N. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 1994

                                N. 187
 Ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dalla  Corte  di  cassazione  sul
 ricorso proposto da Borghi Luciano
 Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Indagini
    preliminari  -  Richiesta  di  archiviazione  -  Lamentata  omessa
    previsione di nullita' del decreto di archiviazione  emesso  senza
    previa   comunicazione  alla  parte  offesa  che  ne  abbia  fatto
    richiesta o prima che sia decorso il termine per  l'opposizione  -
    Mancata  prevista  possibile denuncia di tale nullita' con ricorso
    per cassazione - Incidenza sul diritto di difesa.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 156, primo e secondo comma).
 (Cost., art. 24).
(GU n.16 del 13-4-1994 )
                        LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto  da
 Borghi Luciano, querelante, avverso i decreti in data 30 marzo 1993 e
 5 maggio 1993 del g.i.p. presso la pretura circondariale di Parma;
    Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Aniello Nappi;
    Lette le conclusioni del p.m., che ha chiesto l'annullamento senza
 rinvio del decreto in data 30 marzo 1993;
                        Motivi della decisione
    Con  atto  in  data  25 marzo 1993 il procuratore della Repubblica
 presso la pretura circondariale di Parma chiese l'archiviazione degli
 atti relativi alla querela proposta da Luciano Borghi, quale  persona
 offesa  di  un  delitto  di lesioni personali colpose, disponendo che
 fosse informato anche il querelante, che ne aveva fatto richiesta.
    Con decreto in data 30 marzo  1993  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari,  in accoglimento della richiesta del pubblico ministero,
 dispose l'archiviazione degli atti. Ma, con successivo  provvedimento
 in  data 5 maggio 1993, lo stesso giudice rilevo' che Luciano Borghi,
 avendo ricevuto solo il 17 aprile 1993 la prescritta  notifica  della
 richiesta   del   pubblico   ministero,  aveva  proposto  opposizione
 all'archiviazione gia' decretata; dispose,  quindi,  la  restituzione
 degli  atti  al  pubblico  ministero,  per  un'eventuale richiesta di
 riapertura  delle  indagini,  e  la  notifica  del  provvedimento  al
 querelante, per l'eventuale impugnazione.
    Ricorre  per  cessazione  Luciano  Borghi deducendo l'abnormita' e
 l'inesistenza sia del decreto di  archiviazione  sia  del  successivo
 provvedimento in data 5 maggio 1993.
    Rileva  la  Corte che, ai fini della decisione sull'ammissibilita'
 del ricorso proposto contro il decreto  di  archiviazione,  si  rende
 necessario    sollevare    d'ufficio    questione   di   legittimita'
 costituzionale.
    Secondo quanto prevede l'art. 156  delle  disp.  att.,  anche  nel
 procedimento  pretorile la persona offesa puo' opporsi alla richiesta
 di archiviazione formulata dal pubblico ministero e, di  conseguenza,
 deve  esserne  preventivamente  informata  se  ne  ha fatto richiesta
 (Corte costituzionale 9 marzo 1992, n. 94). Per questa ragione e'  da
 ritenere  che anche in questo procedimento sia applicabile l'art. 126
 delle disp. att., il quale stabilisce che, quando la  persona  offesa
 deve  essere  informata della richiesta di archiviazione, il pubblico
 ministero  che  abbia  formulato  una  tale  richiesta   deve   farla
 notificare  all'offeso  e' puo' trasmetterla al giudice, con gli atti
 del procedimento, solo dopo  che  sia  stata  proposta  l'opposizione
 ovvero  sia decorso il termine per proporla. Sicche', e' evidente che
 la richiesta di archiviazione degli atti  relativi  alla  querela  di
 Luciano Borghi fu proposta irregolarmente dal pubblico ministero.
    Di  tale  irregolarita'  non  si  avvide  il giudice, che decreto'
 l'archiviazione prima che il querelante potesse proporre opposizione.
    Sostiene ora il ricorrente che la violazione  del  suo  diritto  a
 proporre  opposizione comporterebbe l'abnormita' del provvedimento di
 archiviazione ovvero la sua inesistenza o nullita' a norma  dell'art.
 178. Ma si tratta di deduzioni infondate.
    Deve  innanzitutto escludersi che sussista la dedotta abnormita' o
 inesistenza,  in  quanto  il  decreto  di   archiviazione   rientrava
 certamente  nei  poteri  del giudice, mentre, secondo una consolidata
 interpretazione abonorme quello che, per la singalarita' e  stranezza
 del  suo  contenuto,  sta  al  di  fuori  delle  norme  legislative e
 dell'intero ordinamento processuale, per cui non rientra  nei  poteri
 dell'organo  decidente  perche' incompatibile con i principi generali
 del sistema" (sez. I, 12 luglio 1991, De Bono). Ne' sussiste, d'altro
 canto, la dedotta nullita', perche' l'art. 178, lettera c) stabilisce
 che e' sempre prescritta a  titolo  di  nullita'  l'osservanza  delle
 disposizioni  concernenti  la  citazione  in  giudizio  della persona
 offesa e  del  querelante;  e  non  tutela,  quindi,  il  diritto  al
 contraddittorio di tali soggetti in ogni fase del procedimento.
