N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 1994

                                 N. 25
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 4 marzo 1994 (della provincia autonoma di Trento)
 Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
    dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale  per
    la  protezione  dell'ambiente  -  Attribuzione a detta Agenzia del
    potere di svolgere attivita' di indirizzo e coordinamento  tecnico
    nei   confronti   della   Agenzia   provinciale   per   la  tutela
    dell'ambiente, da istituirsi con legge della provincia di  Trento,
    con  le  funzioni,  il  personale,  i  beni mobili ed immobili, le
    attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di
    prevenzione, ed inoltre con  il  personale,  l'attrezzatura  e  la
    dotazione  finanziaria  dei  servizi delle unita' sanitarie locali
    adibiti alle attivita' di controllo ambientali - Attribuzione alle
    regioni e province autonome del compito di stabilire le  modalita'
    di  consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni
    e  delle  comunita'  montane,  dei  dipartimenti  e  dei   servizi
    territoriali  e  le  modalita' di integrazione e coordinamento per
    evitare sovrapposizioni di funzioni e di attivita' con  i  servizi
    delle unita' sanitarie locali - Lamentata invasione della sfera di
    competenza  della provincia ricorrente in materia di urbanistica e
    piani regolatori, tutela  del  paesaggio,  artigianato,  opere  di
    prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche, viabilita',
    acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, alpicoltura
    e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura,
    foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici,
    consorzi   agrari   e   stazioni  agrarie,  servizi  antigrandine,
    bonifica, opere idrauliche di terza, quarta  e  quinta  categoria,
    utilizzazione   delle  acque  pubbliche,  igiene  e  sanita',  ivi
    comprese l'assistenza sanitaria ed ospedaliera.
 (D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, artt. 1, primo comma, lettere a) e
    b), e terzo comma, 3, primo e quarto comma, convertito  con  legge
    21 gennaio 1994, n. 61).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 5, 6, 13, 16, 17, 21 e
    24, 9, nn. 9 e 10, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266).
(GU n.12 del 16-3-1994 )
   Ricorso   della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
 presidente  della  giunta  provinciale   dott.   Gianni   Bazzanella,
 autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 1848 del 18
 febbraio  1994,  rappresentato  e  difeso  dagli avv.ti prof. Valerio
 Onida e Gualtiero Rueca, largo  della  Gancia,  1,  come  da  mandato
 speciale  a  rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data
 21 febbraio  1994,  n.  59636  di  rep.,  contro  il  Presidente  del
 Consiglio   dei   Ministri   pro-tempore   per  la  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 01,  terzo  comma;  dell'art.
 03;  dell'art.  1,  primo  comma, lettere a) e b), e terzo comma, del
 d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, recante  "disposizioni  urgenti  sulla
 riorganizzazione  dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia
 nazionale per la  protezione  dell'ambiente",  come  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge 21 gennaio 1994, n. 21, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994.
    A  seguito  del  referendum abrogativo svoltosi il 18 aprile 1993,
 che ha determinato l'abrogazione di talune disposizioni  della  legge
 n.  833/1978  in  tema  di  competenze  delle  U.S.L. per i controlli
 ambientali (cfr. d.P.R.  5  giugno  1993,  n.  177),  il  Governo  ha
 provveduto,  dapprima  con i d.l. 4 agosto 1993, n. 274, e 2 ottobre
 1993, n. 395, non convertiti in legge, e successivamente con il d.l.
 4 dicembre 1993, n.  496,  a  dettare  "disposizioni  urgenti"  sulla
 riorganizzazione dei controlli ambientali.
    In  tale  contesto  si  e'  prevista  fra  l'altro  la istituzione
 dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; per il resto,
 ci si limitava  in  detti  decreti  a  prevedere  che  disponesse  la
 normativa  regionale,  indicando in via transitoria nelle province le
 amministrazioni titolari delle funzioni di  controllo  sottratte,  in
 forza  del  referendum, alle U.S.L. (art. 2 d.l. n. 274/1993; art. 2
 d.l. n. 395/1993; art. 3 d.-l. n. 496/1993).
    Tuttavia  il  Parlamento,  in  sede  di  conversione   dell'ultimo
 decreto-legge,   ha  preteso  di  ridisciplinare  funditus  tutta  la
 materia, anche per la parte di competenza regionale. A  tal  fine  la
 legge  di  conversione  ha  sostituito  integralmente  il  testo  del
 decreto-legge   "convertito",   con   una   disciplina    che    muta
 sostanzialmente,allargandolo, lo stesso oggetto di quella dettata dal
 Governo in via di urgenza.
