N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 1993

                                 N. 98
 Ordinanza emessa il 16  dicembre  1993  dalla  Corte  di  appello  di
 Cagliari, sezione per i minorenni nel procedimento penale a carico di
 Eriu Enrico
 Processo penale - Procedimento minorile - Sentenza di condanna emessa
    dal  g.u.p.  -  Opposizione del p.m. - Omessa previsione - Lesione
    dei principi della legge di delega.
 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, terzo comma; d.lgs. 14
    gennaio 1991, n. 12, art. 46).
 (Cost., art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81,
    art. 3, direttiva 1).
(GU n.12 del 16-3-1994 )
                          LA CORTE D'APPELLO
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  penale
 relativo  all'appello  proposto  dal p.m.m. contro Eriu Enrico nato a
 Cagliari il 7 marzo 1976, ivi residente in via Piave n. 37,  in  atto
 detenuto  per  altro  presso I.M.P. di Quartucciu, imputato di rapina
 aggravata, lesioni e detenzione abusiva di coltello e condannato, con
 sentenza 14 aprile 1993 del g.u.p. del tribunale per i  minorenni  di
 Cagliari,  alla  liberta'  controllata  di  un anno e sei mesi, cosi'
 sostituita la pena detentiva di nove mesi di reclusione,  nonche'  di
 L. 500.000 di multa.
                         IN FATTO E IN DIRITTO
    Con  sentenza  del  14  aprile  1993 il g.u.p. del tribunale per i
 minorenni di Cagliari condanno' Eriu Enrico per  i  reati  di  rapina
 aggravata,   lesioni  aggravate  e  detenzione  abusiva  di  coltello
 (commessi in Cagliari il 23 febbraio 1993) ritenuti  unificati  sotto
 il  vincolo  della  continuazione, alla pena di un anno e sei mesi di
 liberta' controllata, cosi' sostituita la pena detentiva di nove mesi
 di reclusione, nonche' di L. 500.000  di  multa,  previa  concessione
 delle  attenuanti  generiche,  della  diminuente  della  minore eta',
 nonche' di quella di un terzo ex art. 442 del c.p.p.
    Contro la suindicata sentenza ha interposto  atto  di  appello  il
 p.m.m. il quale ha dedotto: 1) l'illegittimita' della riduzione della
 pena  ex  art.  442  del c.p.p. in quanto lo stesso imputato Eriu non
 aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato; 2) la inidoneita',  nel
 caso  concreto,  della  pena  sostitutiva della liberta' controllata,
 postoche'  l'Eriu  (tra  l'altro)  era  gia'  stato  condannato  alla
 sanzione  sostitutiva anzidetta con sentenza del g.u.p. del tribunale
 per i minorenni in data 24 marzo 1993, sempre  per  reati  contro  il
 patrimonio.
    Il p.m.m. ha, quindi, concluso perche', in riforma della impugnata
 sentenza,  l'Eriu  venisse  condannato  a  idonea pena, escludendo la
 riduzione di un terzo ex art. 442 del c.p.p.
    Nel corso dell'odierno procedimento  il  procuratore  generale  ha
 sollevato  l'eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art.  32, terzo
 comma, del d.P.R. n. 448/1988, nel suo attuale  contenuto  novellato,
 per contrasto con l'art. 3, lett. L), della legge delega.
    Osserva  la  Corte, anzitutto, che la dedotta violazione dell'art.
 442 del c.p.p. relativa al rito abbreviato, e' nella specie del tutto
 irrilevante, a prescindere dalla considerazione se  detta  violazione
 poteva essere dedotta col mezzo di gravame dell'appello.
    E' ben vero che il g.u.p. del tribunale per i minorenni non poteva
 fare  riferimento,  nel  diminuire  la  pena  in  concreto,  al  rito
 abbreviato di cui all'art. 442 del c.p.p., in quanto detto  rito  non
 e'  stato,  ne'  prima  ne'  dopo  l'udienza  preliminare,  richiesto
 dall'imputato col consenso del p.m.m.
    E'  da  rilevare,  pero',   che   indipendentemente   dall'erroneo
 riferimento  al  rito  abbreviato e segnatamente alla riduzione della
 pena prevista nell'art. 442 del c.p.p.,  ben  poteva  il  g.u.p.  del
 tribunale  per  i minorenni procedere secondo il rito di cui all'art.
