N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 1994
N. 132 Ordinanza emessa il 17 gennaio 1994 dal giudice per i procedimenti cautelari del tribunale di Sanremo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra S.n.c. Susenna e Rota di Susenna e C. e il comune di Ventimiglia ed altra e tra la S.r.l. Corriere dei Fiori e il comune di Sanremo. Tributi in genere - Tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Riscossione coattiva - Non consentita sospensione da parte del giudice ordinario anche nell'ipotesi di carenza assoluta del potere impositivo in capo al comune - Reviviscenza della regola del solve et repete - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa. (C.P.C., art. 700). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.13 del 23-3-1994 )
IL GIUDICE PER I PROCEDIMENTI CAUTELARI Ha pronunziato la seguente ordinanza nelle cause riunite nn. rg. 369/93 e 547/93, nei procedimenti cautelari promossi rispettivamente dalla S.n.c. Susenna e Rota di Susenna e C., con sede in Ventimiglia, nei confronti della Sestri S.p.a. e del comune di Ventimiglia e della S.r.l. Corriere dei Fiori, con sede in Sanremo, nei confronti del comune di Sanremo. OSSERVATO IN FATTO Con ricorso ex art. 700 del c.p.c. depositato il 25 agosto 1993, la S.n.c. Susenna e Rota di Susenna e C. adiva il tribunale di Sanremo affinche' sospendesse in via d'urgenza la riscossione della cartella esattoriale notificata il 7 aprile 1993 relativa alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993. Il giudice designato provvedeva con decreto, concedendo la misura cautelare richiesta, fissando quindi l'udienza di comparizione delle parti. Si costituivano il comune di Ventimiglia, ente locale impositore e la Sestri S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione; il primo contestando la pretesa della ricorrente, la seconda dichiarandosi estranea alla controversia. Con successivo ricorso del 27 dicembre 1993, la S.r.l. Corriere dei Fiori proponeva ricorso ex art. 700 del c.p.c. nei confronti del comune di Sanremo, chiedendo, a sua volta, la sospensione della riscossione della cartella esattoriale notificata il 27 ottobre 1993 e relativa alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 1993. Trattandosi di procedimenti connessi per identita' delle questioni trattate, appare opportuna la riunione dei due ricorsi. RILEVATO DI DIRITTO Non ignora questo giudice che la prevalente giurisprudenza di legittimita', nonche' quella costante della Corte costituzionale negano in modo assoluto che il giudice ordinario possa sospendere, con provvedimento interinale, la riscossione coattiva delle imposte. La Cassazione, pronunziatasi a sezioni unite in sede di regolamento di giurisdizione, ha cosi' stabilito che la sospensione della procedura di riscossione esattoriale delle imposte puo' essere disposta esclusivamente dall'intendente di finanza, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973, ossia dall'autorita' amministrativa, con provvedimento discrezionale rispetto al quale la posizione del contribuente ha natura di mero interesse legittimo (v. Cass. ss.uu. 1472/80, Cass. ss.uu. 6151/83, Cass. ss.uu. 1501/88, Cass. ss.uu. 439/89, Cass. ss.uu. 4618/89 e da ultimo Cass. ss.uu. 2852/92. Di diverso avviso, per converso, appare la prassi applicativa di merito, affermando che, nell'ambito di un generale potere cautelare atipico riconosciuto all'a.g.o. il giudice ordinario ha facolta' di sospendere il ruolo esattoriale previa, beninteso, sommaria deliberazione della sussistenza dei requisiti del fumus bonis juris e del periculum in mora (cosi' trib. Milano 4 ottobre 1979 in Boll. trib. 1979 - 1662, pret. Busto Arsizio 19 settembre 1986 in Foro padano 1987 - 313, pret. Volterra 14 settembre 1988 in Foro it. rep. 1988 voce provvedimenti d'urgenza, pret. Bari 17 luglio 1991 in Il fisco 1992 - 7004). La Corte costituzionale, dal canto suo, ha ripetutamente affrontato la tematica in questione, dapprima dichiarando, con la nota sentenza n. 63 del 1ΓΈ aprile 1982, non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale in particolare dell'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui esclude dalle attribuzioni del giudice ordinario il potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva in materia di imposte dirette e di I.V.A. Sostiene la Corte che effettivamente nel nostro ordinamento giuridico non e' attribuito al giudice ordinario, ne' a quello tributario, un siffatto potere, apparendo cio' conforme a Costituzione poiche' la potesta' cautelare, la quale non rappresenta una componente essenziale dell'esercizio della giurisdizione, non e' imposta, con carattere di generalita', dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali consentono la differenziazione della tutela giurisdizionale in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte in giudizio. Aggiunge la Corte che la mancata previsione della tutela cautelare non importa una mancanza di effettivita' di tutela giurisdizionale; questa, infatti, si realizza concretamente con la pronunzia del giudice adito alla quale l'amministrazione finanziaria, se soccombente, e' tenuta a dare esecuzione mediante la pronta restituzione della somma versata e non dovuta sulla quale decorrono gli interessi nella misura determinata ex lege. La Corte costituzionale