N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 1993

                                 N. 62
 Ordinanza  emessa  il  3  novembre  1993  dal giudice per le indagini
 preliminari presso la  pretura  di  Reggio  Emilia  nel  procedimento
 penale   a  carico  del  legale  rappresentante  della  ditta  CO.EM.
 Ceramiche Cotto Emiliano di Roteglia
 Inquinamento - Smaltimento di rifiuti industriali - Previsione, in
    legge  statale,  che  con  leggi   regionali   siano   determinate
    condizioni  e  modalita'  per  la  esclusione  delle materie prime
    secondarie dall'ambito di applicazione delle normativa in tema  di
    smaltimento  dei rifiuti - Conseguente consentita possibilita' che
    con  tali  leggi  venga  tolta  rilevanza  penale  a   determinati
    comportamenti, con diversita' di trattamento degli stessi, dove le
    diverse   regioni   legiferino  al  riguardo  in  modo  diverso  -
    Violazione dei principi di riserva di  legge  statale  in  materia
    penale e di eguaglianza.
 Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti
    industriali   -   Previsione,   in   legge  della  regione,  della
    determinazione, da parte della stessa, di condizioni  e  modalita'
    per  la  esclusione  delle materie prime secondarie dall'ambito di
    applicazione della normativa in tema di smaltimento  dei  rifiuti,
    pur in mancanza delle condizioni (emanazione, non ancora avvenuta,
    di  apposite  norme  ed  altri  adempimenti) stabilite dalla legge
    statale (art. 2, sesto comma, del d.l. n.  397/1988,  convertito,
    con  modificazioni,  in  legge n. 475/1988) perche' la competenza,
    ivi prevista, delle regioni al  riguardo,  possa  essere  ritenuta
    operante  -  Prevista  deroga  all'obbligo,  penalmente sanzionato
    dalla legge statale (d.P.R. n. 915/1982), della tenuta di registri
    di  carico  e  scarico  per  lo  smaltimento  di   materie   prime
    secondarie, attraverso la consentita sostituzione dei registri con
    altro piu' semplice tipo di documentazione - Violazione dei limiti
    delle competenze legislative regionali nonche' del principio della
    riserva di legge statale in materia penale.
 (D.L. 9 settembre 1988, n. 397, art. 2, sesto comma, convertito, con
    modificazioni,  nella legge 9 novembre 1988, n. 475; legge regione
    Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n. 21, artt. 1 e 6).
 (Cost., artt. 3, 25 e 117).
(GU n.10 del 2-3-1994 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti del procedimento penale n. 3847/1992 nei  confronti
 del legale rappresentante della ditta CO.EM. Ceramiche Cotto Emiliane
 di Roteglia;
    Letta  la  richiesta  del  p.m.  dott.ssa  A.  Mazzei  in  data 20
 settembre 1993.
                           OSSERVA IN FATTO
    Dalle indagini esperite (v. in particolar modo informativa USL  12
 in  data  21 luglio 1992) e' emerso che la ditta in questione produce
 rifiuti (cocci cotti di gres porcellanato in monopressatura e  scarti
 di argilla atomizzata cruda) che, in generale, devono farsi rientrare
 nella  categoria  dei  od.  rifiuti  speciali  di  cui  al  d.P.R. n.
 915/1982, con conseguente obbligo -  ai  sensi  dell'art.  3,  quinto
 comma,  della  legge  n.  475/1988  (che  ha  convertito  il d.l. n.
 397/1988) di tenere  registri  di  carico/scarico  di  tali  rifiuti;
 obbligo  che  e'  sanzionato  penalmente  dall'art.  9 octies, ultimo
 comma, della precitata normativa.
    Senonche' i rifiuti in questione  possono  essere  definiti  anche
 come  "materie  prime secondarie" rientranti nell'allegato I, n. 6 di
 cui al decreto Ministero ambiente 26 gennaio 1990 (cfr. art. 3, lett.
 a).
    La legge regione Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n. 21  -  premesso
 all'art.  1  che  "con  la presente legge la regione Emilia-Romagna a
 norma dell'art. 2, sesto comma, della legge 9 novembre 1988, n.  475,
 disciplina  le  modalita'  per  il controllo dell'utilizzazione delle
 materie prime secondarie nonche' per il trasporto, lo stocccaggio  ed
 il  trattamento  delle  stesse; determina altresi' le condizioni e le
 modalita' per l'esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito
 di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti" -
 al successivo art. 6 - ribadito (primo comma) l'obbligo  generale  di
 tenuta  dei  registri  di  carico/scarico  per  i produttori di mps -
 aggiunge (v. quinto comma stesso art.) che  "i  registri  di  cui  al
 primo  comma  possono  essere  sostituiti  dall'uno  o dall'altro dei
 seguenti documenti: .. b) dalle scritture ausiliarie di magazzino  di
 cui all'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e succ. mod. 3.
