N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 1994
N. 25 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 1994 (della provincia autonoma di Trento) Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente - Attribuzione a detta Agenzia del potere di svolgere attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti della Agenzia provinciale per la tutela dell'ambiente, da istituirsi con legge della provincia di Trento, con le funzioni, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, ed inoltre con il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unita' sanitarie locali adibiti alle attivita' di controllo ambientali - Attribuzione alle regioni e province autonome del compito di stabilire le modalita' di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunita' montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali e le modalita' di integrazione e coordinamento per evitare sovrapposizioni di funzioni e di attivita' con i servizi delle unita' sanitarie locali - Lamentata invasione della sfera di competenza della provincia ricorrente in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, artigianato, opere di prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche, viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie, servizi antigrandine, bonifica, opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanita', ivi comprese l'assistenza sanitaria ed ospedaliera. (D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, artt. 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, 3, primo e quarto comma, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 5, 6, 13, 16, 17, 21 e 24, 9, nn. 9 e 10, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266).(GU n.12 del 16-3-1994 )
Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Gianni Bazzanella, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 1848 del 18 febbraio 1994, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, largo della Gancia, 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 21 febbraio 1994, n. 59636 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 01, terzo comma; dell'art. 03; dell'art. 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, recante "disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente", come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994. A seguito del referendum abrogativo svoltosi il 18 aprile 1993, che ha determinato l'abrogazione di talune disposizioni della legge n. 833/1978 in tema di competenze delle U.S.L. per i controlli ambientali (cfr. d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177), il Governo ha provveduto, dapprima con i d.l. 4 agosto 1993, n. 274, e 2 ottobre 1993, n. 395, non convertiti in legge, e successivamente con il d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, a dettare "disposizioni urgenti" sulla riorganizzazione dei controlli ambientali. In tale contesto si e' prevista fra l'altro la istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; per il resto, ci si limitava in detti decreti a prevedere che disponesse la normativa regionale, indicando in via transitoria nelle province le amministrazioni titolari delle funzioni di controllo sottratte, in forza del referendum, alle U.S.L. (art. 2 d.l. n. 274/1993; art. 2 d.l. n. 395/1993; art. 3 d.-l. n. 496/1993). Tuttavia il Parlamento, in sede di conversione dell'ultimo decreto-legge, ha preteso di ridisciplinare funditus tutta la materia, anche per la parte di competenza regionale. A tal fine la legge di conversione ha sostituito integralmente il testo del decreto-legge "convertito", con una disciplina che muta sostanzialmente,allargandolo, lo stesso oggetto di quella dettata dal Governo in via di urgenza. Il nuovo testo reca anzitutto una ridefinizione delle "attivita' scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente" (art. 01); demanda poi alle regioni il compito di provvedere "all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale" di cui all'art. 14 della legge n. 142/1990, e attribuisce nel frattempo alle province le funzioni di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'ambiente gia' di competenza delle U.S.L. (art. 02). L'art. 03 del nuovo testo prevede la istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di agenzie rispettivamente regionali e provinciali "per lo svolgimento delle attivita' di interesse regionale di cui all'art. 01 e delle ulteriori attivita' tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano" (primo comma); e detta altre norme sulla organizzazione e l'attivita' di tali agenzie. L'art. 1 ridisciplina la istituzione (gia' prevista dal decreto originario) dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. Ma mentre i primi decreti-legge definivano tale agenzia come organismo chiamato a svolgere "attivita' tecnico-scientifica di ausilio del Ministero dell'ambiente e delle altre amministrazioni pubbliche in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177" (cioe' nella materia su cui ha inciso il referendum abrogativo: art. 1, primo comma, d.l. n. 274/1993; art. 1, primo comma, d.