N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 1993- 25 febbraio 1994

                                N. 109
 Ordinanza   emessa   il   27   gennaio  1993  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 25  febbraio  1994)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Puglia,  sez.  di Lecce, sul ricorso proposto da De
 Vitis Assunta contro Ministero di grazia e giustizia.
 Impiego pubblico - Direttore di cancelleria - Attribuzione del
    compito di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione allo
    stesso del dirigente titolare - Mancata previsione di  un  termine
    finale  massimo  per  l'esercizio  della  funzione vicaria e della
    retribuzione,  da  parte  dell'amministrazione,  per  le  mansioni
    superiori  prestate oltre detto termine - Violazione del principio
    della retribuzione proporzionata ed adeguata.
 (D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, n. 2).
 (Cost., art. 36).
(GU n.12 del 16-3-1994 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n.  2420  del  1991
 proposto  da  De  Vitis  Assunta  rappresentato e difeso dall'avv. E.
 Sticchi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla
 via S. Francesco d'Assisi n. 33, contro  il  Ministero  di  grazia  e
 giustizia, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso
 dall'avvocatura dello Stato domiciliataria ope legis.
    Per    l'annullamento    dell'efficacia   del   provvedimento   n.
 2995/s/t/m/ing. 11591, conosciuto dalla ricorrente in data 20  giugno
 1991  nonche'  per  la  declaratoria  del diritto della ricorrente al
 trattamento economico relativo alle funzioni superiori svolte e  alla
 corresponsione  delle  differenze retributive tra il livello relativo
 alla qualifica formale rivestita e quello  delle  funzioni  superiori
 effettivamente svolte, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi e
 contestuale condanna del Ministero al pagamento di quanto richiesto;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'amministrazione
 resistente;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita la relazione del dott. A. Pasca e uditi, altresi', l'avv. E.
 Sticchi  per  il  ricorrente  e  l'avv.  G. Pedone (avv.ra Stato) per
 l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con ricorso depositato in data 5 ottobre 1991,  De  Vitis  Assunta
 impugnava  il  provvedimento di cui in epigrafe, chiedendo, altresi',
 dichiararsi il proprio diritto a percepire le differenze  retributive
 tra il trattamento economico percepito, corrispondente alla qualifica
 rivestita,   e   quello   corrispondente   alle   funzioni  superiori
 effettivamente  della  stessa  svolte  per  circa  un  decennio,  con
 rivalutazione  monetaria  e  interessi;  chiedeva conseguentemente la
 condanna dell'amministrazione al pagamento in suo  favore  di  quanto
 dovuto;
    La  ricorrente,  dipendente  del  Ministero  di grazia e giustizia
 quale direttore di Sezione presso gli uffici della  procura  generale
 della  Repubblica  presso  la  Corte  d'appello di Lecce dal 1 luglio
 1972, e' inquadrata nella nona qualifica funzionale;
    Con provvedimento del procuratore generale  reggente  in  data  15
 luglio  1980  veniva  affidato  alla  ricorrente  in via temporanea e
 provvisoria l'esercizio delle funzioni di  dirigente  di  segreteria;
 cio' in relazione dell'intervenuto decesso del primo dirigente allora
 in  servizio  (3  luglio  1980) e delle esigenze di garantire, in via
 eccezionale, la copertura del posto e la continuita'  delle  funzioni
 svolte.  Tale  incarico veniva conferito in via temporanea "sino alla
 copertura del posto vacante";
    La copertura del posto in questione avveniva solo in data 24 marzo
 1990, sicche' la ricorrente per circa dieci anni svolgeva le funzioni
 superiori, dapprima come primo dirigente e, dopo l'entrata in  vigore
 del decreto 6 agosto 1982, come dirigente superiore;
    Alla   ricorrente   non  veniva  liquidata  alcuna  differenza  di
 trattamento economico, in relazione alle funzioni piu' elevate  dalla
 stessa  svolte come primo dirigente e, poi, come dirigente superiore;
 in data 28 aprile 1991 la ricorrente proponeva formale istanza in tal
 senso. A tale istanza faceva seguito l'impugnato provvedimento  prot.
 2995/s/tm/Inq  11591,  con  cui  l'istanza  veniva  respinta,  con la
 seguente motivazione: "la normativa vigente  ..  non  prevede  per  i
 dipendenti  dello  Stato il riconoscimento di un maggiore trattamento
 economico corrispondente alle mansioni superiori  esercitate  per  un
 determinato periodo di tempo";
    La ricorrente deduceva i seguenti vizi:
    1.  -  Violazione  dell'art.  36  della Costituzione e 2126, primo
 comma, c.c. nonche' eccesso di potere per  falsa  presupposizione  in
 fatto  e  in  diritto  in  relazione  alla  dedotta  circostanza  che
 l'impugnato   diniego   si   porrebbe   in   contraddizione   con   i
 riconoscimenti  e  la ammissioni operate dalla stessa Amministrazione
 relativamente allo  svolgimento  delle  mansioni  superiori;  nonche'
 contrasterebbe  con  i  principi  costituzionali  di cui all'art. 36,
 comportando  una violazione del sinallagma prestazione-retribuzione e
 determinando   un   ingiustificato   arricchimento   della   pubblica
 amministrazione,   che   verrebbe   cosi'  a  fruire  di  prestazioni
 lavorative  di  qualita'  superiore;  principi  anche  enunciati   in
 pronunce  dalla  Corte costituzionale n. 457 del 23 febbraio 1989, n.