    Il  nuovo  testo reca anzitutto una ridefinizione delle "attivita'
 scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche  per  la
 protezione  dell'ambiente"  (art.  01);  demanda  poi alle regioni il
 compito di  provvedere  "all'organica  ricomposizione  in  capo  alle
 province  delle funzioni amministrative in materia ambientale" di cui
 all'art. 14 della legge n. 142/1990, e attribuisce nel frattempo alle
 province  le  funzioni  di  autorizzazione  e  di  controllo  per  la
 salvaguardia dell'ambiente gia' di competenza delle U.S.L. (art. 02).
    L'art.  03  del  nuovo testo prevede la istituzione da parte delle
 regioni  e  delle  province  autonome  di   agenzie   rispettivamente
 regionali  e  provinciali  "per  lo  svolgimento  delle  attivita' di
 interesse regionale di cui all'art. 01 e  delle  ulteriori  attivita'
 tecniche  di  prevenzione,  di  vigilanza  e di controllo ambientale,
 eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome  di
 Trento  e  di  Bolzano"  (primo  comma);  e  detta  altre norme sulla
 organizzazione e l'attivita' di tali agenzie.
    L'art. 1 ridisciplina la istituzione (gia'  prevista  dal  decreto
 originario)  dell'agenzia  nazionale per la protezione dell'ambiente.
 Ma  mentre  i  primi  decreti-legge  definivano  tale  agenzia   come
 organismo  chiamato  a  svolgere  "attivita'  tecnico-scientifica  di
 ausilio del Ministero dell'ambiente  e  delle  altre  amministrazioni
 pubbliche  in  materia  di  tutela  dall'inquinamento dell'atmosfera,
 delle acque e del suolo di cui all'art. 1, primo comma,  del  decreto
 del  Presidente  della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177" (cioe' nella
 materia su cui ha inciso il  referendum  abrogativo:  art.  1,  primo
 comma,  d.l.  n.  274/1993; art. 1, primo comma, d.-l. n. 395/1993),
 l'ultimo decreto-legge (n. 496/1993) manifestava  gia'  una  tendenza
 "espansiva"  in  ordine  alle  funzioni  dell'agenzia  nazionale, cui
 venivano  attribuite  "le   competenze   riguardanti   le   attivita'
 tecnico-scientifiche  di  interesse  nazionale connesse all'esercizio
 delle  funzioni  pubbliche  per  la  protezione  dell'ambiente,   ivi
 comprese    quelle    in    materia   di   tutela   dall'inquinamento
 dell'atmosfera, delle acque e del suolo di  cui  all'art.  1,  quarto
 comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n.
 177" (art. 1, primo comma, d.l. n. 493/1993).
    Il testo sostituito dalla legge di conversione  va  ancora  al  di
 la', attribuendo all'Agenzia nazionale il compito di svolgere sia "le
 attivita'  tecnico-scientifiche  di  cui all'art. 01, primo comma, di
 interesse nazionale", sia "le attivita' di indirizzo e  coordinamento
 tecnico  nei confronti delle agenzie di cui all'art. 03 'cioe' quelle
 regionali o provinciali' allo scopo di  rendere  omogenee  sul  piano
 nazionale  le  metodologie operative per l'esercizio delle competenze
 ad esse spettanti" (art. 1, primo comma, lettere a) e b)).
    La progressiva trasformazione del testo legislativo, attraverso la
 redazione dei decreti succedutisi nel tempo, e  poi  della  legge  di
 conversione,  illustra  bene  gia' di per se' la "lenta marcia" verso
 l'ampliamento  delle  funzioni  degli   organismi   centrali   e   la
 corrispondente  riduzione dell'area riservata all'autonomia regionale
 e provinciale. Cosi' che,  in  definitiva,  il  testo  approvato  dal
 Parlamento risulta per piu' aspetti lesivo di tale autonomia.
    Vero  e'  che l'art. 7 del decreto-legge convertito stabilisce che
 le disposizioni del decreto medesimo "si applicano  nelle  regioni  a
 statuto  speciale  e  nelle province autonome di Trento e di Bolzano,
 compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative
 norme di attuazione, fino  all'adozione  da  parte  delle  stesse  di
 apposite  normative":  sembrando cosi' porre una sorta di clausola di
 salvaguardia.