-l. n. 395/1993), l'ultimo decreto-legge (n. 496/1993) manifestava gia' una tendenza "espansiva" in ordine alle funzioni dell'agenzia nazionale, cui venivano attribuite "le competenze riguardanti le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, ivi comprese quelle in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177" (art. 1, primo comma, d.l. n. 493/1993). Il testo sostituito dalla legge di conversione va ancora al di la', attribuendo all'Agenzia nazionale il compito di svolgere sia "le attivita' tecnico-scientifiche di cui all'art. 01, primo comma, di interesse nazionale", sia "le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie di cui all'art. 03 'cioe' quelle regionali o provinciali' allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti" (art. 1, primo comma, lettere a) e b)). La progressiva trasformazione del testo legislativo, attraverso la redazione dei decreti succedutisi nel tempo, e poi della legge di conversione, illustra bene gia' di per se' la "lenta marcia" verso l'ampliamento delle funzioni degli organismi centrali e la corrispondente riduzione dell'area riservata all'autonomia regionale e provinciale. Cosi' che, in definitiva, il testo approvato dal Parlamento risulta per piu' aspetti lesivo di tale autonomia. Vero e' che l'art. 7 del decreto-legge convertito stabilisce che le disposizioni del decreto medesimo "si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative": sembrando cosi' porre una sorta di clausola di salvaguardia. Ma - a parte il fatto che tale disposto non e' conforme a quanto prescritto dall'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, secondo cui la legislazione statale sopravveniente in materie gia' disciplinate da leggi provinciali non si applica nel territorio delle province autonome, salvo l'eventuale obbligo di adeguamento, nei limiti statutari, della legislazione provinciale - la disposizione in esame, dettata nel contesto del decreto originario presumibilmente in vista della disciplina transitoria ivi prevista, e' contraddetta in particolare dal nuovo art. 03, che tende a vincolare il contenuto delle future normative provinciali, obbligando la provincia a istituire l'agenzia provinciale. E dunque la portata lesiva delle disposizioni impugnate non e' ovviata affatto dal disposto dell'art. 7. In primo luogo viene in considerazione l'art. 03, aggiunto dalla legge di conversione, che dispone l'istituzione (obbligatoria) dell'agenzia regionale e provinciale "per lo svolgimento delle attivita' di interesse regionale di cui all'art. 1" nonche' "delle ulteriori attivita' tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e province autonome con proprie leggi". Di tali organismi non c'era traccia nella prima stesura del decreto (d.l. n. 274/1993 e d.-l. n. 395/1993). Nel piu' recente d.l. n. 496/1993 si prevedeva che le regioni (nulla si diceva delle province autonome) provvedessero "all'istituzione di strutture tecniche, operanti di norma su base provinciale, attribuendo ad esse compiti, dotazioni tecniche, personale e risorse finanziarie nell'ambito della complessa riorganizzazione dei servizi regionali" (art. 3, primo comma, lett. a)). Ora quelle "strutture tecniche" sono divenute l'agenzia, e l'obbligo di istituzione di questa e' stato espressamente esteso alle province autonome. Alle esigenze o alle loro "articolazioni territoriali" e' previsto che le regioni e le province autonome attribuiscano (ancora una volta in modo vincolato) "le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonche' il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unita' sanitarie locali alle attivita' di cui all'art. 01". Si aggiunge inoltre che "le agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale" (primo comma). Si dispone successivamente: che le agenzie regionali e provinciali sono istituite "senza oneri aggiuntivi per le regioni", utilizzando personale gia' in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali, dovendosi corrispondentemente ridurre gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati, definire "gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle agenzie regionali" e "strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle agenzie regionali e delle loro articolazioni" (secondo comma); che le agenzie "sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o sub-provinciali e in servizi territoriali" (terzo comma); che le regioni e le province autonome provvedono a definire l'organizzazione e la dotazione delle agenzie, stabilendo le modalita' di consulenza e di supporto all'azione degli enti locali e fissando le modalita' di integrazione e di coordinamento (quarto comma); che le agenzie "collaborano con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico" (quinto comma); che le agenzie regionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 10 del d.l. 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441 (sesto comma). Con tale disciplina si incide pesantemente sull'autonomia organizzativa delle province autonome, da un lato prescrivendo l'istituzione di un ente funzionale (l'agenzia) dotato di piena autonomia, per l'esercizio di compiti propri delle province stesse, dall'altro dettando dettagliate discipline circa l'organizzazione funzionale e territoriale, le risorse, il personale, le attivita' di detta agenzia, e circa i rapporti fra di essa e gli enti locali. Ma la legge dello Stato non puo' vincolare la provincia autonoma circa l'assetto organizzativo delle provincia stessa e piu' in generale dell'apparato amministrativo che ad essa fa capo, destinato allo svolgimento delle funzioni proprie. Anche quando il legislatore statale puo' vincolare la provincia al conseguimento di determinati obiettivi o al conseguimento di determinate attivita', le modalita' organizzative e strumentali attraverso le quali la provincia agisce non possono che restare affidate all'autonomia di questa: come ribadisce, da ultimo, l'art. 3, secondo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (contenente norme di attuazione dello statuto speciale), la dove prevede che "l'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione" degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo (i quali "vincolano solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti", secondo la natura propria della funzione di indirizzo e coordinamento chiarita dalla Corte, ad esempio con la sentenza n. 560 del 1988), "e' riservata, per quanto di rispettiva competenza, alla regione o alle province autonome". La disposizione qui contestata viceversa tende a vincolare l'autonomia della provincia precisando sia