N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 marzo 1994
N. 32 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 marzo 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Abruzzo - Trasporto - Intervento finanziario per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale - Omessa indicazione dei mezzi di copertura degli oneri di ammortamento del mutuo autorizzato relativo all'esercizio 1993 e successivi con riferimento al bilancio pluriennale 1993-95. (Legge regione Abruzzo riapprovata il 22 febbraio 1994). (Cost., art. 81).(GU n.16 del 13-4-1994 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma ope legis domicilia, contro la regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore per la declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale riapprovata a maggioranza assoluta del consiglio regionale della regione Abruzzo con verbale n. 93/24 del 22 febbraio 1994, comunicata al commissario del Governo nella regione Abruzzo in data 3 marzo 1994, ed intitolata " ..Intervento finanziario per la copertura dei disavanzi delle Aziende di trasporto pubblico locale ..". Il testo legislativo, approvato una prima volta dal consiglio regionale, era stato inviato dal Governo alla regione con le seguenti testuali osservazioni " .. a) l'intervento regionale di cui art. 1, primo comma non risulta diretto al ripiano perdite bilancio aziende trasporto che non hanno trovato copertura attraverso sommatorie contributi erogati ai sensi art. 6 della legge n. 151/1981 et art. 1 della legge n. 32/1993; b) la norma finanziaria di cui art. 5 contrasta con l'art. 81 della Costituzione e art. 1 della legge n. 335/1976 non assicurando mezzi copertura spesa esercizi successivi 1993 con riferimento bilancio pluriennale 1993-95. Inoltre copertura relativa quota onere 6,5 miliardi di cui art. 5, mediante utilizzo stanziamento relativo cap. 181550, finanziato con fondo nazionale trasporti, ponesi in contrasto art. 2- bis, terzo comma, della legge n. 403/1990 che prevede onere relativo ammortamento mutui a carico bilancio regionale; c) manca corrispondenza tra ammontare mutuo autorizzato e relativo onere di ammortamento ..". La regione ha recepito tutte le osservazioni del Governo tranne quella riguardante la norma finanziaria di cui all'art. 5 del testo riapprovato. Non sfugge, percio', la legge alla censura di incostituzionalita', giacche' l'art. 5 suddetto viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, e l'art. 1 della legge-quadro n. 335/1976, per avere omessa l'indicazione dei mezzi di copertura degli oneri di ammortamento del mutuo autorizzato relativa all'esercizio 1995 e successivi con riferimento al bilancio pluriennale 1994-96.
Tanto premesso e sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 1994, che approva la determinazione di impugnare la legge regionale in questione, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge della regione Abruzzo indicata in epigrafe che viene impugnata nella disposizione, di cui all'art. 5 su indicata e, conseguentemente, attesa la dipendenza delle altre disposizioni, dallo stesso art. 5, nella sua interezza. Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telex di rinvio, la delibera del Consiglio dei Ministri su indicata. Roma, addi' 17 marzo 1994 Giuseppe Orazio RUSSO, avvocato dello Stato 94C0358