N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 febbraio 1994

                                 N. 4
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 1 febbraio 1994 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Finanza pubblica allargata - Interventi correttivi di finanza
    pubblica - Previsione del concorso  delle  province  autonome,  al
    finanziamento  del  servizio  sanitario  in  misura pari al 42 per
    cento delle risorse provenienti dal Fondo  sanitario  nazionale  -
    Riserva  all'erario  delle maggiori entrate tributarie dovute alla
    soppressione   di   agevolazioni  tributarie,  alla  modifica  del
    trattamento fiscale dell'abitazione principale e  ad  altre  norme
    correttive  in  materia  di  tasse e imposte - Lamentata invasione
    della sfera di competenza provinciale  in  materia  di  assistenza
    sanitaria   ed   ospedaliera   e  di  addestramento  e  formazione
    professionale,  sul  presupposto  che  la   qualificazione   delle
    disposizioni  della  legge  impugnata  quali norme fondamentali di
    riforma economica e sociale non  possa  dipendere  soltanto  dalla
    definizione  adottata dal legislatore (come nella specie) ma anche
    e  soprattutto  dalla  natura  obiettiva   di   esse   -   Lesione
    dell'autonomia    finanziaria   della   provincia   ricorrente   -
    Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 219/1984,
    1033/1988, 349/1991, 240/1992 e 355/1993.
 (Legge 24 dicembre 1993 n. 537, artt. 12, quinto e nono comma, e 16,
    diciassettesimo comma).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma, 8, primo comma,
    9, primo comma, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107).
(GU n.8 del 16-2-1994 )
    Ricorso della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  della  giunta  provinciale  dott. Luis Durnwalder, giusta
 deliberazione della giunta n. 322 del 24 gennaio 1994,  rappresentata
 e  difesa - in virtu' di procura speciale del 24 gennaio 1994, rogata
 dall'avv.  Giovanni  Salghetti  Drioli,   segretario   della   giunta
 provinciale  (rep.  n. 17041) - dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio
 e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata  in
 Roma,  piazza  Borghese  n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica,  per  la
 dichiarazione  di  incostituzionalita'  dell'art.  12,  quinto e nono
 comma, e  dell'art.    16,  comma  diciassettesimo,  della  legge  24
 dicembre  1993,  n.  537,  recante  "Interventi correttivi di finanza
 pubblica".
                               F A T T O
    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993  (Supplemento
 ordinario)  e'  stata  pubblicata  la legge 24 dicembre 1993, n. 537,
 recante "Interventi correttivi di finanza pubblica".
    Ai fini del  presente  ricorso,  viene  innanzitutto  in  evidenza
 l'art.  12  della  legge  n.  537/93,  intitolato "Trasferimenti alle
 regioni".
    In particolare il quinto comma di tale articolo dispone che:  "Gli
 importi  risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui
 all'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
 statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto
 del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni
 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995  e  1996.  Nelle
 more  della  determinazione  delle  quote  variabili  possono  essere
 erogate anticipazioni annue per far fronte ad  impegni  di  accertata
 urgenza sulla base di specifiche intese".
    Ancora  l'art.  12  della  legge n. 537/1993, al nono comma, detta
 disposizioni  in   materia   di   servizio   sanitario   e   relativo
 finanziamento,  stabilendo che: "A partire dal 1994 e in attesa delle
 norme di attuazione di  cui  al  settimo  comma,  il  concorso  delle
 regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
 Bolzano al finanziamento  del  servizio  sanitario  e'  stabilito  in
 misura  pari  al  42  per  cento  delle risorse provenienti dal Fondo
 sanitario  nazionale  e  dall'attribuzione dei contributi sanitari in
 attuazione dell'art. 1, primo comma, lett. i), della legge 23 ottobre
 1992, n. 421,  e  successive  modificazioni,  per  la  regione  Valle
 d'Aosta  e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per
 cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la regione siciliana
 e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle  regioni  a
 statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le
 disposizioni di cui agli artt. 1, primo e quarto comma;  6,  primo  e
 secondo  comma;  10;  11;  13;  14;  primo comma; 15; 16; 17 e 18 del
 decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
 modificazioni  ed  integrazioni,  sono  norme fondamentali di riforma
 economico-sociale della Repubblica".
