N. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1993
N. 103 Ordinanza emessa il 9 dicembre 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Coppola Bartolomeo Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa - Possesso ingiustificato, di beni di valore sproporzionato alla attivita' svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitivita' delle suddette qualifiche - Ingiustificata differenziazione rispetto a chiunque altro abbia beni sproporzionati alla propria capacita' economica - Violazione dei principi di presunzione di innocenza. (Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, secondo comma, modificato dalla legge 15 novembre 1993, n. 461). (Cost., artt. 3 e 27, secondo comma).(GU n.12 del 16-3-1994 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di cui all'intestazione; Sentite le parti; Premesso che a carico di Bartolomeo Coppola, il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio in ordine al reato "di cui agli artt. 81 cpv del c.p. 73 del d.P.R. n. 309/1990 per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto al fine di spaccio grammi 6,609 di cocaina e grammi 2,609 di eroina. In Noventa Padovana (Padova) il 21 giugno 1993"; Premesso che nel corso dell'udienza preliminare, tramite apposita contestazione, il p.m. ha elevato per il Coppola anche l'imputazione di "cui all'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 e ss. modificazioni perche', essendo sottoposto a procedimento penale n. 1034/93 r.g.n.r. per il delitto di cui art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, risultava essere titolare o comunque avere la disponibilita' di denaro contante per L. 15.200.000, di un libretto di deposito risparmio nominativo acceso c/o filiale di Noventa Padovana Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con saldo di circa L. 16.000.000 nonche' di immobile sito in Corezzola (Padova) beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o comunque alla propria attivita' economica e dei quali non giustificava la legittima provenienza. In Padova e provincia dal 31 marzo 1993 al 29 settembre 1993"; e cio' a seguito del ritrovamento, nel corso della medesima perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente, del denaro e del libretto di deposito di cui all'imputazione nonche' della considerazione della sproporzione rispetto alla capacita' economica del Coppola del valore dell'immobile pure ivi citato (beni tutti sottoposti a sequestro) (anche per tale imputazione il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio); Premesso che la difesa del Coppola ha eccepito la illegittimita' costituzionale della norma di cui al predetto art. 12-quinquies; Premesso che in sede odierna si e' proceduto alla separazione del procedimento riguardante il capo B) qui considerato; Ritenuto che le perplessita' circa la legittimita' costituzionale della normativa suddetta manifestate a livello dottrinario hanno trovato riscontro in quanto esposto, in particolare, nell'ordinanza 7 aprile 1993 della Cassazione il cui contenuto appare pienamente condividibile; Ritenuto che rispetto a quanto ivi esposto non assume, naturalmente, rilievo particolare l'ulteriore snodarsi dell'iter normativo, culminato, allo stato, nella legge di conversione n. 461 del 15 novembre c.a.; Ritenuto in particolare che appare indubitabile il punto da cui prende le mosse la citata ordinanza del s.c. e cioe' che si e' in presenza di "un reato 'proprio' nel quale soggetto attivo e' chiunque si venga a trovare nella particolare posizione personale di imputato .. per alcuni fatti illeciti che si ritiene siano stati commessi dallo stesso sulla base di elementi indizianti ancora non sottoposti alla verifica del giudice circa la loro effettiva sussistenza e la loro riferibilita' al soggetto, la cui responsabilita' in relazione ai fatti che gli si addebitano in ogni caso non si e' accertata con sentenza definitiva nel momento nel quale sorge il sospetto e si consolida la condotta descritta come illecita che viene ancorata .., ad una situazione personale che potrebbe anche vanificarsi nel corso del procedimento"; Ritenuto altresi' che non puo' dimenticarsi come la Corte costituzionale con sentenza n. 11/1968 rilevo' come l'art. 708 del c.p. sfuggiva ai profilati rilievi di incostituzionalita' quanto alle persone nei cui confronti era stata accertata definitivamente la responsabilita' in ordine alla commissione di reati contro il patrimonio dato (e solo dato) che alla accertata situazione oggettiva del possesso dei beni si accompagnava proprio la particolare condizione soggettiva caratterizzante la persona nei cui confronti si sia accertata (definitivamente) la responsabilita' per pregressi reati; Rilevato che appare, viceversa, indubitabile che nel caso che qui interessa manca una condizione della persona che lo diversifichi effettivamente e significativamente da chiunque altro abbia beni sproporzionati alla capacita' economica in quanto tale diversificazione non pare poter consistere solo nella condizione di imputato che, per definizione, e' una condizione provvisoria e sub iudice, e che non pare poter legittimamente giustificare sulla sfera di una persona nessun effetto diverso da quelli specificamente previsti dall'ordinamento (es. misure cautelari); Ritenuto che le norme costituzionali che appaiono vulnerate sono quantomeno quelle di cui all'art. 3 (per l'ingiustificata differenziazione che si viene a creare) e quella di cui all'art. 27, secondo comma (per il pregnante e non razionale significato che si attribuisce alla condizione di imputato); Ritenuto che sulla base di quanto sopra esposto la rilevanza del giudizio sulla legittimita' costituzionale della norma nel caso di specie appare evidente; Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificata dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, in relazione agli artt. 3, 27, secondo comma, della Costituzione; Sospende il procedimento in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Il giudice per le indagini preliminari: APOSTOLI CAPPELLO 94C0238