N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 dicembre 1993
N. 150 Ordinanza emessa il 27 dicembre 1993 dal tribunale di Bologna sull'istanza proposta da Piazza Rosario ed altro Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attivita' svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio, richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati (nella specie traffico di droga) o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitivita' delle suddette qualifiche - Prospettata disparita' di trattamento fra indagati - Violazione del principio di presunzione di innocenza con incidenza sul diritto di difesa. (Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, secondo comma, modificato dal d.l. 21 gennaio 1993, n. 14). (Cost., artt. 3, 24 e 27).(GU n.13 del 23-3-1994 )
IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva formulata nella udienza di camera di consiglio del 22 dicembre 1993; Esaminato il riesame avanzato nell'interesse di Piazza Rosario e Piazza Maurizio avverso il decreto emesso in data 26 novembre 1993 con cui il g.i.p. di Bologna aveva disposto il sequestro preventivo di una porzione di fabbricato sito in comune di Baricella, via Diolaiti n. 13/15, nonche' dell'autovettura Alfa Romeo 155 tg. BOG08533; Ritenuto che il gravame sia fondato parzialmente per i motivi di cui fogli allegati dal n. 1 al n. 3, quanto alla questione di illegittimita' costituzionale;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge n. 356/1992 come modificato dal d.l. 21 gennaio 1993, n. 14, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, della Costituzione; Sospende il procedimento e dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che l'ordinanza sia notificata alla parte ed al pubblico Ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 27 dicembre 1993 Il presidente: (firma illeggibile) I giudici: (firme illeggibili) ---------- Preliminarmente, osserva il collegio che il decreto di sequestro preventivo impugnato e' stato emesso sul presupposto della sussistenza "di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 12, secondo comma, della legge n. 356/1992 il cui oggetto materiale e', ai sensi della medesima norma, suscettibile di confisca", mentre il riferimento "al procedimento pendente nei confronti di Piazza Rosario, imputato del reato di cui all'art. 73 del t.u. n. 309/1990", riguarda la pendenza di procedimento penale per uno dei delitti previsti dall'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge citata, necessaria condizione per la configurabilita', in astratto, del reato di cui alla stessa norma. La lettura complessiva del provvedimento conduce a tale interpretazione, giacche' l'emissione del sequestro e' correlato con chiarezza all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge n. 356/1992, tant'e' che si ritiene fondata la richiesta di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, secondo comma, del c.p.p. (sequestro di cose di cui e' consentita la confisca). Pertanto le eccezioni di nullita' del decreto di sequestro, perche' eseguito fuori dei casi di cui all'art. 12-quinquies, secondo comma, e di incompetenza del g.i.p. ad emettere il provvedimento, sono entrambe infondate: il procedimento per il reato di cui all'art. 12-quinquies e' nella fase delle indagini preliminari e dunque la competenza appartiene al g.i.p. ex art. 321 del c.p.p.; sussiste inoltre la condizione della pendenza, nei confronti del Piazza, del procedimento di cui all'art. 73 del t.u. n. 309/1990, per il quale e' intervenuta sentenza del tribunale ex art. 444 del c.p.p., impugnata, con ricorso per Cassazione. Ancora in via preliminare deve essere esaminata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla difesa. In proposito si rileva che la suddetta questione non e' manifestamente infondata. Con riferimento all'art. 27 della Costituzione, la norma in esame, configurando un ipotesi di reato proprio, ancora la sussistenza della fattispecie criminosa alla qualifica di persona nei cui confronti pende procedimento penale per una delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12-quinquies, o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Tali qualita', a differenza di quelle di soggetto nei cui confronti e' stata emessa sentenza di condanna o e' stata applicata misura di prevenzione personale, passata in giudicato, hanno carattere tutt'altro che definitivo e non dovrebbero avere alcuna rilevanza giuridica attesa la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 della Costituzione (tant'e' che in concreto potrebbe verificarsi, addirittura in un momento successivo alla condanna per il reato in questione, la caducazione di tali status personali). Assume rilievo anche la condizione di colui nei cui confronti pende un procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione personale, quando tale misura e' ante delictum, il che sembra evidenziare in modo ancora piu' stridente il contrasto con la citata norma costituzionale. Quando agli artt. 3 e 24 della Costituzione, il reato in questione di configura come un reato a condotta mista, prima commissiva (possesso o disponibilita' di beni di valore sproporzionato all'attivita' svolta o ai redditi dichiarati), poi omissiva (mancata giustificazione del possesso legittimo dei beni, strettamente connessa all'inversione dell'onere della prova), cosicche' il diritto di difesa risulta compresso, non potendo essere esercitato anche con il silenzio, che al contrario integra uno degli elementi oggettivi del reato. Pertanto, in relazione all'art. 3 della Costituzione, si configura una disparita' di trattamento tra gli indagati di cui all'art. 12-quinquies, che non possono avvalersi della facolta' di non rispondere, e gli indagati per gli altri reati. Ritenuto, inoltre, che la questione e' rilevante ai fini della decisione, poiche' questo tribunale e' stato investito della richiesta di riesame di sequestro preventivo, in relazione appunto all'ipotesi criminosa di cui all'art. 12-quinquies, per cui si impone una valutazione positiva della legittimita' costituzionale della norma incriminatrice. Ritenuto infine, quanto alla richiesta di poter usare la vettura sequestrata, che l'istanza stessa debba essere respinta, poiche' il suo accoglimento priverebbe il provvedimento di sequestro di parte del suo contenuto, risolvendosi, di fatto, in una decisione di merito che deve essere invece, in pendenza della questione di legittimita' costituzionale, sospesa. Il presidente: (firma illeggibile) Il giudice estensore: (firma illeggibile) 94C0306