N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 1994

                                N. 132
 Ordinanza  emessa  il  17 gennaio 1994 dal giudice per i procedimenti
 cautelari del tribunale di Sanremo nei  procedimenti  civili  riuniti
 vertenti  tra  S.n.c.  Susenna  e Rota di Susenna e C. e il comune di
 Ventimiglia ed altra e tra la S.r.l. Corriere dei Fiori e  il  comune
 di Sanremo.
 Tributi in genere - Tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi
    urbani  -  Riscossione  coattiva  -  Non consentita sospensione da
    parte del giudice ordinario anche nell'ipotesi di carenza assoluta
    del potere impositivo in  capo  al  comune  -  Reviviscenza  della
    regola  del  solve  et  repete  -  Irragionevolezza  - Lesione del
    diritto di difesa.
 (C.P.C., art. 700).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.13 del 23-3-1994 )
                IL GIUDICE PER I PROCEDIMENTI CAUTELARI
    Ha pronunziato la seguente ordinanza nelle cause riunite  nn.  rg.
 369/93  e 547/93, nei procedimenti cautelari promossi rispettivamente
 dalla S.n.c. Susenna e Rota di Susenna e C., con sede in Ventimiglia,
 nei confronti della Sestri S.p.a. e del comune di Ventimiglia e della
 S.r.l. Corriere dei Fiori, con sede in  Sanremo,  nei  confronti  del
 comune di Sanremo.
                          OSSERVATO IN FATTO
    Con  ricorso  ex art. 700 del c.p.c. depositato il 25 agosto 1993,
 la S.n.c. Susenna e Rota di  Susenna  e  C.  adiva  il  tribunale  di
 Sanremo  affinche'  sospendesse in via d'urgenza la riscossione della
 cartella esattoriale notificata il 7 aprile 1993 relativa alla  tassa
 smaltimento  rifiuti  solidi  urbani  per gli anni 1990, 1991, 1992 e
 1993.
    Il giudice designato provvedeva con decreto, concedendo la  misura
 cautelare  richiesta, fissando quindi l'udienza di comparizione delle
 parti.  Si  costituivano  il  comune  di  Ventimiglia,  ente   locale
 impositore  e  la  Sestri  S.p.a.,  concessionaria  del  servizio  di
 riscossione; il primo contestando la  pretesa  della  ricorrente,  la
 seconda dichiarandosi estranea alla controversia.
    Con  successivo  ricorso  del 27 dicembre 1993, la S.r.l. Corriere
 dei Fiori proponeva ricorso ex art. 700 del c.p.c. nei confronti  del
 comune  di  Sanremo,  chiedendo,  a  sua  volta, la sospensione della
 riscossione della cartella esattoriale notificata il 27 ottobre  1993
 e  relativa  alla  tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno
 1993.
    Trattandosi di procedimenti connessi per identita' delle questioni
 trattate, appare opportuna la riunione dei due ricorsi.
                          RILEVATO DI DIRITTO
    Non ignora questo giudice  che  la  prevalente  giurisprudenza  di
 legittimita',  nonche'  quella  costante  della  Corte costituzionale
 negano in modo assoluto che il giudice  ordinario  possa  sospendere,
 con provvedimento interinale, la riscossione coattiva delle imposte.
    La   Cassazione,   pronunziatasi   a  sezioni  unite  in  sede  di
 regolamento di giurisdizione, ha cosi' stabilito che  la  sospensione
 della  procedura di riscossione esattoriale delle imposte puo' essere
 disposta  esclusivamente  dall'intendente  di   finanza,   ai   sensi
 dell'art.   54   del   d.P.R.   n.   602/1973,  ossia  dall'autorita'
 amministrativa, con provvedimento discrezionale rispetto al quale  la
 posizione  del contribuente ha natura di mero interesse legittimo (v.
 Cass. ss.uu. 1472/80, Cass. ss.uu.  6151/83,  Cass.  ss.uu.  1501/88,
 Cass.  ss.uu.  439/89,  Cass. ss.uu. 4618/89 e da ultimo Cass. ss.uu.
 2852/92.
