N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 1994

                                N. 214
 Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994  dal  tribunale  di  Belluno  nel
 procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Dal Magro Emma ed altre
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. -
    Integrazione  al  minimo - Perdita dal 1 ottobre 1983, del diritto
    all'integrazione al minimo per una  delle  pensioni  nel  caso  di
    cumulo   di   due  pensioni  entrambe  integrate  al  minimo  (con
    conseguente riduzione di tale pensione)  -  Affermata  sussistenza
    (secondo   la  giurisprudenza  della  Cassazione  e  con  sentenza
    interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del  diritto
    alla  c.d. cristalizzazione del trattamento non piu' integrabile -
    Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione
    autentica   -   Irragionevolezza   con   incidenza   sul   diritto
    all'assicurazione  di  mezzi  adeguati  alle  esigenze  di  vita -
    Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola  legge
    e  di  autonomia  ed indipendenza della magistratura - Riferimento
    alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991  e  173  del
    1986.
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137).
(GU n.17 del 20-4-1994 )
                             IL TRIBUNALE
    Nel  procedimento  in  grado di appello promosso dall'I.N.P.S. nei
 confronti di Dal Magro Emma, D'Alpaos Luigia e Munaro Gina, avente ad
 oggetto impugnazione della sentenza del pretore di Belluno in data  5
 marzo-27  marzo  1993, uditi i procuratori delle parti ha pronunziato
 la seguente ordinanza.
    Con ricorsi depositati il 14 luglio 1988  e  22  luglio  1988  Dal
 Magro  Emma,  D'Alpaos Luigia e Munaro Gina hanno adito il pretore di
 Belluno in funzione  di  giudice  del  lavoro,  esponendo  di  essere
 titolari  di  pensione  di  reversibilita' e di pensione diretta e di
 avere inutilmente chiesto all'I.N.P.S. l'integrazione al  trattamento
 minimo  nella forma "cristallizzata" della pensione di reversibilita'
 successivamente  al  30  settembre  1983:  hanno  dunque  chiesto  il
 riconoscimento  di  tale  diritto  in  via giudiziale in applicazione
 della disciplina di cui all'art. 6 del d.l. 12  settembre  1983,  n.
 463 (convertito con modifiche dalla legge n. 638 del 1983).
    Con  l'impugnata  sentenza  il  pretore  ha  accolto  la  domanda,
 condannando l'I.N.P.S. a continuare a corrispondere  la  pensione  di
 reversibilita'  integrata al minimo e nella forma "cristallizzata" al
 30 settembre 1983 con interessi e rivalutazione monetaria.
    Con ricorso 7 agosto 1993 ha proposto appello l'I.N.P.S. chiedendo
 la  riforma  della sentenza pretorile, assumendo che la disciplina di
 cui al terzo comma del ricordato d.l. n. 463/1983, che limita ad una
 sola pensione l'integrazione al trattamento minimo nel caso di  bi  o
 plurititolarita',  deve  trovare  applicazione  anche per le pensioni
 liquidate con decorrenza anteriore al 30 settembre 1983  (quali  sono
 quelle  nella  titolarita'  degli  appellati)  e  non solo per quelle
 liquidate con decorrenza dal 1 ottobre 1983. L'istituto  ha  altresi'
 appellato   il   capo   di   sentenza  relativo  alla  condanna  alla
 corresponsione di rivalutazione ed interessi.
    Si sono costituiti gli appellati, che  hanno  chiesto  il  rigetto
 dell'appello,  portando  a sostegno della richiesta l'interpretazione
 costante della Corte di cassazione in  tema  di  "cristallizzazione",
 interpretazione   contraria   alla   tesi  sostenuta  dall'appellante
 istituto.
    All'odierna udienza i procuratori delle parti  hanno  discusso  la
 causa.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 208/1994).
 94C0423