N. 28 ORDINANZA 26 gennaio - 10 febbraio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale -  Trasmissione  di  atti  di  giudizio  penale  gia'
 sospeso  in  relazione  a  questione  di  legittimita' costituzionale
 formalmente  eccepita  in  altro  procedimento  -  Concessione  della
 facolta' di appello alla parte lesa, costituitasi parte civile, anche
 ai fini penali, quando trattasi di reati di ingiuria e diffamazione -
 Difetto  di  motivazione  -  Indeterminatezza  del thema decidendum -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 577).
 
 (Cost., artt. 3 e 112).
 
(GU n.8 del 16-2-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 577 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa  l'11  marzo  1993
 dalla  Corte  d'Appello di Milano nel procedimento penale a carico di
 Kamenetzky Michele, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1993  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 41, prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 1x dicembre 1993 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che  nel  corso  del  procedimento  penale  a  carico  di
 Kamenetzky  Michele,  imputato  del  delitto  di diffamazione a mezzo
 stampa in danno della societa' cooperativa a  r.l.  "Centro  ingrosso
 fiori",  la  Corte  di  appello  di  Milano, il 25 febbraio 1993, con
 ordinanza  letta  in  udienza  ha  sospeso  il  giudizio  "fino  alla
 definizione  della questione" di legittimita' costituzionale pendente
 avanti alla Corte costituzionale per "fattispecie  analoga  sollevata
 con ordinanza 24 gennaio 1992 di questa Corte" (di appello);
      che  con  successiva  ordinanza  in  data 11 marzo 1993 la Corte
 milanese, in  risposta  alla  memoria  presentata  dalla  difesa  del
 Kamenetzky,  vista  la  propria  ordinanza  del  25 febbraio 1993 che
 "disponeva la sospensione del giudizio in corso,  in  quanto  davanti
 alla  Corte  costituzionale  e'  pendente  questione  di legittimita'
 costituzionale dell' articolo 577 del codice di procedura penale", ha
 trasmesso gli atti a questa Corte,  integrando  cosi'  il  precedente
 provvedimento;
    Considerato  che  con  la prima ordinanza, pronunziata all'udienza
 del 25 febbraio 1993,  la  Corte  d'appello  di  Milano,  senza  aver
 formalmente  sollevato  le  questioni  di legittimita' costituzionale
 delle quali non fa che  un  mero  cenno  nel  corpo  della  lapidaria
 motivazione  e,  asserendo  di averla gia' rimessa a questa Corte con
 altro   provvedimento   dello   stesso   ufficio   giudiziario,    ha
 irritualmente sospeso il giudizio "fino alla definizione dell'(altra)
 questione sollevata con ordinanza 24 gennaio 1992";
      che,  con  la  seconda  ordinanza,  pronunciata in data 11 marzo
 1993, a integrazione della prima,  ha  disposto  l'invio  alla  Corte
 costituzionale di tutti gli atti del procedimento de quo;
      che,  anche  a  volerla  considerare  sollevata, la questione di
 costituzionalita' riferita  per  relationem  ad  altro  provvedimento
 dello   stesso   ufficio   e'   priva  di  qualunque,  anche  minima,
 motivazione;
     che la seconda ordinanza con la  quale  la  Corte  rimettente  ha
 inteso  dare  sostegno  alla  prima,  del  tutto priva degli elementi
 costitutivi  e  necessari  a  delimitare  il  thema  decidendum  (non
 potendosi  certo  questo  ricavare  soltanto  dall'accostamento delle
 norme parametro con quelle  "impugnate"),  nulla  ha  sostanzialmente
 aggiunto,  essendosi limitata a trasmettere gli atti del procedimento
 de quo a questa Corte;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  577  del codice di procedura
 penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e   112   della
 Costituzione,  dalla  Corte  di  appello di Milano con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0130