N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 febbraio 1994

                                 N. 18
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 18 febbraio 1994 (della provincia autonoma di Trento)
 Parchi nazionali e riserve naturali - Disposizioni in materia di
    parchi  nazionali  -  Attribuzione  al  Ministro dell'ambiente del
    potere di provvedere con proprio  decreto,  all'adeguamento  della
    disciplina  dei  parchi  nazionali di cui al primo e secondo comma
    dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394  (legge  quadro
    sulle   aree   protette)   -   Mancata   previsione  di  intesa  o
    coordinamento con le regioni e province autonome - Invasione della
    sfera di competenza  della  provincia  ricorrente  in  materia  di
    agricoltura  e  foreste,  zootecnia,  flora e fauna, urbanistica e
    piani regolatori, caccia e pesca.
 (Legge 4 gennaio 1994, n. 10, art. 4).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 6, 16 e 21, 16 e 107).
(GU n.10 del 2-3-1994 )
   Ricorso   della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
 presidente  della  giunta  provinciale   dott.   Gianni   Bazzanella,
 autorizzato  con deliberazione della giunta provinciale n. 766 del 28
 gennaio 1994, rappresentato e difeso  dagli  avvocati  prof.  Valerio
 Onida   e   Gualtiero  Rueca,  ed  elettivamente  domiciliato  presso
 quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da mandato speciale
 a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 28 gennaio
 1994, n. 59567 rep., contro il presidente del Consiglio dei  Ministri
 pro  tempore  per  la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale
 dell'art. 4 della legge 4  gennaio  1994,  n.  10,  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1994, recante "Istituzione del
 Parco  nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni
 in materia di parchi nazionali".
    Ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279  (contenente
 norme  di  attuazione  dello statuto del Trentino-Alto Adige) "tra le
 funzioni esercitate dalle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
 ciascuna  per  il  rispettivo  territorio,  ..  sono  comprese quelle
 concernenti il parco nazionale dello Stelvio".  Ai  sensi  del  terzo
 comma  dello  stesso  art. 3 "le province, per la parte di rispettiva
 competenza territoriale, disciplinano con legge le  forme  e  i  modi
 della  specifica  tutela;  allo scopo di favorire l'omogeneita' delle
 discipline relative, lo Stato e le Province adottano  previamente  le
 intese  necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei
 beni naturali stabiliti da accordi internazionali".
    Tali   norme   danno   attuazione   alle    competenze    primarie
 statutariamente  attribuite  alle  province in tema di "agricoltura o
 parchi per la protezione della flora e della fauna" (art. 8,  n.  16,
 dello stat. spec.), di urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5),
 di  tutela  del  paesaggio  (art.  8, n. 6), di agricoltura e foreste
 (art. 8, n. 21).
    Sulla base di tale sistema di competenze, correttamente l'art. 35,
 primo comma, ultima parte,  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394
 ("legge  quadro  sulle  aree  protette"),  mentre  attribuisce  ad un
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
 Ministro  dell'ambiente, il compito di provvedere all'"adeguamento ai
 principi della presente legge" della disciplina dei parchi  nazionali
 d'Abruzzo  e del Gran Paradiso, previa intesa, quanto a quest'ultimo,
 con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, ha stabilito  viceversa  che
 "per  il  Parco  nazionale dello Stelvio si provveda in base a quanto
 stabilito dall'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n.  279",  precisando
 che  "le  intese  ivi  previste  vanno  assunte  anche con la regione
 Lombardia e  devono  essere  informate  ai  principi  generali  della
 presente legge".
    Restava  dunque  fermo  che alla disciplina delle forme e dei modi
 della tutela devono provvedere con propria legge,  per  la  parte  di
 rispettiva  competenza territoriale, le province autonome, adottando,
 "allo scopo di favorire l'omogeneita' delle discipline relative",  le
 intese  necessarie  con  lo  Stato  e, ora, con la regione Lombardia,
 sulla base non solo dei  principi  di  tutela  stabiliti  da  accordi
 internazionali ma anche dai "principi generali" della legge quadro.
    Inopinatamente,  ora, l'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 -
 in contrasto con il sistema previsto dallo statuto,  dalle  norme  di
 attuazione  e  dalla  legge  quadro statale - ha stabilito che "entro
 novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
 il    Ministro   dell'ambiente,   con   proprio   decreto,   provvede
 all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui al primo
 e secondo comma dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  ai
 principi della medesima legge".
    Pur  dunque  non  modificandosi  formalmente l'art. 35 della legge
 quadro,  si   sostituiscono   i   procedimenti   ivi   previsti   per
 l'adeguamento   ai   principi   della  legge  quadro  medesima  della
 disciplina dei citati parchi nazionali con un  procedimento  nuovo  e
 assai diverso.
    Per quanto riguarda il parco dello Stelvio, alla legge provinciale
 (per  la parte riguardante il territorio delle due province autonome)
 si sostituisce un atto dello Stato e precisamente un semplice decreto
 del Ministro dell'ambiente; mentre scompaiono le intese gia' previste
 fra Stato, province autonome e regione Lombardia.
    Per quanto riguarda il parco dello Stelvio,  non  potrebbe  essere
 piu'  chiaro il contrasto con la disciplina recata dalle citate norme
 di attuazione, e dunque non potrebbe essere piu' chiara la violazione
 dello statuto e delle medesime norme di attuazione.
    In una materia rientrante nella sfera della competenza legislativa
 primaria  della  provincia  si  prevede  invece  una   normativa   di
 "adeguamento"  statale, per di piu' adottata con atto di un Ministro,
 e senza nemmeno alcuna previa intesa con le province autonome. In una
 materia che coinvolge l'attuazione dello statuto speciale si  prevede
 un   procedimento   normativo   "unilaterale",   in  capo  all'organo
 governativo, e del tutto diverso da quello prescritto  dall'art.  107
 dello statuto speciale medesimo.
                               P. Q. M.
    La  provincia  autonoma  ricorrente  chiede  che  la  Corte voglia
 dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 4
 gennaio 1994, n. 10,  nella  parte  in  cui  si  riferisce  al  Parco
 nazionale  dello  Stelvio, per violazione dell'art. 8, nn. 5, 6, 16 e
 21 dell'art. 16  e  dell'art.  107  dello  statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto  Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle
 relative norme di attuazione, e in particolare dell'art. 3 del d.P.R.
 22 marzo 1974, n. 279.
      Roma, addi' 9 febbraio 1994
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

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