il tipo di strumento organizzativo da impiegare (l'agenzia) sia le caratteristiche essenziali dello strumento stesso (l'autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile dell'agenzia), sia il disegno organizzativo (settori tecnici, dipartimenti, servizi territoriali), sia le modalita' per la provvista del personale e delle dotazioni finanziarie e strumentali. Va ancora notato che la istituenda agenzia provinciale sarebbe vincolata a collaborare con l'agenzia nazionale e a prestare ad essa, su richiesta, "supporto tecnico" (quinto comma dell'art. 03). Si osservi che, paradossalmente, le disposizioni del decreto modificato risultano nei confronti delle province autonome piu' vincolanti, sotto il profilo dell'autonomia organizzativa, di quanto non siano nei confronti delle province di diritto comune. Queste ultime infatti si prevede svolgano le funzioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 142/1990, destinate ad essere "ricomposte" in capo alle province stesse dalla legge regionale (art. 02, primo comma) senza che pero' la legge statale disciplini l'organizzazione delle funzioni medesime a livello provinciale (salva la previsione per cui le "strutture tecniche provinciali" dell'agenzia regionale sono "poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni: art. 02, secondo comma). Viceversa la provincia di Trento dovrebbe svolgere le funzioni ad essa spettanti (e comprensive sia delle funzioni di livello "regionale" sia di quelle che nel restante territorio del paese sono attribuite alle province) essendo vincolata nel proprio assetto organizzativo dall'obbligo di istituire l'agenzia provinciale di cui all'art. 03. Un'ulteriore disposizione particolare lesiva dell'autonomia provinciale e' contenuta nel terzo comma dell'art. 01, ai cui senzi non solo l'agenzia nazionale ma altresi' "le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al primo comma del presente articolo". Si vincola qui un organismo provinciale addirittura per quanto concerne le modalita' di espletamento delle proprie funzioni e la consultazione delle forze sociali. L'art. 1 del nuovo testo, come si e' ricordato, definisce i compiti e le modalita' di azione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. In primo luogo esso attribuisce a detta agenzia "le attivita' tecnico-scientifiche di cui all'art. 01, primo comma, di interesse nazionale". Ma poiche' non si da' alcuna definizione concreta di tale interesse e delle relative attivita', siffatta attribuzione di competenza si traduce in una clausola generale idonea ad ampliare indefinitivamente l'ambito di intervento dell'organismo nazionale, a scapito delle competenze regionali e provinciali. Cio' e' confermato dal rinvio all'art. 01, primo comma, nel quale si elencano bensi' attivita' di tipo strumentale (ricerca, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni) relativamente "neutre" rispetto al riparto di competenze fra Stato e regioni e province autonome, ma si elencano poi anche compiti indubbiamente rientranti nell'ambito esclusivo della competenza provinciale. Tali sono in particolare i "controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente (art. 01, primo comma, lett. b)), che non solo hanno poco a che fare con attivita' "tecnico-scientifiche", risolvendosi viceversa in attivita' tecnico-operative di vigilanza, ma soprattutto coincidono di fatto con le attivita' di controllo dei fenomeni di inquinamento sul territorio, che spettano alle regioni e alle province autonome nonche' agli enti locali. Attraverso dunque il generico rinvio dell'art. 1, primo comma, lett. a), di fatto l'agenzia nazionale viene investita di funzioni operative di controllo rientranti nella competenza regionale o provinciale e locale. Tale surrettizia estensione della competenza statale risulta, ed e' confermata, anche dal terzo comma dell'art. 1, in cui si prevedono "convenzioni" fra l'agenzia nazionale e le regioni e le province autonome, che dovrebbero prevedere "la specializzazione di talune strutture tecniche dalle agenzie di cui all'art. 03 'cioe' delle agenzie regionali e provinciali', al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il piu' efficace espletamento delle sue funzioni" (cioe' delle funzioni dell'agenzia nazionale). Tale disposizione rende palese che nel sistema della nuova legge l'agenzia nazionale e' destinata ad operare non solo a livello centrale e con funzioni di ricerca o di indirizzo, ma anche a livello locale, avvalendosi delle strutture tecniche delle agenzie regionali e provinciali. Parimenti lesiva e' la lettera h) del secondo comma dell'art. 1, ove si prevede che spettano all'agenzia nazionale "le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie di cui all'art. 3 'cioe' delle agenzie regionali e provinciali' allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti". Non solo dunque la provincia e' vincolata quanto allo strumento organizzativo da impiegare (l'agenzia), ma si troverebbe inoltre, nella propria attivita', soggetta ad un anomalo potere di indirizzo, in nessun modo sorretto e limitato da norme di legge, ed esercitato dall'agenzia nazionale.
P. Q. M. La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 01, terzo comma, dell'art. 03, e dell'art. 1, primo comma, lettere a) e b) (anche in relazione all'art. 01, primo comma), e terzo comma, del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, come modificato dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61, per violazione dell'art. 8, numeri 1, 5, 6, 13, 16, 17, 21, 24, dell'art. 9, numeri 9 e 10, e dell'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, e in particolare del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, e del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 226. Roma, addi' 24 febbraio 1994 Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA 94C0244