N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 1993
N. 90 Ordinanza emessa il 2 novembre 1993 dal pretore di Pesaro, sezione distaccata di Fano, nel procedimento penale a carico di Guerra Walter Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Fase preliminare - Imputato non imputabile per totale infermita' di mente - Lamentata omessa previsione della possibilita' di proscioglimento per mancanza di imputabilita' - Disparita' di trattamento rispetto al procedimento innanzi al tribunale nonche' rispetto a situazioni analoghe previste dal combinato disposto degli artt. 469 e 129, secondo comma. (C.P.P. 1988, artt. 129 e 469). (Cost., art. 3).(GU n.12 del 16-3-1994 )
IL PRETORE Letta la richiesta del p.m. in data 14 agosto 1993 osserva quanto segue: Entrambe le perizie psichiatriche hanno evidenziato che il Guerra, imputato del reato di maltrattamenti nei confronti del padre adottivo, era totalmente incapace di intendere e di volere nel momento in cui commise i fatti ed inoltre che non e' allo stato in grado di partecipare coscientemente al processo. Deve convenirsi con il p.m. circa l'inapplicabilita' al caso di specie dell'art. 129 del c.p.p., che infatti non prevede la possibilita' di proscioglimento per mancanza d'imputabilita', al pari dell'art. 469 del c.p.p., norma di riferimento, essendo stato emesso decreto di citazione a giudizio. Non e' del resto applicabile l'art. 425 del c.p.p. dettato esclusivamente per l'udienza preliminare che non esiste nel procedimento pretorile. Come rettamente evidenziato dal p.m., solo con la sentenza pronunziata a seguito del dibattimento ai sensi dell'art. 530 del c.p.p. sembra possibile addivenire al proscioglimento del Guerra per vizio totale di mente, ma per assurdo tale pronunzia e' possibile solo all'esito del dibattimento che nel caso di specie e' stato rifissato per la data del 15 novembre 1994. Nel caso in esame inoltre non sembrano emergere ragionevoli dubbi circa la oggettiva responsabilita' del Guerra, come e' emerso dalle dichiarazioni dell'anziano genitore adottivo, e dalle altre acquisizioni istruttorie. Appare allora sussistere una evidente situazione di stallo che si traduce nella giuridica impossibilita' di procedere senza meno al proscioglimento per l'acclarato vizio totale di mente, con ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle altre situazioni contemplate dal combinato disposto dagli artt. 469 e 129, secondo comma, del c.p.p. per le quali e' prevista una immediata definizione del procedimento. Cio' appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Eguale contrasto si ravvisa poi con riferimento alla situazione dell'imputato di un reato di competenza del tribunale per il quale, essendo stato accertato il vizio di mente, puo' subito essere pronunciata dal g.i.p. sentenza di non luogo a procedere per mancanza di imputabilita', ai sensi dell'art. 425 del c.p., mentre eguale potere non e' dato al g.i.p. presso la pretura o al pretore in sede predibattimentale. La questione appare inoltre rilevante nel presente giudizio, anche in considerazione della situazione di stasi processuale determinata dall'art. 71, primo comma, del c.p.p., la cui letterale applicazione non consentirebbe di revocare la gia' disposta sospensione del procedimento - come proposto dal p.m. in alternativa alla questione di illegittimita' costituzionale - atteso che allo stato non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento, possibilita' questa che si presentera' solo dopo la non vicina data per la quale e' stata disposta la citazione a giudizio.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 129 e 469 del c.p.p. nella parte in cui non consentono di dichiarare immediatamente con sentenza la mancanza di imputabilita'; Sospende il giudizio in corso e ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti dei due rami del Parlamento. Fano, addi' 2 novembre 1993 Il pretore: GIOMBETTI 94C0216