N. 178 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 1990

                                N. 178
 Ordinanza emessa il 10 luglio 1990 (pervenuta il 15 marzo  1994)  dal
 tribunale  di  Lecce  nel  procedimento  civile  vertente tra Laudisa
 Osvaldo e la S.p.a. Credito Romagnolo (incorporante la  S.p.a.  Banca
 Venturi)
 Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Pensioni di pubblici
    dipendenti  -  Pignorabilita' sino ad un quinto per ogni credito -
    Omessa  previsione  -  Disparita'  di  trattamento   rispetto   ai
    dipendenti in costanza di rapporto.
 (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3; legge 27
    maggio 1959, n. 324, art. 2, terzo comma, lett. c)).
 (Cost., art. 3).
(GU n.15 del 6-4-1994 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza nella
 causa civile iscritta al n. 3086/88 del ruolo generale A.C.  promossa
 da   Laudisa   Osvaldo,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Antonio
 Natrella, mandato in atti, opponente,  contro  il  Credito  romagnolo
 S.p.a. (incorporante per fusione la Banca Venturi S.p.a.) con sede in
 Bologna,  in  persona dei suoi legali rappresentanti, rappresentata e
 difesa dall'avv. Oronzo Manca, mandato in atti, opposta.
    Va premesso:
      a) con atto del 16 settembre 1988 la Banca  Venturi  S.p.a.  (di
 poi  incorporata  dal  Credito  romagnolo S.p.a.) pignorava fino alla
 concorrenza di un quinto le somme che la  direzione  provinciale  del
 Tesoro  di  Lecce eroga a titolo di pensione e indennita' integrativa
 speciale a Osvaldo Laudisa ex dipendente dell'amministrazione statale
 (posizione pensionistica n. 13571659);
      b) con ricorso al  pretore  di  Lecce  il  Laudisa  ha  proposto
 opposizione   deducendo   l'impignorabilita'   assoluta   di   quegli
 emolumenti, non ricorrendo alcuna delle eccezioni di legge;
      c)  sospesa  l'espropriazione  presso terzi, il pretore adito ha
 rimesso le parti  davanti  a  questo  tribunale,  competente  ratione
 valoris;
      d)   riassunta   tempestivamente   l'opposizione,   instauratosi
 regolare contraddittorio e precisate dalle parti le conclusioni  come
 in  atti  riportate,  all'udienza  del  19 giugno 1990 il collegio ha
 riservato la causa in decisione.
   Tanto premesso, il collegio ritiene non infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  delle norme di cui oltre che regolano i
 limiti di pignorabilita' delle  somme  a  titolo  di  pensione  e  di
 indennita'  integrativa  speciale  erogata  dallo  Stato  ai  suoi ex
 dipendenti.
    Come rilevato dalla Corte costituzionale con la  sentenza  n.  878
 del   26   luglio  1988  il  principio  dell'impignorabilita',  salvo
 tassative eccezioni, delle retribuzioni dei  pubblici  dipendenti  fu
 posto  in  origine  non  a  tutela  di  questi  ultimi  ma  del  buon
 funzionamento dei servizi pubblici, massime di  quelli  svolti  dallo
 Stato.  Successivamente quel regime e' stato di volta in volta esteso
 fino a ricomprendere fattispecie e soggetti  nettamente  diversi  tra
 loro,   sicche'  non  e'  piu'  rinvenibile  la  sua  ratio  unitaria
 nell'esigenza di garantire  il  buon  andamento  degli  uffici  della
 pubblica amministrazione. Da qui, ha concluso il giudice delle leggi,
 la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Poiche'  la  q.l.c.  era  sollevata in relazione alle retribuzioni
 maturate  in  costanza  di  rapporto,  la  Corte  costituzionale   ha
 pronunciato nei limiti della sua rilevanza.
    In  quella  sentenza,  pero',  la Corte ha rilevato come non fosse
 ormai piu' sostenibile  ritenere  quella  normativa  dettata  per  la
 tutela  di finalita' di pubblico interesse tenuto conto che la stessa
 riguardava anche i pensionati "in ordine ai quali certamente  non  si
 pone  il  problema  di  garantire  la  funzionalita'  della  pubblica
 amministrazione".
    Con uguale motivazione ed espressamente richiamandosi alla  citata
 sentenza  n. 878/1988 la Corte con altra del 9 marzo 1990, n. 115, ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo  comma,
 lett.  d),  della  legge  27  maggio  1959,  n.  324,  in  materia di
 impignorabilita'  dell'indennita'  integrativa  speciale  erogata  in
 pendenza di rapporto ai dipendenti dello Stato.
