N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 4 marzo 1994

                                 N. 6
 Ricorso  per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 4
 marzo 1994 (della provincia autonoma di Trento)
 Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Regolamento recante
    autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza  del
    lavoro  ad  esercitare  attivita'  omologative  di  primo  o nuovo
    impianto per la messa a  terra  e  la  protezione  dalle  scariche
    atmosferiche - Attribuzione all'Ispesl delle attivita' di verifica
    periodica degli impianti di messa a terra e di controllo periodico
    per l'accertamento dello stato di efficienza delle installazioni e
    dei  dispositivi  contro  le  scariche  atmosferiche  -  Lamentata
    invasione della sfera di  competenza  provinciale  in  materia  di
    igiene  e  sanita'  e  di  prevenzione degli infortuni sul lavoro,
    atteso che la disciplina di attuazione dello statuto Trentino-Alto
    Adige (art. 3, decimo comma, del d.lgs. n.  474/1975)  attribuisce
    alle  province  autonome  l'attivita' di collaudo e verifica degli
    impianti di prevenzione degli infortuni, riservando allo Stato  la
    semplice  attivita'  di omologazione degli stessi - Violazione dei
    principi di legalita'  e  di  leale  collaborazione,  mancando  il
    decreto   interministeriale   impugnato  di  specifico  fondamento
    legislativo e in assenza di  qualsiasi  preventiva  sollecitazione
    alla  u.s.l.  o alla provincia a svolgere l'attivita' in questione
    con maggiore tempestivita' ed in modo piu' coerente agli indirizzi
    governativi.
 (Decreto interministeriale del Ministro dell'industria, del commercio
    e dell'artigianato, del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
    sociale e del Ministro della sanita' del 15 ottobre 1993).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, 16 e 107).
(GU n.12 del 16-3-1994 )
   Ricorso  per  conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di
 Trento, in persona del presidente  della  giunta  provinciale  Gianni
 Bazzanella, autorizzato con deliberazione della Giunta Provinciale n.
 1079 del 4 febbraio 1994, rappresentato e difeso dagli avvocati prof.
 Valerio  Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso
 quest'ultimo in Roma, Largo della Gancia 1, come da mandato  speciale
 a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 7 febbraio
 1994,  n. 59595 di repertorio, contro il Presidente del Consiglio dei
 Ministri  pro-tempore,  in  relazione   al   decreto   dei   Ministri
 dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della
 previdenza sociale,  e  della  sanita',  15  ottobre  1993,  n.  519,
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 294, del 16 dicembre 1994, e
 contenente "regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore
 prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attivita'  omologata
 di  primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle
 scariche atmosferiche".
    1. - La legge di riforma  sanitaria  23  dicembre  1978,  n.  833,
 mentre   ha   incluso   fra   le   funzioni   riservate   allo  Stato
 "l'omologazione di macchine, di impianti  e  di  mezzi  personali  di
 protezione" (art. 6, lett. n), ha previsto invece che rientrino fra i
 compiti di prevenzione sanitaria attribuiti alle U.S.L. (e rientranti
 dunque  nell'ambito  delle  competenze delle regioni e delle province
 autonome) i "collaudi e verifiche di macchine, impianti  e  mezzi  di
 protezione   prodotti,   installati   o   utilizzati  nel  territorio
 dell'unita' sanitaria locale"  (art.  20,  primo  comma,  lettera  a,
 seconda parte).
    La   stessa  legge  n.  833/1978,  disponendo  un'apposita  delega
 legislativa al Governo in tema di prevenzione degli  infortuni  e  di
 omologazioni,  prevedeva  che  venissero  stabiliti,  fra l'altro, "i
 criteri e le modalita' per i collaudi e per le verifiche  periodiche"
 di macchine, componenti e parti di macchine utensili, apparecchiature
 varie,  attrezzature  di  lavoro  e  di  sicurezza,  disposizioni  di
 sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e
 mezzi protettivi  per  uso  lavorativo  ed  extra  lavorativo,  anche
 domestico (art. 24, primo e secondo comma, n. 6, lett. a) e b).
