N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 1993- 25 febbraio 1994
N. 109 Ordinanza emessa il 27 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 febbraio 1994) dal tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. di Lecce, sul ricorso proposto da De Vitis Assunta contro Ministero di grazia e giustizia. Impiego pubblico - Direttore di cancelleria - Attribuzione del compito di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione allo stesso del dirigente titolare - Mancata previsione di un termine finale massimo per l'esercizio della funzione vicaria e della retribuzione, da parte dell'amministrazione, per le mansioni superiori prestate oltre detto termine - Violazione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata. (D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, n. 2). (Cost., art. 36).(GU n.12 del 16-3-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 2420 del 1991 proposto da De Vitis Assunta rappresentato e difeso dall'avv. E. Sticchi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla via S. Francesco d'Assisi n. 33, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato domiciliataria ope legis. Per l'annullamento dell'efficacia del provvedimento n. 2995/s/t/m/ing. 11591, conosciuto dalla ricorrente in data 20 giugno 1991 nonche' per la declaratoria del diritto della ricorrente al trattamento economico relativo alle funzioni superiori svolte e alla corresponsione delle differenze retributive tra il livello relativo alla qualifica formale rivestita e quello delle funzioni superiori effettivamente svolte, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi e contestuale condanna del Ministero al pagamento di quanto richiesto; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita la relazione del dott. A. Pasca e uditi, altresi', l'avv. E. Sticchi per il ricorrente e l'avv. G. Pedone (avv.ra Stato) per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con ricorso depositato in data 5 ottobre 1991, De Vitis Assunta impugnava il provvedimento di cui in epigrafe, chiedendo, altresi', dichiararsi il proprio diritto a percepire le differenze retributive tra il trattamento economico percepito, corrispondente alla qualifica rivestita, e quello corrispondente alle funzioni superiori effettivamente della stessa svolte per circa un decennio, con rivalutazione monetaria e interessi; chiedeva conseguentemente la condanna dell'amministrazione al pagamento in suo favore di quanto dovuto; La ricorrente, dipendente del Ministero di grazia e giustizia quale direttore di Sezione presso gli uffici della procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce dal 1 luglio 1972, e' inquadrata nella nona qualifica funzionale; Con provvedimento del procuratore generale reggente in data 15 luglio 1980 veniva affidato alla ricorrente in via temporanea e provvisoria l'esercizio delle funzioni di dirigente di segreteria; cio' in relazione dell'intervenuto decesso del primo dirigente allora in servizio (3 luglio 1980) e delle esigenze di garantire, in via eccezionale, la copertura del posto e la continuita' delle funzioni svolte. Tale incarico veniva conferito in via temporanea "sino alla copertura del posto vacante"; La copertura del posto in questione avveniva solo in data 24 marzo 1990, sicche' la ricorrente per circa dieci anni svolgeva le funzioni superiori, dapprima come primo dirigente e, dopo l'entrata in vigore del decreto 6 agosto 1982, come dirigente superiore; Alla ricorrente non veniva liquidata alcuna differenza di trattamento economico, in relazione alle funzioni piu' elevate dalla stessa svolte come primo dirigente e, poi, come dirigente superiore; in data 28 aprile 1991 la ricorrente proponeva formale istanza in tal senso. A tale istanza faceva seguito l'impugnato provvedimento prot. 2995/s/tm/Inq 11591, con cui l'istanza veniva respinta, con la seguente motivazione: "la normativa vigente .. non prevede per i dipendenti dello Stato il riconoscimento di un maggiore trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori esercitate per un determinato periodo di tempo"; La ricorrente deduceva i seguenti vizi: 1. - Violazione dell'art. 36 della Costituzione e 2126, primo comma, c.c. nonche' eccesso di potere per falsa presupposizione in fatto e in diritto in relazione alla dedotta circostanza che l'impugnato diniego si