    Non  ignora  il Collegio che con ordinanza 21 aprile 1989, n. 231,
 la Corte ha dichiarato infondata la q.l.c. della normativa de qua  in
 relazione al trattamento erogato agli ex dipendenti statali sollevata
 pero'  sotto il profilo della differenza di trattamento rispetto alle
 pensioni dei dipendenti privati.
    Cio'  posto,  reputa  il  tribunale,  richiamandosi  e   prestando
 convinta  adesione alle motivazioni che sottendono la citata sentenza
 n. 878/1988, che una  disparita'  di  trattamento  costituzionalmente
 illegittima  ex art. 3 della Costituzione si ponga ora, a seguito dei
 menzionati interventi  ablatori  del  giudice  delle  leggi,  tra  la
 normativa  che  regola  la  pignorabilita'  degli  emolumenti  (sotto
 qualsiasi  denominazione)  erogati  dallo  Stato  ai  dipendenti   in
 costanza  di  rapporto  e quella relativa ai pensionati ex dipendenti
 statali.
    Come  anche  osservato dal patrocinio del Credito romagnolo e come
 e' ormai jus receptum il trattamento ordinario di pensione  accordato
 agli  ex  dipendenti  pubblici  (compresi gli statali) non e' piu' un
 sussidio di grazia elargito  dal  principe  per  assicurare  all'  ex
 dipendente, privato degli emolumenti propri del rapporto d'impiego, i
 mezzi  minimi di sussistenza, ma si configura come una vera e propria
 retribuzione differita, rispetto alla quale l'  ex  dipendente  vanta
 una  posizione  di  diritto soggettivo perfetto, e che non ha piu' il
 fine esclusivo (o prevalente) di  assicurare  la  mera  sopravvivenza
 ancorata  com'e',  ad  esempio,  all'andamento delle retribuzioni dei
 dipendenti in servizio.
    Quindi il trattamento economico che lo Stato eroga  ai  dipendenti
 in  costanza  di  rapporto  e agli ex dipendenti in quiescenza non e'
 piu' fissato in funzione dei bisogni essenziali di questi ultimi,  ma
 viene  ritenuto  in  relazione  al  loro  grado e alle loro posizioni
 (attuali  ovvero  svolte  prima  del  collocamento  a  riposo),  alle
 possibilita'   delle  pubbliche  finanze  e  in  comparazione  con  i
 parametri adottati nel settore del lavoro privato.
    In  sostanza,  e  fatte  salve  le  attribuzioni  di   particolari
 indennita'  correlate  strettamente  alla  attualita' del rapporto di
 lavoro, il nucleo di base della retribuzione (stipendio e  i.i.s.  ai
 dipendenti  in  servizio:  pensione  e i.i.s. a quelli in quiescenza)
 risponde  ad  una  medesima  ratio,   consistente   nell'attribuzione
 patrimoniale   attuale   o   differita   correlata  alla  prestazione
 lavorativa. Di conseguenza una diversita' di trattamento  del  regime
 di pignorabilita' basata esclusivamente sullo status di dipendente in
 servizio  o  di  ex  dipendente  cessato  dal rapporto di impiego non
 appare razionalmente giustificata.
    Dubita percio' il tribunale della legittimita'  costituzionale  ex
 art. 3 della Costituzione della normativa de qua.
   La  rilevanza della questione ai fini del giudizio di merito che ne
 occupa risulta de plano.
                               P. Q. M.
    Solleva questione di legittimita'  costituzionale  per  violazione
 dell'art.  3  della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, n. 3, del
 d.P.R. 5 gennaio  1950,  n.  180,  nella  parte  in  cui  prevede  la
 pignorabilita' e la sequestrabilita' delle pensioni corrisposte dallo
 Stato,  fino a concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei
 confronti dei suoi ex dipendenti e dell'art. 2,  terzo  comma,  lett.
 c),  della  legge  27  maggio  1959,  n.  324, nella parte in cui non
 prevede   la   pignorabilita',   sequestrabilita'    e    cedibilita'
 dell'indennita'  integrativa  speciale istituita al primo comma, fino
 alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato verso gli  ex
 dipendenti  dello  Stato per ingiustificata disparita' di trattamento
 rispetto alla normativa in materia vigente  per  i  dipendenti  dello
 Stato in costanza di rapporto;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda  alla  cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale, per la notifica della presente ordinanza  alle  parti
 in  causa  e  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, per la sua
 comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
 della Repubblica.
      Lecce, addi' 7 luglio 1990
                       Il presidente: ANGELELLI

 94C0339