    Dalle  indagini  esperite  (v.  sempre  informativa  USL n. 12, 21
 luglio 1992, pag. 3) e' emerso - in buona sostanza - che la ditta  in
 questione  non  e'  in  possesso  di  registro  di carico/scarico del
 materiale in questione ma provvede ad annotare le  movimentazioni  di
 tale  materiale  (reatius  le cessioni di tale materiale a terzi) sui
 registri di magazzino dove riporta  le  indicazioni  richieste  dalla
 normativa  vigente  (v.  altresi'  doc.  n.  8 allegato alla predetta
 informativa). In altri termini, la ditta in questione puo' invocare a
 proprio favore la normativa regionale  di  cui  sopra  in  quanto  il
 materiale  in  questione  puo'  essere  definito  come "materia prima
 secondaria".
      Questione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.m.
    Tale questione - con le  specificazioni  di  cui  oltre  -  appare
 essere  fondata o meglio non manifestamente infondata e rilevante nel
 presente procedimento.
              Non manifesta infondatezza della questione
    E'  principio  consolidato, sia in giurisprudenza che in dottrina,
 quello secondo il quale le cd. m.p.s. non rappresentano assolutamente
 una categoria autonoma ed alternativa a quella  dei  rifiuti  veri  e
 propri,   costituendo  -  viceversa  -  solo  una  specie,  sia  pure
 particolare, di tale piu'  ampia  categoria  perche'  si  tratta  pur
 sempre  di sostanze di cui il detentore si disfa e ha l'intenzione di
 disfarsi  con  conseguente  applicazione  anche  alle  m.p.s.   della
 normativa  generale  prevista  per  la  piu'  generale  categoria dei
 rifiuti (v. tra le numerose altre Cass. sez. unite  sent.  n.  5/1992
 imp. Viezzoli con i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
    La  stessa  lettera  dell'art.  2  del d.l. n. 397/1988 conv. con
 legge n. 475/1988 consente, inoltre,  di  condividere  l'affermazione
 della  piu' autorevole dottrina - sostanzialmente fatta propria nella
 motivazione della precitata sentenza delle sezioni unite - secondo la
 quale perche' un rifiuto suscettibile  di  riutilizzazione  economica
 nello  stesso  processo  produttivo  che  lo  ha  generato o in altri
 processi produttivi (come e' il caso in esame) possa  essere  escluso
 dalla  disciplina  dettata  per  i  rifiuti veri e propri (e, quindi,
 anche dalle sanzioni penali ivi previste) e' necessario:
       a) che venga incluso in  un  apposito  decreto  governativo  di
 individuazione (v. secondo comma art. 2 prec.);
       b)  che  il  Governo  emani indirizzi generali per le attivita'
 connesse alla  utilizzazione  delle  m.p.s.  (v.  quarto  comma  art.
 prec.);
       c)  che  il  Governo  (v. quinto comma art. prec.) determini le
 norme tecniche generali per queste attivita';
       d) che la regione, in  conformita'  a  questi  indirizzi  ed  a
 queste   norme   tecniche,  emani  apposita  disciplina  determinando
 altresi' le condizioni e le modalita' per l'esclusione  delle  m.p.s.
 dall'ambito  di  applicazione  della normativa in tema di smaltimento
 dei rifiuti (v. sesto comma art. 2 prec.).
    Pertanto solo a conclusione di tale a dir il vero assai complicato
 iter,  puo'  affermarsi  la  non  applicabilita'  in  concreto  della
 normativa sui rifiuti alle m.p.s.
    Allo  stato  tale  iter non puo' certo dirsi portato a termine non
 avendo lo Stato provveduto all'adempimento sopra indicato alla  lett.
 b).
    Con  il d.m. Ministero dell'ambiente 26 gennaio 1990 il Governo si
 e' limitato ad individuare  le  m.p.s.  e  ha  determinato  le  norme
 tecniche generali relative alle attivita' connesse alla utilizzazione
 di  tali  materie,  cioe'  ha dettato le norme indicate in precedenza
 sotto le lett. a) ed e).
    E' notorio che tale d.m. e' stato annullato in buona  parte  dalla
 sent.  n.  512  del  30  ottobre 1990 della Corte costituzionale, con
 l'ulteriore conseguenza pratica che (v. espressamente motivazione  di
 tale  decisione)  in  mancanza  degli  adempimenti  e  dei  controlli
 previsti dalle norme del precitato d.m. dichiarate incostituzionali e
 pertanto annullate (v. in particolare artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12)  la
 individuazione  specifica  e  concreta  delle m.p.s. non puo' neppure
 essere adempiuta con un grado di certezza appagante e tale da evitare
 fin troppo facili e prevedibili  elusioni  del  dettato  normativo  e
 della sua ratio ispiratrice.
