N. 104 ORDINANZA 10 - 24 marzo 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  - Prestazioni dovute dagli enti gestori di
 forme di previdenza obbligatorie  -  Interessi  legali  -  Detrazione
 delle  somme  eventualmente  spettanti  a  ristoro  del maggior danno
 subito dall'avente diritto per la diminuzione di valore  del  proprio
 credito  - Richiamo alla giurisprudenza della Corte uniforme a quella
 della Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 394/1992 e ordinanze  nn.
 410,  411  e  424  del  1992,  74  e  161  del  1993) - Questione non
 pregiudiziale alla definizione dei giudizi    a  quibus  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 38).
 
(GU n.15 del 6-4-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    avv. Massimo VARI,
    dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 16, sesto comma,
 della  legge  30  dicembre  1991,  n. 412 (Disposizioni in materia di
 finanza pubblica), promossi con n. 6 ordinanze emesse  il  22  giugno
 1993  dal  Tribunale  di  Aosta  nei procedimenti civili vertenti tra
 l'I.N.A.I.L. e Lerond Osvaldo ed altri, iscritte ai nn. da 559 a  564
 del  registro  ordinanze  1993  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti gli atti  di  costituzione  di  Lerond  Osvaldo,  Monteleone
 Francesco,  Vigato  Giuseppe,  Morellato  Rino,  Vencato  Raffaele  e
 Cavagnet Marcello nonche' gli atti di intervento del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Uditi  l'avv.  Franco  Agostini  per  Lerond  Osvaldo,  Monteleone
 Francesco,   Vigato  Giuseppe  e  Cavagnet  Marcello,  l'avv.  Nicola
 D'Angelo per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato  Plinio  Sacchetto
 per il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di sei procedimenti civili in grado di
 appello promossi dall'INAIL avverso la sentenza del Pretore di  Aosta
 che  lo  aveva  condannato  a  corrispondere ai ricorrenti la rendita
 spettante per malattia professionale, con interessi  e  rivalutazione
 monetaria  da  calcolarsi  a  norma dell'art. 442 cod. proc. civ. nel
 testo risultante dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa  Corte,  il
 Tribunale  di  Aosta,  con  sei  ordinanze in data 22 giugno 1993, ha
 sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  38  Cost.,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  16,  comma 6, della legge 30
 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali
 sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di  forme  di  previdenza
 obbligatorie  e'  portato  in  detrazione  dalle  somme eventualmente
 spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto  per
 la diminuzione del valore del suo credito;
      che,  diversamente  dal  giudice  di  primo  grado, il tribunale
 remittente ritiene la norma impugnata applicabile ai rapporti di  cui
 e' causa, in quanto la mora dell'Istituto, insorta anteriormente alla
 data  di  entrata  in  vigore  della  legge  n.  412  del 1991, si e'
 protratta in epoca successiva a tale data e perdura tuttora;
      che, nel merito, l'art. 16, comma 6,  e'  censurato  perche'  ha
 ripristinato  la  disparita'  di  trattamento tra crediti di lavoro e
 crediti previdenziali che la sentenza citata aveva inteso rimuovere;
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale si sono
 costituiti   gli   appellati,   chiedendo   una   dichiarazione    di
 inammissibilita' della questione per irrilevanza o, in subordine, una
 dichiarazione  di  fondatezza per i motivi indicati nell'ordinanza di
 remissione,  ulteriormente  illustrati  in  una  memoria   depositata
 nell'imminenza dell'udienza di discussione;
      che si e' pure costituito l'Istituto appellante chiedendo che la
 questione sia dichiarata inammissibile;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato   dall'Avvocatura   dello   Stato,   concludendo    per
 l'inammissibilita' o, comunque, per l'infondatezza;
    Considerato che i giudizi promossi dalle sei ordinanze, avendo per
 oggetto  la  medesima  questione, possono essere riuniti e decisi con
 unico provvedimento;
      che, secondo la giurisprudenza della Corte di  cassazione,  alla
 quale  questa  Corte si e' uniformata con la sentenza n. 394 del 1992
 (seguita dalle ordinanze nn. 410, 411 e 424 del 1992, 74  e  161  del
 1993),  la  norma  impugnata non e' applicabile quando la fattispecie
 del ritardo del  pagamento  della  prestazione  previdenziale  si  e'
 formata  anteriormente  alla data di entrata in vigore della legge n.
 412 del 1991, ne' e' di ostacolo  all'applicazione  della  disciplina
 precedente  la  protrazione  della  mora  successivamente a tale data
 (cfr. Cass. nn. 10134 e 11807 del 1993);
      che tale ipotesi ricorre in  tutti  i  giudizi  a  quibus,  come
 risulta  dalle  ordinanze  di  rimessione,  onde  la questione non e'
 pregiudiziale alla loro definizione;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6, della
 legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in  materia  di  finanza
 pubblica),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione, dal Tribunale di Aosta con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0354