N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 1994

                                 N. 7
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 2 febbraio 1994  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Regione  Calabria  -  Modifica  delle circoscrizioni territoriali dei
 comuni di Pazzano  e  Bivongi  -  Mancata  previsione  di  preventiva
 consultazione delle popolazioni interessate.
 (Delibera legislativa regione Calabria 28 dicembre 1993, n. 325).
 (Cost., art. 133, secondo comma).
(GU n.9 del 23-2-1994 )
   Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri - giusta delibera del Consiglio dei Ministri 21 gennaio
 1994 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale  dello
 Stato,  presso  la  cui  sede  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n. 12
 domicilia, contro la regione  Calabria,  in  persona  del  presidente
 della  giunta  regionale  pro-tempore,  volto  alla  dichiarazione di
 illegittimita' costituzionale  della  legge  della  regione  Calabria
 approvata  in prima lettura dal consiglio regionale con deliberazione
 n. 198 del  15  luglio  1992  ed  in  seconda  lettura  dal  medesimo
 consiglio  regionale  a  sensi  dell'art.  127 della Costituzione con
 delibera n. 325 del 28 dicembre 1993,  avente  ad  oggetto  "Modifica
 delle  circoscrizioni  territoriali  dei comuni di Pazzano e Bivongi"
 per contrasto con l'art. 133 della Costituzione.
    Il 15  luglio  1993  il  consiglio  regionale  della  Calabria  ha
 approvato con delibera n. 198 un disegno di legge volto a ridisegnare
 il confine che delimita i territori dei comuni di Pazzano e Bivongi.
    Il  Governo  della  Repubblica  rinviava al consiglio regionale la
 legge a sensi dell'art. 127, terzo  comma,  della  Costituzione,  per
 violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione.
    Il  consiglio  regionale  della Calabria, con deliberazione n. 325
 del 28 dicembre 1993,  riapprovava  all'unanimita'  dei  presenti  la
 legge  a  sensi  ed  agli  effetti dell'art. 127, quarto comma, della
 Costituzione.
    La delibera, con allegato il testo della legge e  della  relazione
 descrittiva,  veniva  trasmesso  alla  Presidenza  del  Consiglio dei
 Ministri, che la riceveva l'11 gennaio 1994.
    Col presente atto il Governo della Repubblica  -  previa  delibera
 del  Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1994 - impugna la cointesa
 legge a sensi dell'art. 127, quarto comma, della  Costituzione  e  31
 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per il seguente
                              M O T I V O
    Il  provvedimento legislativo della regione Calabria ha ad oggetto
 la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Pazzano e
 Bivongi.
    La legge e' non e'  conforme  alla  Costituzione,  in  quanto  non
 emerge  dal testo della legge ne' dalla relazione illustrativa che la
 accompagna il rispetto del principio fondamentale  sancito  dall'art.
 133,  secondo comma, della Costituzione, che prescrive, in materia di
 modifica delle circoscrizioni comunali, la  previa  consultazione  de
 "le  popolazioni interessate": e' del tutto verosimile, pertanto, che
 tali popolazioni non siano state "sentite" in violazione del precetto
 costituzionale cennato.
   Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che  l'ecc.ma
 Corte    costituzionale    vorra'    dichiarare   la   illegittimita'
 costituzionale della legge regionale in epigrafe.
      Roma, addi' 23 gennaio 1994
                  Gaetano ZOTTA, avvocato dello Stato

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