N. 45 ORDINANZA 7 - 17 febbraio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Gratuito patrocinio - Non abbiente ammesso successivamente condannato
 -  Spese  -  Obbligo  di  rimborso  -  Proposizione  di un quesito di
 costituzionalita'  fondato  su  un'alternativa  interpretativa  senza
 effettuare  la  scelta con l'esatta individuazione dell'oggetto della
 questione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., artt. 533, 535, 691, 692 e 693, in relazione alla  legge  30
 luglio 1990, n. 217).
 
 (Cost., artt. 3 e 24, terzo comma).
 
(GU n.9 del 23-2-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi   MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
 Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,
 avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 533, 535, 619
 (rectius:  691)  -  693  del codice di procedura penale, in relazione
 alla legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese
 dello Stato per i non abbienti) ed al d.m.  3 novembre 1990,  n.  327
 (Regolamento  in materia di patrocinio a spese dello Stato), promosso
 con ordinanza emessa il 31 maggio 1993 dal giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  Pretura  di Torino nel procedimento penale a
 carico di Confalonieri Giancarlo, iscritta al  n.  465  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 12  gennaio  1994  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che con ordinanza del 31 maggio 1993 il g.i.p. presso la
 Pretura di Torino - nel corso dell'incidente di  esecuzione  promosso
 da  Confalonieri Giancarlo (ammesso al patrocinio a spese dello Stato
 nel procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna)  avverso
 l'intimazione  di  pagamento  (tra  l'altro)  della  somma L. 484.000
 versate dall'Erario al difensore  del  medesimo  quale  onorario  per
 l'attivita'  di  difesa  svolta  in giudizio - ha sollevato questione
 incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 533, 535,  619
 (rectius: 691) - 693 c.p.p. in relazione alla legge 30 luglio 1990 n.
 217 ed al d.m. 3 novembre 1990 n. 327 per contrasto con gli artt. 3 e
 24, comma 3, Cost.;
      che  -  secondo  il  giudice  rimettente - e' pregiudiziale alla
 decisione dell'incidente proposto stabilire se e in che misura il non
 abbiente ammesso al patrocinio  gratuito  successivamente  condannato
 sia  tenuto  a  rimborsare  lo  Stato  e  se,  in  caso  di  risposta
 affermativa, il rimborso debba esser limitato alle spese di giustizia
 o se debba intendersi esteso anche a quanto  anticipato  dallo  Stato
 per il patrocinio del difensore;
      che, prosegue lo stesso giudice, in caso di risposta affermativa
 ad  entrambi  tali  quesiti occorre verificare la sospetta violazione
 sia del principio di eguaglianza (perche' i non abbienti  ammessi  al
 patrocinio    a    spese    dello    Stato   verrebbero   ad   essere
 ingiustificatamente  distinti  in  base  ad un dato estraneo e, a tal
 fine,  non  rilevante,  qual  e'   quello   della   conclusione   del
 procedimento  penale  con sentenza di condanna o di assoluzione), sia
 del  diritto  di  difesa  (che  deve  essere  inteso  non  solo  come
 possibilita' di agire e difendersi nel corso del procedimento penale,
 ma  anche  di  essere  esonerati  in ogni caso da rimborsi successivi
 all'Erario  qualora  ci   sia   stata   l'ammissione   ad   usufruire
 dell'istituto  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato senza che tale
 esonero possa dipendere dall'esito del giudizio penale);
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura   generale  dello  Stato
 concludendo    per    l'inammissibilita'    della    questione     di
 costituzionalita'  (perche'  la disciplina censurata inerisce a norme
 applicabili nel corso del giudizio di merito e non rilevanti in  sede
 di incidente di esecuzione) e comunque per la sua infondatezza;
    Considerato  che l'ordinanza di rimessione prospetta una questione
 di costituzionalita'  fondata  su  un'alternativa  interpretativa  in
 ordine alla quale il giudice a quo non prende posizione;
      che  e'  costante giurisprudenza di questa Corte che e' "compito
 del giudice rimettente di individuare con esattezza  l'oggetto  della
 questione,  effettuare  la scelta interpretativa e quindi proporre il
 quesito di costituzionalita' in modo non alternativo"  (ord.  n.  207
 del  1993;  ord. n. 285 del 1992; sent. n. 473 del 1989; sent. n. 472
 del 1989);
      che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente
 ipotetica, qual e' quella sollevata da giudice rimettente  (sent.  n.
 166 del 1992; sent. n. 242 del 1990);
      che  pertanto la questione di costituzionalita' e' inammissibile
 (risultando    cosi'    assorbito    l'esame    dell'eccezione     di
 inammissibilita'  della  stessa  per  la  ulteriore  ragione indicata
 dall'Avvocatura di Stato);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 533, 535, 691, 692 e 693  del
 codice di procedura penale, in relazione alla legge 30 luglio 1990 n.
 217  (Istituzione  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato  per i non
 abbienti) ed al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre
 1990 n. 327 (Regolamento in  materia  di  patrocinio  a  spese  dello
 Stato)  sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, della
 Costituzione, dal giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0158