N. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 1994
N. 187 Ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Borghi Luciano Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione - Lamentata omessa previsione di nullita' del decreto di archiviazione emesso senza previa comunicazione alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta o prima che sia decorso il termine per l'opposizione - Mancata prevista possibile denuncia di tale nullita' con ricorso per cassazione - Incidenza sul diritto di difesa. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 156, primo e secondo comma). (Cost., art. 24).(GU n.16 del 13-4-1994 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Borghi Luciano, querelante, avverso i decreti in data 30 marzo 1993 e 5 maggio 1993 del g.i.p. presso la pretura circondariale di Parma; Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Aniello Nappi; Lette le conclusioni del p.m., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto in data 30 marzo 1993; Motivi della decisione Con atto in data 25 marzo 1993 il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Parma chiese l'archiviazione degli atti relativi alla querela proposta da Luciano Borghi, quale persona offesa di un delitto di lesioni personali colpose, disponendo che fosse informato anche il querelante, che ne aveva fatto richiesta. Con decreto in data 30 marzo 1993 il giudice per le indagini preliminari, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, dispose l'archiviazione degli atti. Ma, con successivo provvedimento in data 5 maggio 1993, lo stesso giudice rilevo' che Luciano Borghi, avendo ricevuto solo il 17 aprile 1993 la prescritta notifica della richiesta del pubblico ministero, aveva proposto opposizione all'archiviazione gia' decretata; dispose, quindi, la restituzione degli atti al pubblico ministero, per un'eventuale richiesta di riapertura delle indagini, e la notifica del provvedimento al querelante, per l'eventuale impugnazione. Ricorre per cessazione Luciano Borghi deducendo l'abnormita' e l'inesistenza sia del decreto di archiviazione sia del successivo provvedimento in data 5 maggio 1993. Rileva la Corte che, ai fini della decisione sull'ammissibilita' del ricorso proposto contro il decreto di archiviazione, si rende necessario sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale. Secondo quanto prevede l'art. 156 delle disp. att., anche nel procedimento pretorile la persona offesa puo' opporsi alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e, di conseguenza, deve esserne preventivamente informata se ne ha fatto richiesta (Corte costituzionale 9 marzo 1992, n. 94). Per questa ragione e' da ritenere che anche in questo procedimento sia applicabile l'art. 126 delle disp. att., il quale stabilisce che, quando la persona offesa deve essere informata della richiesta di archiviazione, il pubblico ministero che abbia formulato una tale richiesta deve farla notificare all'offeso e' puo' trasmetterla al giudice, con gli atti del procedimento, solo dopo che sia stata proposta l'opposizione ovvero sia decorso il termine per proporla. Sicche', e' evidente che la richiesta di archiviazione degli atti relativi alla querela di Luciano Borghi fu proposta irregolarmente dal pubblico ministero. Di tale irregolarita' non si avvide il giudice, che decreto' l'archiviazione prima che il querelante potesse proporre opposizione. Sostiene ora il ricorrente che la violazione del suo diritto a proporre opposizione comporterebbe l'abnormita' del provvedimento di archiviazione ovvero la sua inesistenza o nullita' a norma dell'art. 178. Ma si tratta di deduzioni infondate. Deve innanzitutto escludersi che sussista la dedotta abnormita' o inesistenza, in quanto il decreto di archiviazione rientrava certamente nei poteri del giudice, mentre, secondo una consolidata interpretazione abonorme quello che, per la singalarita' e stranezza del suo contenuto, sta al di fuori delle norme legislative e dell'intero ordinamento processuale, per cui non rientra nei poteri dell'organo decidente perche' incompatibile con i principi generali del sistema" (sez. I, 12 luglio 1991, De Bono). Ne' sussiste, d'altro canto, la dedotta nullita', perche' l'art. 178, lettera c) stabilisce che e' sempre prescritta a titolo di nullita' l'osservanza delle disposizioni concernenti la citazione in giudizio della persona offesa e del querelante; e non tutela, quindi, il diritto al contraddittorio di tali soggetti in ogni fase del procedimento. Il procuratore generale presso questa Corte ha sostenuto che l'omessa tempestiva informazione del querelante determina una violazione del contraddittorio