    Ma - a parte il fatto che tale disposto non e' conforme  a  quanto
 prescritto  dall'art.  2  del  d.lgs.  n.  266/1992,  secondo  cui la
 legislazione statale sopravveniente in materie gia'  disciplinate  da
 leggi  provinciali  non  si  applica  nel  territorio  delle province
 autonome,  salvo  l'eventuale  obbligo  di  adeguamento,  nei  limiti
 statutari, della legislazione provinciale - la disposizione in esame,
 dettata  nel contesto del decreto originario presumibilmente in vista
 della  disciplina  transitoria  ivi  prevista,  e'  contraddetta   in
 particolare  dal  nuovo  art.  03, che tende a vincolare il contenuto
 delle  future  normative  provinciali,  obbligando  la  provincia   a
 istituire  l'agenzia  provinciale.  E  dunque la portata lesiva delle
 disposizioni impugnate non e' ovviata affatto dal disposto  dell'art.
 7.
    In  primo  luogo viene in considerazione l'art. 03, aggiunto dalla
 legge  di  conversione,  che  dispone  l'istituzione   (obbligatoria)
 dell'agenzia  regionale  e  provinciale  "per  lo  svolgimento  delle
 attivita' di interesse regionale di cui all'art.  1"  nonche'  "delle
 ulteriori  attivita'  tecniche  di  prevenzione,  di  vigilanza  e di
 controllo  ambientale,  eventualmente  individuate  dalle  regioni  e
 province autonome con proprie leggi".
    Di  tali  organismi  non  c'era  traccia  nella  prima stesura del
 decreto (d.l. n. 274/1993 e d.-l. n.  395/1993).  Nel  piu'  recente
 d.l.  n. 496/1993 si prevedeva che le regioni (nulla si diceva delle
 province  autonome)  provvedessero  "all'istituzione   di   strutture
 tecniche,  operanti di norma su base provinciale, attribuendo ad esse
 compiti,  dotazioni  tecniche,  personale   e   risorse   finanziarie
 nell'ambito  della  complessa riorganizzazione dei servizi regionali"
 (art. 3, primo comma, lett. a)).
    Ora   quelle  "strutture  tecniche"  sono  divenute  l'agenzia,  e
 l'obbligo di istituzione di questa e' stato espressamente esteso alle
 province autonome.
    Alle esigenze o alle loro "articolazioni territoriali" e' previsto
 che le regioni e le province autonome attribuiscano (ancora una volta
 in modo vincolato) "le  funzioni,  il  personale,  i  beni  mobili  e
 immobili,  le  attrezzature  e  la  dotazione finanziaria dei presidi
 multizonali di prevenzione, nonche' il personale, l'attrezzatura e la
 dotazione finanziaria dei servizi delle unita' sanitarie locali  alle
 attivita' di cui all'art. 01".
    Si  aggiunge inoltre che "le agenzie regionali e provinciali hanno
 autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e  sono  poste
 sotto  la  vigilanza  della  presidenza  della  giunta  provinciale o
 regionale" (primo comma).
    Si dispone successivamente: che le agenzie regionali e provinciali
 sono istituite "senza oneri aggiuntivi per le  regioni",  utilizzando
 personale  gia'  in  organico presso di esse o presso enti finanziati
 con risorse  regionali,  dovendosi  corrispondentemente  ridurre  gli
 organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli
 enti finanziati, definire "gli obiettivi del controllo ambientale per
 l'area  di  competenza  delle agenzie regionali" e "strutturare su di
 essi la dotazione organica, strumentale,  finanziaria  delle  agenzie
 regionali e delle loro articolazioni" (secondo comma); che le agenzie
 "sono  organizzate  in settori tecnici corrispondenti alle principali
 aree  di  intervento  e  articolate  in  dipartimenti  provinciali  o
 sub-provinciali  e  in  servizi  territoriali"  (terzo comma); che le
 regioni e le province autonome provvedono a definire l'organizzazione
 e la dotazione delle agenzie, stabilendo le modalita' di consulenza e
 di supporto all'azione degli enti locali e fissando le  modalita'  di
 integrazione  e  di  coordinamento  (quarto  comma);  che  le agenzie
 "collaborano con l'agenzia nazionale per la protezione  dell'ambiente
 di  cui  all'art.  1,  cui  prestano, su richiesta, supporto tecnico"
 (quinto comma); che le agenzie regionali si avvalgono  delle  sezioni
 regionali  dell'albo  delle  imprese esercenti servizi di smaltimento
 dei rifiuti, di cui all'art. 10 del d.l. 31  agosto  1987,  n.  361,
 convertito  con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441 (sesto
 comma).
