N. 57 ORDINANZA 9 - 23 febbraio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ambiente - Tutela - Regione Piemonte - Scarichi delle pubbliche fognature degli scarichi civili - Smaltimento ai fini agricoli dei reflui - Spandimento sul terreno - Difetto espositivo della questione da parte del giudice a quo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita'. (Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 1, n. 5). (Cost., artt. 25 e 117).(GU n.10 del 2-3-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, numero 5, della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1993 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Armando Borello, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Armando Borello, imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, il Pretore di Asti, con ordinanza emessa il 30 gennaio 1993, su eccezione del pubblico ministero ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, numero 5, della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)); che la norma censurata, meramente descrittiva, definisce lo spandimento sul terreno come "l'operazione di smaltimento ai fini agricoli dei reflui provenienti da insediamenti civili o produttivi", e prevede che "tale smaltimento, inteso come fase di trattamento dei reflui rientra nell'ambito di applicazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915"; che il Pretore ritiene la questione rilevante, dovendosi stabilire nel caso sottoposto al suo esame se debba trovare applicazione una norma di legge regionale che fa richiamo ad una legge statale in materia di rifiuti (d.P.R. n. 915 del 1982), anche ai fini sanzionatori penali, in una fattispecie che sembra invece rientrare nell'ambito delle previsioni dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976; che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuta la Regione Piemonte, concludendo per la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale; Considerato che nell'ordinanza di rimessione manca una esposizione del fatto che chiarisca se lo spandimento sul suolo dei liquami rientrasse o meno nella normale pratica agronomica, in modo da rendere possibile il riscontro concreto sui termini della questione, essendosi il giudice rimettente limitato a riportare le richieste del pubblico ministero dopo avere indicato il titolo del reato per il quale si procedeva; che, essendo carente la motivazione sulla rilevanza, la questione va dichiarata manifestatamente inammissibile (ordinanze n. 324 del 1992, n. 456 e 326 del 1991); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, numero 5, della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0177