porrebbe in contraddizione con i riconoscimenti e la ammissioni operate dalla stessa Amministrazione relativamente allo svolgimento delle mansioni superiori; nonche' contrasterebbe con i principi costituzionali di cui all'art. 36, comportando una violazione del sinallagma prestazione-retribuzione e determinando un ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione, che verrebbe cosi' a fruire di prestazioni lavorative di qualita' superiore; principi anche enunciati in pronunce dalla Corte costituzionale n. 457 del 23 febbraio 1989, n. 296 del 10 giugno 1990, e 369 del 12/25 luglio 1990, le quali avrebbero riconosciuto, invece, rilevanza alla effettivita' delle mansioni svolte nell'ambito del pubblico impiego; 2. - Eccesso di potere per insufficiente e illogica motivazione in relazione alla circostanza che l'impugnato provvedimento si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di giusta e adeguata retribuzione; Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente a mezzo dell'avvocatura dello Stato, che insisteva per la reiezione del ricorso ed eccepiva, in subordine, l'intervenuta prescrizione estintiva del credito; Alla c.c. del 16 ottobre 1991, con ordinanza di questo tribunale n. 1738/1991, veniva accolta l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente "limitatamente ai compensi relativi alle superiori mansioni svolte (maggiorati di rivalutazioni monetaria e interessi legali, limitatamente al quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda"; il consiglio di Stato, tuttavia, nella c.c. dell'11 febbraio 1992, con ordinanza n. 177/92 della quarta sezione, accoglieva l'appello proposto dall'amministrazione e respingeva in via definitiva l'istanza cautelare; Dopo il deposito delle memorie conclusive, all'udienza del 27 gennaio 1993 il ricorso veniva introitato per la decisione; D I R I T T O Rileva preliminarmente il Collegio che la questione di costituzionalita', proposta dalla ricorrente con il primo motivo, appare al collegio rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata; Ed invero l'art. 20 n. 2 del d.P.R. n. 266/1987 attribuisce al direttore di cancelleria "il compito di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del Dirigente Titolare". La "ratio" e' evidentemente quella di assicurare la continuita' dell'esercizio della funzione; essa e', quindi, volta a tutelare l'interesse pubblico generale attraverso la tutela dell'interesse particolare dell'Amministrazione, che con il primo coincide; La norma tuttavia non prevede un termine massimo che giustifichi, da un lato, la temporaneita' della funzione vicaria, dall'altro la gratuita' della stessa; Del resto, la circostanza che il direttore di sezione possa temporaneamente reggere l'Ufficio e che, quindi, la funzione vicaria in tal senso rientri nei compiti accessori "inerenti la propria qualifica funzionale, non esclude che il protrarsi dell'esercizio della funzione vicaria oltre un ragionevole lasso di tempo possa comportare, a carico dell'amministrazione e a favore del dipendente, l'onere di retribuire quest'ultimo per differenza, in ragione del diverso valore qualitativo della prestazione e della esigenza, rigorosamente immanente al rapporto di lavoro pubblico e privato, di assicurare puntualmente il perdurare della sinallagma tra prestazione e retribuzione; Sotto tale profilo la norma di cui sopra, proprio per l'assenza di previsione di un termine finale massimo della funzione vicaria, che solo ne giustificherebbe la gratuita', appare in contrasto con i principi di cui all'art. 36 della Costituzione e in particolare col diritto del lavoratore a conseguire una retribuzione "proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro"; Nei termini di cui sopra la questione non appare, quindi, manifestamente infondata, mentre la sua rilevanza ai fini del decidere e' di tutta evidenza, condizionando l'esito della questione di costituzionalita' i termini di definizione del giudizio pendente;
P. Q. M. Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' nei termini di cui in motivazione; sospende il giudizio sul ricorso 2420/91 proposto da De Vitis Assunta e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Ordina alla segreteria del tribunale di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 1993. Il presidente: PAPIANO Il relatore ed estensore: PASCA 94C0246