N. 18 SENTENZA 24 gennaio - 3 febbraio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Somme dovute per imposte sul reddito o sul valore
 aggiunto   -  Iscrizione  a  ruolo  -  Pagamento  degli  interessi  -
 Successione delle norme durante il procedimento di applicazione della
 disciplina giuridica ad una imposta - Legittimita'  dell'applicazione
 di  una  norma esecutiva sopravvenuta nel momento della riscossione -
 Non fondatezza.
 
 (D.-L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 5,  nono  comma,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.7 del 9-2-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, nono comma,
 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in  materia  di
 determinazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte sui redditi, di
 rimborsi  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   e   di   contenzioso
 tributario,  nonche'  altre  disposizioni  urgenti),  convertito  con
 modificazioni nella legge 26 settembre 1990,  n.  165,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il 28 ottobre 1992 dalla Commissione tributaria di
 primo grado di Larino sul ricorso proposto da Salerno Antonio  contro
 l'Ufficio  II.  DD.  di  Termoli,  iscritta  al  n.  278 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 1› dicembre 1993 il Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un procedimento scaturito dal  ricorso  proposto
 da  Salerno Antonio avverso una cartella esattoriale emessa a seguito
 della  provvisoria  iscrizione  a  ruolo,  in  base  ad  accertamento
 notificato il 18 dicembre 1990, di somme dovute a titolo di I.R.PE.F.
 e  I.L.O.R. per l'anno 1984, la Commissione tributaria di primo grado
 di  Larino,  con  ordinanza  emessa  in  data  28  ottobre  1992,  ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  nono comma, del decreto-
 legge  27  aprile  1990,  n.   90   (Disposizioni   in   materia   di
 determinazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte sui redditi, di
 rimborsi  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   e   di   contenzioso
 tributario,  nonche'  altre  disposizioni  urgenti),  convertito  con
 modificazioni nella legge 26 giugno 1990, n.  165, nella parte in cui
 non prevede che soltanto a decorrere dall'anno d'imposta  1990  possa
 trovare applicazione la detta disposizione, in forza della quale, nel
 caso  di  provvisoria  iscrizione a ruolo di somme dovute per imposte
 sul reddito o sul valore aggiunto (art. 15, primo comma,  del  d.P.R.
 29  settembre  1973,  n.  602 e art. 60, secondo comma, del d.P.R. 26
 ottobre 1972, n. 633), "devono essere iscritti a ruolo e pagati anche
 i relativi interessi".
    Nel giudizio a quo la parte ricorrente sosteneva che  il  disposto
 di  cui  al  citato  art.  5, nono comma, del decreto-legge 27 aprile
 1990, n. 90 non  poteva  essere  applicato  retroattivamente;  ma  si
 ribatteva,  da  parte  dell'Ufficio  tributario,  che, trattandosi di
 norma  processuale,  la  stessa  doveva  trovare  comunque  immediata
 applicazione.
    La  Commissione  tributaria,  ritenuta condivisibile questa ultima
 interpretazione, ha osservato - pero' - nell'ordinanza di rimessione,
 che l'applicazione della norma in questione anche con  riferimento  a
 somme  dovute  a titolo di imposta per anni precedenti a quello della
 sua entrata in  vigore  potrebbe  dar  luogo  ad  una  ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  fra  i  soggetti ai quali l'accertamento
 (come nel caso specifico) sia stato notificato  in  epoca  successiva
 alla  detta  entrata in vigore e quelli ai quali analogo accertamento
 (avendo l'Amministrazione operato  con  maggiore  tempestivita')  sia
 stato  notificato  in  epoca  precedente,  con conseguente violazione
 dell'art. 3 della Costituzione.
