N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 1993
N. 62 Ordinanza emessa il 3 novembre 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico del legale rappresentante della ditta CO.EM. Ceramiche Cotto Emiliano di Roteglia Inquinamento - Smaltimento di rifiuti industriali - Previsione, in legge statale, che con leggi regionali siano determinate condizioni e modalita' per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione delle normativa in tema di smaltimento dei rifiuti - Conseguente consentita possibilita' che con tali leggi venga tolta rilevanza penale a determinati comportamenti, con diversita' di trattamento degli stessi, dove le diverse regioni legiferino al riguardo in modo diverso - Violazione dei principi di riserva di legge statale in materia penale e di eguaglianza. Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti industriali - Previsione, in legge della regione, della determinazione, da parte della stessa, di condizioni e modalita' per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti, pur in mancanza delle condizioni (emanazione, non ancora avvenuta, di apposite norme ed altri adempimenti) stabilite dalla legge statale (art. 2, sesto comma, del d.l. n. 397/1988, convertito, con modificazioni, in legge n. 475/1988) perche' la competenza, ivi prevista, delle regioni al riguardo, possa essere ritenuta operante - Prevista deroga all'obbligo, penalmente sanzionato dalla legge statale (d.P.R. n. 915/1982), della tenuta di registri di carico e scarico per lo smaltimento di materie prime secondarie, attraverso la consentita sostituzione dei registri con altro piu' semplice tipo di documentazione - Violazione dei limiti delle competenze legislative regionali nonche' del principio della riserva di legge statale in materia penale. (D.L. 9 settembre 1988, n. 397, art. 2, sesto comma, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475; legge regione Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n. 21, artt. 1 e 6). (Cost., artt. 3, 25 e 117).(GU n.10 del 2-3-1994 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale n. 3847/1992 nei confronti del legale rappresentante della ditta CO.EM. Ceramiche Cotto Emiliane di Roteglia; Letta la richiesta del p.m. dott.ssa A. Mazzei in data 20 settembre 1993. OSSERVA IN FATTO Dalle indagini esperite (v. in particolar modo informativa USL 12 in data 21 luglio 1992) e' emerso che la ditta in questione produce rifiuti (cocci cotti di gres porcellanato in monopressatura e scarti di argilla atomizzata cruda) che, in generale, devono farsi rientrare nella categoria dei od. rifiuti speciali di cui al d.P.R. n. 915/1982, con conseguente obbligo - ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge n. 475/1988 (che ha convertito il d.l. n. 397/1988) di tenere registri di carico/scarico di tali rifiuti; obbligo che e' sanzionato penalmente dall'art. 9 octies, ultimo comma, della precitata normativa. Senonche' i rifiuti in questione possono essere definiti anche come "materie prime secondarie" rientranti nell'allegato I, n. 6 di cui al decreto Ministero ambiente 26 gennaio 1990 (cfr. art. 3, lett. a). La legge regione Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n. 21 - premesso all'art. 1 che "con la presente legge la regione Emilia-Romagna a norma dell'art. 2, sesto comma, della legge 9 novembre 1988, n. 475, disciplina le modalita' per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie nonche' per il trasporto, lo stocccaggio ed il trattamento delle stesse; determina altresi' le condizioni e le modalita' per l'esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti" - al successivo art. 6 - ribadito (primo comma) l'obbligo generale di tenuta dei registri di carico/scarico per i produttori di mps - aggiunge (v. quinto comma stesso art.) che "i registri di cui al primo comma possono essere sostituiti dall'uno o dall'altro dei seguenti documenti: .. b) dalle scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e succ. mod. 3. Dalle indagini esperite (v. sempre informativa USL n. 12, 21 luglio 1992, pag. 3) e' emerso - in buona sostanza - che la ditta in questione non e' in possesso di registro di carico/scarico del materiale in questione ma provvede ad annotare le movimentazioni di tale materiale (reatius le cessioni di tale materiale a terzi) sui registri di magazzino dove riporta le indicazioni richieste dalla normativa vigente (v. altresi' doc. n. 8 allegato alla predetta informativa). In altri termini, la ditta in questione puo' invocare a proprio favore la normativa regionale di cui sopra in quanto il materiale in questione puo' essere definito come "materia prima secondaria". Questione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.m. Tale questione - con le specificazioni di cui oltre - appare essere fondata o meglio non manifestamente infondata e rilevante nel presente procedimento. Non manifesta infondatezza della questione E' principio consolidato, sia in giurisprudenza che in dottrina, quello secondo il quale le cd. m.p.s. non rappresentano assolutamente una categoria autonoma ed alternativa a quella dei rifiuti veri e