    Infine viene in evidenza la disciplina stabilita nel capo  secondo
 (artt.   14-16)   della   legge   n.   537/1993.  Questa  dispone  la
 razionalizzazione e soppressione di  agevolazioni  tributarie  ed  il
 recupero  di  importo  e  di  base  imponibile (art. 14), modifica il
 trattamento  tributario  dell'abitazione  principale  (art.  15),   e
 stabilisce  altre  norme  correttive  in  materia di tasse ed imposte
 anch'esse - come le precedenti -  dirette  ad  aumentare  le  entrate
 fiscali (art. 16).
    Ma   in   particolare  qui  rileva  la  disciplina  stabilita  dal
 diciassettesimo  comma  dell'art.  16,  secondo  cui:   "Le   entrate
 derivanti  dal  presente capo, nonche' il gettito dell'imposta di cui
 al decreto 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con  modificazioni,
 dalla  legge  26  novembre  1992, n. 461, sono riservati all'erario e
 concorrono alla copertura degli oneri  per  il  servizio  del  debito
 pubblico,   nonche'   alla  realizzazione  delle  linee  di  politica
 economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
 bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro  delle
 finanze,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
 novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
 saranno  definite,  ove  necessarie, le modalita' per l'attuazione di
 quanto previsto dal presente comma".
    La surriferita disciplina della legge n.  537/1993  e'  gravemente
 lesiva  delle competenze costituzionalmente attribuite alla provincia
 autonoma di Bolzano, onde questa l'impugna con il  presente  ricorso,
 per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  - Violazione, da parte dell'art. 12, quinto comma, della legge
 n. 537/1993, delle competenze provinciali di cui agli artt. 3,  terzo
 comma;  8,  primo  comma;  9,  primo  comma;  16,  primo  comma; alle
 disposizioni del titolo sesto (in particolare artt.  75  e  78)  come
 modificate  ed  integrate  dalla  legge  30 novembre 1989, n. 386 (in
 particolare art. 5, primo comma, di quest'ultima legge); e agli artt.
 104, primo comma; e 107 dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto
 Adige  e  relative  norme  d'attuazione  (spec. art. 10, sesto comma,
 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268).
    La provincia autonoma di Bolzano, in relazione alle competenze  di
 cui  agli  artt.  8  e  9  dello  statuto,  e'  dotata  di  autonomia
 finanziaria, ai sensi della disciplina  stabilita  dal  titolo  sesto
 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
 670)  -  come modificato e integrato dalla legge 30 novembre 1989, n.
 386 - e della disciplina dell'art. 5 della stessa legge n. 386/1989.
    In  particolare l'art. 78 dello statuto speciale - ad integrazione
 delle risorse finanziarie di cui agli articoli  precedenti  (e  spec.
 art. 75) - stabilisce che "1. Allo scopo di adeguare le finanze delle
 province  autonome  al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio
 delle funzioni stabilite dalla legge, e'  devoluta  alle  stesse  una
 quota  non  superiore  a  quattro decimi del gettito dell'imposta sul
 valore aggiunto relativa  all'importazione  riscossa  nel  territorio
 regionale,  da  ripartire  nella  proporzione  del  47 per cento alla
 provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano.  La
 devoluzione   avviene   senza   vincolo   di   destinazione  a  scopi
 determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello statuto  e
 relativa norma di attuazione.
    2.  -  Nella  determinazione di detta quota sara' tenuto conto, in
 base ai parametri della popolazione e  del  territorio,  anche  delle
 spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante
 parte  del  territorio  nazionale  negli stessi settori di competenza
 delle province. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il
 Governo e il presidente della giunta provinciale".
    Tale disciplina dell'art. 78 st. e' integrato da quello  dell'art.
 10  del  decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante le ultime
 "norme d'attuazione" dello Statuto Trentino-Alto Adige in materia  di
 finanza  provinciale  (decreto  emanato  ai  sensi, e con la speciale
 procedura, dell'art. 107 st.). In particolare tale articolo 10,  dopo
 avere stabilito al quinto comma che alla determinazione e devoluzione
 della  quota  di  spettanza della provincia si provvede (annualmente)
 con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i  Ministri
 delle  finanze  e  del tesoro (previo accordo con il presidente della
 giunta provinciale",  al  sesto  comma  stabilisce  che  ove  non  si
 verifichi tale accordo, che di regola dovrebbe perfezionarsi entro il
 primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota
 dovra'  allora  essere comunque devoluta alla provincia "nella misura
 concordata per l'esercizio precedente salvo decisione  definitiva  da
 parte del Parlamento".