ha successivamente ribadito tale indirizzo con una serie di ordinanze di manifesta infondatezza della questione (cosi' Corte costituzionale, ord. 29 marzo 1983, n. 80, n. 288/1986, nn. 427 e 550 del 1987 e da ultimo con quella 13 dicembre 1991 n. 457). Ritiene questo giudice che l'art. 700 del c.p.c. viola la Carta costituzionale ed esattamente gli artt. 3 e 24 della Costituzione, cio' nella parte in cui - secondo la costante sua interpretazione giurisprudenziale - non consente al giudice ordinario di sospendere in via d'urgenza la riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nell'ipotesi in cui si faccia questione dei presupposti oggettivi e soggettivi del tributo ovvero si neghi in radice il potere impositivo dell'ente territoriale. Si deve rilevare come in oggi non sia piu' applicabile l'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973 che fonda il potere del solo intendente di finanza di sospendere il ruolo esattoriale; invero dalla mancata applicazione di tale norma, a maggiore ragione, di deve fondare la pronunzia di incostituzionalita', dell'art. 700 del c.p.c. Difatti, l'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel disciplinare la riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevede l'applicabilita' di numerosi articoli del d.P.R. n. 602/1973 omettendo, pero', gli artt. 45 e segg. in tema di riscossione coattiva, ne' si puo' inferire tale potesta dal quinto comma dell'art. 72 del d.lgs. cit. secondo cui si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602/1973. Ne consegue che allo stato non esiste piu' almeno in relazione a tal tipo di tributo, il generale potere di sospensione dell'autorita' amministrativa, di talche' il contribuente a cui venisse notificato un avviso di accertamento relativo alla tassa de qua parrebbe privo di ogni tutela, anche di quella minima assai spesso tardiva e comunque di certo non esaustiva rappresentata dall'intervento dell'intendente di finanza. Si apre, dunque, un vuoto normativo, inammissibile ed ingiustificato se si pensa che e' ormai un obiter dicta che il privato possa agire ex art. 700 del c.p.c. verso la p.a. qualora questa operi sine titulo o in assoluta carenza di potere. Viola cosi' il principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione la circostanza che il privato non possa adire in via d'urgenza l'a.g.o. per ottenere la sospensione della riscossione fiscale qualora egli faccia questione dell'assoluta carenza di potere impositivo in capo al comune per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani. Sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione, unitamente all'art. 24 della Costituzione si deve affermare, inoltre, l'esistenza di un generale potere cautelare della a.g.o. Sul punto e' opportuno rammentare che la stessa Corte costituzionale - con la decisione n. 190/1985 - con una motivazione che puo' ritenersi ampliata rispetto al dictum limitato all'area delle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, ha affrontato la problematica della tutela cautelare, quale potesta' giurisdizionale generale, affermando, seguendo la nota dottrina chiovendiana, che la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione; orbene, questo principio costituisce una valore costituzionale protetto in base alla regola generale dell'art. 3 della Costituzione, nonche' dell'art. 24 della Costituzione, dovendo la tutela cautelare costituire una direttiva dello stesso ordinamento costituzionale. D'altronde non c'e' che non veda che ridurre la tutela del privato leso dall'imposizione di un tributo non dovuto alla facolta' di chiedere alla p.a. il rimborso di quanto indebitamente versato fa rivivere la vecchia regola del solve et repete, gia' dichiarata piu' di trent'anni or sono contraria a Costituzione. Infine la mancata previsione nell'art. 700 del c.p.c. del potere cautelare anche in tema di riscossione fiscale viola l'art. 24, primo comma della Costituzione in quanto contrasta con il diritto di agire in giudizio, inteso quale possibilita' reale di ottenere adeguata tutela dall'organo giudiziale adito e quale estrinsecazione della capacita' giuridica generale, diritto che deve essere assicurato a ciascuno individuo. Ne consegue l'illegittimita' di qualsiasi limitazione od esclusione anche in favore della p.a. che ne renda impossibile o financo difficoltoso l'esecuzione da parte dell'avente diritto, rendendo quindi illegittimi quei privilegi normativi attribuiti senza giustificazione alla p.a. in danno della controparte privata.
P. Q. M. Visti gli art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 1 e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 700 del c.p.c. nella parte in cui non consente al giudice ordinario di sospendere, con provvedimento emesso in via d'urgenza, la riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ipotesi in cui si faccia questione della carenza assoluta di potere impositivo in capo al comune, egandone in radice il relativo potere; Dispone la remissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata la Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed alle parti costituite; Sospende i presenti giudizi riuniti. Sanremo, addi' 17 gennaio 1994 Il giudice: BOGLIO Depositato in cancelleria il 18 gennaio 1994. Il collaboratore di cancelleria: BORRO 94C0277