    Il  procuratore  generale  presso  questa  Corte  ha sostenuto che
 l'omessa  tempestiva  informazione  del  querelante   determina   una
 violazione del contraddittorio e, richiamandosi a un impreciso obiter
 dictum   di   Corte  costituzionale  n.  94  del  1992,  ha  ritenuto
 ammissibile il ricorso per cassazione. Ma  questa  tesi,  cui  sembra
 talora richiamarsi anche questa Corte di cassazione (Cass., sez. V, 3
 aprile  1992,  Pane),  contraddice  i  principi di tassativita' delle
 nullita' (art. 177 del c.p.c.) e delle impugnazioni (art. 568,  primo
 comma del c.p.p.).
    In  realta',  la  sentenza  della  Corte costituzionale n. 353 del
 1991, cui si richiama la n. 94 del 1992, dichiaro'  non  fondata  una
 questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 178, lettera c)
 e  409  del  c.p.p.,  nel  presupposto  che   il   provvedimento   di
 archiviazione  adottato  nei procedimenti di competenza del tribunale
 sia   ricorribile  per  cassazione  non  solo  dalla  persona  offesa
 opponente cui non sia stato dato avviso dell'udienza  camerale,  come
 espressamente  previsto  dall'art.  409,  sesto comma, del c.p.p., ma
 anche dalla persona offesa che, non  essendo  stata  informata  della
 richiesta   di  archiviazione,  non  sia  stata  posta  in  grado  di
 opporvisi. Come esattamente rilevo' la Corte costituzionale, infatti,
 l'art. 409, sesto comma, del  c.p.p.,  che  ammette  il  ricorso  per
 cassazione nei casi di nullita' previsti dall'art. 127, quinto comma,
 del  c.p.p.,  deve ritenersi applicabile anche quando risulti colpita
 "all'origine la stessa potenziale instaurazione  del  contraddittorio
 proprio dell'udienza in camera di consiglio".
    Questi  principi  non  sono,  pero,  applicabili  al  procedimento
 pretorile, nel quale il provvedimento di  archiviazione  deve  essere
 adottato  sempre  de  plano,  anche  quando  vi sia opposizione della
 persona offesa, e non prevede in alcun caso un contraddittorio  orale
 nelle  forme prescritte dall'art. 127 del c.p.p. Mancano, invero, per
 questo procedimento sia una norma analoga all'art. 127, quinto comma,
 c.p.p.,  che   sancisca   la   nullita'   per   la   violazione   del
 contraddittorio  cartolare  consentito dall'art. 156 delle disp. att.
 del c.p.p.; sia una norma analoga  all'art.  409,  sesto  comma,  del
 c.p.p.,  che preveda la denunciabilita' con ricorso per cassazione di
 una tale violazione del contraddittorio.
    E' tuttavia, considerato il ruolo riconosciuto alla persona offesa
 nella fase delle indagini preliminari e segnatamente nel procedimento
 di archiviazione, non si puo' non consentire con Corte costituzionale
 n. 353 del  1991,  laddove  afferma  che  risulterebbe  probabilmente
 violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, se alla persona
 offesa  non fosse riconosciuto "alcuno strumento di tutela per i casi
 in cui il giudice - nonostante l'offeso  dal  reato  abbia  adempiuto
 l'onere  di preavvisare il pubblico ministero, nella notizia di reato
 o successivamente, quanto alla sua volonta' di essere avvertito della
 richiesta di archiviazione, e cio' al fine di valutare se proporre  o
 no  opposizione ex art. 410 del c.p.p. - abbia pronunciato il decreto
 di archiviazione senza che alcun avviso  della  detta  richiesta  sia
 stato  ad  essa  notificato". Sicche', tale dovendo essere appunto il
 risultato di una  corretta  interpretazione  dell'attuale  disciplina
 dell'archiviazione  nel  procedimento  pretoriale,  occorre sollevare
 d'ufficio questione di legittimita'  costituzionale,  per  violazione
 dell'art.  24,  secondo comma, della Costituzione, sia dell'art. 156,
 primo comma, delle disp. att. del c.p.p.,  nella  parte  in  cui  non
 prevede la nullita' del decreto d'archiviazione adottato senza previa
 comunicazione  della  domanda  del  pubblico  ministero  alla persona
 offesa che ne abbia  fatto  richiesta  o,  comunque,  prima  che  sia
 decorso  il  termine  per  l'opposizione;  sia dell'art. 156, secondo
 comma, delle disp. att. del c.p.p., nella parte in  cui  non  prevede
 che tale nullita' sia denunciabile con ricorso per cassazione.
    Trattasi,  infatti,  di  questione che, per le ragioni su esposte,
 appare rilevante e non manifestamente infondata.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    La Corte di cassazione dichiara  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione di letimmita' costituzionale, per violazione
 dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 156, primo
 comma delle disp. att. del c.p.p., nella parte in cui non prevede  la
 nullita'   del   decreto   d'archiviazione   adottato   senza  previa
 comunicazione della  domanda  del  pubblico  ministero  alla  persona
 offesa  che  ne  abbia  fatto  richiesta  o,  comunque, prima che sia
 decorso il termine per l'opposizione; e dell'art. 156, secondo comma,
 delle disp. att. del c.p.p., nella parte in cui non prevede che  tale
 nullita' sia denunciabile con ricorso per cassazione;
    Rimette   gli   atti  alla  Corte  costituzionale  e  sospende  il
 procedimento in  corso  sino  alla  definizione  della  questione  di
 costituzionalita';
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
 sia  comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera
 dei deputati.
      Roma, addi' 24 gennaio 1994
                        Il presidente: RAMAGLIA
                                       Il consigliere estensore: NAPPI
 94C0380