    E'  dunque  palese come la impugnata disposizione del quinto comma
 dell'art. 12 della legge  n.  537/1993  sia  lesiva  della  autonomia
 finanziaria e delle competenze provinciali di cui alle norme indicate
 in epigrafe. Essa infatti, in puntuale contrasto con quanto stabilito
 dalle  norme  d'attuazione  dello  statuto (art. 10, sesto comma, del
 d.lgs.  n. 268/1992), non solo dispone che le quote variabili per gli
 anni 1990, 1991 e 1992 vengano devolute con grande  ritardo  rispetto
 al  termine  ordinario,  ma  per  di piu' stabilisce che - ove non si
 realizzi l'accordo  previsto  dall'art.  89  st.  -  anziche'  essere
 comunque  devoluta  provvisoriamente  alla  provincia  la quota nella
 misura  concordata   per   l'esercizio   precedente   (come   dispone
 inderogabilmente  la  norma  d'attuazione  dello statuto), il Governo
 possa, ma solo eventualmente, erogare una anticipazione, se  sussiste
 una  situazione di particolare urgenza e se si realizza una specifica
 intesa ad hoc. Dunque - diversamente da quanto stabilito dalla  norma
 d'attuazione  - la disposizione legislativa impugnata non da certezza
 ne'  dell'  an,  ne'  del  quantum  dell'anticipazione  sulla   quota
 definitiva.
    Poiche',   come  si  e'  visto,  la  disposizione  legislativa  in
 questione pretenderebbe di derogare alla disciplina  stabilita  dalla
 normativa  d'attuazione  dello  statuto Trentino-Alto Adige (art. 10,
 sesto comma, del  d.lgs.  n.  268/1992),  ne  consegue  che  essa  e'
 incostituzionale  - per violazione oltre che delle norme statutarie e
 d'attuazione gia' indicate - anche dell'art. 107 dello statuto.
    Infatti, secondo il costante insegnamento di codesta ecc.ma  Corte
 (per  tutte  sent.  n.  40/1992), le norme d'attuazione dello statuto
 Trentino-Alto Adige sono dotate di un particolare valore, conseguente
 al particolare procedimento di  approvazione  loro  proprio,  che  ne
 impedisce  l'abrogazione  o  la  deroga  da parte di atti legislativi
 adottati con un diverso procedimento.
    2. - Violazione,  da  parte  dell'art.  12,  quinto  comma  (primo
 periodo),  della  legge  n. 537/1993, delle competenze provinciali di
 cui alle norme statutarie e d'attuazione gia' indicate  in  relazione
 al  motivo  precedente  (n. 1); nonche' spec. degli artt. 10 e 12 del
 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; e dell'art. 3 della Costituzione.
    Si e' gia' ricordato come la  provincia  autonoma  ricorrente  sia
 dotata  di  autonomia  finanziaria  in  base  alle norme statutarie e
 d'attuazione sopra indicate. Tale autonomia gli e'  riconosciuta  per
 l'esercizio  delle competenze sue proprie, fra cui - in particolare -
 anche  quelle  in  materia  di  "igiene  e  sanita',   ivi   compresa
 l'assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera"  di  cui  all'art. 9, primo
 comma, n. 10 dello statuto speciale e  relative  norme  d'attuazione.
 Fra  queste  ultime,  in  particolare, va ricordato l'art. 2, secondo
 comma, del d.P.R.  28  marzo  1975,  n.  474  (nel  testo  sostituito
 dall'art.  1  del  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  267), secondo cui la
 provincia deve garantire "l'erogazione di prestazioni  di  assistenza
 igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi
 previsti dalle normative nazionali e comunitarie".
    Cio' premesso, ne risulta la incostituzionalita' della surriferita
 disciplina  contenuta nel (primo periodo del) nono comma dell'art. 12
 della legge impugnata, il quale dispone che, a partire dal 1994 e per
 gli anni successivi, il concorso della provincia al finanziamento del
 servizio sanitario e' stabilito in misura pari al 42%  delle  risorse
 provenienti  dal  Fondo  sanitario  nazionale e dall'attribuzione dei
 contributi sanitari in attuazione dell'art. 1, primo comma, lett. i),
 della legge n. 421/1992.
