N. 45 ORDINANZA 7 - 17 febbraio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Gratuito patrocinio - Non abbiente ammesso successivamente condannato - Spese - Obbligo di rimborso - Proposizione di un quesito di costituzionalita' fondato su un'alternativa interpretativa senza effettuare la scelta con l'esatta individuazione dell'oggetto della questione - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., artt. 533, 535, 691, 692 e 693, in relazione alla legge 30 luglio 1990, n. 217). (Cost., artt. 3 e 24, terzo comma).(GU n.9 del 23-2-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 533, 535, 619 (rectius: 691) - 693 del codice di procedura penale, in relazione alla legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) ed al d.m. 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Confalonieri Giancarlo, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che con ordinanza del 31 maggio 1993 il g.i.p. presso la Pretura di Torino - nel corso dell'incidente di esecuzione promosso da Confalonieri Giancarlo (ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna) avverso l'intimazione di pagamento (tra l'altro) della somma L. 484.000 versate dall'Erario al difensore del medesimo quale onorario per l'attivita' di difesa svolta in giudizio - ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 533, 535, 619 (rectius: 691) - 693 c.p.p. in relazione alla legge 30 luglio 1990 n. 217 ed al d.m. 3 novembre 1990 n. 327 per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 3, Cost.; che - secondo il giudice rimettente - e' pregiudiziale alla decisione dell'incidente proposto stabilire se e in che misura il non abbiente ammesso al patrocinio gratuito successivamente condannato sia tenuto a rimborsare lo Stato e se, in caso di risposta affermativa, il rimborso debba esser limitato alle spese di giustizia o se debba intendersi esteso anche a quanto anticipato dallo Stato per il patrocinio del difensore; che, prosegue lo stesso giudice, in caso di risposta affermativa ad entrambi tali quesiti occorre verificare la sospetta violazione sia del principio di eguaglianza (perche' i non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato verrebbero ad essere ingiustificatamente distinti in base ad un dato estraneo e, a tal fine, non rilevante, qual e' quello della conclusione del procedimento penale con sentenza di condanna o di assoluzione), sia del diritto di difesa (che deve essere inteso non solo come possibilita' di agire e difendersi nel corso del procedimento penale, ma anche di essere esonerati in ogni caso da rimborsi successivi all'Erario qualora ci sia stata l'ammissione ad usufruire dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato senza che tale esonero possa dipendere dall'esito del giudizio penale); che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per l'inammissibilita' della questione di costituzionalita' (perche' la disciplina censurata inerisce a norme applicabili nel corso del giudizio di merito e non rilevanti in sede di incidente di esecuzione) e comunque per la sua infondatezza; Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta una questione di costituzionalita' fondata su un'alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice a quo non prende posizione; che e' costante giurisprudenza di questa Corte che e' "compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalita' in modo non alternativo" (ord. n. 207 del 1993; ord. n. 285 del 1992; sent. n. 473 del 1989; sent. n. 472 del 1989); che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente ipotetica, qual e' quella sollevata da giudice rimettente (sent. n. 166 del 1992; sent. n. 242 del 1990); che pertanto la questione di costituzionalita' e' inammissibile (risultando cosi' assorbito l'esame dell'eccezione di inammissibilita' della stessa per la ulteriore ragione indicata dall'Avvocatura di Stato); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 533, 535, 691, 692 e 693 del codice di procedura penale, in relazione alla legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) ed al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1990 n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0158