N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 4 marzo 1994
N. 6 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 4 marzo 1994 (della provincia autonoma di Trento) Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attivita' omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche - Attribuzione all'Ispesl delle attivita' di verifica periodica degli impianti di messa a terra e di controllo periodico per l'accertamento dello stato di efficienza delle installazioni e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale in materia di igiene e sanita' e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, atteso che la disciplina di attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige (art. 3, decimo comma, del d.lgs. n. 474/1975) attribuisce alle province autonome l'attivita' di collaudo e verifica degli impianti di prevenzione degli infortuni, riservando allo Stato la semplice attivita' di omologazione degli stessi - Violazione dei principi di legalita' e di leale collaborazione, mancando il decreto interministeriale impugnato di specifico fondamento legislativo e in assenza di qualsiasi preventiva sollecitazione alla u.s.l. o alla provincia a svolgere l'attivita' in questione con maggiore tempestivita' ed in modo piu' coerente agli indirizzi governativi. (Decreto interministeriale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita' del 15 ottobre 1993). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, 16 e 107).(GU n.12 del 16-3-1994 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale Gianni Bazzanella, autorizzato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1079 del 4 febbraio 1994, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, Largo della Gancia 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 7 febbraio 1994, n. 59595 di repertorio, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, in relazione al decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, e della sanita', 15 ottobre 1993, n. 519, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294, del 16 dicembre 1994, e contenente "regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attivita' omologata di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche". 1. - La legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, mentre ha incluso fra le funzioni riservate allo Stato "l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione" (art. 6, lett. n), ha previsto invece che rientrino fra i compiti di prevenzione sanitaria attribuiti alle U.S.L. (e rientranti dunque nell'ambito delle competenze delle regioni e delle province autonome) i "collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unita' sanitaria locale" (art. 20, primo comma, lettera a, seconda parte). La stessa legge n. 833/1978, disponendo un'apposita delega legislativa al Governo in tema di prevenzione degli infortuni e di omologazioni, prevedeva che venissero stabiliti, fra l'altro, "i criteri e le modalita' per i collaudi e per le verifiche periodiche" di macchine, componenti e parti di macchine utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza, disposizioni di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico (art. 24, primo e secondo comma, n. 6, lett. a) e b). In forza di tale delega venne emanato il d.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, che istituiva l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, demandando ad esso, fra l'altro, "la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonche' ai fini delle specifiche tecniche applicative" (art. 3, primo comma, lett. b). Successivamente il d.l. 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni in legge 12 agosto 1982, n. 597, attribui' all'I.S.P.E.S.L. "la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali" (art. 2, primo comma), e detto' una disciplina transitoria delle funzioni in materia di prevenzione dagli infortuni gia' svolte dai soppressi enti A.N.C.C. e E.N.P.I. nonche' dagli organi del Ministero del lavoro, e trasferite alle U.S.L. dalla legge di riforma sanitaria. L'art. 2, secondo comma, dello stesso decreto legge dispone che "per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' anche ai fini della qualita' dei prodotti". Con successivi decreti interministeriali in data 23 dicembre 1982 vennero da un lato individuate le attivita' omologative, gia' svolte dai soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C., di competenza dell'I.S.P.E.S.L.; dall'altro lato vennero individuate le attivita' che le U.S.L. avrebbero svolto "in nome e per conto dell'I.S.P.E.S.L.", fra cui le attivita' relative ad "installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti di messa a terra" (art. 1 D.M. 23 dicembre 1982 sull'"autorizzazione alle unita' sanitarie locali ad esercitare alcune attivita' omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro"). In relazione, fra l'altro, a tale ultimo decreto interministeriale questa Corte ebbe modo di pronunciarsi con la sentenza n. 74/1987. In essa la Corte riconosceva che la legge pone una netta distinzione fra le attivita' di omologazione, di competenza statale, e le attivita' di