    Infatti tale riduzione dell'assegnazione  di  parte  corrente  del
 fondo sanitario nazionale, nonche' dei contributi sanitari, spettanti
 alla Provincia determina una disparita' di trattamento ingiustificata
 nei  confronti  delle  altre  regioni a statuto speciale e ordinario,
 dovendo essere assicurata a tutte una  uniformita'  di  finanziamento
 delle  prestazioni  di  assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera,
 conformi  agli  standards  previsti  dalla  normativa   nazionale   e
 comunitaria.  In  tal  modo  viene  violato (assieme all'art. 3 della
 Costituzione) il principio costituzionale dell'autonomia  finanziaria
 della  Provincia specie in materia di sanita' (art. 9, n. 10, art. 16
 e titolo sesto dello  Statuto);  ma  anche  nelle  altre  materie  di
 competenza   propria  per  le  conseguenti  riduzioni  delle  risorse
 finanziarie altrimenti destinabili ad  altri  settori  diversi  dalla
 sanita'.
    Non   solo.   La   disciplina   legislativa   impugnata  consolida
 stabilmente, in danno della  provincia  ricorrente,  le  aliquote  di
 riduzione  del finanziamento della spesa sanitaria di cui all'art. 8,
 primo comma, della legge n. 498/1992: riduzioni  che  codesta  ecc.ma
 Corte  ha  ritenuto  non  costituzionalmente  illegittime  (sent.  n.
 537/1993),   ma   in   quanto  caratterizzate  dall'urgenza  e  dalla
 provvisorieta',  siccome  elementi  di  una  disciplina   legislativa
 transitoria,  diretta  a  costituire  il  necessario  raccordo fra il
 vecchio ed il nuovo regime del finanziamento della  spesa  sanitaria.
 Evidentemente  tali  giustificazioni  non  possono piu' valere per un
 intervento legislativo che (come  quello  della  legge  n.  537/1993)
 interviene un anno dopo il precedente.
    Ne'  si  potrebbe  utilmente invocare (per sostenere la perdurante
 transitorieta' e, quindi, la validita' della disciplina in questione)
 il fatto che la disposizione legislativa impugnata  recita  "  ..  in
 attesa delle norme di attuazione di cui al settimo comma".
    Infatti  tali  norme  sono quelle necessarie "per il completamento
 del  trasferimento  delle  competenze  previste  dagli   statuti   di
 autonomia delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome
 di  Trento  e  Bolzano"  che  (secondo il settimo comma dell'art. 12)
 "sono emanate entro il 31 marzo 1994". Ma  se  tali  nuove  norme  di
 attuazione potranno essere necessarie per altri ragioni, certo non lo
 sono  per  la  Provincia  ricorrente, stante la recente emanazione (a
 chiusura del "pacchetto") delle ultime norme d'attuazione in  materia
 di sanita' e di finanza provinciale contenute nei decreti legislativi
 n. 267 e n. 268 del 16 marzo 1992.
    Infine,   anche   sotto   un  ulteriore  profilo  la  disposizione
 legislativa impugnata, che riduce percentualmente la quota del  Fondo
 sanitario   nazionale,   e'   incostituzionale   per  violazione,  in
 particolare, delle norme degli artt. 78,  104  e  107  dello  statuto
 Trentino-Alto  Adige;  dell'art.  5,  primo  comma,  della  legge  n.
 386/1989; e degli artt. 10 e 12 del decreto legislativo n. 268/1992.
   Infatti, con gli artt. 10, quarto comma,  lett.  d),  e  12,  primo
 comma,  del  decreto  legislativo  n.  268/1992 (contenente le ultime
 norme d'attuazione  dello  statuto  Trentino-Alto  Adige  in  materia
 finanziaria)  si  e'  stabilito  che  per  la  ripartizione del Fondo
 sanitario nazionale si applica la disciplina dell'art. 5 della  legge
 n.  386/1989  (legge "rinforzata" ex art. 104 dello statuto Trentino-
 Alto Adige). Ne deriva  che  la  provincia  ricorrente  partecipa  in
 condizione  di  parita'  con  le  altre regioni alla ripartizione del
 Fondo sanitario; e che degli stanziamenti statali relativi  al  Fondo
 non  si tiene conto ai fini della determinazione annuale della "quota
 variabile" di cui all'art. 78 dello statuto Trentino-Alto Adige  solo
 in  quanto  la  quota del Fondo (a parita' di condizioni con le altre
 regioni) sia trasferita alla provincia.
