N. 81 ORDINANZA 23 febbraio - 10 marzo 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Personale degli enti locali - Indennita' premio di
 servizio - Servizio non di ruolo  -  Non  computabilita'  -  Identica
 questione  gia'  dichiarata  non  fondata  (sentenza n.   322/1993) -
 Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, secondo comma).
 
 (Cost., art. 36).
 
(GU n.12 del 16-3-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, secondo
 comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove  norme  in
 materia  previdenziale  per il personale degli Enti locali), promosso
 con ordinanza emessa il 13 maggio 1993 dal  Pretore  di  Vallo  della
 Lucania  nel  procedimento  civile  vertente tra De Crinito Antonio e
 l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 411  del  registro  ordinanze  1993  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 35, prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di consiglio del 26  gennaio  1994  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Vallo della Lucania ha sollevato, in
 riferimento  all'articolo  36  della   Costituzione,   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'articolo 4, secondo comma, lettera
 b), della  legge  8  marzo  1968  n.  152  (Nuove  norme  in  materia
 previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui
 prevede  che  il  servizio  non  di ruolo non sia computabile ai fini
 della misura dell'indennita' premio di servizio;
    Considerato che questa Corte, con sentenza n.  322  del  1993,  ha
 dichiarato   non  fondata  una  questione  identica  e  identicamente
 motivata, rilevando che, nei casi  in  cui,  a  norma  dell'impugnato
 articolo  4, secondo comma, lettera b) della legge n. 152 del 1968, i
 servizi non di ruolo prestati prima dell'entrata in vigore  di  detta
 legge   non   sono   computabili   ai   fini   della   determinazione
 dell'indennita' premio di servizio, trova applicazione l'articolo 16,
 secondo comma, della medesima legge  secondo  cui,  relativamente  ai
 periodi  di servizio non valutabili ai fini dell'indennita' premio di
 servizio e non riscattati ai sensi dell'articolo 12, e' conservato il
 diritto all'indennita' per cessazione  dal  servizio  (indennita'  di
 licenziamento)  prevista  per  il  personale non di ruolo dello Stato
 dall'articolo 9 del d. lgs. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 ed estesa  al
 personale  non di ruolo degli enti locali dall'articolo 7 del d. lgs.
 C.P.S. 5 febbraio 1948 n. 61;
      che questa Corte, con sentenza n. 401 del  1993,  ha  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale del citato articolo 16 della legge n.
 152  del  1968,  nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con
 riguardo alla data  di  cessazione  definitiva  del  rapporto,  della
 retribuzione  sulla  quale  si  computa  la  suddetta  indennita' per
 cessazione dal servizio;
      che l'ordinanza di  rimessione  non  adduce  argomenti  nuovi  o
 diversi da quelli a suo tempo esaminati dalla Corte;
      che  la  questione  deve quindi essere dichiarata manifestamente
 infondata;
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'articolo 4,  secondo  comma,  lettera  b),  della
 legge  8  marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per
 il  personale  degli  Enti  locali),   sollevata,   con   riferimento
 all'articolo  36  della  Costituzione,  dal  Pretore  di  Vallo della
 Lucania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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