N. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 1994
N. 190 Ordinanza emessa il 21 gennaio 1994 dal tribunale di Verona nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Zinelli Guido Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non piu' integrabile - Eslcusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 418/1991. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma). (Cost., artt. 3, 38, 101 e 104).(GU n.16 del 13-4-1994 )
IL TRIBUNALE Nella causa civile n. 4715/1993 Lav. promossa dall'I.N.P.S. col proc. e dom. avv. Mazzacurati, contro Zinelli Guido col proc. e dom. avv. G. Giuliari ha pronunciato la seguente ordinanza. Uditi i procuratori delle parti, premesso in fatto che con ricorso 28 gennaio 1992 Zinelli Guido, titolare di pensione diretta gia' integrata al minimo e di pensione SO non integrata, all'esito sfavorevole delle domande amministrative chiedeva al pretore di Verona, giudice del lavoro, in applicazione degli effetti della sentenza n. 314/85 della Corte costituzionale la declaratoria del suo diritto al trattamento d'integrazione al minimo sulla pensione SO, con condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dei ratei arretrati ed accessori in conformita' al disposto dell'art. 6, settimo comma, d.l. n. 463/1983 (c.d. cristallizzazione). Nel costituirsi l'I.N.P.S. aveva resistito all'avversa pretesa, adducendo che detta cristallizzazione riguardava la sola causa di cessazione dell'integrazione conseguente al superamento del requisito reddituale di cui all'art. 6, primo comma, della legge citata. Il pretore aveva accolto la domanda del ricorrente, e l'I.N.P.S. aveva appellato la decisione, con le stesse difese svolte in prime cure. Nelle more del presente giudizio e' peraltro intervenuta la legge n. 537 del 24 dicembre 1993 (legge finanziaria 1994), che al ventiduesimo comma dell'art. 11 dispone l'interpretazione autentica del settimo comma dell'art. 6 del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, secondo i criteri di cui al terzo comma dello stesso articolo, mentre le rimanenti pensioni spettano nell'importo a calcolo, senza alcuna integrazione. All'odierna udienza, all'esito della discussione, ritiene il tribunale di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale di detto art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993. In diritto, ritiene questo tribunale che sussistano nella specie due possibili e non manifestamente infondate questioni di costituzionalita' afferenti le norme in esame. 1. - Premesso che - come e' noto - l'interpretazione dell'art. 6, settimo comma, del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983 e' risultata per lunga consolidata giurisprudenza nella sostanza pacifica, ed ha avuto il conforto della Corte costituzionale (v. da ultimo sentenza n. 184/1988 n. 418/1991) mentre la norma di interpretazione autentica introdotta al riguardo con la legge finanziaria 1994 si attiene alle tesi giuridiche costantemente sostenute dall'I.N.P.S., ed equivale a novazione legislativa, col fine, per la verita' non molto recondito. di attribuire al nuovo precetto un'efficacia retroattiva, nei casi in cui la stessa non appare consentita. Vi e' motivo di rilevare uno straripamento dall'alveo fisiologico delle funzioni legislative, con invasione del campo costituzionalmente riservato al potere giudiziario; cio' contrasta, pertanto, col combinato disposto degli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, della Costituzione, sotto profili per il passato rilevati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 187/1981. 2. - Secondo profilo di eventuale e probabile illegittimita' costituzionale e' quello del contrasto con l'art. 38 della Costituzione, valendo al riguardo le osservazioni gia' sollevate dalla s.c. di cassazione con l'ordinanza 11-27 febbraio 1992, n. 142/1992, la quale ha correlato detta violazione anche a quella dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in relazione all'art. 4, primo comma, del d.l. 21 gennaio 1992, n. 14, successivamente non convertito in legge. Se pure sollevate in relazione a tale diverse norme, devesi ritenere che le considerazioni svolte dal s.c. nella suddetta ordinanza si attaglino alla perfezione anche alla fattispecie normativa oggi in esame, stante la coincidenza delle ratione legis e delle stesse terminologie usate dal legislatore. Devesi, infatti, ritenere che l'integrazione al minimo della pensione SO non riveste carattere assistenziale, ma bensi' previdenziale, in attuazione del principio di cui all'art. 32, secondo comma, della Costituzione, diretto ad assicurare i mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori, e non ai cittadini in genere. Strumento di attuazione di detti principi, riconfermato dalle decisioni pressoche' concordi della Corte costituzionale e dall'a.g.o. era anche il diritto al godimento di piu' trattamenti minimi in caso di titolarita' di piu' pensioni, e la disposizione di cui al settimo comma, art. 6, della legge n. 638/1983, lasciando impregiudicate le situazioni pregresse, pur dettando una nuova regolamentazione complessiva e' stato dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 184/1988). Ne discende che l'innovazione, e novazione legislativa portata dall'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993 viene a ledere il diritto alla previdenza, sottraendo ai lavoratori il godimento di quegli importi che nella disciplina precedente alla legge n. 638/1983 rappresentavano il minimo indispensabile per garantire ad essi mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. A cio' aggiungasi, sotto il profilo di ragionevolezza correlata all'art. 3 della Costituzione che viene cosi' ad esser violato lo stesso, in quanto l'eliminazione dal sistema di cristallizzazione e' sprovvista allo stato di qualsiasi ragionevole quantificazione. Nella fattispecie concreta la questione di legittimita' appare rilevante, essendo l'appellato titolare di due pensioni, in liquidazione anteriormente al d.l. n. 463/1983, di cui una non integrata al minimo, per cui la norma di interpretazione autentica ora esaminata e' sicuramente applicabile alla sua posizione soggettiva, cosi' come dedotta in causa. Va, pertanto, disposta la rimessione della questione su delineata alla Corte costituzionale, dandosi corso agli adempimenti previsti dall'art. 23 della legge n. 87/1953.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, per contrasto con gli artt. 101 c.p.v., 104, primo comma, 38 c.p.v. e 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verona, addi' 21 gennaio 1994 Il presidente: ABATE Il giudice relatore: IEVOLELLA 94C0383