    Deriva da cio', fra l'altro, che eventuali difficolta' finanziarie
 dello Stato  per  l'anno  in  corso,  tali  da  richiedere  tagli  ai
 trasferimenti  finanziari  dello  Stato  alla  provincia,  come  pure
 eventuali esigenze di carattere perequativo  e  di  riequilibrio  dei
 flussi  finanziari,  avrebbero dovuto effettuarsi, semmai, nella sede
 appropriata, costituita appunto  dalla  procedura  di  determinazione
 della  "quota  variabile"  ex art. 78 dello statuto; ovvero, mediante
 una modifica  della  vigente  disciplina  delle  finanze  provinciali
 stabilita dallo Statuto e dalle relative norme d'attuazione, mediante
 la speciale procedura prevista dagli artt. 104 e 107 dello statuto.
    La  disposizione  legislativa  in  questione,  dunque,  si pone in
 contrasto con l'accordo raggiunto nelle  procedure  svolte  ai  sensi
 degli  artt.  104  e  107 dello statuto speciale, e viola pertanto le
 norme statutarie e d'attuazione gia' indicate.
    3.  -  Violazione,  da  parte  dell'art. 12, quinto comma (secondo
 periodo), della legge n. 537/1993, delle  competenze  provinciali  di
 cui  agli  artt.  3,  terzo comma; 4, primo comma; 5, primo comma, 8,
 primo comma, n. 29; 9, primo comma, n. 10; e 16, primo  comma,  dello
 statuto speciale Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.
    3.1.  -  Si premette che in base agli artt. 8, primo comma, n. 29,
 9, primo comma, n. 10, e 16,  primo  comma,  dello  statuto  speciale
 Trentino-Alto   Adige,   la   provincia  ricorrente  e'  titolare  di
 competenze legislative ed amministrative,  rispettivamente,  di  tipo
 esclusivo in materia di "addestramento e formazione professionale", e
 di  tipo  concorrente  in  materia di "igiene e sanita', ivi compresa
 l'assistenza sanitaria e ospedaliera". Tali competenze  incontrano  i
 limiti  indicati  negli  artt.  4  e  5  dello  Statuto  fra  cui, in
 particolare, anche quelli  delle  norme  fondamentali  delle  riforme
 economico-sociali   della   Repubblica;  mentre  solo  la  competenza
 provinciale concorrente incontra il limite dei principi  fondamentali
 stabiliti dalle leggi dello Stato.
    Per  quanto  riguarda,  poi, l'ambito ed i confini materiali delle
 suddette competenze, e' pure opportuno ricordare, in primo luogo, che
 secondo quanto stabilito dal secondo e terzo comma  dell'art.  2  del
 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come sostituiti dall'art. 1 del decreto
 legislativo   16   marzo   1992,  n.  267,  recante  le  nuove  norme
 d'attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto  Adige),  competono
 alle  provincie  autonome di Trento e di Bolzano le potesta' legisla-
 tive ed amministrative attinenti al funzionamento  ed  alla  gestione
 delle  istituzioni  ed  enti  sanitari,  con  l'obbligo  di garantire
 nell'esercizio di  tali  potesta',  l'erogazione  di  prestazioni  di
 assistenza  igienico-sanitaria  ed  ospedaliera  non  inferiori  agli
 standards minimi previsti dalle normative  nazionale  e  comunitaria;
 cosi'   come  spettano  pure  alle  medesime  provincie  autonome  le
 competenze (da esercitare nei limiti previsti dallo statuto) relative
 allo  stato  giuridico  ed  economico  del  personale  addetto   alle
 istituzioni  ed  enti suddetti. Inoltre va ricordato come le norme di
 attuazione di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1
 novembre  1973,  n.  689, abbiano operato il trasferimento pressoche'
 integrale alla provincia delle funzioni in materia di addestramento e
 formazione professionale; ed in  particolare  con  il  secondo  comma
 dell'art.  5 di tale d.P.R. n. 680 del 1973, aggiunto dall'art. 3 del
 decreto legislativo 10 marzo 1992, n. 267, la provincia di Bolzano e'
 stata autorizzata ad attivare e gestire corsi di studio orientati  al
 conseguimento   della   formazione   richiesta   da  specifiche  aree
 professionali,   i   cui   attestati   abilitano   all'esercizio   di
 un'attivita'  professionale  in corrispondenza alle norme comunitarie
 (al riguardo codesta ecc.ma Corte, con la  sentenza  n.  316/1993  ha
 riconosciuto  la competenza della provincia autonoma di Bolzano anche
 in materia di corsi di formazione specifica in medicina generale).
