N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1994

                                N. 101
 Ordinanza  emessa  il  19  gennaio  1994  dal giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale  di  Roma  sull'istanza  proposta  da
 Fernandez Carlos Armando
 Liberta' personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a custodia
    cautelare  in  carcere  (sentenza di primo grado non definitiva) -
    Possibilita',  su  propria   determinazione,   di   chiedere,   in
    alternativa,  l'espulsione  dallo  Stato  italiano - Disparita' di
    trattamento,   rispetto   al   cittadino   italiano,   in   ordine
    all'esecuzione  della  custodia  cautelare  disposta per le stesse
    esigenze cautelari e lo stesso reato - Irragionevolezza.
 (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-bis, e successive
    modificazioni).
 (Cost., art. 3).
(GU n.12 del 16-3-1994 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti gli atti, osserva:
    In  data  7  dicembre  1993,  Fernandez  Carlos Armando, cittadino
 colombiano, sottoposto a custodia cautelare per  il  delitto  di  cui
 all'art.  73  del  d.P.R.  n.  309/1990,  proponeva  istanza volta ad
 ottenere l'espulsione dallo Stato ai sensi dell'art. 7, comma 12-bis,
 del d.l. 30 dicembre  1989,  n.  416  e  succ.  mod.  Veniva  quindi
 instaurato il meccanismo procedimentale configurato dal comma 12- ter
 del  citato art. 7. Le risultanze di tale procedimento sono orientate
 nel senso della ricorrenza delle  condizioni  previste  dall'art.  7,
 comma  12-  bis  e ter, per disporre l'espulsione del Fernandez dallo
 Stato: risulta infatti  che  il  Fernandez  e'  cittadino  straniero,
 sottoposto  a  misura  cautelare  (la sentenza di condanna emessa nei
 confronti del predetto  all'esito  del  giudizio  abbreviato  non  e'
 passata  in  giudicato  essendo  stato proposto avverso tale sentenza
 appello dal difensore di talche' e' applicabile la prima  ipotesi  di
 cui  al  citato  art. 7) ed e' in possesso di passaporto valido e non
 sussiste alcuna delle ragioni  ostative  previste  dalla  legge.  Or,
 accertata  la  sussistenza di risultanze indicative di situazione del
 Fernandez Carlos Armando riconducibile  alla  prima  ipotesi  di  cui
 all'art.  7, comma 12-bis, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 e succ.
 mod.,  questo  giudice  ritiene  di  dovere  proporre  questione   di
 legittimita'  costituzionale della norma sopraindicata nella parte in
 cui prevede che "nei confronti degli stranieri sottoposti a  custodia
 cautelare  per  uno  o  piu'  delitti consumati o tentati, diversi da
 quelli indicati  dall'art.  275  (b)  terzo  comma,  del  c.p.p.,  e'
 disposta  l'immediata  espulsione  allo  Stato  di  appartenenza o di
 provenienza" in relazione all'art. 3 della Costituzione.
    Evidente e' la rilevanza della  questione.  Orbene,  pare  che  la
 norma del citato art. 7, comma 12-bis, del d.l. 30 dicembre 1989, n.
 416  e  successive modificazioni sia sospetta di incompatibilita' con
 il  contesto  costituzionale  ed  in  particolare  con  il  principio
 consacrato  nell'art. 3 della Costituzione. Ed invero, il citato art.
 7 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nelle misure in
 cui consente al cittadino straniero sottoposto a  custodia  cautelare
 di  sottrarsi  a  tale  custodia,  poiche'  impinge  nel principio di
 uguaglianza  attuando  un  trattamento  differenziato  favorevole  ai
 cittadini  stranieri  rispetto  ai  cittadini  italiani  sottoposti a
 custodia cautelare disposta per le stesse esigenze e  per  lo  stesso
 reato.