e, richiamandosi a un impreciso obiter dictum di Corte costituzionale n. 94 del 1992, ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione. Ma questa tesi, cui sembra talora richiamarsi anche questa Corte di cassazione (Cass., sez. V, 3 aprile 1992, Pane), contraddice i principi di tassativita' delle nullita' (art. 177 del c.p.c.) e delle impugnazioni (art. 568, primo comma del c.p.p.). In realta', la sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1991, cui si richiama la n. 94 del 1992, dichiaro' non fondata una questione di legittimita' costituzionale degli artt. 178, lettera c) e 409 del c.p.p., nel presupposto che il provvedimento di archiviazione adottato nei procedimenti di competenza del tribunale sia ricorribile per cassazione non solo dalla persona offesa opponente cui non sia stato dato avviso dell'udienza camerale, come espressamente previsto dall'art. 409, sesto comma, del c.p.p., ma anche dalla persona offesa che, non essendo stata informata della richiesta di archiviazione, non sia stata posta in grado di opporvisi. Come esattamente rilevo' la Corte costituzionale, infatti, l'art. 409, sesto comma, del c.p.p., che ammette il ricorso per cassazione nei casi di nullita' previsti dall'art. 127, quinto comma, del c.p.p., deve ritenersi applicabile anche quando risulti colpita "all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio". Questi principi non sono, pero, applicabili al procedimento pretorile, nel quale il provvedimento di archiviazione deve essere adottato sempre de plano, anche quando vi sia opposizione della persona offesa, e non prevede in alcun caso un contraddittorio orale nelle forme prescritte dall'art. 127 del c.p.p. Mancano, invero, per questo procedimento sia una norma analoga all'art. 127, quinto comma, c.p.p., che sancisca la nullita' per la violazione del contraddittorio cartolare consentito dall'art. 156 delle disp. att. del c.p.p.; sia una norma analoga all'art. 409, sesto comma, del c.p.p., che preveda la denunciabilita' con ricorso per cassazione di una tale violazione del contraddittorio. E' tuttavia, considerato il ruolo riconosciuto alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari e segnatamente nel procedimento di archiviazione, non si puo' non consentire con Corte costituzionale n. 353 del 1991, laddove afferma che risulterebbe probabilmente violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, se alla persona offesa non fosse riconosciuto "alcuno strumento di tutela per i casi in cui il giudice - nonostante l'offeso dal reato abbia adempiuto l'onere di preavvisare il pubblico ministero, nella notizia di reato o successivamente, quanto alla sua volonta' di essere avvertito della richiesta di archiviazione, e cio' al fine di valutare se proporre o no opposizione ex art. 410 del c.p.p. - abbia pronunciato il decreto di archiviazione senza che alcun avviso della detta richiesta sia stato ad essa notificato". Sicche', tale dovendo essere appunto il risultato di una corretta interpretazione dell'attuale disciplina dell'archiviazione nel procedimento pretoriale, occorre sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sia dell'art. 156, primo comma, delle disp. att. del c.p.p., nella parte in cui non prevede la nullita' del decreto d'archiviazione adottato senza previa comunicazione della domanda del pubblico ministero alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta o, comunque, prima che sia decorso il termine per l'opposizione; sia dell'art. 156, secondo comma, delle disp. att. del c.p.p., nella parte in cui non prevede che tale nullita' sia denunciabile con ricorso per cassazione. Trattasi, infatti, di questione che, per le ragioni su esposte, appare rilevante e non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; La Corte di cassazione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di letimmita' costituzionale, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 156, primo comma delle disp. att. del c.p.p., nella parte in cui non prevede la nullita' del decreto d'archiviazione adottato senza previa comunicazione della domanda del pubblico ministero alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta o, comunque, prima che sia decorso il termine per l'opposizione; e dell'art. 156, secondo comma, delle disp. att. del c.p.p., nella parte in cui non prevede che tale nullita' sia denunciabile con ricorso per cassazione; Rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso sino alla definizione della questione di costituzionalita'; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. Roma, addi' 24 gennaio 1994 Il presidente: RAMAGLIA Il consigliere estensore: NAPPI 94C0380