    Giova anche ricordare come, secondo la consolidata  giurisprudenza
 di  codesta  ecc.ma  Corte  (per  tutte sentenze 219/1984, 1033/1988,
 349/1991), la qualificazione delle disposizioni di  una  legge  quali
 norme  fondamentali di riforma economico-sociale non possa discendere
 soltanto dalla definizione adottata dal legislatore, ma debba  invece
 trovare  corrispondenza  nella natura obiettiva delle disposizioni in
 questione; ed inoltre il carattere di "fondamentalita'" di tali norme
 sia  collegato alla natura di "norme-principio" delle stesse. Piu' in
 particolare,  proprio  a  proposito  della  disciplina   in   materia
 sanitaria  posta  dal decreto legislativo n. 502/1992, codesta ecc.ma
 Corte  (sentenza  n.  355/93,  con   richiami   alla   giurisprudenza
 precedente) ha altresi' precisato: a) che solo le disposizioni legis-
 lative "dirette a porre i principi"
  concernenti  l'organizzazione  del servizio sanitario possono essere
 considerate norme fondamentali delle riforme economico-sociali; b)  e
 che neppure una legge di riforma economico-sociale puo' integralmente
 estromettere  le  regioni  dalle  materie di loro competenza, onde le
 disposizioni di dettaglio che eventualmente accompagnino nella stessa
 legge di riforma le predette  norme  fondamentali  possono  vincolare
 l'esercizio  delle  competenze  regionali  e provinciali soltanto ove
 siano  legate  con  i  principi  della  riforma  da  un  rapporto  di
 coessenzialita' e di necessaria integrazione (rapporto - riteniamo si
 possa  aggiungere  - la cui sussistenza va accertata con rigore ed in
 base a criteri di interpretazione "stretta").
    3.2. - Cio'  premesso,  e'  palese  la  incostituzionalita'  della
 impugnata  disciplina  dell'art.  12,  nono  comma (secondo periodo),
 della legge n. 537/1993, secondo cui le particolari disposizioni  ivi
 elencate del decreto legislativo n. 502/1z992 (cioe' dal decreto che,
 in  attuazione  della  delega  contenuta  nell'art.  1 della legge n.
 421/1992, ha dettato norme sul riordino della disciplina  in  materia
 sanitaria) sarebbero "norme fondamentali di riforma economico-sociale
 della Repubblica".
    Infatti  l'art.  19 del decreto legislativo n. 502/1992 (nella sua
 originaria formulazione, come fra breve si dira'), a  chiusura  della
 nuova   disciplina   della  materia  sanitaria,  e  conformemente  al
 principio stabilito dalla lettera z) dell'art. 1, primo comma,  della
 legge  di  delega  n.  421/1992,  stabiliva che "le regioni a statuto
 speciale e le provincie autonome di Trento e  Bolzano  provvedono  ai
 sensi   degli   statuti  di  autonomia  e  delle  relative  norme  di
 attuazione". Viceversa la  disposizione  dell'art.  12,  nono  comma,
 della  legge  n.  537/1993  qui  impugnata,  anziche'  far  salve  le
 competenze della provincia, ha un  obiettivo  opposto.  Con  essa  si
 vorrebbe  vincolare  la  competenza  provinciale non solo ai principi
 desumibili dalla legge n. 421/1992, o anche  dalle  disposizioni  del
 decreto  legislativo  n.  502/1992 che - appunto e soltanto in quanto
 disposizioni  di  principio  -  possono   configurarsi   come   norme
 fondamentali  di riforma economico-sociale della Repubblica. Infatti,
 secondo  il  nuovo  testo  legislativo  tutte  le  disposizioni   (di
 principio e non) di cui agli articoli e commi del decreto legislativo
 n.  502/1992,  indicati  dalla disposizione dell'art. 12, nono comma,
 della legge n. 537/1993 qui impugnata  dovrebbero  considerarsi  come
 norme fondamentali di riforma economico sociale, e quindi vincolanti,
 oltre  che  quella  concorrente,  anche la competenza esclusiva della
 provincia ricorrente.