    2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    A  sostegno  di  tale  richiesta  la difesa erariale motiva che la
 pretesa disparita' di trattamento non attiene  alla  imposizione,  ma
 esclusivamente   al   procedimento  di  riscossione  del  tributo,  e
 precisamente ad una fase del tutto provvisoria e momentanea di  detto
 procedimento, esaurita la quale, datosi luogo all'accertamento e alla
 riscossione in via definitiva, identico risultera' il trattamento dei
 contribuenti,  avendo  ciascuno  pagato  le  imposte  dovute, con gli
 interessi maturati fino al momento del pagamento.
    A cio' si aggiunga, prosegue l'Avvocatura, che la differenziazione
 provvisoria trae comunque giustificazione  razionale  dal  fatto  che
 l'elemento  differenziatore  e'  costituito  dal  naturale fluire del
 tempo, in relazione al quale vanno raffrontate non le  posizioni  dei
 contribuenti   del   medesimo  periodo  di  imposta,  ma  quelle  dei
 contribuenti  che,  quale  che  sia  il  tributo  e  il  periodo   di
 riferimento  di esso, si trovino parimenti assoggettati a riscossione
 in via provvisoria. Invero,  non  si  verifica  in  tal  modo  alcuna
 ingiustificata  diversita'  di  trattamento, dal momento che tutte le
 riscossioni antecedenti la data di entrata  in  vigore  del  decreto-
 legge  n.  90  del  1990  sono  state  eseguite  senza  includere gli
 interessi, e tutte le successive sono state  eseguite  con  aggravio,
 invece, degli interessi.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Commissione  tributaria  di  1›  grado  di  Larino, con
 ordinanza emessa il  28  ottobre  1992,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  nono comma, del decreto-
 legge  27  aprile  1990,  n.   90   (Disposizioni   in   materia   di
 determinazione  del  reddito  ai  fini  della imposta sui redditi, di
 rimborsi  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   e   di   contenzioso
 tributario,  nonche'  altre  disposizioni  urgenti),  convertito  con
 modificazioni nella legge 26 giugno  1990,  n.  165,  in  riferimento
 all'art.  3  Cost.,  nella  parte  in  cui non prevede che soltanto a
 decorrere dall'anno d'imposta  1990  possa  trovare  applicazione  la
 detta  disposizione,  in  forza  della quale, nel caso di provvisoria
 iscrizione a ruolo delle somme dovute per imposte sul reddito  o  sul
 valore  aggiunto (art. 15, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,
 n. 602 e art. 60, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633),
 "devono essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi".
    In  particolare  il  giudice  a  quo  ravvisa  una  disparita'  di
 trattamento  tra  la  situazione  di  coloro  per i quali e' prevista
 l'iscrizione a ruolo ed il pagamento  di  interessi  su  una  imposta
 relativa ad anni precedenti a quello cui si riferisce la disposizione
 impugnata  (nella  specie il riferimento e' all'anno 1984), ma il cui
 accertamento e' avvenuto pochi mesi  dopo  l'entrata  in  vigore  del
 decreto-legge n. 90 del 1990, ed altri contribuenti che, in relazione
 agli stessi anni d'imposta, abbiano ricevuto l'avviso di accertamento
 ed  una  iscrizione  a  ruolo provvisoria (senza gli interessi) prima
 dell'aprile 1990.
    2. - La questione non e' fondata.
    Va  premesso  che,  ai  sensi dell'art. 15 del d.P.R. 29 settembre
 1973, n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
 reddito),  l'iscrizione  nei  ruoli delle imposte viene effettuata in
 base ad accertamenti non definitivi, in una misura diversa a  seconda
 delle  fasi  di svolgimento del contenzioso in corso. La prima misura
 del pagamento sulle  imposte  contestate  scatta  "dopo  la  notifica
 dell'atto  di  accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente
 all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio".
    Poiche' nella norma ora richiamata non si precisava se nella somma
 da iscriversi e pagarsi dovessero  calcolarsi  anche  gli  interessi,
 dovuti  a  norma  dell'art. 20 dello stesso d.P.R., ed essendo emersi
 diversi orientamenti al riguardo, il legislatore - mediante l'art. 5,
 nono comma, del decreto-legge n. 90 del 1990, convertito nella  legge
 n. 165 del 1990 - ha stabilito che "oltre le somme indicate nell'art.