propri, costituendo - viceversa - solo una specie, sia pure particolare, di tale piu' ampia categoria perche' si tratta pur sempre di sostanze di cui il detentore si disfa e ha l'intenzione di disfarsi con conseguente applicazione anche alle m.p.s. della normativa generale prevista per la piu' generale categoria dei rifiuti (v. tra le numerose altre Cass. sez. unite sent. n. 5/1992 imp. Viezzoli con i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti). La stessa lettera dell'art. 2 del d.l. n. 397/1988 conv. con legge n. 475/1988 consente, inoltre, di condividere l'affermazione della piu' autorevole dottrina - sostanzialmente fatta propria nella motivazione della precitata sentenza delle sezioni unite - secondo la quale perche' un rifiuto suscettibile di riutilizzazione economica nello stesso processo produttivo che lo ha generato o in altri processi produttivi (come e' il caso in esame) possa essere escluso dalla disciplina dettata per i rifiuti veri e propri (e, quindi, anche dalle sanzioni penali ivi previste) e' necessario: a) che venga incluso in un apposito decreto governativo di individuazione (v. secondo comma art. 2 prec.); b) che il Governo emani indirizzi generali per le attivita' connesse alla utilizzazione delle m.p.s. (v. quarto comma art. prec.); c) che il Governo (v. quinto comma art. prec.) determini le norme tecniche generali per queste attivita'; d) che la regione, in conformita' a questi indirizzi ed a queste norme tecniche, emani apposita disciplina determinando altresi' le condizioni e le modalita' per l'esclusione delle m.p.s. dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti (v. sesto comma art. 2 prec.). Pertanto solo a conclusione di tale a dir il vero assai complicato iter, puo' affermarsi la non applicabilita' in concreto della normativa sui rifiuti alle m.p.s. Allo stato tale iter non puo' certo dirsi portato a termine non avendo lo Stato provveduto all'adempimento sopra indicato alla lett. b). Con il d.m. Ministero dell'ambiente 26 gennaio 1990 il Governo si e' limitato ad individuare le m.p.s. e ha determinato le norme tecniche generali relative alle attivita' connesse alla utilizzazione di tali materie, cioe' ha dettato le norme indicate in precedenza sotto le lett. a) ed e). E' notorio che tale d.m. e' stato annullato in buona parte dalla sent. n. 512 del 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale, con l'ulteriore conseguenza pratica che (v. espressamente motivazione di tale decisione) in mancanza degli adempimenti e dei controlli previsti dalle norme del precitato d.m. dichiarate incostituzionali e pertanto annullate (v. in particolare artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12) la individuazione specifica e concreta delle m.p.s. non puo' neppure essere adempiuta con un grado di certezza appagante e tale da evitare fin troppo facili e prevedibili elusioni del dettato normativo e della sua ratio ispiratrice. Se questo appare essere - in estrema sintesi - il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, pare possa concordarsi con la piu' volte citata sentenza n. 5/1992 delle ss.uu. Corte di cassazione nel punto in cui afferma che l'art. 2, sesto comma, della legge n. 475/1988 appare essere costituzionalmente illegittimo in quanto consente alle regioni di togliere rilevanza penale a certi comportamenti in materia di smaltimento dei rifiuti (di cui le m.p.s. costituiscono una semplice "specie") sanzionati penalmente ai sensi della normativa statale ex d.P.R. n. 915/1982, con conseguente contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione che enuncia il principio della tassativita' della legge dello Stato come fonte esclusiva di previsione (e correlativamente anche di abrogazione) delle norme incriminatrici. Inoltre l'art. 2, sesto comma prec. - con l'attribuire alle singole regioni il potere di determinare altresi' le condizioni, e le modalita' per l'esclusione delle m.p.s. dall'ambito di applicazione della normativa in tema di rifiuti - finisce con il determinare in concreto "la possibilita' che le varie regioni legiferino in modo diverso, con effetti evidentemente diversi sulla rilevanza penale di uno stesso comportamento" (v. sempre sent. n. 5/1992 ss.uu. Corte cass.). Si puo' ipotizzare, di conseguenza, il denunciato contrasto dell'art. 2, sesto comma prec. con l'art. 3 della Costituzione che enuncia il fondamentale principio di eguaglianza di tutti i cittadini (indipendentemente, quindi, da ogni appartenenza regionale) davanti alla legge non potendosi ritenere lecita, la possibilita' che un medesimo comportamento sia considerato reato oppure no a seconda della esistenza/inesistenza di una iniziativa legislativa regionale al riguardo oppure - anche - a seconda del come in concreto la regione interessata intende esercitare il potere conferitole dall'art. 2, sesto comma prec. La regione Emilia-Romagna - con la legge n. 21/1992 - ha legiferato nella presente materia pur nella sostanziale mancanza sia degli indirizzi generali di cui al comma quarto art. 2 della legge n. 475/1988 (perche' mai emanati) sia delle norme tecniche generali di cui