    E' evidente che, disponendo in tal modo, il  legislatore  comprime
 oltre   i   limiti   costituzionalmente   stabiliti   le   competenze
 provinciali. Basti qui considerare a mo' di esempio (ma altri  se  ne
 potrebbero  fare,  ed  eventualmente  si  faranno  in  una successiva
 memoria) la disciplina della formazione medica di cui all'art. 16 del
 decreto legislativo n. 502/1992 (che incide  anche  sulla  formazione
 specifica  in medicina generale la quale - come chiarito dalla citata
 sentenza n. 316/1993 - rientra nella competenza esclusiva provinciale
 in  materia  di addestramento e formazione professionale). Disciplina
 che la disposizione legislativa impugnata pretenderebbe di elevare al
 rango  di  norme  fondamentali  vincolanti  appunto   la   competenza
 esclusiva provinciale.
    Vero  e',  invece,  che  le  disposizioni  elencate  nell'art. 19,
 secondo comma, del decreto legislativo n. 502 non hanno  i  caratteri
 che  secondo  la  giurisprudenza  gia' citata di codesta ecc.ma Corte
 caratterizzano il limite in questione delle norme fondamentali.  Esse
 infatti,  non  solo  difettano  spesso  di quei caratteri di incisiva
 innovativa rispetto alle norme che regolano settori o beni della vita
 di fondamentale importanza; ma soprattutto la loro  formulazione  non
 e'   limitata   alla  enunciazione  delle  sole  norme  di  principio
 fondamentali connesse ad un interesse unitario dello  Stato,  secondo
 quella  che  e'  invece  una  caratteristica essenziale del limite in
 questione.
    A conclusione della illustrazione di tale  motivo  di  ricorso  (e
 sciogliendo  una riserva fatta in precedenza) la provincia ricorrente
 non puo' certo ignorare che la originaria formulazione  dell'art.  19
 del   decreto   legislativo  n.  502/1992  e'  stata  successivamente
 modificata dall'art. 20 del decreto legislativo 7 dicembre  1993,  n.
 517.  Tale  articolo  ha  infatti sostituito l'art. 19 del decreto n.
 502, il cui secondo comma contiene attualmente  una  disposizione  di
 tenore  corrispondente  a  quella  qui  impugnata  dall'art. 12, nono
 comma, della legge n.   537/1993. Ma e' ben  noto  a  codesta  ecc.ma
 Corte  come  anche  l'art. 20 del decreto legislativo n. 517/1993 sia
 stato impugnato dalla  provincia  autonoma  di  Bolzano  con  ricorso
 notificato  il 14 gennaio 1994 (con esso deducendosi - in ordine alla
 corrispondente disposizione legislativa impugnata - censure del tutto
 analoghe a quelle contenute nel presente atto). Si confida, pertanto,
 che  entrambe  le  disposizioni  legislative,  impugnate  con  i  due
 ricorsi, verranno dichiarate incostituzionali.
    4.  -  Violazione,  da  parte dell'art. 16, diciassettesimo comma,
 della legge n. 537/1993, delle competenze  provinciali  di  cui  agli
 artt. 3, terzo comma; 4, primo comma; 8, primo comma; 9, primo comma;
 16,  primo  comma; alle disposizioni del titolo sesto (in particolare
 artt. 75 e 78) come modificate ed integrate dalla legge  30  novembre
 1989,  n.  386  (in  particolare art. 5, primo comma, di quest'ultima
 legge); e agli artt. 104, primo comma; e 107 dello  statuto  speciale
 per il Trentino-Alto Adige e relative norme d'attuazione.
    Come  si  e'  gia'  detto,  la  provincia  autonoma di Bolzano, in
 relazione alle competenze di cui agli artt. 8 e 9 dello  statuto,  e'
 dotata  di autonomia finanziaria, ai sensi della disciplina stabilita
 dal titolo sesto dello statuto speciale Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.
 31 agosto 1972, n. 670) - come modificato ed integrato dalla legge 30
 novembre  1989,  n. 386 - e della disciplina dell'art. 5 della stessa
 legge n. 386/1989.
