N. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 1994
N. 211 Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994 dal tribunale di Belluno nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Pasin Maria ed altre Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1 ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristalizzazione del trattamento non piu' integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986. (Leggi 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma). (Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137).(GU n.17 del 20-4-1994 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento in grado di appello promosso dall'I.N.P.S. nei confronti di Pasin Maria, Tonin Pierina e Reduce Maria ed avente ad oggetto impugnazione della sentenza 26 febbraio-10 maggio 1993 del pretore di Belluno, uditi i procuratori delle parti ha pronunziato la seguente ordinanza. Con ricorsi depositati il 22 luglio 1988 e 2 agosto 1988 gli attuali appellati hanno adito il pretore di Belluno in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere titolari di pensione diretta e di reversibilita' e di avere inutilmente chiesto all'I.N.P.S. l'integrazione al trattamento minimo nella forma "cristallizzata" della pensione di reversibilita' successivamente al 30 settembre 1983: hanno dunque chiesto il riconoscimento del diritto in via giudiziale in applicazione della disciplina di cui all'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modifiche dalla legge n. 638 del 1983. Con l'impugnata sentenza il pretore ha accolto la domanda, condannando l'istituto a continuare a corrispondere la pensione di reversibilita' nella forma "cristallizzata" al 30 settembre 1983 con interessi e rivalutazione monetaria. Con ricorso 7 agosto 1993 ha proposto appello l'I.N.P.S. chiedendo la riforma della impugnata sentenza, sostenendo che la disciplina di cui al terzo comma del ricordato art. 6 del d.l. n. 463/1983, che limita ad una sola pensione l'integrazione al trattamento minimo nel caso di bi o plurititolarita', deve trovare applicazione anche per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 30 settembre 1983 (quali sono quelle nella titolarita' degli appellati) e non solo per quelle liquidate con decorrenza dal 1 ottobre 1983. L'istituto ha altresi' appellato il capo di sentenza relativo alla condanna alla corresponsione di interessi e rivalutazione. Si sono costituiti gli appellati, che hanno chiesto il rigetto dell'appello adducendo a sostegno della richiesta l'interpretazione costante della Corte di cassazione in tema di "cristallizzazione", interpretazione contraria alla tesi sostenuta dall'appellante istituto. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 208/1994). 94C0420