N. 46 ORDINANZA 7 - 17 febbraio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Condizioni  di procedibilita' - Autorizzazione a
 procedere - Termine di giorni trenta per la richiesta -  Incongruita'
 -   Preclusioni   per   il  g.i.p.  -     Ius  superveniens:    legge
 costituzionale 25 ottobre 1993,  n.  3  -  Intervenuta  modificazione
 dell'art.  38  della  Costituzione  -  Necessita' di un riesame della
 rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice  a quo
 
 (C.P.P., artt. 344, primo comma, u.p., e 409)
 
 (Cost., artt. 3 e 112).
 
(GU n.9 del 23-2-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI, prof.
 Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,   prof.
 Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
 prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  344,  primo
 comma,  ultima  parte, e 409 del codice di procedura penale, promosso
 con ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a
 carico di Dino Bargi, iscritta al n. 603 del registro ordinanze  1993
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di consiglio del 25  gennaio  1994  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto che, a seguito di dichiarazioni rese da un imputato nelle
 quali  si  riferivano  all'autorita'  giudiziaria  fatti  costituenti
 illecito penale  a  carico  del  senatore  Dino  Bargi,  il  pubblico
 ministero  presso  il Tribunale di Salerno ipotizzava, a carico dello
 stesso parlamentare, i reati di cui agli artt. 110, 81,  319  e  416-
 bis;
      che,  successivamente, il pubblico ministero chiedeva al giudice
 per le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di  Salerno  di
 disporre  l'archiviazione  del  procedimento  nei confronti del Bargi
 affermando che le indagini svolte non avevano corroborato le  ipotesi
 di reato;
      che  la  richiesta  di  archiviazione  veniva  formulata dopo il
 decorso  del  termine  di  trenta  giorni   per   la   richiesta   di
 autorizzazione a procedere previsto dal primo comma dell'art. 344 del
 codice di procedura penale;
      che  il  giudice  per le indagini preliminari - ritenendo di non
 dovere accogliere la richiesta di archiviazione  e  interpretando  il
 termine  ex  art. 344 del codice di rito come perentorio e, pertanto,
 preclusivo di ogni  successiva  richiesta  di  autorizzazione  -  con
 ordinanza  del  24  giugno 1993, ha sollevato d'ufficio, in relazione
 agli artt. 3 e 112 della Costituzione, la questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  344, primo comma, ultima parte, del codice
 di procedura penale "nella parte in cui prevede un termine perentorio
 per  l'inoltro  della  richiesta  di  autorizzazione  a  procedere  e
 comunque  . autonomamente . nella parte in cui prevede un termine non
 congruo per l'inoltro della detta richiesta";
      che, con la stessa ordinanza, il giudice remittente ha sollevato
 altresi' - sempre in relazione agli artt. 3 e 112 della  Costituzione
 -  la  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  409 del codice di
 procedura penale nella parte in cui non prevede la  possibilita'  che
 il  giudice  per  le indagini preliminari, in procedimenti relativi a
 parlamentari,  possa  imporre  al  pubblico  ministero  di   chiedere
 l'autorizzazione a procedere o possa surrogarsi a lui nell'iniziativa
 della   richiesta  di  autorizzazione  a  procedere  ove  ravvisi  la
 necessita' di nuove indagini o di formulazione dell'imputazione;
    Considerato che nelle more del giudizio  di  costituzionalita'  e'
 entrata in vigore la legge costituzionale 25 ottobre 1993, n. 3, che,
 nel  modificare  l'art.  68,  secondo  comma,  della Costituzione, ha
 soppresso l'autorizzazione della Camera di appartenenza nei confronti
 del parlamentare da sottoporre  a  procedimento  penale,  conservando
 l'istituto  soltanto  in  relazione  all'arresto,  alla perquisizione
 personale o domiciliare ed a  qualsiasi  altra  forma  di  privazione
 della liberta' personale;
      che,  per  effetto di tale nuova normativa, non e' piu' operante
 per i parlamentari sottoposti a procedimento penale la disciplina  di
 cui  all'art.  344,  primo  comma, del codice di procedura penale ne'
 sussistono piu' ostacoli all'adozione da parte  del  giudice  per  le
 indagini  preliminari,  in  procedimenti relativi a parlamentari, dei
 provvedimenti previsti dai commi quarto e quinto  dell'art.  409  del
 codice  di rito e cioe' delle ordinanze che dispongono lo svolgimento
 di ulteriori indagini e la formulazione dell'imputazione ad opera del
 pubblico ministero;
      che, pertanto, si rende  necessario  il  riesame  da  parte  del
 giudice remittente della rilevanza della questione sollevata, riesame
 che  comporta  la  restituzione  allo  stesso  giudice degli atti del
 procedimento;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione  degli  atti  al  giudice  per  le  indagini
 preliminari presso il Tribunale di Salerno.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0159