N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 1993

                                N. 106
 Ordinanza  emessa  il  6  ottobre 1993 dal magistrato di sorveglianza
 presso il tribunale di Macerata nel procedimento di conversione della
 pena pecuniaria nei confronti di Gregori Luigi
 Pena - Multa - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilita'
    del condannato - Possibilita' di due differimenti non eccedenti  i
    sei  mesi  -  Lamentata  omessa  previsione  della possibilita' di
    differire la conversione, nei confronti di  condannati  dichiarati
    falliti, successivamente alla chiusura della procedura concorsuale
    - Violazione del principio di eguaglianza.
 (C.P.P. 1988, art. 660, terzo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.12 del 16-3-1994 )
                     IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
    In  merito  al  procedimento  di conversione o rateizzazione della
 pena pecuniaria di L. 5.000.000 di multa, ai sensi e per gli  effetti
 del  combinato disposto degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981,
 n. 689 e 660 del c.p.p., irrogata con decreto penale n. 1033/91  dec.
 pen.   in   data   19  agosto  1991  dal  g.i.p.  presso  la  pretura
 circondariale di Rieti nei confronti di  Gregori  Luigi,  nato  il  1
 aprile  1927  ad Offida (Ascoli Piceno) residente in S. Benedetto del
 Tronto  (Ascoli  Piceno),  via  Val  Tiberina  n.  112,  riconosciuto
 penalmente  responsabile  del  reato di emissione di assegni privi di
 copertura; (organo dell'esecuzione: procura della  Repubblica  presso
 la pretura circondariale di Rieti);
    Vista  la  nota  n.  63/92  es.  pervenuta  presso  la cancelleria
 dell'intestato ufficio in data 6 giugno 1992 con cui la procura della
 Repubblica presso la  pretura  circondariale  di  Rieti  chiedeva  la
 conversione  della  citata pena pecuniaria in liberta' controllata al
 magistrato di sorveglianza di Macerata;
    In  esito  all'odierna  udienza,  svoltasi  nel   rispetto   delle
 formalita'  di  rito, ed a scioglimento della riserva nel corso della
 stessa formulata;
    Ascoltati il p.m. in sede ed  il  difensore  del  condannato,  che
 concludevano come da separato verbale;
                           OSSERVA IN FATTO
    Con decreto penale emesso in data 19 agosto 1991 dal g.i.p. presso
 la  pretura  circondariale  di Rieti, Gregori Luigi veniva condannato
 alla pena pecuniaria di L. 5.000.000 di  multa  perche'  riconosciuto
 penalmente  responsabile  del  reato di emissione di assegni privi di
 copertura. Il debito  erariale  derivante  dalla  condanna  (rectius:
 dalla  irrogazione della sanzione penale) rimaneva insoluto, sicche',
 in seguito alla constatazione dell'esito negativo  del  tentativo  di
 recupero  della  somma attraverso le consuete procedure esecutive, ed
 in particolare attraverso la richiesta di pignoramento ex artt. 491 e
 ss. del  c.p.c.,  la  procura  della  Repubblica  presso  la  pretura
 circondariale  di  Rieti trasmetteva gli atti, ai sensi dell'art. 660
 del c.p.p., al magistrato di sorveglianza di Macerata per l'eventuale
 conversione della pena pecuniaria, ai sensi  del  disposto  dell'art.
 102  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, nella sanzione della
 liberta' controllata per la durata corrispondente secondo  i  criteri
 di ragguaglio indicati nella norma.
    Si  instaurava  pertanto  a  carico  del  Gregori  procedimento di
 conversione o rateizzazione della pena pecuniaria;  nel  corso  della
 istruttoria,     espletata    per    l'accertamento    dell'effettiva
 insolvibilita' del condannato, emergeva il fatto che il  Gregori  era
 stato dichiarato fallito con sentenza n. 1888 fall. emessa in data 19
 dicembre 1990-12 marzo 1991 dal tribunale di Teramo.
    Pertanto  il  magistrato di sorveglianza di Macerata, rilevato che
 la data di dichiarazione del  fallimento  risultava  cronologicamente
 anteriore  al  momento di costituzione del credito erariale derivante
 da pena pecuniaria, essendo il titolo di condanna divenuto  esecutivo
 in  data  1  ottobre 1991, concedeva un primo differimento in data 16
 settembre 1992 ed  un  secondo  in  data  31  marzo  1993,  ai  sensi
 dell'art. 660 del c.p.p., terzo comma.
    La reiterata decisione di differire la conversione era stata presa
 sulla  base  dell'assunto della ricorrenza, nel caso del condannato a
 pena pecuniaria dichiarato fallito, di  una  situazione  di  semplice
 insolvenza,  sussistendo  una  sorta  di  impossibilita' giuridica al
 pagamento derivante dal tipico  effetto  di  spossessamento  prodotto
 dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
    Nel  corso  dell'odierna  udienza,  verificata la ritualita' delle
 notificazioni degli avvisi di procedimento di sorveglianza, in  esito
 all'esposizione  compiuta  dal  magistrato  di  sorveglianza - che ha
 rilevato che la procedura concorsuale a carico  del  Gregori  risulta
 essere  ancora  in corso (v. certificato redatto in data 14 settembre
 1993  dal  tribunale  di  Teramo,  in  atti)  -,  p.m.  e   difensore
 dell'interessato concludevano come da separato verbale. Il magistrato
 di sorveglianza si riservava.
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
   Tranne   che   per   la   mancata  riproduzione,  nel  corso  della
 motivazione, subito dopo il riferimento  alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale  n.  108/1987,  della  considerazione  che  "nel  caso
 oggetto dell'odierno giudizio, il credito  dello  Stato  inerente  al
 pagamento  della  pena  pecuniaria  non  puo' essere qualificato come
 credito concorsuale per essere insinuato  nel  passivo  fallimentare,
 perche'  sorto  in epoca posteriore alla declaratoria di fallimento",
 il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a  quello
 dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 104/1994).
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 660, terzo  comma,  del  c.p.p.
 per  violazione  dell'art.  3 della Costituzione, nei sensi di cui in
 motivazione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
 notificata  all'interessato,  al  suo difensore, al procuratore della
 Repubblica  presso  il  tribunale  di  Macerata,  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e sia comunicata al Presidente della Camera
 dei deputati ed al Presidente del Senato.
    Cosi' deciso in Macerata, il giorno 1 dicembre 1993.
               Il magistrato di sorveglianza: GIANFELICE
 94C0241