    In  particolare  l'art.  75  dello  statuto  speciale,  nel  testo
 sostituito  dall'art.  3  della citata legge 30 novembre 1989, n. 386
 (adottata ai  sensi  dell'art.  104  dello  statuto)  stabilisce  che
 spettano  alla  provincia ricorrente determinate quote del gettito di
 tutte  le  entrate  tributarie  percepite  nel  suo  territorio   (ad
 eccezione  di  quelle  di  spettanza  della  regione  e di altri enti
 pubblici), nella misura risultante dalla applicazione  delle  diverse
 aliquote stabilite dallo stesso art. 75. Tale disciplina e' integrata
 dagli artt. 5, 6 e 9 del gia' citato decreto legislativo n. 268/1992,
 recante le ultime norme d'attuazione dello statuto speciale Trentino-
 Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale.
    In  particolare  l'art.  9 di quest'ultimo decreto stabilisce che:
 "1. Il maggior gettito derivante da maggiorazioni di  aliquote  o  da
 altre   modificazioni   dei  tributi  o  da  nuovi  tributi  disposti
 successivamente  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  se
 destinato  per  legge  alla  copertura,  ai  sensi dell'art. 81 della
 Costituzione, di nuove o  maggiori  spese  che  non  rientrano  nelle
 materie  di competenza regionale o provinciale, ovvero di spese rela-
 tive a calamita' naturali, e' riversato allo Stato in  occasione  del
 saldo di cui all'art. 8, terzo comma.
    2.  Gli  ammontari  relativi all'applicazione del primo comma sono
 determinati  per  ciascun  esercizio  finanziario  con  decreto   del
 Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro,
 d'intesa con il presidente della giunta regionale o con i  presidenti
 delle giunte provinciali".
    Cio'  premesso,  e' allora palese la incostituzionalita' dell'art.
 16, diciassettesimo comma, della impugnata  legge  n.  537/1993,  che
 pretende  di  riservare  allo  Stato  le (maggiori) entrate derivanti
 dalla disciplina del capo II della legge  -  che  gia'  si  e'  visto
 essere  complessivamente  diretta  appunto  ad  aumentare  le entrate
 fiscali - nonche' il gettito dell'imposta sul patrimonio netto  delle
 imprese.
    La  riserva  allo Stato stabilita da tale disposizione legislativa
 viola, infatti, l'autonomia  finanziaria  provinciale  quale  risulta
 dalle  norme  statutarie  e d'attuazione indicate in epigrafe: specie
 l'art. 75 dello  statuto  e  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n.
 268/1992.
    Quest'ultimo,  in particolare, per il fatto che il maggior gettito
 tributario in questione: a) non e' destinato, ai sensi  dell'art.  81
 della  Costituzione, alla copertura di nuove o maggiori spese statali
 che non  rientrano  nella  matieria  di  competenza  provinciale;  b)
 viceversa  esso e' destinato dalla legge, in modo del tutto generico,
 a coprire gli oneri per  il  servizio  del  debito  pubblico,  ed  al
 riequilibrio del bilancio (che non sono certo "materie" estranee alle
 competenze  provinciali).  Inoltre il diciassettesimo comma dell'art.
 16 impugnato, nella sua seconda parte (la' dove demanda ad un decreto
 del Ministro delle finanze  di  definire  le  modalita'  l'attuazione
 della  disciplina contenuta nello stesso diciassettesimo comma) viola
 anziche' il secondo comma dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.
 268/1992,  non  essendo fatta salva dalla disposizione legislativa in
 questione neppure la previa intesa con  il  presidente  della  giunta
 provinciale  per  la  determinazione  dell'ammontare  della quota del
 gettito da riservarsi allo Stato.
    Infine,  il  diciassettesimo  comma  dell'art.  16   della   legge
 impugnata,   pretendendo   di   derogare  alla  disciplina  stabilita
 dall'art. 75  dello  statuto  speciale  e  dall'art.  9  del  decreto
 legislativo   n.   268/1992,   ma   senza  le  particolari  procedure
 "collaborative" statutariamente prescritte per la modifica di  quelle
 disposizioni,  viene  per cio' stesso a violare anche gli artt. 104 e
 107 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige.
                               P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso,  dichiarare  incostituzionali  in  parte qua le disposizioni
 degli artt. 12, quinto e nono comma,  e  16,  diciassettesimo  comma,
 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
      Roma, addi' 27 gennaio 1994
          Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

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