, o anche dalle disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992 che - appunto e soltanto in quanto disposizioni di principio - possono configurarsi come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Infatti, secondo il nuovo testo legislativo tutte le disposizioni (di principio e non) di cui agli articoli e commi del decreto legislativo n. 502/1992, indicati dalla disposizione dell'art. 12, nono comma, della legge n. 537/1993 qui impugnata dovrebbero considerarsi come norme fondamentali di riforma economico sociale, e quindi vincolanti, oltre che quella concorrente, anche la competenza esclusiva della provincia ricorrente. E' evidente che, disponendo in tal modo, il legislatore comprime oltre i limiti costituzionalmente stabiliti le competenze provinciali. Basti qui considerare a mo' di esempio (ma altri se ne potrebbero fare, ed eventualmente si faranno in una successiva memoria) la disciplina della formazione medica di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 502/1992 (che incide anche sulla formazione specifica in medicina generale la quale - come chiarito dalla citata sentenza n. 316/1993 - rientra nella competenza esclusiva provinciale in materia di addestramento e formazione professionale). Disciplina che la disposizione legislativa impugnata pretenderebbe di elevare al rango di norme fondamentali vincolanti appunto la competenza esclusiva provinciale. Vero e', invece, che le disposizioni elencate nell'art. 19, secondo comma, del decreto legislativo n. 502 non hanno i caratteri che secondo la giurisprudenza gia' citata di codesta ecc.ma Corte caratterizzano il limite in questione delle norme fondamentali. Esse infatti, non solo difettano spesso di quei caratteri di incisiva innovativa rispetto alle norme che regolano settori o beni della vita di fondamentale importanza; ma soprattutto la loro formulazione non e' limitata alla enunciazione delle sole norme di principio fondamentali connesse ad un interesse unitario dello Stato, secondo quella che e' invece una caratteristica essenziale del limite in questione. A conclusione della illustrazione di tale motivo di ricorso (e sciogliendo una riserva fatta in precedenza) la provincia ricorrente non puo' certo ignorare che la originaria formulazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 502/1992 e' stata successivamente modificata dall'art. 20 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Tale articolo ha infatti sostituito l'art. 19 del decreto n. 502, il cui secondo comma contiene attualmente una disposizione di tenore corrispondente a quella qui impugnata dall'art. 12, nono comma, della legge n. 537/1993. Ma e' ben noto a codesta ecc.ma Corte come anche l'art. 20 del decreto legislativo n. 517/1993 sia stato impugnato dalla provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 14 gennaio 1994 (con esso deducendosi - in ordine alla corrispondente disposizione legislativa impugnata - censure del tutto analoghe a quelle contenute nel presente atto). Si confida, pertanto, che entrambe le disposizioni legislative, impugnate con i due ricorsi, verranno dichiarate incostituzionali. 4. - Violazione, da parte dell'art. 16, diciassettesimo comma, della legge n. 537/1993, delle competenze provinciali di cui agli artt. 3, terzo comma; 4, primo comma; 8, primo comma; 9, primo comma; 16, primo comma; alle disposizioni del titolo sesto (in particolare artt. 75 e 78) come modificate ed integrate dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (in particolare art. 5, primo comma, di quest'ultima legge); e agli artt. 104, primo comma; e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme d'attuazione. Come si e' gia' detto, la provincia autonoma di Bolzano, in relazione alle competenze di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto, e' dotata di autonomia finanziaria, ai sensi della disciplina stabilita dal titolo sesto dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) - come modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 - e della disciplina dell'art. 5 della stessa legge n. 386/1989. In particolare l'art. 75 dello statuto speciale, nel testo sostituito dall'art. 3 della citata legge 30 novembre 1989, n. 386 (adottata ai sensi dell'art. 104 dello statuto) stabilisce che spettano alla provincia ricorrente determinate quote del gettito di tutte le entrate tributarie percepite nel suo territorio (ad eccezione di quelle di spettanza della regione e di altri enti pubblici), nella misura risultante dalla applicazione delle diverse aliquote stabilite dallo stesso art. 75. Tale disciplina e' integrata dagli artt. 5, 6 e 9 del gia' citato decreto legislativo n. 268/1992, recante le ultime norme d'attuazione dello statuto speciale Trentino- Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale. In particolare l'art. 9 di quest'ultimo decreto stabilisce che: "1. Il maggior gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni dei tributi o da nuovi tributi disposti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove o maggiori spese che non rientrano nelle materie di competenza regionale o provinciale, ovvero di spese rela- tive a calamita' naturali, e' riversato allo Stato in occasione del saldo di cui all'art. 8, terzo comma. 2. Gli ammontari relativi all'applicazione del primo comma sono determinati per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale o con i presidenti delle giunte provinciali". Cio' premesso, e' allora palese la incostituzionalita' dell'art. 16, diciassettesimo comma, della impugnata legge n. 537/1993, che pretende di riservare allo Stato le (maggiori) entrate derivanti dalla disciplina del capo II della legge - che gia' si e' visto essere complessivamente diretta appunto ad aumentare le entrate fiscali - nonche' il gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La riserva allo Stato stabilita da tale disposizione legislativa viola, infatti, l'autonomia finanziaria provinciale quale risulta dalle norme statutarie e d'attuazione indicate in epigrafe: specie l'art. 75 dello statuto e l'art. 9 del decreto legislativo n. 268/1992. Quest'ultimo, in particolare, per il fatto che il maggior gettito tributario in questione: a) non e' destinato, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, alla copertura di nuove o maggiori spese statali che non rientrano nella matieria di competenza provinciale; b) viceversa esso e' destinato dalla legge, in modo del tutto generico, a coprire gli oneri per il servizio del debito pubblico, ed al riequilibrio del bilancio (che non sono certo "materie" estranee alle competenze provinciali). Inoltre il diciassettesimo comma dell'art. 16 impugnato, nella sua seconda parte (la' dove demanda ad un decreto del Ministro delle finanze di definire le modalita' l'attuazione della disciplina contenuta nello stesso diciassettesimo comma) viola anziche' il secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo n. 268/1992, non essendo fatta salva dalla disposizione legislativa in questione neppure la previa intesa con il presidente della giunta provinciale per la determinazione dell'ammontare della quota del gettito da riservarsi allo Stato. Infine, il diciassettesimo comma dell'art. 16 della legge impugnata, pretendendo di derogare alla disciplina stabilita dall'art. 75 dello statuto speciale e dall'art. 9 del decreto legislativo n. 268/1992, ma senza le particolari procedure "collaborative" statutariamente prescritte per la modifica di quelle disposizioni, viene per cio' stesso a violare anche gli artt. 104 e 107 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionali in parte qua le disposizioni degli artt. 12, quinto e nono comma, e 16, diciassettesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Roma, addi' 27 gennaio 1994 Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ 94C0079