    Di  diverso  avviso, per converso, appare la prassi applicativa di
 merito, affermando che, nell'ambito di un generale  potere  cautelare
 atipico  riconosciuto  all'a.g.o. il giudice ordinario ha facolta' di
 sospendere  il  ruolo   esattoriale   previa,   beninteso,   sommaria
 deliberazione della sussistenza dei requisiti del fumus bonis juris e
 del  periculum  in  mora  (cosi' trib. Milano 4 ottobre 1979 in Boll.
 trib. 1979 - 1662, pret. Busto Arsizio  19  settembre  1986  in  Foro
 padano  1987 - 313, pret. Volterra 14 settembre 1988 in Foro it. rep.
 1988 voce provvedimenti d'urgenza, pret. Bari 17 luglio  1991  in  Il
 fisco 1992 - 7004).
    La   Corte   costituzionale,   dal  canto  suo,  ha  ripetutamente
 affrontato la tematica in questione,  dapprima  dichiarando,  con  la
 nota  sentenza  n. 63 del 1ΓΈ aprile 1982, non fondata, in riferimento
 agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione la questione di legittimita'
 costituzionale in particolare dell'art. 54  del  d.P.R.  n.  602/1973
 nella  parte  in cui esclude dalle attribuzioni del giudice ordinario
 il potere di sospendere il procedimento di  riscossione  coattiva  in
 materia  di  imposte  dirette  e  di  I.V.A.  Sostiene  la  Corte che
 effettivamente nel nostro ordinamento giuridico non e' attribuito  al
 giudice  ordinario,  ne'  a  quello  tributario,  un siffatto potere,
 apparendo cio' conforme a Costituzione poiche' la potesta' cautelare,
 la quale non rappresenta  una  componente  essenziale  dell'esercizio
 della  giurisdizione,  non  e' imposta, con carattere di generalita',
 dagli artt. 24 e  113  della  Costituzione,  i  quali  consentono  la
 differenziazione della tutela giurisdizionale in relazione alle varie
 situazioni sostanziali dedotte in giudizio.
    Aggiunge la Corte che la mancata previsione della tutela cautelare
 non  importa  una mancanza di effettivita' di tutela giurisdizionale;
 questa, infatti, si  realizza  concretamente  con  la  pronunzia  del
 giudice   adito   alla   quale   l'amministrazione   finanziaria,  se
 soccombente,  e'  tenuta  a  dare  esecuzione  mediante   la   pronta
 restituzione  della  somma versata e non dovuta sulla quale decorrono
 gli interessi nella misura determinata ex lege.
    La Corte costituzionale ha successivamente ribadito tale indirizzo
 con una serie di ordinanze di manifesta infondatezza della  questione
 (cosi'  Corte costituzionale, ord. 29 marzo 1983, n. 80, n. 288/1986,
 nn. 427 e 550 del 1987 e da ultimo con quella  13  dicembre  1991  n.
 457). Ritiene questo giudice che l'art. 700 del c.p.c. viola la Carta
 costituzionale  ed  esattamente  gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 cio' nella parte in cui - secondo  la  costante  sua  interpretazione
 giurisprudenziale  -  non consente al giudice ordinario di sospendere
 in  via  d'urgenza  la  riscossione  coattiva  della  tassa  per   lo
 smaltimento  dei rifiuti solidi urbani, nell'ipotesi in cui si faccia
 questione dei presupposti oggettivi e soggettivi del  tributo  ovvero
 si neghi in radice il potere impositivo dell'ente territoriale.
    Si  deve  rilevare come in oggi non sia piu' applicabile l'art. 54
 del d.P.R. n. 602/1973 che fonda il potere  del  solo  intendente  di
 finanza  di  sospendere  il  ruolo  esattoriale; invero dalla mancata
 applicazione di tale norma, a maggiore ragione, di  deve  fondare  la
 pronunzia di incostituzionalita', dell'art. 700 del c.p.c.
    Difatti,  l'art.  72  del  d.lgs.  15  novembre  1993, n. 507, nel
 disciplinare la riscossione coattiva della tassa per  lo  smaltimento
 dei  rifiuti  solidi  urbani,  prevede  l'applicabilita'  di numerosi
 articoli del d.P.R. n. 602/1973 omettendo,  pero',  gli  artt.  45  e
 segg.  in  tema  di  riscossione  coattiva, ne' si puo' inferire tale
 potesta dal quinto comma dell'art. 72 del d.lgs. cit. secondo cui  si
 applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel
 d.P.R. n. 602/1973.
