N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 1994
N. 214 Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994 dal tribunale di Belluno nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Dal Magro Emma ed altre Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1 ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristalizzazione del trattamento non piu' integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma). (Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137).(GU n.17 del 20-4-1994 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento in grado di appello promosso dall'I.N.P.S. nei confronti di Dal Magro Emma, D'Alpaos Luigia e Munaro Gina, avente ad oggetto impugnazione della sentenza del pretore di Belluno in data 5 marzo-27 marzo 1993, uditi i procuratori delle parti ha pronunziato la seguente ordinanza. Con ricorsi depositati il 14 luglio 1988 e 22 luglio 1988 Dal Magro Emma, D'Alpaos Luigia e Munaro Gina hanno adito il pretore di Belluno in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere titolari di pensione di reversibilita' e di pensione diretta e di avere inutilmente chiesto all'I.N.P.S. l'integrazione al trattamento minimo nella forma "cristallizzata" della pensione di reversibilita' successivamente al 30 settembre 1983: hanno dunque chiesto il riconoscimento di tale diritto in via giudiziale in applicazione della disciplina di cui all'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modifiche dalla legge n. 638 del 1983). Con l'impugnata sentenza il pretore ha accolto la domanda, condannando l'I.N.P.S. a continuare a corrispondere la pensione di reversibilita' integrata al minimo e nella forma "cristallizzata" al 30 settembre 1983 con interessi e rivalutazione monetaria. Con ricorso 7 agosto 1993 ha proposto appello l'I.N.P.S. chiedendo la riforma della sentenza pretorile, assumendo che la disciplina di cui al terzo comma del ricordato d.l. n. 463/1983, che limita ad una sola pensione l'integrazione al trattamento minimo nel caso di bi o plurititolarita', deve trovare applicazione anche per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 30 settembre 1983 (quali sono quelle nella titolarita' degli appellati) e non solo per quelle liquidate con decorrenza dal 1 ottobre 1983. L'istituto ha altresi' appellato il capo di sentenza relativo alla condanna alla corresponsione di rivalutazione ed interessi. Si sono costituiti gli appellati, che hanno chiesto il rigetto dell'appello, portando a sostegno della richiesta l'interpretazione costante della Corte di cassazione in tema di "cristallizzazione", interpretazione contraria alla tesi sostenuta dall'appellante istituto. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 208/1994). 94C0423