N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 1994

                                N. 213
 Ordinanza  emessa  il  18  gennaio  1994 dal tribunale di Belluno nel
 procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Casanova Maria Anna  ed
 altra
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. -
    Integrazione  al  minimo - Perdita dal 1 ottobre 1983, del diritto
    all'integrazione al minimo per una  delle  pensioni  nel  caso  di
    cumulo   di   due  pensioni  entrambe  integrate  al  minimo  (con
    conseguente riduzione di tale pensione)  -  Affermata  sussistenza
    (secondo   la  giurisprudenza  della  Cassazione  e  con  sentenza
    interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del  diritto
    alla  c.d. cristalizzazione del trattamento non piu' integrabile -
    Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione
    autentica   -   Irragionevolezza   con   incidenza   sul   diritto
    all'assicurazione  di  mezzi  adeguati  alle  esigenze  di  vita -
    Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola  legge
    e  di  autonomia  ed indipendenza della magistratura - Riferimento
    alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991  e  173  del
    1986.
 (Leggi 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137).
(GU n.17 del 20-4-1994 )
                             IL TRIBUNALE
    Nel  procedimento  in  grado di appello promosso dall'I.N.P.S. nei
 confronti di Casanova Maria Anna e  Zandonella  Geltrude,  avente  ad
 oggetto impugnazione della sentenza del pretore di Belluno in data 26
 febbraio-7   maggio   1993,   uditi  i  procuratori  delle  parti  ha
 pronunziato la seguente ordinanza.
    Con ricorsi depositati il 19 aprile 1990 e 27  novembre  1990  gli
 attuali  appellati  hanno  adito il pretore di Belluno in funzione di
 giudice del lavoro, esponendo  di  essere  titolari  di  pensione  di
 reversibilita'  e  di pensione diretta e di avere inutilmente chiesto
 all'I.N.P.S.  l'integrazione  al  trattamento  minimo   nella   forma
 "cristallizzata"  della pensione di reversibilita' successivamente al
 30 settembre 1983: hanno dunque chiesto  il  riconoscimento  di  tale
 diritto  in  via  giudiziale  in applicazione della disciplina di cui
 all'art. 6 del d.l.  12  settembre  1983,  n.  463  (convertito  con
 modifiche dalla legge n. 638 del 1983).
    Con  l'impugnata  sentenza  il  pretore  ha  accolto  la  domanda,
 condannando l'istituto a continuare a corrispondere  la  pensione  di
 reversibilita'  integrata al minimo e nella forma "cristallizzata" al
 30 settembre 1983 con interessi e rivalutazione monetaria.
    Con ricorso 7 agosto 1993 ha proposto appello l'I.N.P.S. chiedendo
 la riforma della sentenza pretorile, assumendo che la  disciplina  di
 cui al terzo comma del ricordato d.l. n. 463/1983, che limita ad una
 sola  pensione  l'integrazione al trattamento minimo nel caso di bi o
 plurititolarita', deve trovare applicazione  anche  per  le  pensioni
 liquidate  con  decorrenza anteriore al 30 settembre 1983 (quali sono
 quelle nella titolarita' degli  appellati)  e  non  solo  per  quelle
 liquidate  con  decorrenza dal 1 ottobre 1983. L'istituto ha altresi'
 appellato  il  capo  di  sentenza   relativo   alla   condanna   alla
 corresponsione di interessi e rivalutazione.
    Si  sono  costituiti  gli  appellati, che hanno chiesto il rigetto
 dell'appello, portando a sostegno della  richiesta  l'interpretazione
 costante  della  Corte  di cassazione in tema di "cristallizzazione",
 interpretazione  contraria  alla   tesi   sostenuta   dall'appellante
 istituto.
    All'odierna  udienza  i  procuratori delle parti hanno discusso la
 causa.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 208/1994).
 94C0422