N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 1994

                                 N. 80
 Ordinanza emessa  il  20  gennaio  1994  dal  pretore  di  Parma  nel
 procedimento civile vertente tra Alfieri Lidia e I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. -
    Integrazione  al  minimo  -  Perdita  dal  primo ottobre 1983, del
    diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso
    di cumulo di  due  pensioni  entrambe  integrate  al  minimo  (con
    conseguente  riduzione  di  tale pensione) - Affermata sussistenza
    (secondo  la  giurisprudenza  della  cassazione  e  con   sentenza
    interpretativa  di rigetto della Corte costituzionale) del diritto
    alla c.d. cristallizzazione del trattamento non piu' integrabile -
    Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione
    autentica   -   Irragionevolezza   con   incidenza   sul   diritto
    all'assicurazione  di  mezzi  adeguati  alle  esigenze  di  vita -
    Violazione del principio  di  soggezione  dei  giudici  alla  sola
    legge.
 (D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp.
    convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge
    24 dicembre 1993, n. 537 art. 11, ventiduesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 38 e 101).
(GU n.11 del 9-3-1994 )
                              IL PRETORE
     Sciogliendo  la  riserva  formulata nel procedimento n. 1657/1993
 R.G.L. promosso  da:  Alfieri  Lidia  con  l'avv.  D.  Piazza  contro
 l'Istituto  Nazionale  della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con l'avv.
 D. Liveri, ha pronunciato la  seguente  ordinanza  osservando  quanto
 segue:
                               F A T T O
    Con  ricorso depositato il 15 ottobre 1993 e diretto al pretore di
 Parma in funzione di giudice  del  lavoro  la  sig.ra  Alfieri  Lidia
 conveniva  in  giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
 (I.N.P.S.) e premesso:
      che essa e' titolare di pensione I.N.P.S. cat. IO n. 60009936  a
 far  tempo  dal novembre 1974, nonche' di altro trattamento I.N.P.S.,
 cat. SO/art., n. 03146734 con decorrenza ottobre  1981,  quest'ultimo
 non integrato al minimo;
      che  essa  ricorrente aveva presentato domanda amministrativa in
 data 9  agosto  1990  di  adeguamento  al  minimo  della  prestazione
 indiretta  e  conseguente riliquidazione della pensione SO/art., come
 da numerose pronunce della  Corte  costituzionale,  nella  specie  in
 forza delle sentenze nn. 34/1981 e 81/1989;
      che l'I.N.P.S. ha respinto tale domanda sul presupposto che essa
 era  stata  avanzata oltre il decennio dalla liquidazione originaria,
 essendosi gia' verificata la decadenza di cui all'art. 47, del d.P.R.
 n. 639/1970;
      che  erano  stati  gia'  presentati  tutti  i  ricorsi  in  sede
 amministrativa;
      che,   pur  tenendo  conto  dello  ius  superveniens  costituito
 dall'art. 6, legge n. 166/1991 e dall'art. 4 della legge n. 438/1992,
 circa la natura decadenziale dei termini per ricorrere, tuttavia essa
 ricorrente ritiene di aver diritto alla integrazione al minimo  sulla
 pensione  SO/art.,  sia  pure nella misura c.d. "cristallizzata" come
 riconosciuto dalla costante giurisprudenza della cassazione  e  della
 Corte costituzionale;
    Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto condannarsi l'I.N.P.S. al
 pagamento  delle  maggiori  somme  derivanti dall'applicazione in suo
 favore dell'art. 6, settimo  comma,  della  legge  n.  638/1983  alla
 pensione  SO/art.,  mediante  integrazione  al minimo della medesima,
 nella misura "cristallizzata" alla  data  del  1  ottobre  1983,  con
 pagamento, quindi, degli arretrati e degli accessori di legge.
    Dopo  la  notifica  del  ricorso  e  del decreto, l'I.N.P.S. si e'
 costituito in giudizio a mezzo di memoria  difensiva,  eccependo,  in
 via  preliminare,  la  decadenza  di  carattere  sostanziale prevista
 dall'art. 6 della legge n. 166/1991,  di  conversione  del  d.l.  n.
 103/1991  e dall'art. 4 del d.l. n. 384/1992, convertito nella legge
 14 novembre 1992, n. 438.
    Nel merito, l'Istituto ha eccepito la  infondatezza  della  doppia
 integrazione  al minimo sia pure nella misura "cristallizzata" di uno
 dei due trattamenti.
    Nelle  more  del  giudizio,  e'  sopravvenuta la legge 24 dicembre
 1993, n. 537 e le parti hanno preso atto  del  tenore  dell'art.  11,
 ventiduesimo  comma,  alla  stregua  del  quale  i  titolari  di piu'
 pensioni non  hanno  piu'  titolo  alla  conservazione  della  doppia
 integrazione  al  minimo, sia pure nella misura "cristallizzata", per
 cui il pretore ha sollevato, a tal riguardo, la relativa questione di
 costituzionalita' da sottoporre all'esame della Corte costituzionale.
                       CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
   Tranne i punti in cui, all'inizio del n. 3  della  motivazione,  si
 menzionano  la categoria della pensione ("SO/art" anziche' "SO") e le
 date della  domanda  di  integrazione  al  minimo  ("9  agosto  1990"
 anziche'  "20  febbraio  1986") e dei ricorsi al comitato provinciale
 ("25 ottobre 1990 e 21 maggio 1991" anziche' "29 dicembre  1986")  il
 seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a quello
 dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 77/1994).
 94C0206