N. 27 SENTENZA 26 gennaio - 10 febbraio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Alimenti  -  Paste  alimentari  - Importazione dall'estero di materia
 prima - Composizione con farine non permesse ai  produttori  italiani
 nel  territorio  nazionale  -  Difetto di rilevanza - Norma censurata
 violata solo nella parte in cui e' stabilito il tenore massimo  delle
 ceneri, della cellulosa e dell'acidita' - Inammissibilita'.
 
 (Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 28, 29 e 36, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 41, primo comma).
(GU n.8 del 16-2-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28, 29 e  36,
 comma  1,  della  legge  4  luglio  1967,  n.  580 (Disciplina per la
 lavorazione e commercio dei cereali,  degli  sfarinati,  del  pane  e
 delle  paste  alimentari)  promosso  con ordinanza emessa il 7 luglio
 1993 dal Pretore di Vicenza nei procedimenti civili riuniti  vertenti
 tra la ditta Punto e Pasta ed il Comune di Vicenza iscritta al n. 642
 del  registro  ordinanze  1993  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto di costituzione della ditta  Punto  e  Pasta  nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  gennaio  1994  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Udito l'avvocato  Luigi  Manzi  per  la  ditta  Punto  e  Pasta  e
 l'Avvocato  dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio
 dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con atto di opposizione (ex art.  22  legge  n.  689/81),  la
 ditta  Punto  e  Pasta  di  Carraro  Emanuela  impugnava l'ordinanza-
 ingiunzione del Sindaco  di  Vicenza,  con  la  quale  le  era  stata
 comminata  la sanzione pecuniaria di lire 2.677.000 per la violazione
 (tra l'altro) degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio  1967  n.  580
 sul  presupposto  dell'accertato  rinvenimento  nei suoi locali di un
 prodotto che per  forma,  costituzione,  modalita'  di  conservazione
 corrispondeva  ad una pasta alimentare, ma che ad un'analisi chimico-
 qualitativa presentava ceneri, cellulosa  ed  acidita'  superiori  ai
 limiti consentiti per la pasta alimentare dall'art. 29 cit.
    Nel corso di tale giudizio l'adito Pretore di Vicenza ha sollevato
 questione  incidentale di legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli artt. 3 e 41, comma 1, Cost., degli artt. 28, 29 e 36, comma  1,
 legge  n.  580/67  cit.  In  particolare  il Pretore rimettente - nel
 richiamare la sentenza  della  Corte  di  Giustizia  delle  Comunita'
 Europee  del  14  luglio  1988, in causa 90/86, che ha dichiarato che
 l'estensione ai prodotti importati di un  divieto  di  vendere  pasta
 prodotta  con  grano  tenero  o  con una miscela di grano tenero e di
 grano  duro,  come  quello contenuto nella legge italiana sulle paste
 alimentari, e' incompatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE -
 considera  che  conseguentemente  tale   divieto   non   trova   piu'
 applicazione  nei  confronti  degli  importatori,  ai quali e' quindi
 consentito introdurre e  commercializzare  sul  territorio  nazionale
 paste secche prodotte all'estero con quelle farine, che ai produttori
 italiani  non  e'  invece concesso utilizzare. Una volta affermata in
 tal modo la possibilita' di importare dall'estero paste  confezionate
 con sfarinati diversi dal grano duro e' venuta meno anche la funzione
 di protezione del prodotto nazionale, svolta dalla normativa in esame
 prima  dell'intervento  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
 Europee.
    In questo mutato quadro normativo - osserva il Pretore  rimettente
 -  si  determina  una situazione di disparita' di trattamento (art. 3
 Cost.) tra i produttori italiani (ai quali e' imposto di  produrre  e
 vendere pasta confezionata unicamente con farina di grano duro) e gli
 importatori  italiani  (ai  quali  e'  consentito  introdurre  per la
 vendita prodotti comunitari realizzati con  materie  prime  diverse),
 sicche'  i  primi  vengono  ad  essere  penalizzati anche rispetto ai
 produttori di altri  Stati  membri  della  C.E.E.,  i  quali  possono
 liberamente  produrre  ed  esportare  in  Italia pasta prodotta senza
 grano duro.