    Se questo appare essere - in estrema sintesi - il quadro normativo
 e  giurisprudenziale  di  riferimento,  pare possa concordarsi con la
 piu' volte citata sentenza n. 5/1992 delle ss.uu. Corte di cassazione
 nel punto in cui afferma che l'art. 2, sesto comma,  della  legge  n.
 475/1988  appare  essere  costituzionalmente  illegittimo  in  quanto
 consente  alle  regioni  di  togliere  rilevanza   penale   a   certi
 comportamenti in materia di smaltimento dei rifiuti (di cui le m.p.s.
 costituiscono  una  semplice "specie") sanzionati penalmente ai sensi
 della normativa  statale  ex  d.P.R.  n.  915/1982,  con  conseguente
 contrasto  con  l'art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione che
 enuncia il principio della tassativita' della legge dello Stato  come
 fonte   esclusiva   di   previsione   (e  correlativamente  anche  di
 abrogazione) delle norme incriminatrici.
    Inoltre l'art. 2,  sesto  comma  prec.  -  con  l'attribuire  alle
 singole regioni il potere di determinare altresi' le condizioni, e le
 modalita'  per  l'esclusione delle m.p.s. dall'ambito di applicazione
 della normativa in tema di rifiuti - finisce con  il  determinare  in
 concreto  "la  possibilita'  che  le varie regioni legiferino in modo
 diverso, con effetti evidentemente diversi sulla rilevanza penale  di
 uno  stesso  comportamento"  (v.  sempre sent. n. 5/1992 ss.uu. Corte
 cass.).
    Si  puo'  ipotizzare,  di  conseguenza,  il  denunciato  contrasto
 dell'art.  2,  sesto  comma prec. con l'art. 3 della Costituzione che
 enuncia il fondamentale principio di eguaglianza di tutti i cittadini
 (indipendentemente, quindi, da ogni appartenenza  regionale)  davanti
 alla  legge  non  potendosi  ritenere  lecita, la possibilita' che un
 medesimo comportamento sia considerato  reato  oppure  no  a  seconda
 della  esistenza/inesistenza  di una iniziativa legislativa regionale
 al riguardo oppure - anche -  a  seconda  del  come  in  concreto  la
 regione   interessata   intende   esercitare  il  potere  conferitole
 dall'art. 2, sesto comma prec.
    La  regione  Emilia-Romagna  -  con  la  legge  n.  21/1992  -  ha
 legiferato  nella presente materia pur nella sostanziale mancanza sia
 degli indirizzi generali di cui al comma quarto art. 2 della legge n.
 475/1988 (perche' mai emanati) sia delle norme tecniche  generali  di
 cui  al quinto comma prec. articolo (alla luce della dichiarazione di
 illegittimita' costituzionale del d.m. 26 gennaio 1990, di  cui  alla
 sent.  n. 512/1990 Corte costituzionale) non potendo cosi' dare piena
 e corretta attuazione a quanto disposto dal sesto  comma  prec.  art.
 che  impone, appunto, alle regioni di legiferare "in conformita' agli
 indirizzi ed alle norme tecniche di cui ai commi  precedenti",  cosi'
 chiaramente presupponendo come condizione necessaria per l'intervento
 legislativo regionale la intervenuta elaborazione di tali indirizzi e
 norme tecniche.
    In  altri termini (v. espressamente Cass. pen. sez. III 4 febbraio
 1992 imp. Puppo, in Cass. pen. 1993, p. 1211-1212 n. 759) in mancanza
 sia dei predetti atti di indirizzo sia delle predette norme tecniche,
 la legge regionale non  puo'  svolgere  il  ruolo  di  attuazione  ed
 integrazione che - espressamente - le e' assegnato dall'art. 2, sesto
 comma,  della  legge  n.  475/1988, rischiando cosi' di creare regimi
 giuridici differenziati  sul  territorio  nazionale  finendo  con  il
 rendere praticamente inoperanti le norme incriminatrici penali di cui
 al d.P.R. n. 915/1982.