 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, il quale nel  secondo  comma
 prevede  che  "il giudice, se vi e' richiesta del pubblico ministero,
 pronuncia sentenza di condanna quando ritiene  applicabile  una  pena
 pecuniaria  o  una  sanzione  sostitutiva.  In tale caso la pena puo'
 essere diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale".
    Poiche' il g.u.p. del tribunale per i minoreni  ha,  tra  l'altro,
 questa  volta  correttamente, citato l'art. 32 del d.P.R. suindicato,
 legittimamente ben poteva applicare il rito da tale norma previsto  e
 la  riduzione  di  pena,  in quanto lo stesso p.m.m. aveva chiesto la
 sanzione sostitutiva, e cioe' in via principale la pena semidetentiva
 e in via subordinata la liberta' controllata.
    Cio' si  e'  premesso  per  individuare  l'interesse  del  p.m.  a
 proporre  la  questione  di legitimita' costituzionale e la rilevanza
 della stessa nel presente giudizio.
    Invero  il  p.m.  ha  denunciato  l'inidoneita'   della   sanzione
 sostitutiva  della  liberta'  controllata  al  caso  concreto, avendo
 l'Eriu gia' beneficiato in precedenza di detta misura sostitutiva per
 reato della stessa indole.
    Orbene, secondo il nostro sistema processuale  penale,  il  p.m.m.
 che   denuncia  la  inidoneita'  nel  caso  concreto  della  sanzione
 sostitutiva nel procedimento ex art. 32 del d.P.R. n.  448/1988,  con
 riferimento  sia alla qualita' della sanzione sia alla quantita', non
 e' titolare di alcuna forma di impugnazione al riguardo.
    Invero, escluso ovviamente il ricorso per  cassazione  trattandosi
 di  un  motivo  di  merito,  e'  parimenti  da  escludere  il gravame
 dell'appello che e' espressamente escluso nell'ipotesi considerata in
 via generale, dagli artt. 568 e  443,  primo  comma,  lett.  b),  del
 c.p.p.
    L'art.  32,  terzo  comma,  del d.P.R. n. 448/1988, come novellato
 dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (adottato
 con la speciale procedura prevista dall'art. 7 della legge-delega  16
 febbraio  1987,  n.  81,  e,  come tale, assoggettato al rispetto dei
 principi e dei criteri fissati dagli artt. 2 e 3 della  stessa  legge
 di delegazione), non consente contro la sentenza pronunciata ai sensi
 del  secondo  comma  del  suindicato  d.P.R.  n.  448/1988 il rimedio
 dell'opposizione da parte del pubblico ministero.
    La norma di cui al terzo comma succitato, infatti, stabilisce  che
 "contro  la  sentenza  prevista  dal  secondo  comma  l'imputato e il
 difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione .."
    Cio' posto, l'eccezione di illegittimita' incostituzionale non  e'
 manifestamente infondata.
   Invero  la  norma  suindicata  e' in palese contrasto con l'art. 3,
 lett. L), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che  richiedeva
 al  legislatore  delegato  la  "previsione che contro i provvedimenti
 adottati  nell'udienza  preliminare,  il   pubblico   ministero,   il
 difensore,  l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre
 opposizione, in  termini  brevissimi,  davanti  al  tribunale  per  i
 minorenni".
    Rispetto  a  tale  dettagliata  direttiva  la norma in discussione
 appare  illegittima,  perche'  in  contrasto  con  l'art.  76   della
 Costituzione,   sotto   il   profilo   dei  soggetti  titolari  della
 impugnazione,  rimanendo  escluso  -  come  rilevato  -  il  pubblico
 ministero.
    Conseguentemente, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,
 n.  87, deve essere disposta - previa sospensione del giudizio penale
 - la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 32, terzo comma, del d.P.R.  n.  448/1988  -  come
 novellato  dall'art.  46  del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n.
 12, legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, 76 della Costituzione, e 23
 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   non    manifestamente    infondata    l'eccezione    di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R.
 n. 448/1988 come novellato dall'art. 46 del  decreto  legislativo  14
 gennaio 1991, n. 12, e di cui in parte motiva;
    Sospende  il  procedimento  nei confronti di Eriu Enrico ed ordina
 che  gli   atti   vengano   immediatamente   trasmessi   alla   Corte
 costituzionale.
    Ordina  che  la  presente ordinanza venga notificata, a cura della
 cancelleria, all'imputato, ai  genitori  esercenti  la  potesta',  al
 difensore, al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio
 dei Ministri.
      Cagliari, addi' 16 dicembre 1993
                         Il presidente: ANDRIA

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