N. 132 ORDINANZA 24 marzo - 7 aprile 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione - Immobili ad uso abitativo -  Canone  -  Determinazione  -
 Modalita'  -  Discrezionalita' legislativa - Esistenza del regime dei
 patti in deroga - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 12, primo comma, 13, 14, 15, 16,
 17, 18, 19, 20 e 21).
 
 (Cost., art. 42, secondo comma).
 
(GU n.16 del 13-4-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 12, primo
 comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e  21  della  legge  27  luglio
 1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili  urbani),
 promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1993 dal Pretore di Firenze
 nel procedimento civile  vertente  tra  Hernandez  Maury  e  Marcella
 Leoncini  Di Donato, iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1993 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  42,  prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di  consiglio  del  9  marzo  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento civile promosso da
 Hernandez Maury nei confronti di Marcella Leoncini Di Donato,  avente
 ad  oggetto la determinazione del canone legale di un immobile locato
 ad uso di abitazione e la conseguente ripetizione delle somme che  il
 conduttore  assumeva  di  avere  corrisposto in violazione dei limiti
 previsti dalla  legge,  il  Pretore  di  Firenze,  all'esito  di  una
 consulenza  tecnica  che  aveva  determinato il canone in lire 40.565
 mensili a partire dal 1 agosto 1989,  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.   42,   secondo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, 14,  15,
 16, 17, 18 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
 delle locazioni di immobili urbani);
      che  la  legge  n.  392  del  1978,  all'art.  12,  primo comma,
 stabilisce che "il canone di locazione e sublocazione degli  immobili
 adibiti  ad uso di abitazione non puo' superare il 3,85 per cento del
 valore locativo dell'immobile locato", mentre nei successivi articoli
 specifica le modalita' di calcolo con riferimento ad  un'ampia  gamma
 di   variabili,  adeguate  alla  specifica  condizione  dell'immobile
 (superficie convenzionale, costo base e  coefficienti  correttivi  di
 esso,  tipologia,  classe demografica dei comuni, ubicazione, livello
 di piano, vetusta', stato di conservazione e manutenzione);
      che, secondo il giudice  a  quo,  la  violazione  dell'art.  42,
 secondo  comma,  della  Costituzione  deriverebbe  dal  fatto  che le
 disposizioni  denunciate  non  prevedono   che   le   parti   possano
 liberamente e diversamente determinare il canone, o che lo possa fare
 il  giudice,  quando  quello  calcolato  in base all'applicazione dei
 parametri previsti dalla legge sia avulso dal mercato ed irrisorio;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale
 ha concluso per l'infondatezza della questione.
    Considerato  che  il  sistema  di  predeterminazione normativa del
 corrispettivo,   adottato   in   ragione   della   grave   situazione
 dell'edilizia  abitativa  nella  quale e' intervenuta la legge n. 392
 del 1978, si sottrae ai rilievi mossi dal giudice rimettente. Difatti
 questa Corte  ha  piu'  volte  rilevato  che  tale  sistema  risponde
 all'intento  di  stabilire un complesso di controlli sui canoni delle
 locazioni perseguito dal legislatore attraverso molteplici e  coordi-
 nate   scelte,  frutto  di  discrezionale  bilanciamento  d'interessi
 (ordinanze n. 1084  e  n.  1048  del  1988),  e  di  determinare  una
 sostanziale  indifferenza  della persona del conduttore ai fini della
 redditivita'  dell'immobile,  e  quindi  un  ridotto  interesse   del
 locatore a far cessare il rapporto (sentenza n. 1028 del 1988);
      che inoltre la previsione, nell'ambito della stessa legge n. 392
 del  1978,  di  coefficienti  correttivi (art. 15 e seguenti) e della
 possibilita' di aggiornamento ed adeguamento del canone (artt.  24  e
 25)  consente  di  raccordare  il  calcolo  del  corrispettivo  della
 locazione alla diversita' ed alla variazione degli elementi di  fatto
 della   singola   unita'  immobiliare,  incrementandolo  in  rapporto
 all'aumento del costo della vita;
      che, peraltro, alla  scadenza  dei  contratti  di  locazione  in
 corso,   nel  contesto  di  una  situazione  che  il  legislatore  ha
 considerato  mutata,  le  parti  possono  stipulare,  con   procedure
 particolari, accordi in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978
 anche  quanto alla determinazione del canone (art. 11, secondo comma,
 del decreto-legge n. 333 del 1992);
      che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87,  e  9  delle  norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 12, primo comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
 19, 20 e 21 della legge 27 luglio  1978,  n.  392  (Disciplina  delle
 locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 42,
 secondo  comma,  della  Costituzione,  dal  Pretore  di  Firenze  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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