al quinto comma prec. articolo (alla luce della dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.m. 26 gennaio 1990, di cui alla sent. n. 512/1990 Corte costituzionale) non potendo cosi' dare piena e corretta attuazione a quanto disposto dal sesto comma prec. art. che impone, appunto, alle regioni di legiferare "in conformita' agli indirizzi ed alle norme tecniche di cui ai commi precedenti", cosi' chiaramente presupponendo come condizione necessaria per l'intervento legislativo regionale la intervenuta elaborazione di tali indirizzi e norme tecniche. In altri termini (v. espressamente Cass. pen. sez. III 4 febbraio 1992 imp. Puppo, in Cass. pen. 1993, p. 1211-1212 n. 759) in mancanza sia dei predetti atti di indirizzo sia delle predette norme tecniche, la legge regionale non puo' svolgere il ruolo di attuazione ed integrazione che - espressamente - le e' assegnato dall'art. 2, sesto comma, della legge n. 475/1988, rischiando cosi' di creare regimi giuridici differenziati sul territorio nazionale finendo con il rendere praticamente inoperanti le norme incriminatrici penali di cui al d.P.R. n. 915/1982. Come sopra ricordato, la regione Emilia-Romagna, pur nella mancanza della normativa statale di cui sopra, ha ugualmente disciplinato la materia oggetto del presente procedimento, potendosi cosi' ipotizzare un ulteriore profilo di incostituzionalita' di tale normativa atteso che, da un lato, manca la precisa e specifica cornice definita dalla stessa legge statale per l'esplicazione del potere regionale ed atteso, dall'altro lato, che la materia in esame non appare rientrare tra quelle costituzionalmente riservate alla legislazione regionale (cfr. art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione). Rilevanza della questione Dalle esperite indagini, e' emerso che il materiale in questione deve, in generale, essere definito come "rifiuto speciale", con conseguente obbligo per il suo produttore (ditta CO.EM.) di tenere il registro di carico/scarico previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge n. 475/1988 e la cui mancata tenuta e' sanzionata penalmente dal successivo art. 9 octies ultimo comma, prec. legge. La ditta CO.EM. non risulta avere tenuto tale registro. Nel contempo, pero', il materiale in questione appare sussumibile nella "specie" delle cd. "materie prime secondarie" come da n. 6 allegato I d.m. 26 gennaio 1990 (v. sul punto art. 3, lett. a) di tale decreto). La legge regione Emilia-Romagna n. 21/1992 consente (art. 6, quinto comma) consente di non tenere tale registro di carico/scarico, potendo tale documento essere sostituito (come in concreto fatto dalla ditta CO.EM.) dalle scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 600/1973 e succ. mod. Di conseguenza, in buona sostanza, pare di poter affermare che sulla base della legge regionale il produttore di rifiuti speciali sussumibili nella specie delle cd. "materie prime secondarie" e' esonerato (in presenza di una delle condizioni di cui al prec. art. 6, quinto comma, della legge regionale) dall'obbligo di tenere il registro di carico/scarico previsto dalla legge statale risultando cosi' esonerato anche dalla norma incriminatrice di cui all'art. 9-octies, ultimo comma, della legge n. 475/1988 che punisce penalmente l'omessa tenuta di tale registro e, nel contempo, non prevede alcuna forma di documentazine equipollente. Ne' la rilevanza della presente questione di legittimita' costituzionale puo' essere esclusa dalla ipotizzabile mancanza dell'elemento psicologico del reato in applicazione dei principi elaborati in tema di buona fede nelle contravvenzioni e dei principi di cui alla sent. Corte costituzionale n. 364/1989. Si deve, infatti, affermare che una ipotizzabile assoluzione per siffatto motivo postula pur sempre e comunque la necessita' di prevedere come reato ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, e 9-octies, ultimo comma, della legge n. 475/1988 la condotta di cui e' procedimento, circostanza che, nel contempo, pare essere esclusa dalla vigenza della predetta normativa regionale. Ne' certo pare possibile procedere alla semplice disapplicazione della predetta normativa regionale come se fosse un semplice atto amministrativo (v. Corte costituzionale n. 285/1990).
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante, nel procedimento penale n. 3847/1992 nei confronti del legale rappresentante della ditta CO.EM. Ceramiche Cotto Emiliano di Roteglia, e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, sesto comma, del d.l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazione nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e conseguentemente (a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) degli artt. 1 e 6 della legge regionale Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n. 21, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed al presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna. Reggio Emilia, addi' 9 novembre 1993 Il pretore: BRUSATI Depositato nella cancelleria della pretura di Reggio Emilia il 4 novembre 1993. Il collaboratore di cancelleria: GUALTIERI 94C0144