N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 1993
N. 98 Ordinanza emessa il 16 dicembre 1993 dalla Corte di appello di Cagliari, sezione per i minorenni nel procedimento penale a carico di Eriu Enrico Processo penale - Procedimento minorile - Sentenza di condanna emessa dal g.u.p. - Opposizione del p.m. - Omessa previsione - Lesione dei principi della legge di delega. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, terzo comma; d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 46). (Cost., art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, direttiva 1).(GU n.12 del 16-3-1994 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale relativo all'appello proposto dal p.m.m. contro Eriu Enrico nato a Cagliari il 7 marzo 1976, ivi residente in via Piave n. 37, in atto detenuto per altro presso I.M.P. di Quartucciu, imputato di rapina aggravata, lesioni e detenzione abusiva di coltello e condannato, con sentenza 14 aprile 1993 del g.u.p. del tribunale per i minorenni di Cagliari, alla liberta' controllata di un anno e sei mesi, cosi' sostituita la pena detentiva di nove mesi di reclusione, nonche' di L. 500.000 di multa. IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 14 aprile 1993 il g.u.p. del tribunale per i minorenni di Cagliari condanno' Eriu Enrico per i reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e detenzione abusiva di coltello (commessi in Cagliari il 23 febbraio 1993) ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di un anno e sei mesi di liberta' controllata, cosi' sostituita la pena detentiva di nove mesi di reclusione, nonche' di L. 500.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, della diminuente della minore eta', nonche' di quella di un terzo ex art. 442 del c.p.p. Contro la suindicata sentenza ha interposto atto di appello il p.m.m. il quale ha dedotto: 1) l'illegittimita' della riduzione della pena ex art. 442 del c.p.p. in quanto lo stesso imputato Eriu non aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato; 2) la inidoneita', nel caso concreto, della pena sostitutiva della liberta' controllata, postoche' l'Eriu (tra l'altro) era gia' stato condannato alla sanzione sostitutiva anzidetta con sentenza del g.u.p. del tribunale per i minorenni in data 24 marzo 1993, sempre per reati contro il patrimonio. Il p.m.m. ha, quindi, concluso perche', in riforma della impugnata sentenza, l'Eriu venisse condannato a idonea pena, escludendo la riduzione di un terzo ex art. 442 del c.p.p. Nel corso dell'odierno procedimento il procuratore generale ha sollevato l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. n. 448/1988, nel suo attuale contenuto novellato, per contrasto con l'art. 3, lett. L), della legge delega. Osserva la Corte, anzitutto, che la dedotta violazione dell'art. 442 del c.p.p. relativa al rito abbreviato, e' nella specie del tutto irrilevante, a prescindere dalla considerazione se detta violazione poteva essere dedotta col mezzo di gravame dell'appello. E' ben vero che il g.u.p. del tribunale per i minorenni non poteva fare riferimento, nel diminuire la pena in concreto, al rito abbreviato di cui all'art. 442 del c.p.p., in quanto detto rito non e' stato, ne' prima ne' dopo l'udienza preliminare, richiesto dall'imputato col consenso del p.m.m. E' da rilevare, pero', che indipendentemente dall'erroneo riferimento al rito abbreviato e segnatamente alla riduzione della pena prevista nell'art. 442 del c.p.p., ben poteva il g.u.p. del tribunale per i minorenni procedere secondo il rito di cui all'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, il quale nel secondo comma prevede che "il giudice, se vi e' richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena puo' essere diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale". Poiche' il g.u.p. del tribunale per i minoreni ha, tra l'altro, questa volta correttamente, citato l'art. 32 del d.P.R. suindicato, legittimamente ben poteva applicare il rito da tale norma previsto e la riduzione di pena, in quanto lo stesso p.m.m. aveva chiesto la sanzione sostitutiva, e cioe' in via principale la pena semidetentiva e in via subordinata la liberta' controllata. Cio' si e' premesso per individuare l'interesse del p.m. a proporre la questione di legitimita' costituzionale e la rilevanza della stessa nel presente giudizio. Invero il p.m. ha denunciato l'inidoneita' della sanzione sostitutiva della liberta' controllata al caso concreto, avendo l'Eriu gia' beneficiato in precedenza di detta misura sostitutiva per reato della stessa indole. Orbene, secondo il nostro sistema processuale penale, il p.m.m. che denuncia la inidoneita' nel caso concreto della sanzione sostitutiva nel procedimento ex art. 32 del d.P.R. n. 448/1988, con riferimento sia alla qualita' della sanzione sia alla quantita', non e' titolare di alcuna forma di impugnazione al riguardo. Invero, escluso ovviamente il ricorso per cassazione trattandosi di un motivo di merito, e' parimenti da escludere il gravame dell'appello che e' espressamente escluso nell'ipotesi considerata in via generale, dagli artt. 568 e 443, primo comma, lett. b), del c.p.p. L'art. 32, terzo comma, del d.P.R. n. 448/1988, come novellato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (adottato con la speciale procedura prevista dall'art. 7 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, e, come tale, assoggettato al rispetto dei principi e dei criteri fissati dagli artt. 2 e 3 della stessa legge di delegazione), non consente contro la sentenza pronunciata ai sensi del secondo comma del suindicato d.P.R. n. 448/1988 il rimedio dell'opposizione da parte del pubblico ministero. La norma di cui al terzo comma succitato, infatti, stabilisce che "contro la sentenza prevista dal secondo comma l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione .." Cio' posto, l'eccezione di illegittimita' incostituzionale non e' manifestamente infondata. Invero la norma suindicata e' in palese contrasto con l'art. 3, lett. L), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che richiedeva al legislatore delegato la "previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare, il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni". Rispetto a tale dettagliata direttiva la norma in discussione appare illegittima, perche' in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dei soggetti titolari della impugnazione, rimanendo escluso - come rilevato - il pubblico ministero. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere disposta - previa sospensione del giudizio penale - la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 32, terzo comma, del d.P.R. n. 448/1988 - come novellato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, 76 della Costituzione, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. n. 448/1988 come novellato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, e di cui in parte motiva; Sospende il procedimento nei confronti di Eriu Enrico ed ordina che gli atti vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, all'imputato, ai genitori esercenti la potesta', al difensore, al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cagliari, addi' 16 dicembre 1993 Il presidente: ANDRIA 94C0233