    Inoltre  risulta  in  tal  modo  posto  un  limite  alla  liberta'
 d'iniziativa  economica  dei  produttori italiani, il risultato della
 cui attivita' viene irragionevolmente compresso (art.  41,  comma  1,
 Cost.).
    Ad  avviso  del  Pretore  rimettente  la  questione  e'  rilevante
 perche',   qualora   le   norme   censurate   venissero    dichiarate
 costituzionalmente illegittime, si profilerebbe la possibilita' di un
 accoglimento   dell'opposizione   della   societa'   ricorrente   con
 conseguente annullamento dei provvedimenti  sanzionatori  emessi  nei
 suoi confronti.
    2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  (anche  con  una  successiva memoria) che la questione sia
 dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.
    Pregiudizialmente l'Avvocatura rileva che  l'addebito  mosso  alla
 ricorrente consiste nell'aver prodotto pasta alimentare che risultava
 presentare   ceneri,   cellulosa  ed  acidita'  superiori  ai  limiti
 consentiti per la  pasta  alimentare  dall'art.  29  della  legge  n.
 580/67,  e  non gia' nel non aver utilizzato esclusivamente farina di
 grano duro (peraltro trattandosi nella specie, come risultante  dagli
 atti  depositati  dalla  stessa  difesa della societa' costituita, di
 pasta prodotta con farina integrale  di  grano  duro).  Pertanto  non
 rileva,  nel  giudizio di opposizione all'ingiunzione del Sindaco, la
 prescrizione (ancorche' contenuta nel medesimo art. 29) che impone di
 produrre pasta alimentare soltanto con semola  o  semolato  di  grano
 duro.
    Nel  merito  l'Avvocatura  ritiene  che  non  vi sia disparita' di
 trattamento perche' non sono comparabili la posizione dei  produttori
 nazionali  e quella degli importatori di pasta alimentare; mentre per
 altro  verso  qualsiasi  produttore  sul  territorio  nazionale  (sia
 italiano,  che  comunitario,  che  estero) e' obbligato ad utilizzare
 soltanto semola o semolato  di  grano  duro.  Ne'  vi  e'  violazione
 dell'art.  41  Cost.  potendo  l'iniziativa  economica privata essere
 indirizzata al fine di migliorare la qualita' del prodotto.
    3. - Si e' costituita la parte privata aderendo, anche con succes-
 sive memorie, alla motivazione dell'ordinanza di rimessione.
                        Considerato in diritto
    1. - E' stata  sollevata  questione  incidentale  di  legittimita'
 costituzionale  -  in riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, Cost. -
 degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, legge 4 luglio 1967 n. 580 (recante
 la disciplina per la  lavorazione  e  commercio  dei  cereali,  degli
 sfarinati,  del  pane  e  delle  paste alimentari) nella parte in cui
 prescrivono che per la produzione  industriale  di  paste  alimentari
 secche    debba    essere   usato   esclusivamente   grano   duro   e
 conseguentemente vietano di vendere, o di detenere per vendere, pasta
 secca, prodotta industrialmente, non avente tale caratteristica,  per
 sospetta  violazione sia del principio di eguaglianza (per disparita'
 di trattamento tra i produttori italiani,  ai  quali  e'  imposto  di
 produrre  e vendere pasta confezionata unicamente con farina di grano
 duro, e gli importatori italiani, ai quali e'  consentito  introdurre
 per  la  vendita prodotti comunitari realizzati con materie prime di-
 verse), sia del diritto  di  iniziativa  economica  (perche'  risulta
 ingiustificatamente compressa l'attivita' dei produttori italiani).
    2.  -  Va  accolta  in  via  pregiudiziale  l'eccezione (sollevata
 dall'Avvocatura di Stato)  di  inammissibilita'  della  questione  di
 costituzionalita'  per  difetto di rilevanza per l'assorbente ragione
 che nel giudizio a quo la normativa censurata si assume violata  (non
 gia'  nella parte in cui impone di produrre pasta alimentare soltanto
 con semola o semolato di grano  duro,  bensi')  nella  parte  in  cui
 stabilisce   il  tenore  massimo  delle  ceneri,  della  cellulosa  e
 dell'acidita'.