    Con  tale  disciplina  si   incide   pesantemente   sull'autonomia
 organizzativa  delle  province  autonome,  da  un  lato  prescrivendo
 l'istituzione di un  ente  funzionale  (l'agenzia)  dotato  di  piena
 autonomia,  per  l'esercizio di compiti propri delle province stesse,
 dall'altro dettando  dettagliate  discipline  circa  l'organizzazione
 funzionale  e territoriale, le risorse, il personale, le attivita' di
 detta agenzia, e circa i rapporti fra di essa e gli enti locali.
    Ma la legge dello Stato non puo' vincolare la  provincia  autonoma
 circa  l'assetto  organizzativo  delle  provincia  stessa  e  piu' in
 generale dell'apparato amministrativo che ad essa fa capo,  destinato
 allo  svolgimento delle funzioni proprie. Anche quando il legislatore
 statale puo' vincolare la provincia al conseguimento  di  determinati
 obiettivi  o  al conseguimento di determinate attivita', le modalita'
 organizzative e strumentali attraverso le quali la  provincia  agisce
 non  possono  che  restare  affidate  all'autonomia  di  questa: come
 ribadisce, da ultimo, l'art. 3, secondo comma, del  d.lgs.  16  marzo
 1992, n. 266 (contenente norme di attuazione dello statuto speciale),
 la  dove  prevede  che  "l'emanazione  delle  norme di organizzazione
 eventualmente occorrenti per l'attuazione" degli atti di indirizzo  e
 coordinamento  del  Governo (i quali "vincolano solo al conseguimento
 degli obiettivi o risultati in essi  stabiliti",  secondo  la  natura
 propria  della  funzione  di indirizzo e coordinamento chiarita dalla
 Corte, ad esempio con la sentenza n. 560 del  1988),  "e'  riservata,
 per  quanto  di  rispettiva  competenza, alla regione o alle province
 autonome".
    La  disposizione  qui  contestata  viceversa  tende  a   vincolare
 l'autonomia  della  provincia  precisando  sia  il  tipo di strumento
 organizzativo  da  impiegare  (l'agenzia)  sia   le   caratteristiche
 essenziali  dello  strumento  stesso  (l'autonomia tecnico-giuridica,
 amministrativa   e   contabile   dell'agenzia),   sia   il    disegno
 organizzativo  (settori tecnici, dipartimenti, servizi territoriali),
 sia le modalita' per la provvista del  personale  e  delle  dotazioni
 finanziarie e strumentali.
    Va  ancora  notato  che  la istituenda agenzia provinciale sarebbe
 vincolata a collaborare con l'agenzia nazionale e a prestare ad essa,
 su richiesta, "supporto tecnico" (quinto comma dell'art. 03).
    Si osservi  che,  paradossalmente,  le  disposizioni  del  decreto
 modificato  risultano  nei  confronti  delle  province  autonome piu'
 vincolanti, sotto il profilo dell'autonomia organizzativa, di  quanto
 non  siano  nei  confronti  delle  province di diritto comune. Queste
 ultime infatti si prevede svolgano le funzioni amministrative di  cui
 all'art. 14 della legge n. 142/1990, destinate ad essere "ricomposte"
 in  capo  alle  province stesse dalla legge regionale (art. 02, primo
 comma) senza che pero' la legge statale  disciplini  l'organizzazione
 delle  funzioni  medesime  a livello provinciale (salva la previsione
 per cui le "strutture tecniche  provinciali"  dell'agenzia  regionale
 sono  "poste  alle  dipendenze  funzionali  delle  province,  secondo
 criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni  stipulate  con  le
 regioni:  art.  02,  secondo comma). Viceversa la provincia di Trento
 dovrebbe svolgere le funzioni ad essa spettanti  (e  comprensive  sia
 delle  funzioni di livello "regionale" sia di quelle che nel restante
 territorio del paese sono attribuite alle province) essendo vincolata
 nel proprio assetto organizzativo dall'obbligo di istituire l'agenzia
 provinciale di cui all'art. 03.
    Un'ulteriore  disposizione   particolare   lesiva   dell'autonomia
 provinciale  e'  contenuta nel terzo comma dell'art. 01, ai cui senzi
 non solo l'agenzia nazionale ma  altresi'  "le  agenzie  regionali  e
 delle  province  autonome  di  cui  all'art. 03, ciascuna nell'ambito
 delle attribuzioni stabilite dal  presente  decreto,  sono  tenute  a
 prevedere  forme  di consultazione delle associazioni imprenditoriali
 di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al
 primo comma del presente articolo".
    Si vincola qui un organismo  provinciale  addirittura  per  quanto
 concerne  le  modalita'  di  espletamento delle proprie funzioni e la
 consultazione delle forze sociali.
