N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 1993
N. 70 Ordinanza emessa il 20 ottobre 1993 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Pizzamiglio Giovanna e ordine degli odontoiatri di Brescia Professioni - Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione in odontoiatria ma iscritti negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 al primo anno del relativo corso di laurea - Facolta' di richiedere l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, mantenendo l'iscrizione all'albo dei medici - Esclusione - Disparita' di trattamento rispetto ai medici specializzati in odontoiatria che possono mantenere l'iscrizione all'albo dei medici per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989. (Legge 31 ottobre 1988, n. 471, comma unico). (Cost., art. 3).(GU n.11 del 9-3-1994 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto di citazione del 22 aprile 1993 ed iscritta al n. 5410 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 1993 da Pizzamiglio Giovanna, con l'avv. C. Trebeschi, attrice, contro ordine degli odontoiatri di Brescia, contumace, convenuto. Rilevato che l'attrice, iscritta al primo anno di laurea in medicina e chirurgia nell'anno accademico 1981/1982 laureatasi il 23 luglio 1992, abilitata all'esercizio della professione di medico chirurgo, ed iscritta al relativo albo, in data 18 gennaio 1993 chiese anche l'iscrizione all'albo degli odontoiatri; Rilevato che la domanda fu rigettata in data 21 gennaio 1993 dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia "in quanto superati i termini di cui alla legge n. 471/1988", il cui articolo unico dispone che "i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facolta' di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri .. entro il 31 dicembre 1991";
Tranne i punti in cui, all'inizio della motivazione, si parla di "attrice" (anziche' di "attrici") e di questione di legittimita' costituzionale della legge n. 471/1988 in relazione agli artt. "2, 3, 4, 10, 33, 35, 41 e 97" (anziche' "3, 4, 33, 34") della Costituzione, nonche' di accertamento del diritto "dell'attrice ad essere iscritta" (anziche' del diritto "delle attrici ad essere iscritte") il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 68/1994). 94C0194