N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 1993

                                 N. 70
 Ordinanza emessa il 20 ottobre 1993  dal  tribunale  di  Brescia  nel
 procedimento  civile vertente tra Pizzamiglio Giovanna e ordine degli
 odontoiatri di Brescia
 Professioni - Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione
    in odontoiatria  ma  iscritti  negli  anni  accademici  1980-1981,
    1981-1982,  1982-1983,  1983-1984,  1984-1985  al  primo  anno del
    relativo corso di laurea -  Facolta'  di  richiedere  l'iscrizione
    all'albo  degli  odontoiatri, mantenendo l'iscrizione all'albo dei
    medici - Esclusione - Disparita' di trattamento rispetto ai medici
    specializzati in odontoiatria che possono  mantenere  l'iscrizione
    all'albo  dei  medici  per  effetto  della  sentenza  della  Corte
    costituzionale n. 100/1989.
 (Legge 31 ottobre 1988, n. 471, comma unico).
 (Cost., art. 3).
(GU n.11 del 9-3-1994 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  civile  promossa
 con  atto  di citazione del 22 aprile 1993 ed iscritta al n. 5410 del
 ruolo  generale  affari  civili   contenziosi   dell'anno   1993   da
 Pizzamiglio Giovanna, con l'avv. C. Trebeschi, attrice, contro ordine
 degli odontoiatri di Brescia, contumace, convenuto.
    Rilevato  che  l'attrice,  iscritta  al  primo  anno  di laurea in
 medicina e chirurgia nell'anno accademico 1981/1982 laureatasi il  23
 luglio  1992,  abilitata  all'esercizio  della  professione di medico
 chirurgo, ed iscritta al relativo  albo,  in  data  18  gennaio  1993
 chiese anche l'iscrizione all'albo degli odontoiatri;
    Rilevato  che  la  domanda  fu  rigettata  in data 21 gennaio 1993
 dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della  provincia
 di  Brescia  "in  quanto  superati  i  termini  di  cui alla legge n.
 471/1988", il cui articolo unico dispone che "i laureati in  medicina
 e  chirurgia  immatricolati  al  relativo  corso di laurea negli anni
 accademici 1980-1981,  1981-1982,  1982-1983,  1983-1984,  1984-1985,
 abilitati  all'esercizio  professionale, hanno facolta' di optare per
 l'iscrizione all'albo degli  odontoiatri  ..  entro  il  31  dicembre
 1991";
   Tranne  i  punti  in cui, all'inizio della motivazione, si parla di
 "attrice" (anziche' di "attrici")  e  di  questione  di  legittimita'
 costituzionale della legge n. 471/1988 in relazione agli artt. "2, 3,
 4, 10, 33, 35, 41 e 97" (anziche' "3, 4, 33, 34") della Costituzione,
 nonche' di accertamento del diritto "dell'attrice ad essere iscritta"
 (anziche'  del diritto "delle attrici ad essere iscritte") il seguito
 del  testo  dell'ordinanza   e'   perfettamente   uguale   a   quello
 dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 68/1994).
 94C0194