    Ne  consegue  che allo stato non esiste piu' almeno in relazione a
 tal tipo di tributo, il generale potere di sospensione dell'autorita'
 amministrativa, di talche' il contribuente a cui  venisse  notificato
 un  avviso  di accertamento relativo alla tassa de qua parrebbe privo
 di ogni tutela,  anche  di  quella  minima  assai  spesso  tardiva  e
 comunque   di   certo  non  esaustiva  rappresentata  dall'intervento
 dell'intendente di finanza.
    Si  apre,   dunque,   un   vuoto   normativo,   inammissibile   ed
 ingiustificato  se  si  pensa  che  e'  ormai  un obiter dicta che il
 privato possa agire ex art. 700 del  c.p.c.  verso  la  p.a.  qualora
 questa operi sine titulo o in assoluta carenza di potere.
    Viola   cosi'   il  principio  di  eguaglianza  ex  art.  3  della
 Costituzione la circostanza che il privato non  possa  adire  in  via
 d'urgenza  l'a.g.o.  per  ottenere  la  sospensione della riscossione
 fiscale qualora egli faccia questione dell'assoluta carenza di potere
 impositivo in capo al  comune  per  l'applicazione  della  tassa  sui
 rifiuti solidi urbani.
    Sempre  con  riferimento all'art. 3 della Costituzione, unitamente
 all'art.  24  della  Costituzione   si   deve   affermare,   inoltre,
 l'esistenza di un generale potere cautelare della a.g.o.
    Sul   punto   e'   opportuno   rammentare   che  la  stessa  Corte
 costituzionale - con la decisione n. 190/1985 - con  una  motivazione
 che  puo'  ritenersi  ampliata  rispetto  al dictum limitato all'area
 delle controversie patrimoniali in materia di  pubblico  impiego,  ha
 affrontato  la  problematica  della  tutela cautelare, quale potesta'
 giurisdizionale  generale,  affermando,  seguendo  la  nota  dottrina
 chiovendiana,  che  la  durata  del  processo non deve andare a danno
 della parte che ha ragione; orbene, questo principio costituisce  una
 valore costituzionale protetto in base alla regola generale dell'art.
 3  della  Costituzione,  nonche'  dell'art.  24  della  Costituzione,
 dovendo la tutela cautelare costituire  una  direttiva  dello  stesso
 ordinamento costituzionale.
    D'altronde non c'e' che non veda che ridurre la tutela del privato
 leso  dall'imposizione  di  un  tributo  non  dovuto alla facolta' di
 chiedere alla p.a. il rimborso di  quanto  indebitamente  versato  fa
 rivivere  la vecchia regola del solve et repete, gia' dichiarata piu'
 di trent'anni or sono contraria a Costituzione.
    Infine la mancata previsione nell'art. 700 del c.p.c.  del  potere
 cautelare anche in tema di riscossione fiscale viola l'art. 24, primo
 comma  della Costituzione in quanto contrasta con il diritto di agire
 in giudizio, inteso quale possibilita'  reale  di  ottenere  adeguata
 tutela  dall'organo  giudiziale  adito  e quale estrinsecazione della
 capacita' giuridica generale, diritto che deve  essere  assicurato  a
 ciascuno individuo.
    Ne   consegue   l'illegittimita'   di   qualsiasi  limitazione  od
 esclusione anche in favore della p.a.  che  ne  renda  impossibile  o
 financo  difficoltoso  l'esecuzione  da  parte  dell'avente  diritto,
 rendendo quindi illegittimi quei privilegi normativi attribuiti senza
 giustificazione alla p.a. in danno della controparte privata.
                               P. Q. M.
   Visti gli art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 1 e 23
 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
 agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  700  del  c.p.c.  nella  parte  in cui non
 consente al giudice ordinario di sospendere, con provvedimento emesso
 in  via  d'urgenza,  la  riscossione  coattiva  della  tassa  per  lo
 smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani nell'ipotesi in cui si faccia
 questione della carenza assoluta di  potere  impositivo  in  capo  al
 comune, egandone in radice il relativo potere;
    Dispone  la  remissione  degli  atti  alla Corte costituzionale ed
 ordina che, a cura  della  cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata   la   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  nonche'
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica ed alle parti costituite;
    Sospende i presenti giudizi riuniti.
      Sanremo, addi' 17 gennaio 1994
                          Il giudice: BOGLIO
    Depositato in cancelleria il 18 gennaio 1994.
                Il collaboratore di cancelleria: BORRO

 94C0277