 15,  primo  comma,  del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ( ..) devono
 essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi".
    La nuova disposizione e' entrata in vigore il 1› maggio  1990,  ed
 e'  stata  quindi applicata a cominciare dagli avvisi di accertamento
 notificati dopo questa data. Da qui la doglianza  che  forma  oggetto
 dell'ordinanza di rimessione: questione che non attiene, quindi, alla
 misura e alla decorrenza degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20
 del  d.P.R.  n.  602  del  1973  (in ordine alle quali non si lamenta
 alcuna disparita'), ma riguarda  unicamente  il  momento  della  loro
 iscrizione  a  ruolo e del loro pagamento prima della definitivita' a
 conclusione del contenzioso.
    3. - La questione non  puo'  essere  accolta,  non  tanto  per  la
 considerazione  relativa  alla  provvisorieta' dell'anticipazione del
 pagamento, quanto perche' e' ravvisabile una diversita' di situazioni
 la'  dove  il  giudice  a   quo   ritiene   invece   verificarsi   un
 ingiustificato diverso trattamento tra situazioni omogenee, oltre che
 in base a principi generali del nostro sistema giuridico.
    Sotto  il  primo profilo va anzitutto osservato che se la notifica
 dell'avviso di accertamento e le successive fasi del  contenzioso  si
 sono  verificate  (per i piu' vari motivi) in un tempo piu' breve per
 un contribuente (e - per quel che qui interessa -  prima  del  maggio
 1990) rispetto ad un altro, pur con riguardo ad imposte relative allo
 stesso anno, cio' non esclude che le situazioni siano diverse, quanto
 meno perche' l'amministrazione finanziaria - in uno dei due casi - ha
 potuto  ottenere prima la realizzazione della sua pretesa tributaria.
 Ma soprattutto deve in proposito ricordarsi il costante  orientamento
 di  questa  Corte  (sentenze  nn. 322 del 1987; 159 del 1987; 283 del
 1984 ed altre), secondo cui "il fatto che alla  stessa  categoria  di
 soggetti  si  applichi  un  trattamento differenziato per effetto del
 mutamento  della  disciplina   non   contrasta   col   principio   di
 eguaglianza,  poiche' il trascorrere del tempo costituisce di per se'
 un elemento differenziatore".
    4. - In linea di principio, la questione va inquadrata nel  regime
 di   successione   di   diverse  leggi  durante  il  procedimento  di
 applicazione della disciplina  giuridica  ad  una  imposta  nel  caso
 concreto. Vige in proposito la regola generale che il sopravvenire di
 una  nuova  norma  applicabile  ad  un fatto simile a quello regolato
 dalla norma precedente non determina una  disparita'  di  trattamento
 costituzionalmente  illegittima. Per quanto specificatamente riguarda
 la materia tributaria,  puo'  distinguersi  tra  momento  genetico  e
 momento realizzativo della pretesa tributaria, soggetti ciascuno, per
 loro   natura,   alla   disciplina   vigente   al  momento  del  loro
 attualizzarsi.
    L'iscrizione  a  ruolo  ed il pagamento attengono al momento della
 riscossione e quindi ad essi e' applicabile legittimamente  la  norma
 esecutiva   sopravvenuta  senza  dovere,  questa  situazione,  essere
 raffrontata o parificata al diverso trattamento di analoga situazione
 precedentemente verificatasi.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata  la  questione  di  legittimita'  costituzione
 dell'art.  5,  nono  comma,  del  decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90
 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini  delle
 imposte  sui  redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e
 di  contenzioso  tributario,  nonche'  altre  disposizioni  urgenti),
 convertito  con  modificazioni  nella  legge  26 giugno 1990, n. 165,
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dalla
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Larino con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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