    Va  rilevato che la condizione di cittadino straniero non esclude,
 l'operativita' del suddetto principio di uguaglianza  atteso  che  il
 sistema penale italiano non pone alcuna differenza tra il cittadino e
 lo straniero che sono entrambi puniti secondo la legge italiana per i
 reati commessi nel territorio dello Stato. La Corte Costituzionale ha
 piu'  volte  affermato  (vedi  in particolare sentenze nn. 104/1969 e
 177/1977) che il principio di uguaglianza sancito dall'art.  3  della
 Costituzione  vale  anche  per  il  cittadino  straniero per quel che
 pertiene la tutela di diritti fondamentali di talche' la  titolarita'
 di questi diritti da parte del cittadino e dello straniero impone una
 posizione  di  uguaglianza tra loro. Va da se' che la incontestata ed
 incontestabile  posizione  di  uguaglianza  tra  il  cittadino  e  lo
 straniero  per la tutela di situazioni giuridiche attive correlate ai
 diritti fondamentali della persona deve essere estesa alle situazioni
 giuridiche  passive  alle  quali  e'  di   certo   riconducibile   la
 restrizione della liberta' personale per effetto dell'applicazione di
 una misura cautelare custodiale.
    E'  vero che la Corte costituzionale (vedi sentenze nn. 144/1970 e
 244/1974) ha affermato che l'estensione del principio di cui all'art.
 3 della Costituzione agli stranieri patisce limitazioni  dovute  alla
 particolarita'  di  situazioni  giuridiche  correlata  alla  indubbia
 diversita' dei rapporti che lo Stato instaura con il cittadino  e  lo
 straniero.  Ma  e'  altrettanto  vero  che la Corte costituzionale ha
 chiarito che la discrezionalita' del  legislatore  nell'apprezzare  e
 nel  regolare  "le  differenze  di fatto" esistenti tra i cittadini e
 stranieri trova un limite nella razionalita' del  suo  apprezzamento.
 Pertanto,   l'esercizio  del  potere  discrezionale  del  legislatore
 nell'apprezzare differenti  situazioni  di  fatto  impone  sempre  di
 determinare  i  limiti  razionali e di ordine costituzionale, entro i
 quali  appare  possibile  e  corretto  ricorrere  ad  una  disciplina
 differenziata.
   Or,  non  pare  che  il  trattamento  differenziato tra cittadini e
 stranieri che scaturisce dalla norma di cui all'art. 7, comma 12-bis,
 prima ipotesi, del d.l.  30  dicembre  1989,  n.  416  e  successive
 modifiche  sia  conforme ai principi di ragionevolezza cristallizzati
 nella norma dell'art. 3 della Costituzione.
    Invero, non e' dato ravvisare nella scelta fatta  dal  legislatore
 ragioni  tali  da giustificare la disparita' di trattamento disposta,
 disparita' che appare macroscopica quando il cittadino e lo straniero
 sono  concorrenti  nel  medesimo  reato  e  vengono  sottoposti  alla
 custodia  cautelare  per la ricorrenza di medesime esigenze cautelari
 da salvaguardare. Inoltre, la norma impugnata  ispirata  di  certo  a
 logiche dettate da situazioni contingenti, inserita nel sistema della
 disciplina  esistente, inietta nel sistema stesso consistenti dosi di
 irrazionalita'  instaurando  nei  confronti   dello   straniero   una
 situazione  normativa  incoerente, atteso che per un verso prevede un
 aggravamento di trattamento  dello  straniero  -  imponendo  che  sia
 espulso  una volta espiata la pena (artt. 211 e 235 del c.p. e 86 del
 d.P.R.  309/1990)  -  per  altro  verso  lo   attenua   notevolmente,
 consentendo  l'espulsione  prima  che sia intervenuta una sentenza di
 condanna e  rendendo  non  operativa  l'applicazione  di  una  misura
 cautelare custodiale.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 12-bis, del  d.l.  30
 dicembre 1989, n. 416, e successive modificazioni, nella parte in cui
 prevede  che  "nei  confronti  degli  stranieri sottoposti a custodia
 cautelare per uno o piu' delitti  consumati  o  tentati,  diversi  da
 quelli  indicati  dall'art. 275, (b) comma 3, del codice di procedura
 penale,  e'  disposta   l'immediata   espulsione   nello   Stato   di
 appartenenza  e  di  provenienza",  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione;
    Sospende il procedimento in corso e dispone la trasmissione  degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata alle parti, al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 19 gennaio 1994
                        Il giudice: TRIVELLINI

 94C0236