    L'art. 1 del nuovo  testo,  come  si  e'  ricordato,  definisce  i
 compiti  e  le  modalita'  di  azione  dell'Agenzia  nazionale per la
 protezione dell'ambiente.
    In primo luogo esso attribuisce  a  detta  agenzia  "le  attivita'
 tecnico-scientifiche  di  cui  all'art. 01, primo comma, di interesse
 nazionale". Ma poiche' non si da' alcuna definizione concreta di tale
 interesse  e  delle  relative  attivita',  siffatta  attribuzione  di
 competenza  si  traduce  in  una clausola generale idonea ad ampliare
 indefinitivamente l'ambito di intervento dell'organismo nazionale,  a
 scapito delle competenze regionali e provinciali.
    Cio'  e' confermato dal rinvio all'art. 01, primo comma, nel quale
 si elencano bensi' attivita' di tipo strumentale  (ricerca,  raccolta
 ed  elaborazione  di  dati  e  informazioni)  relativamente  "neutre"
 rispetto al riparto di competenze fra  Stato  e  regioni  e  province
 autonome,  ma  si elencano poi anche compiti indubbiamente rientranti
 nell'ambito esclusivo della competenza provinciale.
    Tali sono in particolare i "controlli di fattori fisici, chimici e
 biologici di inquinamento acustico,  dell'aria,  delle  acque  e  del
 suolo,  ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente (art. 01, primo
 comma, lett. b)), che non solo hanno poco a che  fare  con  attivita'
 "tecnico-scientifiche",    risolvendosi    viceversa   in   attivita'
 tecnico-operative di vigilanza, ma soprattutto  coincidono  di  fatto
 con  le  attivita'  di  controllo  dei  fenomeni  di inquinamento sul
 territorio, che  spettano  alle  regioni  e  alle  province  autonome
 nonche' agli enti locali.
    Attraverso  dunque  il  generico  rinvio dell'art. 1, primo comma,
 lett. a), di fatto l'agenzia nazionale viene  investita  di  funzioni
 operative  di  controllo  rientranti  nella  competenza  regionale  o
 provinciale e locale.
    Tale surrettizia estensione della competenza statale  risulta,  ed
 e' confermata, anche dal terzo comma dell'art. 1, in cui si prevedono
 "convenzioni"  fra  l'agenzia  nazionale  e  le regioni e le province
 autonome, che dovrebbero prevedere  "la  specializzazione  di  talune
 strutture  tecniche  dalle  agenzie  di  cui all'art. 03 'cioe' delle
 agenzie regionali e provinciali', al fine di  assicurare  sull'intero
 territorio   nazionale   il  piu'  efficace  espletamento  delle  sue
 funzioni"  (cioe'  delle  funzioni  dell'agenzia   nazionale).   Tale
 disposizione rende palese che nel sistema della nuova legge l'agenzia
 nazionale  e'  destinata ad operare non solo a livello centrale e con
 funzioni di ricerca o  di  indirizzo,  ma  anche  a  livello  locale,
 avvalendosi  delle  strutture  tecniche  delle  agenzie  regionali  e
 provinciali.
    Parimenti lesiva e' la lettera h) del secondo comma  dell'art.  1,
 ove  si  prevede  che spettano all'agenzia nazionale "le attivita' di
 indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie di  cui
 all'art.  3  'cioe' delle agenzie regionali e provinciali' allo scopo
 di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative  per
 l'esercizio  delle  competenze ad esse spettanti". Non solo dunque la
 provincia  e'  vincolata  quanto  allo  strumento  organizzativo   da
 impiegare  (l'agenzia),  ma  si  troverebbe  inoltre,  nella  propria
 attivita', soggetta ad un anomalo potere di indirizzo, in nessun modo
 sorretto e limitato da norme di  legge,  ed  esercitato  dall'agenzia
 nazionale.
                               P. Q. M.
    La  provincia  ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 01,  terzo  comma,  dell'art.
 03,  e  dell'art. 1, primo comma, lettere a) e b) (anche in relazione
 all'art. 01, primo comma), e terzo comma, del d.l. 4 dicembre  1993,
 n.  496,  come modificato dalla legge di conversione 21 gennaio 1994,
 n. 61, per violazione dell'art. 8, numeri 1, 5, 6, 13,  16,  17,  21,
 24, dell'art. 9, numeri 9 e 10, e dell'art. 16 dello statuto speciale
 di  cui  al  d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di
 attuazione, e in particolare del d.P.R. 22 marzo 1974,  n.  381,  del
 d.P.R.  28  marzo 1975, n. 474, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, e
 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 226.
      Roma, addi' 24 febbraio 1994
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

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