 296 del 10 giugno 1990,  e  369  del  12/25  luglio  1990,  le  quali
 avrebbero  riconosciuto,  invece,  rilevanza  alla effettivita' delle
 mansioni svolte nell'ambito del pubblico impiego;
    2. - Eccesso di potere per insufficiente e illogica motivazione in
 relazione alla circostanza che l'impugnato provvedimento si  porrebbe
 in  contrasto  con  i  principi  fondamentali  in materia di giusta e
 adeguata retribuzione;
    Si costituiva in giudizio  l'amministrazione  resistente  a  mezzo
 dell'avvocatura  dello  Stato,  che  insisteva  per  la reiezione del
 ricorso  ed  eccepiva,  in  subordine,   l'intervenuta   prescrizione
 estintiva del credito;
    Alla  c.c.  del 16 ottobre 1991, con ordinanza di questo tribunale
 n. 1738/1991,  veniva  accolta  l'istanza  cautelare  proposta  dalla
 ricorrente   "limitatamente   ai  compensi  relativi  alle  superiori
 mansioni svolte (maggiorati di rivalutazioni  monetaria  e  interessi
 legali,   limitatamente   al  quinquennio  precedente  alla  data  di
 presentazione della domanda"; il consiglio di Stato, tuttavia,  nella
 c.c.  dell'11  febbraio  1992,  con  ordinanza n. 177/92 della quarta
 sezione,  accoglieva  l'appello   proposto   dall'amministrazione   e
 respingeva in via definitiva l'istanza cautelare;
    Dopo  il  deposito  delle  memorie  conclusive, all'udienza del 27
 gennaio 1993 il ricorso veniva introitato per la decisione;
                             D I R I T T O
    Rileva  preliminarmente  il   Collegio   che   la   questione   di
 costituzionalita',  proposta  dalla  ricorrente  con il primo motivo,
 appare  al  collegio  rilevante  ai   fini   del   decidere   e   non
 manifestamente infondata;
    Ed  invero  l'art.  20  n. 2 del d.P.R. n. 266/1987 attribuisce al
 direttore di cancelleria "il  compito  di  reggenza  dell'ufficio  in
 attesa  della  destinazione  del  Dirigente  Titolare". La "ratio" e'
 evidentemente quella  di  assicurare  la  continuita'  dell'esercizio
 della  funzione;  essa  e',  quindi,  volta  a  tutelare  l'interesse
 pubblico generale attraverso  la  tutela  dell'interesse  particolare
 dell'Amministrazione, che con il primo coincide;
    La  norma tuttavia non prevede un termine massimo che giustifichi,
 da un lato, la temporaneita' della funzione  vicaria,  dall'altro  la
 gratuita' della stessa;
    Del  resto,  la  circostanza  che  il  direttore  di sezione possa
 temporaneamente reggere l'Ufficio e che, quindi, la funzione  vicaria
 in  tal  senso  rientri  nei  compiti  accessori "inerenti la propria
 qualifica funzionale, non esclude  che  il  protrarsi  dell'esercizio
 della  funzione  vicaria  oltre  un  ragionevole lasso di tempo possa
 comportare, a carico dell'amministrazione e a favore del  dipendente,
 l'onere  di  retribuire  quest'ultimo  per differenza, in ragione del
 diverso  valore  qualitativo  della  prestazione  e  della  esigenza,
 rigorosamente  immanente al rapporto di lavoro pubblico e privato, di
 assicurare puntualmente il perdurare della sinallagma tra prestazione
 e retribuzione;
    Sotto tale profilo la norma di cui sopra, proprio per l'assenza di
 previsione  di  un termine finale massimo della funzione vicaria, che
 solo ne giustificherebbe la gratuita',  appare  in  contrasto  con  i
 principi  di  cui all'art. 36 della Costituzione e in particolare col
 diritto del lavoratore a conseguire una  retribuzione  "proporzionata
 alla quantita' e qualita' del suo lavoro";
    Nei  termini  di  cui  sopra  la  questione  non  appare,  quindi,
 manifestamente  infondata,  mentre  la  sua  rilevanza  ai  fini  del
 decidere  e' di tutta evidenza, condizionando l'esito della questione
 di costituzionalita' i termini di definizione del giudizio pendente;
                               P. Q. M.
    Dichiara la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione  di  costituzionalita'  nei  termini di cui in motivazione;
 sospende il giudizio sul ricorso 2420/91 proposto da De Vitis Assunta
 e  dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 Costituzionale;
    Ordina  alla  segreteria  del  tribunale di notificare la presente
 ordinanza alle parti in causa  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e
 della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Lecce  nella Camera di Consiglio del 27 gennaio
 1993.
                        Il presidente: PAPIANO
                                       Il relatore ed estensore: PASCA
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