N. 27 SENTENZA 26 gennaio - 10 febbraio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Alimenti - Paste alimentari - Importazione dall'estero di materia prima - Composizione con farine non permesse ai produttori italiani nel territorio nazionale - Difetto di rilevanza - Norma censurata violata solo nella parte in cui e' stabilito il tenore massimo delle ceneri, della cellulosa e dell'acidita' - Inammissibilita'. (Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 28, 29 e 36, primo comma). (Cost., artt. 3 e 41, primo comma).(GU n.8 del 16-2-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1993 dal Pretore di Vicenza nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la ditta Punto e Pasta ed il Comune di Vicenza iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di costituzione della ditta Punto e Pasta nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata; Udito l'avvocato Luigi Manzi per la ditta Punto e Pasta e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con atto di opposizione (ex art. 22 legge n. 689/81), la ditta Punto e Pasta di Carraro Emanuela impugnava l'ordinanza- ingiunzione del Sindaco di Vicenza, con la quale le era stata comminata la sanzione pecuniaria di lire 2.677.000 per la violazione (tra l'altro) degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sul presupposto dell'accertato rinvenimento nei suoi locali di un prodotto che per forma, costituzione, modalita' di conservazione corrispondeva ad una pasta alimentare, ma che ad un'analisi chimico- qualitativa presentava ceneri, cellulosa ed acidita' superiori ai limiti consentiti per la pasta alimentare dall'art. 29 cit. Nel corso di tale giudizio l'adito Pretore di Vicenza ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, Cost., degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, legge n. 580/67 cit. In particolare il Pretore rimettente - nel richiamare la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee del 14 luglio 1988, in causa 90/86, che ha dichiarato che l'estensione ai prodotti importati di un divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro, come quello contenuto nella legge italiana sulle paste alimentari, e' incompatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE - considera che conseguentemente tale divieto non trova piu' applicazione nei confronti degli importatori, ai quali e' quindi consentito introdurre e commercializzare sul territorio nazionale paste secche prodotte all'estero con quelle farine, che ai produttori italiani non e' invece concesso utilizzare. Una volta affermata in tal modo la possibilita' di importare dall'estero paste confezionate con sfarinati diversi dal grano duro e' venuta meno anche la funzione di protezione del prodotto nazionale, svolta dalla normativa in esame prima dell'intervento della Corte di giustizia delle Comunita' Europee. In questo mutato quadro normativo - osserva il Pretore rimettente - si determina una situazione di disparita' di trattamento (art. 3 Cost.) tra i produttori italiani (ai quali e' imposto di produrre e vendere pasta confezionata unicamente con farina di grano duro) e gli importatori italiani (ai quali e' consentito introdurre per la vendita prodotti comunitari realizzati con materie prime diverse), sicche' i primi vengono ad essere penalizzati anche rispetto ai produttori di altri Stati membri della C.E.E., i quali possono liberamente produrre ed esportare in Italia pasta prodotta senza grano duro. Inoltre risulta in tal modo posto un limite alla liberta' d'iniziativa economica dei produttori italiani, il risultato della cui attivita' viene irragionevolmente compresso (art. 41, comma 1, Cost.). Ad avviso del Pretore rimettente la questione e' rilevante perche', qualora le norme censurate venissero dichiarate costituzionalmente illegittime, si profilerebbe la possibilita' di un accoglimento dell'opposizione della societa' ricorrente con conseguente annullamento dei provvedimenti sanzionatori emessi nei suoi confronti. 2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo (anche con una successiva memoria) che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata. Pregiudizialmente l'Avvocatura rileva che l'addebito mosso alla ricorrente consiste nell'aver prodotto pasta alimentare che risultava presentare ceneri, cellulosa ed acidita' superiori ai limiti consentiti per la pasta alimentare dall'art. 29 della legge n. 580/67, e non gia' nel non aver utilizzato esclusivamente farina di grano duro (peraltro trattandosi nella specie, come risultante dagli atti depositati dalla stessa difesa della societa' costituita, di pasta prodotta con farina integrale di grano duro). Pertanto non rileva, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione del Sindaco, la prescrizione (ancorche' contenuta nel medesimo art. 29) che impone di produrre pasta alimentare soltanto con semola o semolato di grano duro. Nel merito l'Avvocatura ritiene che non vi sia disparita' di trattamento perche' non sono comparabili la posizione dei produttori nazionali e quella degli importatori di pasta alimentare; mentre per altro verso qualsiasi produttore sul territorio nazionale (sia italiano, che comunitario, che estero) e' obbligato ad utilizzare soltanto semola o semolato di grano duro. Ne' vi e' violazione dell'art. 41 Cost. potendo l'iniziativa economica privata essere indirizzata al fine di migliorare la qualita' del prodotto. 