    Come   sopra  ricordato,  la  regione  Emilia-Romagna,  pur  nella
 mancanza  della  normativa  statale  di  cui  sopra,  ha   ugualmente
 disciplinato  la materia oggetto del presente procedimento, potendosi
 cosi' ipotizzare un ulteriore profilo di incostituzionalita' di  tale
 normativa  atteso  che,  da  un  lato,  manca  la precisa e specifica
 cornice definita dalla stessa legge statale  per  l'esplicazione  del
 potere  regionale ed atteso, dall'altro lato, che la materia in esame
 non appare rientrare tra  quelle  costituzionalmente  riservate  alla
 legislazione  regionale  (cfr. art. 117, primo e secondo comma, della
 Costituzione).
                       Rilevanza della questione
    Dalle esperite indagini, e' emerso che il materiale  in  questione
 deve,  in  generale,  essere  definito  come  "rifiuto speciale", con
 conseguente obbligo per il suo produttore (ditta CO.EM.) di tenere il
 registro di carico/scarico previsto dall'art. 3, quinto comma,  della
 legge  n.  475/1988  e la cui mancata tenuta e' sanzionata penalmente
 dal successivo art. 9 octies ultimo comma, prec. legge.
    La ditta CO.EM. non risulta avere tenuto tale registro.
    Nel contempo, pero', il materiale in questione appare  sussumibile
 nella  "specie"  delle  cd.  "materie  prime secondarie" come da n. 6
 allegato I d.m. 26 gennaio 1990 (v. sul punto art.  3,  lett.  a)  di
 tale decreto).
    La  legge  regione  Emilia-Romagna  n.  21/1992  consente (art. 6,
 quinto comma) consente di non tenere tale registro di carico/scarico,
 potendo tale documento essere  sostituito  (come  in  concreto  fatto
 dalla  ditta  CO.EM.)  dalle scritture ausiliarie di magazzino di cui
 all'art. 14 del d.P.R. n. 600/1973 e succ. mod.
    Di conseguenza, in buona sostanza, pare  di  poter  affermare  che
 sulla  base  della  legge regionale il produttore di rifiuti speciali
 sussumibili nella specie delle  cd.  "materie  prime  secondarie"  e'
 esonerato  (in  presenza di una delle condizioni di cui al prec. art.
 6, quinto comma, della legge regionale)  dall'obbligo  di  tenere  il
 registro  di  carico/scarico  previsto dalla legge statale risultando
 cosi' esonerato anche dalla  norma  incriminatrice  di  cui  all'art.
 9-octies,   ultimo   comma,  della  legge  n.  475/1988  che  punisce
 penalmente l'omessa tenuta di tale  registro  e,  nel  contempo,  non
 prevede alcuna forma di documentazine equipollente.
    Ne'   la   rilevanza  della  presente  questione  di  legittimita'
 costituzionale  puo'  essere  esclusa  dalla  ipotizzabile   mancanza
 dell'elemento  psicologico  del  reato  in  applicazione dei principi
 elaborati in tema di buona fede nelle contravvenzioni e dei  principi
 di cui alla sent. Corte costituzionale n. 364/1989.
    Si  deve,  infatti, affermare che una ipotizzabile assoluzione per
 siffatto motivo postula  pur  sempre  e  comunque  la  necessita'  di
 prevedere  come  reato ai sensi del combinato disposto degli artt. 3,
 quinto comma, e 9-octies, ultimo comma, della legge  n.  475/1988  la
 condotta  di cui e' procedimento, circostanza che, nel contempo, pare
 essere esclusa dalla vigenza della predetta normativa regionale.
    Ne' certo pare possibile procedere alla  semplice  disapplicazione
 della  predetta  normativa  regionale  come se fosse un semplice atto
 amministrativo (v. Corte costituzionale n. 285/1990).
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge 11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante,  nel  procedimento  penale  n.  3847/1992 nei
 confronti del legale  rappresentante  della  ditta  CO.EM.  Ceramiche
 Cotto  Emiliano  di  Roteglia,  e  non  manifestamente  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2,  sesto  comma,
 del  d.l.  9  settembre  1988,  n. 397, convertito con modificazione
 nella legge 9 novembre 1988, n.  475,  e  conseguentemente  (a  norma
 dell'art.  27  della  legge  11  marzo 1953, n. 87) degli artt. 1 e 6
 della legge regionale  Emilia-Romagna  18  aprile  1992,  n.  21,  in
 relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il procedimento in corso;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  questa  ordinanza  sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed al presidente
 della giunta regionale dell'Emilia-Romagna e comunicata ai Presidenti
 delle  due  Camere  del  Parlamento  ed  al  presidente del consiglio
 regionale dell'Emilia-Romagna.
      Reggio Emilia, addi' 9 novembre 1993
                          Il pretore: BRUSATI
    Depositato nella cancelleria della pretura di Reggio Emilia  il  4
 novembre 1993.
              Il collaboratore di cancelleria: GUALTIERI

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