collaudo e verifica, attribuzione alle U.S.L.; ma rilevava che nella definizione delle attivita' di omologazione di competenza statale, contenuta nell'art. 2, secondo comma, del d.l. n. 390/1982, si ricomprendevano anche operazioni relative ad impianti che vengono montati in loco, e che sarebbero anch'essi oggetto, prima di attivita' di omologazione, e poi di verifiche e collaudi: solo le attivita' di omologazione, sottolineava la Corte, sono state attribuite all'I.S.P.E.S.L. Tale pronuncia non era peraltro sufficiente a portare totale chiarezza sull'argomento. Infatti non e' sempre chiara, con riguardo agli impianti, la distinzione fra attivita' di omologazione e attivita' di verifica. In particolare, per quanto riguarda le installazioni e i dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti di messa a terra, il d.m. 22 febbraio 1965 attribuiva all'E.N.P.I. le relative "verifiche" (art. 1): si tratta, rispettivamente, dei controlli periodici, almeno biennali, previsti per le installazioni e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, "per accertarne lo stato di efficienza", dall'art. 40 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; e delle verifiche cui devono essere sottoposti gli impianti di messa a terra "prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza", secondo l'art. 328 dello stesso d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. E' palese, in questi casi, come l'attivita' attribuita alla pubblica amministrazione non consista propriamente in una verifica di rispondenza dell'impianto a requisiti di legge, da effettuare all'inizio e una volta per tutte, cioe' in una "omologazione" cui seguono verifiche di diversa natura; ma consiste proprio e soltanto in una "verifica" - sia iniziale, sia periodicamente in seguito - dello "stato di efficienza" dell'impianto. Non dunque un controllo di conformita', una volta per tutte, a requisiti predeterminati, che nella specie non sussistono (omologazione), ma un controllo concreto di efficienza, da ripetersi periodicamente. Non a caso gli stessi provvedimenti interministeriali prevedevano che dette attivita', pur impropriamente qualificate come "omologative", venissero svolte dalle U.S.L. (art. 1 del citato d.m. 23 dicembre 1982). In ogni modo, proprio allo scopo di eliminare ambiguita' e incertezze, anche in relazione alla pronuncia di cui alla ricordata sentenza n. 74/1987, e di riconfermare che tali attivita' non rientrano fra quelle omologative di competenza statale, ma fra quelle di competenza provinciale e delle U.S.L., l'art. 1, secondo comma, del d.lgs. 16 marzo 1982, n. 267, contenente "norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifica a norme di attuazione gia' emanate", ha sostituito fra l'altro il n. 10 dell'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (norme di attuazione in materia di igiene e sanita'), chiarendo che restano di competenza statale le funzioni relative "alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione", ma che "non e' attivita' di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella Regione". E' palese come la norma di attuazione si riferisca proprio, fra l'altro, alle verifiche e ai controlli iniziali e periodici di efficienza sulle installazioni e sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche nonche' sugli impianti di messa a terra. 2. - Il problema della competenza non veniva finora in chiara evidenza, finche' vigeva in tutto il territorio nazionale il gia' citato decreto interministeriale 23 dicembre 1982, che affidava tali attivita' (impropriamente chiamate omologative) alle U.S.L. Ora pero' il decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519, contiene quello che viene qualificato un "regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attivita' omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche". L'art. 1 di tale "regolamento" stabilisce che l'I.S.P.E.S.L. "esercita direttamente le seguenti attivita' omologative di primo o nuovo impianto", e cioe' quelle relative agli impianti di messa a terra (secondo l'art. 238 del d.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955), e quelle relative alle installazioni e ai dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche (secondo l'art. 40 del d.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955); mentre l'art. 3 dello stesso decreto stabilisce che le U.S.L. "continuano ad esercitare le successive verifiche periodiche per l'accertamento della conservazione delle installazioni ed impianti e del loro normale funzionamento". Tale decreto e' pero' illegittimo e invasivo delle competenze provinciali, come risultanti dalle norme dello statuto (art. 9 n. 10 e art. 16) e dalle norme di attuazione (in particolare art. 3, n. 10, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dall'art. 1 del d.lgs 16 marzo 1992, n. 267). Infatti la ricomprensione fra le attivita' di omologazione, di competenza statale delle citate attivita' di verifica di impianti di mesa a terra e di installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, previste rispettivamente dall'art. 328 e dall'art. 40 del d.P.R. n. 