    In forza di tale delega venne emanato il d.P.R. 31 luglio 1980, n.
 619,  che  istituiva  l'istituto  superiore  per  la prevenzione e la
 sicurezza  del  lavoro,  demandando  ad  esso,   fra   l'altro,   "la
 individuazione,  in  via  esclusiva,  dei  criteri di sicurezza e dei
 relativi  metodi  di  rilevazione  ai  fini  della  omologazione   di
 macchine, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonche' ai
 fini  delle  specifiche  tecniche  applicative" (art. 3, primo comma,
 lett. b).
    Successivamente il d.l. 30 giugno 1982, n.  390,  convertito  con
 modificazioni   in   legge   12   agosto   1982,  n.  597,  attribui'
 all'I.S.P.E.S.L. "la funzione statale di  omologazione  dei  prodotti
 industriali"   (art.   2,  primo  comma),  e  detto'  una  disciplina
 transitoria delle funzioni in materia di prevenzione dagli  infortuni
 gia'  svolte  dai  soppressi  enti  A.N.C.C. e E.N.P.I. nonche' dagli
 organi del Ministero del lavoro, e trasferite alle U.S.L. dalla legge
 di riforma sanitaria.
    L'art. 2, secondo comma, dello stesso decreto  legge  dispone  che
 "per  omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura
 tecnico-amministrativa con la quale viene provata  e  certificata  la
 rispondenza  del  tipo  o  del  prototipo  di  prodotto  prima  della
 riproduzione e immissione sul  mercato,  ovvero  del  primo  o  nuovo
 impianto,  a  specifici  requisiti  tecnici  prefissati  e per i fini
 prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' anche  ai
 fini della qualita' dei prodotti".
    Con  successivi decreti interministeriali in data 23 dicembre 1982
 vennero da un lato individuate le attivita' omologative, gia'  svolte
 dai  soppressi  E.N.P.I. e A.N.C.C., di competenza dell'I.S.P.E.S.L.;
 dall'altro lato  vennero  individuate  le  attivita'  che  le  U.S.L.
 avrebbero  svolto "in nome e per conto dell'I.S.P.E.S.L.", fra cui le
 attivita' relative ad  "installazioni  e  dispositivi  di  protezione
 contro le scariche atmosferiche ed impianti di messa a terra" (art. 1
 D.M.  23  dicembre  1982  sull'"autorizzazione  alle unita' sanitarie
 locali ad esercitare alcune attivita' omologative di  primo  o  nuovo
 impianto,  in  nome  e  per  conto  dell'Istituto  superiore  per  la
 prevenzione e la sicurezza del lavoro").
    In relazione, fra l'altro, a tale ultimo decreto interministeriale
 questa Corte ebbe modo di pronunciarsi con la sentenza n. 74/1987.
    In  essa  la  Corte  riconosceva  che  la  legge  pone  una  netta
 distinzione  fra le attivita' di omologazione, di competenza statale,
 e le attivita' di collaudo e verifica, attribuzione alle  U.S.L.;  ma
 rilevava  che  nella  definizione  delle attivita' di omologazione di
 competenza statale, contenuta nell'art. 2, secondo comma,  del  d.l.
 n. 390/1982, si ricomprendevano anche operazioni relative ad impianti
 che vengono montati in loco, e che sarebbero anch'essi oggetto, prima
 di  attivita' di omologazione, e poi di verifiche e collaudi: solo le
 attivita'  di  omologazione,  sottolineava  la  Corte,   sono   state
 attribuite all'I.S.P.E.S.L.
    Tale  pronuncia  non  era  peraltro  sufficiente  a portare totale
 chiarezza sull'argomento. Infatti non e' sempre chiara, con  riguardo
 agli  impianti,  la  distinzione  fra  attivita'  di  omologazione  e
 attivita' di verifica.
