N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 dicembre 1993

                                N. 150
 Ordinanza emessa  il  27  dicembre  1993  dal  tribunale  di  Bologna
 sull'istanza proposta da Piazza Rosario ed altro
 Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa -
    Possesso  ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di
    valore  sproporzionato  alla  attivita'  svolta   o   ai   redditi
    dichiarati  -  Configurazione di tale condotta come reato proprio,
    richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato  per
    determinati  reati  (nella specie traffico di droga) o di soggetto
    nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una  misura  di
    prevenzione   -   Irragionevolezza  in  considerazione  della  non
    definitivita' delle suddette qualifiche -  Prospettata  disparita'
    di   trattamento  fra  indagati  -  Violazione  del  principio  di
    presunzione di innocenza con incidenza sul diritto di difesa.
 (Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, secondo comma,
    modificato dal d.l. 21 gennaio 1993, n. 14).
 (Cost., artt. 3, 24 e 27).
(GU n.13 del 23-3-1994 )
                             IL TRIBUNALE
    Sciogliendo la  riserva  formulata  nella  udienza  di  camera  di
 consiglio del 22 dicembre 1993;
    Esaminato  il  riesame avanzato nell'interesse di Piazza Rosario e
 Piazza Maurizio avverso il decreto emesso in data  26  novembre  1993
 con  cui  il g.i.p. di Bologna aveva disposto il sequestro preventivo
 di una porzione di  fabbricato  sito  in  comune  di  Baricella,  via
 Diolaiti  n.  13/15,  nonche'  dell'autovettura  Alfa  Romeo  155 tg.
 BOG08533;
    Ritenuto che il gravame sia fondato parzialmente per i  motivi  di
 cui  fogli  allegati  dal  n.  1  al  n.  3, quanto alla questione di
 illegittimita' costituzionale;
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinquies, secondo comma,
 della legge n. 356/1992 come modificato dal d.l. 21 gennaio 1993, n.
 14, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo  comma,
 della Costituzione;
    Sospende  il procedimento e dispone che, a cura della cancelleria,
 gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che  l'ordinanza
 sia  notificata  alla  parte  ed  al  pubblico  Ministero  nonche' al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Bologna, addi' 27 dicembre 1993
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                                        I giudici: (firme illeggibili)
                              ----------
   Preliminarmente,  osserva  il  collegio che il decreto di sequestro
 preventivo  impugnato  e'  stato   emesso   sul   presupposto   della
 sussistenza  "di  gravi  indizi  di  colpevolezza  del  reato  di cui
 all'art. 12, secondo comma, della legge n. 356/1992  il  cui  oggetto
 materiale   e',  ai  sensi  della  medesima  norma,  suscettibile  di
 confisca",  mentre  il  riferimento  "al  procedimento  pendente  nei
 confronti  di  Piazza  Rosario, imputato del reato di cui all'art. 73
 del t.u. n. 309/1990", riguarda la pendenza  di  procedimento  penale
 per  uno  dei delitti previsti dall'art. 12-quinquies, secondo comma,
 della legge citata, necessaria condizione per la configurabilita', in
 astratto, del reato di cui alla stessa norma.
    La  lettura  complessiva  del   provvedimento   conduce   a   tale
 interpretazione,  giacche' l'emissione del sequestro e' correlato con
 chiarezza  all'ipotesi  delittuosa  di  cui  all'art.   12-quinquies,
 secondo  comma,  della  legge  n.  356/1992,  tant'e'  che si ritiene
 fondata la richiesta di sequestro preventivo ai sensi dell'art.  321,
 secondo  comma, del c.p.p. (sequestro di cose di cui e' consentita la
 confisca).
    Pertanto le  eccezioni  di  nullita'  del  decreto  di  sequestro,
 perche' eseguito fuori dei casi di cui all'art. 12-quinquies, secondo
 comma,  e  di  incompetenza  del g.i.p. ad emettere il provvedimento,
 sono entrambe infondate: il procedimento per il reato di cui all'art.