    Va premesso che - mentre l'art. 33 legge n. 580/67 cit.  autorizza
 l'uso  di grano tenero per la produzione artigianale di paste fresche
 destinata al consumo immediato - l'art. 29 censurato  stabilisce  che
 per  la  produzione  (industriale)  di  paste  alimentari secche deve
 essere utilizzata esclusivamente semola (o semolato) di  grano  duro;
 disposizione  questa  che si salda con quella del successivo art. 36,
 primo comma, che vieta di vendere o di detenere per la vendita  pasta
 avente caratteristiche diverse da quelle previste dalla legge stessa.
 L'art.  29  reca  poi  un'ulteriore  prescrizione di tipo qualitativo
 tabellando valori massimi di umidita',  ceneri,  cellulosa,  sostanze
 azotate  ed  acidita',  prescrizione che - al pari di quella relativa
 alla  materia  prima  utilizzabile  -  deve  essere   osservata   dai
 produttori di pasta alimentare.
    Orbene  l'ordinanza  del  giudice rimettente - che pur premette in
 fatto che alla societa' opponente e' stata contestata  la  violazione
 di  questa  seconda prescrizione (superamento dei limiti tabellati) e
 non gia' della prima (utilizzo  di  farine  diverse  dalla  semola  o
 semolato  di  grano duro) - omette del tutto di motivare in ordine ad
 un (neppure ipotizzato)  nesso  tra  le  due  prescrizioni  tale  che
 l'eventuale   caducazione   della   prima   autorizzerebbe  anche  la
 produzione di pasta alimentare che, per il solo fatto di  non  essere
 prodotta  esclusivamente con semola di grano duro, potrebbe anche non
 essere rispettosa dei suddetti limiti tabellati; di questi non  viene
 viceversa  verificata la possibile valenza di carattere generale, che
 invece  potrebbe  pur   desumersi   dalla   previsione   (di   natura
 derogatoria)  di  specifiche  caratteristiche  particolari per taluni
 tipi di pasta (quali quelle di cui agli artt. 31, 33 e  51),  con  la
 conseguente  perdurante  vigenza  dei  limiti medesimi anche nel caso
 (auspicato dal giudice rimettente  per  i  produttori  insediati  sul
 territorio  nazionale  e  gia' operante per i produttori insediati in
 altri  paesi  della  CEE)  di   ampliamento   delle   materie   prime
 utilizzabili  per  la produzione della pasta alimentare secca. Ne' il
 giudice rimettente - che neppure indica se nella specie si tratta  di
 pasta  prodotta in Italia ovvero importata da altri paesi della CEE -
 considera l'ambito dell'incidenza, nell'ordinamento nazionale,  della
 citata  pronuncia della Corte di giustizia CE, il cui dispositivo, in
 ragione del suo  inequivocabile  tenore  letterale,  e'  circoscritto
 all'ipotesi di pasta prodotta con grano tenero o con miscela di grano
 duro  e  tenero,  mentre  nella  specie  si tratta - come indicato in
 narrativa - di pasta alimentare  prodotta  con  farina  integrale  di
 grano  duro,  sicche'  la  censura  della normativa nazionale avrebbe
 richiesto (ed invece e' del tutto mancata) la previa ricognizione del
 prescritto divieto di produzione di tal genere di pasta  come  misura
 di effetto equivalente a restrizione quantitativa all'importazione ex
 art. 30 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea.
    La   questione   di   costituzionalita'   va   quindi   dichiarata
 inammissibile.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  28,  29  e  36,  comma  1,  legge  4 luglio 1967 n. 580
 (Disciplina  per  la  lavorazione  e  commercio  dei  cereali,  degli
 sfarinati,   del   pane  e  delle  paste  alimentari)  sollevata,  in
 riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, della Costituzione, dal  Pre-
 tore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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