    In  particolare,  per  quanto  riguarda  le  installazioni   e   i
 dispositivi  di protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti
 di messa a terra, il d.m. 22 febbraio 1965 attribuiva all'E.N.P.I. le
 relative  "verifiche"  (art.  1):  si  tratta,  rispettivamente,  dei
 controlli periodici, almeno biennali, previsti per le installazioni e
 i  dispositivi  di  protezione  contro le scariche atmosferiche, "per
 accertarne lo stato di efficienza", dall'art. 40 del d.P.R. 27 aprile
 1955, n. 547; e delle verifiche  cui  devono  essere  sottoposti  gli
 impianti   di  messa  a  terra  "prima  della  messa  in  servizio  e
 periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo  di
 accertarne  lo  stato di efficienza", secondo l'art. 328 dello stesso
 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
    E' palese,  in  questi  casi,  come  l'attivita'  attribuita  alla
 pubblica amministrazione non consista propriamente in una verifica di
 rispondenza   dell'impianto  a  requisiti  di  legge,  da  effettuare
 all'inizio e una volta per tutte, cioe'  in  una  "omologazione"  cui
 seguono  verifiche  di diversa natura; ma consiste proprio e soltanto
 in una "verifica" - sia iniziale, sia  periodicamente  in  seguito  -
 dello "stato di efficienza" dell'impianto. Non dunque un controllo di
 conformita',  una  volta  per  tutte, a requisiti predeterminati, che
 nella specie non sussistono (omologazione), ma un controllo  concreto
 di  efficienza,  da  ripetersi  periodicamente. Non a caso gli stessi
 provvedimenti interministeriali prevedevano che dette attivita',  pur
 impropriamente qualificate come "omologative", venissero svolte dalle
 U.S.L. (art. 1 del citato d.m. 23 dicembre 1982).
    In  ogni  modo,  proprio  allo  scopo  di  eliminare  ambiguita' e
 incertezze, anche in relazione alla pronuncia di cui  alla  ricordata
 sentenza  n.  74/1987,  e  di  riconfermare  che  tali  attivita' non
 rientrano fra quelle omologative di competenza statale, ma fra quelle
 di competenza provinciale e delle U.S.L., l'art.  1,  secondo  comma,
 del  d.lgs.  16  marzo  1982, n. 267, contenente "norme di attuazione
 dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige   concernenti
 modifica  a  norme  di  attuazione  gia'  emanate", ha sostituito fra
 l'altro il n. 10 dell'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474  (norme
 di  attuazione in materia di igiene e sanita'), chiarendo che restano
 di competenza statale le  funzioni  relative  "alla  omologazione  di
 macchine,  di  impianti  e  di mezzi personali di protezione", ma che
 "non e' attivita' di omologazione quella di verifica e  controllo  di
 macchine, impianti e mezzi installati nella Regione".
    E'  palese  come  la norma di attuazione si riferisca proprio, fra
 l'altro, alle verifiche  e  ai  controlli  iniziali  e  periodici  di
 efficienza sulle installazioni e sui dispositivi di protezione contro
 le scariche atmosferiche nonche' sugli impianti di messa a terra.