 12-quinquies e' nella fase delle indagini  preliminari  e  dunque  la
 competenza  appartiene  al  g.i.p.  ex  art. 321 del c.p.p.; sussiste
 inoltre la condizione della pendenza, nei confronti del  Piazza,  del
 procedimento di cui all'art. 73 del t.u. n. 309/1990, per il quale e'
 intervenuta sentenza del tribunale ex art. 444 del c.p.p., impugnata,
 con ricorso per Cassazione.
    Ancora  in  via  preliminare deve essere esaminata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  12-quinquies  della  legge  n.
 356/1992,  in  relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo
 comma, della Costituzione, sollevata dalla difesa.
    In  proposito  si  rileva  che  la  suddetta  questione   non   e'
 manifestamente   infondata.   Con   riferimento   all'art.  27  della
 Costituzione, la norma in esame, configurando  un  ipotesi  di  reato
 proprio,  ancora  la  sussistenza  della  fattispecie  criminosa alla
 qualifica di persona nei cui confronti pende procedimento penale  per
 una  delle  ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12-quinquies, o
 di soggetto nei cui confronti si procede per  l'applicazione  di  una
 misura di prevenzione personale.
    Tali  qualita',  a  differenza  di  quelle  di  soggetto  nei  cui
 confronti e' stata emessa sentenza di condanna o e'  stata  applicata
 misura   di   prevenzione  personale,  passata  in  giudicato,  hanno
 carattere tutt'altro che definitivo e  non  dovrebbero  avere  alcuna
 rilevanza  giuridica  attesa  la  presunzione  di  innocenza  di  cui
 all'art. 27 della Costituzione  (tant'e'  che  in  concreto  potrebbe
 verificarsi,  addirittura  in un momento successivo alla condanna per
 il reato in questione, la caducazione di tali status personali).
    Assume  rilievo  anche  la  condizione  di colui nei cui confronti
 pende un procedimento per l'applicazione  di  misura  di  prevenzione
 personale,  quando  tale  misura  e'  ante  delictum,  il  che sembra
 evidenziare in modo ancora piu' stridente il contrasto con la  citata
 norma costituzionale.
    Quando agli artt. 3 e 24 della Costituzione, il reato in questione
 di  configura  come  un  reato  a  condotta  mista,  prima commissiva
 (possesso  o  disponibilita'  di  beni   di   valore   sproporzionato
 all'attivita'  svolta o ai redditi dichiarati), poi omissiva (mancata
 giustificazione  del  possesso  legittimo  dei   beni,   strettamente
 connessa all'inversione dell'onere della prova), cosicche' il diritto
 di  difesa risulta compresso, non potendo essere esercitato anche con
 il silenzio, che al contrario integra uno  degli  elementi  oggettivi
 del reato.
    Pertanto, in relazione all'art. 3 della Costituzione, si configura
 una  disparita'  di  trattamento  tra  gli  indagati  di cui all'art.
 12-quinquies,  che  non  possono  avvalersi  della  facolta'  di  non
 rispondere, e gli indagati per gli altri reati.
    Ritenuto,  inoltre,  che  la  questione e' rilevante ai fini della
 decisione,  poiche'  questo  tribunale  e'  stato   investito   della
 richiesta  di  riesame  di sequestro preventivo, in relazione appunto
 all'ipotesi criminosa di cui all'art. 12-quinquies, per cui si impone
 una valutazione  positiva  della  legittimita'  costituzionale  della
 norma incriminatrice.
    Ritenuto  infine,  quanto alla richiesta di poter usare la vettura
 sequestrata, che l'istanza stessa debba essere respinta,  poiche'  il
 suo  accoglimento  priverebbe  il provvedimento di sequestro di parte
 del suo contenuto, risolvendosi, di fatto, in una decisione di merito
 che deve essere invece, in pendenza della questione  di  legittimita'
 costituzionale, sospesa.
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                             Il giudice estensore: (firma illeggibile)
 94C0306