3. - Si e' costituita la parte privata aderendo, anche con succes- sive memorie, alla motivazione dell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto 1. - E' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, Cost. - degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, legge 4 luglio 1967 n. 580 (recante la disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) nella parte in cui prescrivono che per la produzione industriale di paste alimentari secche debba essere usato esclusivamente grano duro e conseguentemente vietano di vendere, o di detenere per vendere, pasta secca, prodotta industrialmente, non avente tale caratteristica, per sospetta violazione sia del principio di eguaglianza (per disparita' di trattamento tra i produttori italiani, ai quali e' imposto di produrre e vendere pasta confezionata unicamente con farina di grano duro, e gli importatori italiani, ai quali e' consentito introdurre per la vendita prodotti comunitari realizzati con materie prime di- verse), sia del diritto di iniziativa economica (perche' risulta ingiustificatamente compressa l'attivita' dei produttori italiani). 2. - Va accolta in via pregiudiziale l'eccezione (sollevata dall'Avvocatura di Stato) di inammissibilita' della questione di costituzionalita' per difetto di rilevanza per l'assorbente ragione che nel giudizio a quo la normativa censurata si assume violata (non gia' nella parte in cui impone di produrre pasta alimentare soltanto con semola o semolato di grano duro, bensi') nella parte in cui stabilisce il tenore massimo delle ceneri, della cellulosa e dell'acidita'. Va premesso che - mentre l'art. 33 legge n. 580/67 cit. autorizza l'uso di grano tenero per la produzione artigianale di paste fresche destinata al consumo immediato - l'art. 29 censurato stabilisce che per la produzione (industriale) di paste alimentari secche deve essere utilizzata esclusivamente semola (o semolato) di grano duro; disposizione questa che si salda con quella del successivo art. 36, primo comma, che vieta di vendere o di detenere per la vendita pasta avente caratteristiche diverse da quelle previste dalla legge stessa. L'art. 29 reca poi un'ulteriore prescrizione di tipo qualitativo tabellando valori massimi di umidita', ceneri, cellulosa, sostanze azotate ed acidita', prescrizione che - al pari di quella relativa alla materia prima utilizzabile - deve essere osservata dai produttori di pasta alimentare. Orbene l'ordinanza del giudice rimettente - che pur premette in fatto che alla societa' opponente e' stata contestata la violazione di questa seconda prescrizione (superamento dei limiti tabellati) e non gia' della prima (utilizzo di farine diverse dalla semola o semolato di grano duro) - omette del tutto di motivare in ordine ad un (neppure ipotizzato) nesso tra le due prescrizioni tale che l'eventuale caducazione della prima autorizzerebbe anche la produzione di pasta alimentare che, per il solo fatto di non essere prodotta esclusivamente con semola di grano duro, potrebbe anche non essere rispettosa dei suddetti limiti tabellati; di questi non viene viceversa verificata la possibile valenza di carattere generale, che invece potrebbe pur desumersi dalla previsione (di natura derogatoria) di specifiche caratteristiche particolari per taluni tipi di pasta (quali quelle di cui agli artt. 31, 33 e 51), con la conseguente perdurante vigenza dei limiti medesimi anche nel caso (auspicato dal giudice rimettente per i produttori insediati sul territorio nazionale e gia' operante per i produttori insediati in altri paesi della CEE) di ampliamento delle materie prime utilizzabili per la produzione della pasta alimentare secca. Ne' il giudice rimettente - che neppure indica se nella specie si tratta di pasta prodotta in Italia ovvero importata da altri paesi della CEE - considera l'ambito dell'incidenza, nell'ordinamento nazionale, della citata pronuncia della Corte di giustizia CE, il cui dispositivo, in ragione del suo inequivocabile tenore letterale, e' circoscritto all'ipotesi di pasta prodotta con grano tenero o con miscela di grano duro e tenero, mentre nella specie si tratta - come indicato in narrativa - di pasta alimentare prodotta con farina integrale di grano duro, sicche' la censura della normativa nazionale avrebbe richiesto (ed invece e' del tutto mancata) la previa ricognizione del prescritto divieto di produzione di tal genere di pasta come misura di effetto equivalente a restrizione quantitativa all'importazione ex art. 30 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. La questione di costituzionalita' va quindi dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, della Costituzione, dal Pre- tore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0129