    2.  -  Il  problema  della  competenza non veniva finora in chiara
 evidenza, finche' vigeva in tutto il  territorio  nazionale  il  gia'
 citato  decreto interministeriale 23 dicembre 1982, che affidava tali
 attivita' (impropriamente chiamate omologative) alle U.S.L. Ora pero'
 il decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519, contiene quello
 che  viene  qualificato  un   "regolamento   recante   autorizzazione
 all'Istituto   superiore   prevenzione  e  sicurezza  del  lavoro  ad
 esercitare attivita' omologative di primo o  nuovo  impianto  per  la
 messa  a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche". L'art. 1
 di  tale  "regolamento"  stabilisce  che   l'I.S.P.E.S.L.   "esercita
 direttamente  le  seguenti  attivita'  omologative  di  primo o nuovo
 impianto", e cioe' quelle relative agli impianti  di  messa  a  terra
 (secondo  l'art.  238 del d.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955), e quelle
 relative alle installazioni e  ai  dispositivi  di  protezione  dalle
 scariche  atmosferiche  (secondo  l'art.  40 del d.P.R. n. 547 del 27
 aprile 1955); mentre l'art. 3 dello stesso decreto stabilisce che  le
 U.S.L.  "continuano  ad esercitare le successive verifiche periodiche
 per  l'accertamento  della  conservazione  delle   installazioni   ed
 impianti e del loro normale funzionamento".
    Tale  decreto  e'  pero'  illegittimo  e invasivo delle competenze
 provinciali, come risultanti dalle norme dello statuto (art. 9 n.  10
 e art. 16) e dalle norme di attuazione (in particolare art. 3, n. 10,
 d.P.R.  28  marzo 1975, n. 474, come modificato dall'art. 1 del d.lgs
 16 marzo 1992, n. 267).
    Infatti la ricomprensione fra le  attivita'  di  omologazione,  di
 competenza  statale delle citate attivita' di verifica di impianti di
 mesa a terra e di installazioni e  dispositivi  di  protezione  dalle
 scariche  atmosferiche,  previste  rispettivamente  dall'art.  328  e
 dall'art. 40 del d.P.R.  n.  547/1955  come  verifiche  e  controlli,
 contrasta  frontalmente  con la norma di attuazione, secondo la quale
 "non e' attivita' di omologazione quella di verifica e  controllo  di
 macchine, impianti e mezzi installati nella regione".
    D'altra  parte  e' evidente la forzatura operata qualificando come
 attivita'  omologative  quelle  che  la  legislazione  prevede   come
 verifiche  e  controlli  dello "stato di efficienza" di impianti. Nel
 caso delle installazioni e dei dispositivi di  protezione  contro  le
 scariche  atmosferiche  addirittura  la  legge  (art.  40  d.P.R.  n.
 547/1955) non prevede alcuna verifica iniziale, ma solo un  controllo
 periodico  almeno  biennale,  onde  risulta  del tutto artificiosa la
 distinzione operata dal  provvedimento  impugnato  fra  attivita'  su
 "primo o nuovo impianto" (art. 1) e "successive verifiche periodiche"
 (art.  3).  In ogni caso, e per entrambi i tipi di impianti, la legge
 non distingue affatto  i  contenuti  e  i  criteri  di  una  supposta
 "omologazione"  da  quelli  delle  successive "verifiche periodiche",
 onde la qualificazione come "omologative" delle relative attivita' si
 mostra come un  artificio  per  far  rientrare  queste  ultime  nella
 competenza  statale: cioe' proprio per raggiungere quel risultato che
 la norma di attuazione di cui all'art.  3  n.  10  (nuovo  testo  del
 d.P.R. n. 474/1975 ha chiaramente e nettamente escluso, attraverso la
 precisazione di cio' che non costituisce attivita' di omologazione.
    3.   -   Il   provvedimento   impugnato,  come  si  e'  visto,  si
 autoqualifica "regolamento", ai  sensi  dell'art.  17,  terzo  comma,
 della legge n. 400/1988, cioe' come un regolamento interministeriale.
    Ma  si  tratta  di  un regolamento privo di fondamento legislativo
 specifico, e dunque in contrasto con lo stesso art. 17, terzo  comma,
 della  legge n. 400/1988, secondo cui tali regolamenti possono essere
 adottati solo "quando la legge espressamente conferisca tale potere".
    Ne' la legge n. 833/1978, ne' il d.P.R. 31 luglio  1980,  n.  319,
 istitutivo  dell'I.S.P.E.S.L., ne' infine il d.l. 30 giugno 1982, n.
