N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 febbraio 1994
N. 18 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 febbraio 1994 (della provincia autonoma di Trento) Parchi nazionali e riserve naturali - Disposizioni in materia di parchi nazionali - Attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di provvedere con proprio decreto, all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui al primo e secondo comma dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) - Mancata previsione di intesa o coordinamento con le regioni e province autonome - Invasione della sfera di competenza della provincia ricorrente in materia di agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna, urbanistica e piani regolatori, caccia e pesca. (Legge 4 gennaio 1994, n. 10, art. 4). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 6, 16 e 21, 16 e 107).(GU n.10 del 2-3-1994 )
Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Gianni Bazzanella, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 766 del 28 gennaio 1994, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 28 gennaio 1994, n. 59567 rep., contro il presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1994, recante "Istituzione del Parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali". Ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (contenente norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige) "tra le funzioni esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, .. sono comprese quelle concernenti il parco nazionale dello Stelvio". Ai sensi del terzo comma dello stesso art. 3 "le province, per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneita' delle discipline relative, lo Stato e le Province adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali". Tali norme danno attuazione alle competenze primarie statutariamente attribuite alle province in tema di "agricoltura o parchi per la protezione della flora e della fauna" (art. 8, n. 16, dello stat. spec.), di urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5), di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6), di agricoltura e foreste (art. 8, n. 21). Sulla base di tale sistema di competenze, correttamente l'art. 35, primo comma, ultima parte, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ("legge quadro sulle aree protette"), mentre attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, il compito di provvedere all'"adeguamento ai principi della presente legge" della disciplina dei parchi nazionali d'Abruzzo e del Gran Paradiso, previa intesa, quanto a quest'ultimo, con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, ha stabilito viceversa che "per il Parco nazionale dello Stelvio si provveda in base a quanto stabilito dall'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279", precisando che "le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge". Restava dunque fermo che alla disciplina delle forme e dei modi della tutela devono provvedere con propria legge, per la parte di rispettiva competenza territoriale, le province autonome, adottando, "allo scopo di favorire l'omogeneita' delle discipline relative", le intese necessarie con lo Stato e, ora, con la regione Lombardia, sulla base non solo dei principi di tutela stabiliti da accordi internazionali ma anche dai "principi generali" della legge quadro. Inopinatamente, ora, l'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 - in contrasto con il sistema previsto dallo statuto, dalle norme di attuazione e dalla legge quadro statale - ha stabilito che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui al primo e secondo comma dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge". Pur dunque non modificandosi formalmente l'art. 35 della legge quadro, si sostituiscono i procedimenti ivi previsti per l'adeguamento ai principi della legge quadro medesima della disciplina dei citati parchi nazionali con un procedimento nuovo e assai diverso. Per quanto riguarda il parco dello Stelvio, alla legge provinciale (per la parte riguardante il territorio delle due province autonome) si sostituisce un atto dello Stato e precisamente un semplice decreto del Ministro dell'ambiente; mentre scompaiono le intese gia' previste fra Stato, province autonome e regione Lombardia. Per quanto riguarda il parco dello Stelvio, non potrebbe essere piu' chiaro il contrasto con la disciplina recata dalle citate norme di attuazione, e dunque non potrebbe essere piu' chiara la violazione dello statuto e delle medesime norme di attuazione. In una materia rientrante nella sfera della competenza legislativa primaria della provincia si prevede invece una normativa di "adeguamento" statale, per di piu' adottata con atto di un Ministro, e senza nemmeno alcuna previa intesa con le province autonome. In una materia che coinvolge l'attuazione dello statuto speciale si prevede un procedimento normativo "unilaterale", in capo all'organo governativo, e del tutto diverso da quello prescritto dall'art. 107 dello statuto speciale medesimo.
P. Q. M. La provincia autonoma ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, nella parte in cui si riferisce al Parco nazionale dello Stelvio, per violazione dell'art. 8, nn. 5, 6, 16 e 21 dell'art. 16 e dell'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, e in particolare dell'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279. Roma, addi' 9 febbraio 1994 Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA 94C0165