N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 1993
N. 106 Ordinanza emessa il 6 ottobre 1993 dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Macerata nel procedimento di conversione della pena pecuniaria nei confronti di Gregori Luigi Pena - Multa - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilita' del condannato - Possibilita' di due differimenti non eccedenti i sei mesi - Lamentata omessa previsione della possibilita' di differire la conversione, nei confronti di condannati dichiarati falliti, successivamente alla chiusura della procedura concorsuale - Violazione del principio di eguaglianza. (C.P.P. 1988, art. 660, terzo comma). (Cost., art. 3).(GU n.12 del 16-3-1994 )
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA In merito al procedimento di conversione o rateizzazione della pena pecuniaria di L. 5.000.000 di multa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 660 del c.p.p., irrogata con decreto penale n. 1033/91 dec. pen. in data 19 agosto 1991 dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Rieti nei confronti di Gregori Luigi, nato il 1 aprile 1927 ad Offida (Ascoli Piceno) residente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Val Tiberina n. 112, riconosciuto penalmente responsabile del reato di emissione di assegni privi di copertura; (organo dell'esecuzione: procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Rieti); Vista la nota n. 63/92 es. pervenuta presso la cancelleria dell'intestato ufficio in data 6 giugno 1992 con cui la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Rieti chiedeva la conversione della citata pena pecuniaria in liberta' controllata al magistrato di sorveglianza di Macerata; In esito all'odierna udienza, svoltasi nel rispetto delle formalita' di rito, ed a scioglimento della riserva nel corso della stessa formulata; Ascoltati il p.m. in sede ed il difensore del condannato, che concludevano come da separato verbale; OSSERVA IN FATTO Con decreto penale emesso in data 19 agosto 1991 dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Rieti, Gregori Luigi veniva condannato alla pena pecuniaria di L. 5.000.000 di multa perche' riconosciuto penalmente responsabile del reato di emissione di assegni privi di copertura. Il debito erariale derivante dalla condanna (rectius: dalla irrogazione della sanzione penale) rimaneva insoluto, sicche', in seguito alla constatazione dell'esito negativo del tentativo di recupero della somma attraverso le consuete procedure esecutive, ed in particolare attraverso la richiesta di pignoramento ex artt. 491 e ss. del c.p.c., la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Rieti trasmetteva gli atti, ai sensi dell'art. 660 del c.p.p., al magistrato di sorveglianza di Macerata per l'eventuale conversione della pena pecuniaria, ai sensi del disposto dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella sanzione della liberta' controllata per la durata corrispondente secondo i criteri di ragguaglio indicati nella norma. Si instaurava pertanto a carico del Gregori procedimento di conversione o rateizzazione della pena pecuniaria; nel corso della istruttoria, espletata per l'accertamento dell'effettiva insolvibilita' del condannato, emergeva il fatto che il Gregori era stato dichiarato fallito con sentenza n. 1888 fall. emessa in data 19 dicembre 1990-12 marzo 1991 dal tribunale di Teramo. Pertanto il magistrato di sorveglianza di Macerata, rilevato che la data di dichiarazione del fallimento risultava cronologicamente anteriore al momento di costituzione del credito erariale derivante da pena pecuniaria, essendo il titolo di condanna divenuto esecutivo in data 1 ottobre 1991, concedeva un primo differimento in data 16 settembre 1992 ed un secondo in data 31 marzo 1993, ai sensi dell'art. 660 del c.p.p., terzo comma. La reiterata decisione di differire la conversione era stata presa sulla base dell'assunto della ricorrenza, nel caso del condannato a pena pecuniaria dichiarato fallito, di una situazione di semplice insolvenza, sussistendo una sorta di impossibilita' giuridica al pagamento derivante dal tipico effetto di spossessamento prodotto dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Nel corso dell'odierna udienza, verificata la ritualita' delle notificazioni degli avvisi di procedimento di sorveglianza, in esito all'esposizione compiuta dal magistrato di sorveglianza - che ha rilevato che la procedura concorsuale a carico del Gregori risulta essere ancora in corso (v. certificato redatto in data 14 settembre 1993 dal tribunale di Teramo, in atti) -, p.m. e difensore dell'interessato concludevano come da separato verbale. Il magistrato di sorveglianza si riservava. CONSIDERATO IN DIRITTO Tranne che per la mancata riproduzione, nel corso della motivazione, subito dopo il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 108/1987, della considerazione che "nel caso oggetto dell'odierno giudizio, il credito dello Stato inerente al pagamento della pena pecuniaria non puo' essere qualificato come credito concorsuale per essere insinuato nel passivo fallimentare, perche' sorto in epoca posteriore alla declaratoria di fallimento", il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 104/1994).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 660, terzo comma, del c.p.p. per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'interessato, al suo difensore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Macerata, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato. Cosi' deciso in Macerata, il giorno 1 dicembre 1993. Il magistrato di sorveglianza: GIANFELICE 94C0241