 390, che ha disciplinato  le  funzioni  prevenzionali  e  omologative
 delle   U.S.L.  e  dell'I.S.P.E.S.L.,  contengono  alcuna  norma  che
 conferisca  tale potere regolamentare ai Ministri dell'Industria, del
 lavoro e della sanita'. In particolare l'art. 2, comma 4,  del  d.l.
 n. 390/1992 (il terzo comma e' stato espressamente abrogato dall'art.
 5  del  d.lgs  30  giugno  1993,  n.  268)  prevedeva che con decreti
 interministeriali - non regolamentari - venissero determinate, previo
 parere  dell'I.S.P.E.S.L.,  solo  "le  procedure   e   le   modalita'
 amministrative  e  tecniche,  le  specifiche  tecniche,  le  forme di
 attestazione e le tariffe dell'omologazione".
    Il provvedimento impugnato invece disciplina non gia' procedure  e
 modalita'  amministrative  e tecniche, ma la competenza ad esercitare
 attivita' qualificate impropriamente come  omologative.  Esso  dunque
 non  puo'  trovare fondamento nella disposizione citata, la quale del
 resto non e' stata osservata pienamente,  se  non  altro  perche'  e'
 stato omesso il parerer dell'I.S.P.E.S.L. ivi previsto.
    A  sua  volta  il  recente  d.lgs.  n.  268/1993, di riordinamento
 dell'I.S.P.E.S.L.,   prevede   solo   l'emanazione   di   regolamenti
 governativi  per  la sua attuazione (artt. 2, secondo, terzo e quarto
 comma;   art.   5,   secondo   comma),   e   non    di    regolamenti
 interministeriali;  e  affida  ad  un  regolamento  governativo,  fra
 l'altro, la disciplina del coordinamento dei  compiti  dell'Istituto,
 previsti  dalla precedente normativa (fra cui il d.P.R. n. 619/1980 e
 l'art. 2 del d.l. n. 390/1982), con quelli previsti dall'art. 1  del
 nuovo  provvedimento,  nonche'  la  disciplina  delle tariffe e delle
 "modalita' di effettuazione, in via transitoria, di omologazioni e di
 verifiche periodiche, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 597,  fino
 alla  pubblicazione  degli elenchi di professionisti abilitati di cui
 alla legge 30 dicembre 1991, n. 428" (art. 2, comma  3,  lettera  a),
 b), f).
    Sotto  ogni  profilo,  dunque,  il provvedimento impugnato appare,
 oltre che contrastante con le norme statutarie e di attuazione, privo
 di  adeguato  fondamento  legislativo  e  percio'  contrastante   col
 principio di legalita' sostanziale, nonche' con l'art. 17 della legge
 n. 400/1988.
                                P. Q. M.
    La  provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che
 non spetta allo Stato, e per esso  ai  Ministri  dell'industria,  del
 lavoro  e  della  sanita',  disciplinare  le  attivita' di verifica e
 controllo sugli impianti di messa a terra  e  sulle  installazioni  e
 dispositivi  di protezione dalle scariche atmosferiche stabilendo che
 esse spettano allo Stato  e  siano  esercitate  dall'I.S.P.E.S.L.,  e
 conseguentemente  annullare  il  decreto interministeriale 15 ottobre
 1993, n. 519, di cui in epigrafe, per violazione dell'artt. 9, n. 10,
 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,  e  delle
 relative  norme di attuazione, in particolare dell'art. 3, n. 10, del
 d. P.R. 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dall'art. 1 del  d.lgs
 16  marzo  1992,  n.  267, nonche' per violazione dell'art. 17, terzo
 comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 2, quarto comma,
 del d.l. 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni  nella
 legge   12  agosto  1982,  n.  597,  e  del  principio  di  legalita'
 sostanziale.
      Roma, addi' 14 febbraio 1994
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

 94C0243