N. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 1994

                                N. 211
 Ordinanza  emessa  il  18  gennaio  1994 dal tribunale di Belluno nel
 procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Pasin Maria ed altre
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. -
    Integrazione al minimo - Perdita dal 1 ottobre 1983,  del  diritto
    all'integrazione  al  minimo  per  una  delle pensioni nel caso di
    cumulo  di  due  pensioni  entrambe  integrate  al   minimo   (con
    conseguente  riduzione  di  tale pensione) - Affermata sussistenza
    (secondo  la  giurisprudenza  della  Cassazione  e  con   sentenza
    interpretativa  di rigetto della Corte costituzionale) del diritto
    alla  c.d. cristalizzazione del trattamento non piu' integrabile -
    Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione
    autentica   -   Irragionevolezza   con   incidenza   sul   diritto
    all'assicurazione  di  mezzi  adeguati  alle  esigenze  di  vita -
    Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola  legge
    e  di  autonomia  ed indipendenza della magistratura - Riferimento
    alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991  e  173  del
    1986.
 (Leggi 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137).
(GU n.17 del 20-4-1994 )
                             IL TRIBUNALE
    Nel  procedimento  in  grado di appello promosso dall'I.N.P.S. nei
 confronti di Pasin Maria, Tonin Pierina e Reduce Maria ed  avente  ad
 oggetto  impugnazione  della  sentenza 26 febbraio-10 maggio 1993 del
 pretore di Belluno, uditi i procuratori delle parti ha pronunziato la
 seguente ordinanza.
    Con ricorsi depositati il 22 luglio  1988  e  2  agosto  1988  gli
 attuali  appellati  hanno  adito il pretore di Belluno in funzione di
 giudice del lavoro, esponendo di essere titolari di pensione  diretta
 e  di  reversibilita'  e  di  avere  inutilmente chiesto all'I.N.P.S.
 l'integrazione al trattamento  minimo  nella  forma  "cristallizzata"
 della  pensione  di  reversibilita'  successivamente  al 30 settembre
 1983: hanno dunque chiesto  il  riconoscimento  del  diritto  in  via
 giudiziale  in  applicazione  della  disciplina di cui all'art. 6 del
 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modifiche dalla legge
 n. 638 del 1983.
    Con  l'impugnata  sentenza  il  pretore  ha  accolto  la  domanda,
 condannando  l'istituto  a  continuare a corrispondere la pensione di
 reversibilita' nella forma "cristallizzata" al 30 settembre 1983  con
 interessi e rivalutazione monetaria.
    Con ricorso 7 agosto 1993 ha proposto appello l'I.N.P.S. chiedendo
 la  riforma della impugnata sentenza, sostenendo che la disciplina di
 cui al terzo comma del ricordato art. 6 del d.l.  n.  463/1983,  che
 limita  ad una sola pensione l'integrazione al trattamento minimo nel
 caso di bi o plurititolarita', deve trovare applicazione anche per le
 pensioni liquidate con decorrenza  anteriore  al  30  settembre  1983
 (quali  sono quelle nella titolarita' degli appellati) e non solo per
 quelle liquidate con decorrenza dal 1  ottobre  1983.  L'istituto  ha
 altresi'  appellato  il  capo di sentenza relativo alla condanna alla
 corresponsione di interessi e rivalutazione.
    Si sono costituiti gli appellati, che  hanno  chiesto  il  rigetto
 dell'appello  adducendo  a sostegno della richiesta l'interpretazione
 costante della Corte di cassazione in  tema  di  "cristallizzazione",
 interpretazione   contraria   alla   tesi  sostenuta  dall'appellante
 istituto.
    All'odierna udienza i procuratori delle parti  hanno  discusso  la
 causa.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 208/1994).
 94C0420