N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 marzo 1994

                                 N. 32
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  24  marzo  1994  (del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri)
 Regione Abruzzo - Trasporto - Intervento finanziario per la copertura
    dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale -  Omessa
    indicazione dei mezzi di copertura degli oneri di ammortamento del
    mutuo  autorizzato  relativo  all'esercizio  1993 e successivi con
    riferimento al bilancio pluriennale 1993-95.
 (Legge regione Abruzzo riapprovata il 22 febbraio 1994).
 (Cost., art. 81).
(GU n.16 del 13-4-1994 )
   Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in
 Roma ope legis domicilia, contro la regione Abruzzo, in  persona  del
 presidente  della giunta regionale pro-tempore per la declaratoria di
 incostituzionalita' della legge regionale riapprovata  a  maggioranza
 assoluta del consiglio regionale della regione Abruzzo con verbale n.
 93/24  del  22  febbraio  1994, comunicata al commissario del Governo
 nella  regione  Abruzzo  in  data  3  marzo  1994,  ed  intitolata  "
 ..Intervento finanziario per la copertura dei disavanzi delle Aziende
 di trasporto pubblico locale ..".
    Il  testo  legislativo,  approvato  una  prima volta dal consiglio
 regionale, era stato inviato dal Governo alla regione con le seguenti
 testuali osservazioni " .. a) l'intervento regionale di cui  art.  1,
 primo  comma  non risulta diretto al ripiano perdite bilancio aziende
 trasporto che  non  hanno  trovato  copertura  attraverso  sommatorie
 contributi  erogati ai sensi art. 6 della legge n. 151/1981 et art. 1
 della legge n. 32/1993;  b)  la  norma  finanziaria  di  cui  art.  5
 contrasta  con  l'art.  81 della Costituzione e art. 1 della legge n.
 335/1976 non assicurando mezzi copertura  spesa  esercizi  successivi
 1993  con riferimento bilancio pluriennale 1993-95. Inoltre copertura
 relativa quota onere 6,5 miliardi di cui art.  5,  mediante  utilizzo
 stanziamento  relativo  cap.  181550,  finanziato con fondo nazionale
 trasporti, ponesi in contrasto art. 2- bis, terzo comma, della  legge
 n.  403/1990  che  prevede onere relativo ammortamento mutui a carico
 bilancio regionale;  c)  manca  corrispondenza  tra  ammontare  mutuo
 autorizzato e relativo onere di ammortamento ..".
    La  regione  ha  recepito tutte le osservazioni del Governo tranne
 quella riguardante la norma finanziaria di cui all'art. 5  del  testo
 riapprovato.
    Non sfugge, percio', la legge alla censura di incostituzionalita',
 giacche'  l'art.  5  suddetto  viola  l'art.  81, quarto comma, della
 Costituzione, e l'art. 1 della legge-quadro n.  335/1976,  per  avere
 omessa   l'indicazione   dei   mezzi  di  copertura  degli  oneri  di
 ammortamento del mutuo  autorizzato  relativa  all'esercizio  1995  e
 successivi con riferimento al bilancio pluriennale 1994-96.
   Tanto  premesso  e  sulla  base  della  delibera  del Consiglio dei
 Ministri  del  16  marzo  1994,  che  approva  la  determinazione  di
 impugnare  la  legge  regionale  in questione, si chiede che l'ecc.ma
 Corte    costituzionale    voglia     dichiarare     l'illegittimita'
 costituzionale della legge della regione Abruzzo indicata in epigrafe
 che viene impugnata nella disposizione, di cui all'art. 5 su indicata
 e,  conseguentemente,  attesa la dipendenza delle altre disposizioni,
 dallo stesso art. 5, nella sua interezza.
    Si produrranno il testo della delibera legislativa,  il  telex  di
 rinvio, la delibera del Consiglio dei Ministri su indicata.
      Roma, addi' 17 marzo 1994
              Giuseppe Orazio RUSSO, avvocato dello Stato

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