547/1955 come verifiche e controlli, contrasta frontalmente con la norma di attuazione, secondo la quale "non e' attivita' di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione". D'altra parte e' evidente la forzatura operata qualificando come attivita' omologative quelle che la legislazione prevede come verifiche e controlli dello "stato di efficienza" di impianti. Nel caso delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche addirittura la legge (art. 40 d.P.R. n. 547/1955) non prevede alcuna verifica iniziale, ma solo un controllo periodico almeno biennale, onde risulta del tutto artificiosa la distinzione operata dal provvedimento impugnato fra attivita' su "primo o nuovo impianto" (art. 1) e "successive verifiche periodiche" (art. 3). In ogni caso, e per entrambi i tipi di impianti, la legge non distingue affatto i contenuti e i criteri di una supposta "omologazione" da quelli delle successive "verifiche periodiche", onde la qualificazione come "omologative" delle relative attivita' si mostra come un artificio per far rientrare queste ultime nella competenza statale: cioe' proprio per raggiungere quel risultato che la norma di attuazione di cui all'art. 3 n. 10 (nuovo testo del d.P.R. n. 474/1975 ha chiaramente e nettamente escluso, attraverso la precisazione di cio' che non costituisce attivita' di omologazione. 3. - Il provvedimento impugnato, come si e' visto, si autoqualifica "regolamento", ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge n. 400/1988, cioe' come un regolamento interministeriale. Ma si tratta di un regolamento privo di fondamento legislativo specifico, e dunque in contrasto con lo stesso art. 17, terzo comma, della legge n. 400/1988, secondo cui tali regolamenti possono essere adottati solo "quando la legge espressamente conferisca tale potere". Ne' la legge n. 833/1978, ne' il d.P.R. 31 luglio 1980, n. 319, istitutivo dell'I.S.P.E.S.L., ne' infine il d.l. 30 giugno 1982, n. 390, che ha disciplinato le funzioni prevenzionali e omologative delle U.S.L. e dell'I.S.P.E.S.L., contengono alcuna norma che conferisca tale potere regolamentare ai Ministri dell'Industria, del lavoro e della sanita'. In particolare l'art. 2, comma 4, del d.l. n. 390/1992 (il terzo comma e' stato espressamente abrogato dall'art. 5 del d.lgs 30 giugno 1993, n. 268) prevedeva che con decreti interministeriali - non regolamentari - venissero determinate, previo parere dell'I.S.P.E.S.L., solo "le procedure e le modalita' amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione". Il provvedimento impugnato invece disciplina non gia' procedure e modalita' amministrative e tecniche, ma la competenza ad esercitare attivita' qualificate impropriamente come omologative. Esso dunque non puo' trovare fondamento nella disposizione citata, la quale del resto non e' stata osservata pienamente, se non altro perche' e' stato omesso il parerer dell'I.S.P.E.S.L. ivi previsto. A sua volta il recente d.lgs. n. 268/1993, di riordinamento dell'I.S.P.E.S.L., prevede solo l'emanazione di regolamenti governativi per la sua attuazione (artt. 2, secondo, terzo e quarto comma; art. 5, secondo comma), e non di regolamenti interministeriali; e affida ad un regolamento governativo, fra l'altro, la disciplina del coordinamento dei compiti dell'Istituto, previsti dalla precedente normativa (fra cui il d.P.R. n. 619/1980 e l'art. 2 del d.l. n. 390/1982), con quelli previsti dall'art. 1 del nuovo provvedimento, nonche' la disciplina delle tariffe e delle "modalita' di effettuazione, in via transitoria, di omologazioni e di verifiche periodiche, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 597, fino alla pubblicazione degli elenchi di professionisti abilitati di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 428" (art. 2, comma 3, lettera a), b), f). Sotto ogni profilo, dunque, il provvedimento impugnato appare, oltre che contrastante con le norme statutarie e di attuazione, privo di adeguato fondamento legislativo e percio' contrastante col principio di legalita' sostanziale, nonche' con l'art. 17 della legge n. 400/1988.
P. Q. M. La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso ai Ministri dell'industria, del lavoro e della sanita', disciplinare le attivita' di verifica e controllo sugli impianti di messa a terra e sulle installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche stabilendo che esse spettano allo Stato e siano esercitate dall'I.S.P.E.S.L., e conseguentemente annullare il decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519, di cui in epigrafe, per violazione dell'artt. 9, n. 10, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e delle relative norme di attuazione, in particolare dell'art. 3, n. 10, del d. P.R. 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dall'art. 1 del d.lgs 16 marzo 1992, n. 267, nonche' per violazione dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 2, quarto comma, del d.l. 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597, e del principio di legalita' sostanziale. Roma, addi' 14 febbraio 1994 Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA 94C0243