N. 32 ORDINANZA 26 gennaio - 10 febbraio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regione - Regione Calabria - Disciplina della  proroga  degli  organi
 amministrativi  -  Mancata  conversione in legge del d.-l.  20 maggio
 1993, n. 150 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 20 maggio 1993, n. 150, artt. 3, 4, secondo, sesto,  ottavo  e
 nono comma).
 
 (Cost., artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123)
(GU n.8 del 16-2-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  del  decreto-legge  20
 maggio   1993,   n.   150  (Disciplina  della  proroga  degli  organi
 amministrativi),  promosso  con  ricorso   della   Regione   Calabria
 notificato  il  15  giugno  1993,  depositato  in  cancelleria  il 21
 successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1993;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  la  Regione  Calabria  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale nei confronti del decreto-legge 20 maggio
 1993,  n.  150,  recante  la  "disciplina  della proroga degli organi
 amministrativi", in riferimento agli artt.  77,  ultimo  comma,  117,
 118, 121, 122 e 123 della Costituzione;
      che,  sebbene formulate nei confronti dell'intero decreto-legge,
 le censure della regione ricorrente  concernono  in  particolare  gli
 artt.  3,  4, comma 2, 6 e 8 del provvedimento legislativo impugnato,
 ma solo sul presupposto - ipotizzato come  eventuale  -  secondo  cui
 l'art.  9,  comma  1, del medesimo decreto-legge n. 150 del 1993 - il
 quale stabilisce che  le  disposizioni  recate  dal  decreto  operano
 direttamente  nei  confronti delle regioni a statuto ordinario fino a
 quando queste ultime non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai
 princi'pi generali ivi contenuti - sia  interpretato  come  idoneo  a
 determinare  l'abrogazione  immediata  della  preesistente  normativa
 regionale in materia; normativa, nella specie, contenuta nella  legge
 della  Regione  Calabria  5 agosto 1992, n. 13, e che ad avviso della
 ricorrente sarebbe gia' pienamente coerente  con  l'art.    97  della
 Costituzione  e  con i princi'pi affermati nella sentenza n.  208 del
 1992 di questa Corte;
      che, qualora il paventato presupposto  interpretativo  dell'art.
 9,  comma  1, del decreto-legge fosse esatto, la disciplina impugnata
 sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto:
        a)  l'attribuzione  ai  presidenti degli organi collegiali, in
 caso di inerzia di questi ultimi, della  competenza  in  ordine  alla
 designazione  e  alla nomina dei titolari degli organi amministrativi
 scaduti, contenuta nell'art. 4, comma 2, violerebbe sia le competenze
 regionali in materia di ordinamento  degli  uffici  (art.  117  della
 Costituzione),   sia   le   competenze  statutarie  (art.  123  della
 Costituzione), sia, infine, se riferita a nomine  di  competenza  del
 Consiglio  regionale,  la configurazione del presidente del Consiglio
 regionale come organo privo di rilevanza esterna  (artt.  121  e  122
 della Costituzione);
        b)  la  disciplina  della  proroga degli organi amministrativi
 scaduti e degli atti da questi emanati, nel  limitare  la  competenza
 degli organi prorogati agli atti di ordinaria amministrazione nonche'
 agli  atti  urgenti  e  indifferibili  (art.  3),  inciderebbe  sulla
 competenza  regionale  in  materia,   violando   l'art.   117   della
 Costituzione; questa censura sarebbe da estendere al collegato art. 6
 del  decreto-legge,  che  prevede  la  nullita' di diritto degli atti
 compiuti dagli organi scaduti;
        c) la previsione  (art.  8)  della  convalida  degli  atti  di
 ricostituzione  degli  organi  scaduti  adottati dai presidenti degli
 organi collegiali sulla base  della  disciplina  vigente  al  momento
 della  loro adozione (e cioe' sulla base dei decreti- legge che hanno
 preceduto quello impugnato  nel  presente  giudizio)  violerebbe  sia
 l'art.  77,  ultimo  comma,  della  Costituzione,  in relazione anche
 all'art. 15, comma 2, lett. d) della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
 sia le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed
 enti  (artt.  117  e  123 della Costituzione), non potendo le regioni
 revocare gli  illegittimi  atti  dei  loro  presidenti  e  provvedere
 diversamente in ordine agli organi scaduti;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha  concluso
 per l'inammissibilita' o per l'infondatezza delle questioni;
    Considerato  che  il  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 150 non e'
 stato convertito in legge entro il termine prescritto,  come  risulta
 dal  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 168 del 20
 luglio 1993;
      che, pertanto, in  conformita'  alla  giurisprudenza  di  questa
 Corte  (v.,  da  ultimo,  le  ordinanze  nn.  505 e 470 del 1993), le
 questioni sollevate dalla Regione Calabria devono  essere  dichiarate
 manifestamente inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, comma 2, 6, 8 e  9  del
 decreto-legge  20 maggio 1993, n. 150 (Disciplina della proroga degli
 organi amministrativi), sollevate  dalla  Regione  Calabria,  con  il
 ricorso  indicato  in  epigrafe, in riferimento agli artt. 77, ultimo
 comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0134