N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1994
N. 101 Ordinanza emessa il 19 gennaio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma sull'istanza proposta da Fernandez Carlos Armando Liberta' personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a custodia cautelare in carcere (sentenza di primo grado non definitiva) - Possibilita', su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Disparita' di trattamento, rispetto al cittadino italiano, in ordine all'esecuzione della custodia cautelare disposta per le stesse esigenze cautelari e lo stesso reato - Irragionevolezza. (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-bis, e successive modificazioni). (Cost., art. 3).(GU n.12 del 16-3-1994 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti, osserva: In data 7 dicembre 1993, Fernandez Carlos Armando, cittadino colombiano, sottoposto a custodia cautelare per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, proponeva istanza volta ad ottenere l'espulsione dallo Stato ai sensi dell'art. 7, comma 12-bis, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 e succ. mod. Veniva quindi instaurato il meccanismo procedimentale configurato dal comma 12- ter del citato art. 7. Le risultanze di tale procedimento sono orientate nel senso della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 7, comma 12- bis e ter, per disporre l'espulsione del Fernandez dallo Stato: risulta infatti che il Fernandez e' cittadino straniero, sottoposto a misura cautelare (la sentenza di condanna emessa nei confronti del predetto all'esito del giudizio abbreviato non e' passata in giudicato essendo stato proposto avverso tale sentenza appello dal difensore di talche' e' applicabile la prima ipotesi di cui al citato art. 7) ed e' in possesso di passaporto valido e non sussiste alcuna delle ragioni ostative previste dalla legge. Or, accertata la sussistenza di risultanze indicative di situazione del Fernandez Carlos Armando riconducibile alla prima ipotesi di cui all'art. 7, comma 12-bis, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 e succ. mod., questo giudice ritiene di dovere proporre questione di legittimita' costituzionale della norma sopraindicata nella parte in cui prevede che "nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o piu' delitti consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'art. 275 (b) terzo comma, del c.p.p., e' disposta l'immediata espulsione allo Stato di appartenenza o di provenienza" in relazione all'art. 3 della Costituzione. Evidente e' la rilevanza della questione. Orbene, pare che la norma del citato art. 7, comma 12-bis, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modificazioni sia sospetta di incompatibilita' con il contesto costituzionale ed in particolare con il principio consacrato nell'art. 3 della Costituzione. Ed invero, il citato art. 7 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nelle misure in cui consente al cittadino straniero sottoposto a custodia cautelare di sottrarsi a tale custodia, poiche' impinge nel principio di uguaglianza attuando un trattamento differenziato favorevole ai cittadini stranieri rispetto ai cittadini italiani sottoposti a custodia cautelare disposta per le stesse esigenze e per lo stesso reato. Va rilevato che la condizione di cittadino straniero non esclude, l'operativita' del suddetto principio di uguaglianza atteso che il sistema penale italiano non pone alcuna differenza tra il cittadino e lo straniero che sono entrambi puniti secondo la legge italiana per i reati commessi nel territorio dello Stato. La Corte Costituzionale ha piu' volte affermato (vedi in particolare sentenze nn. 104/1969 e 177/1977) che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione vale anche per il cittadino straniero per quel che pertiene la tutela di diritti fondamentali di talche' la titolarita' di questi diritti da parte del cittadino e dello straniero impone una posizione di uguaglianza tra loro. Va da se' che la incontestata ed incontestabile posizione di uguaglianza tra il cittadino e lo straniero per la tutela di situazioni giuridiche attive correlate ai diritti fondamentali della persona deve essere estesa alle situazioni giuridiche passive alle quali e' di certo riconducibile la restrizione della liberta' personale per effetto dell'applicazione di una misura cautelare custodiale. E' vero che la Corte costituzionale (vedi sentenze nn. 144/1970 e 244/1974) ha affermato che l'estensione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione agli stranieri patisce limitazioni dovute alla particolarita' di situazioni giuridiche correlata alla indubbia diversita' dei rapporti che lo Stato instaura con il cittadino e lo straniero. Ma e' altrettanto vero che la Corte costituzionale ha chiarito che la discrezionalita' del legislatore nell'apprezzare e nel regolare "le differenze di fatto" esistenti tra i cittadini e stranieri trova un limite nella razionalita' del suo apprezzamento. Pertanto, l'esercizio del potere discrezionale del legislatore nell'apprezzare differenti situazioni di fatto impone sempre di determinare i limiti razionali e di ordine costituzionale, entro i quali appare possibile e corretto ricorrere ad una disciplina differenziata. Or, non pare che il trattamento differenziato tra cittadini e stranieri che scaturisce dalla norma di cui all'art. 7, comma 12-bis, prima ipotesi, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche sia conforme ai principi di ragionevolezza cristallizzati nella norma dell'art. 3 della Costituzione. Invero, non e' dato ravvisare nella scelta fatta dal legislatore ragioni tali da giustificare la disparita' di trattamento disposta, disparita' che appare macroscopica quando il cittadino e lo straniero sono concorrenti nel medesimo reato e vengono sottoposti alla custodia cautelare per la ricorrenza di medesime esigenze cautelari da salvaguardare. Inoltre, la norma impugnata ispirata di certo a logiche dettate da situazioni contingenti, inserita nel sistema della disciplina esistente, inietta nel sistema stesso consistenti dosi di irrazionalita' instaurando nei confronti dello straniero una situazione normativa incoerente, atteso che per un verso prevede un aggravamento di trattamento dello straniero - imponendo che sia espulso una volta espiata la pena (artt. 211 e 235 del c.p. e 86 del d.P.R. 309/1990) - per altro verso lo attenua notevolmente, consentendo l'espulsione prima che sia intervenuta una sentenza di condanna e rendendo non operativa l'applicazione di una misura cautelare custodiale.
P. Q. M. Visto l'art. 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 12-bis, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che "nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o piu' delitti consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'art. 275, (b) comma 3, del codice di procedura penale, e' disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza e di provenienza", in relazione all'art. 3 della Costituzione; Sospende il procedimento in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 19 gennaio 1994 Il giudice: TRIVELLINI 94C0236