N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 1994

                                N. 216
 Ordinanza  emessa  il  18  gennaio  1994 dal tribunale di Belluno nel
 procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Bristot Maria ed altra
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. -
    Integrazione al minimo - Perdita dal 1 ottobre 1983,  del  diritto
    all'integrazione  al  minimo  per  una  delle pensioni nel caso di
    cumulo  di  due  pensioni  entrambe  integrate  al   minimo   (con
    conseguente  riduzione  di  tale pensione) - Affermata sussistenza
    (secondo  la  giurisprudenza  della  Cassazione  e  con   sentenza
    interpretativa  di rigetto della Corte costituzionale) del diritto
    alla c.d. cristalizzazione del trattamento non piu' integrabile  -
    Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione
    autentica   -   Irragionevolezza   con   incidenza   sul   diritto
    all'assicurazione di  mezzi  adeguati  alle  esigenze  di  vita  -
    Violazione  dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge
    e di autonomia ed indipendenza della  magistratura  -  Riferimento
    alle  sentenze  della  Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del
    1986.
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 113, 136 e 137).
(GU n.17 del 20-4-1994 )
                             IL TRIBUNALE
    Nel  procedimento  in  grado di appello promosso dall'I.N.P.S. nei
 confronti di Bristot Maria e Vecellio Del Monego Giovanna, avente  ad
 oggetto impugnazione della sentenza del pretore di Belluno in data 26
 febbraio-7   maggio   1993,   uditi  i  procuratori  delle  parti  ha
 pronunziato la seguente ordinanza.
    Con ricorsi depositati il 27 gennaio 1990 Bristot Maria e Vecellio
 Del Monego Giovanna hanno adito il pretore di Belluno in funzione  di
 giudice  del  lavoro,  esponendo  di  essere  titolari di pensione di
 reversibilita' e di pensione diretta e di avere  inutilmente  chiesto
 all'I.N.P.S.   l'integrazione   al  trattamento  minimo  nella  forma
 "cristallizzata" della pensione di reversibilita' successivamente  al
 30  settembre  1983:  hanno  dunque chiesto il riconoscimento di tale
 diritto in via giudiziale in applicazione  della  disciplina  di  cui
 all'art.  6  del  decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito
 con modifiche dalla legge n. 638 del 1983).
    Con l'impugnata sentenza il  pretore  di  Belluno  ha  accolto  la
 domanda,  condannando  l'I.N.P.S.  a  continuare  a  corrispondere la
 pensione  di  reversibilita'  integrata  al  minimo  e  nella   forma
 "cristallizzata"  al  30 settembre 1983 con interessi e rivalutazione
 monetaria.
    Con ricorso 7 agosto 1993 ha proposto appello l'I.N.P.S. chiedendo
 la riforma della sentenza pretorile, assumendo che la  disciplina  di
 cui al terzo comma del ricordato d.l. n. 463/1983, che limita ad una
 sola  pensione  l'integrazione al trattamento minimo nel caso di bi o
 plurititolarita', deve trovare applicazione  anche  per  le  pensioni
 liquidate  con  decorrenza anteriore al 30 settembre 1983 (quali sono
 quelle delle quali sono titolari gli appellati) e non solo per quelle
 liquidate con decorrenza dal 1 ottobre 1983. L'istituto  ha  altresi'
 appellato   il   capo   di   sentenza  relativo  alla  condanna  alla
 corresponsione di rivalutazione ed interessi.
    Si sono costituiti gli appellati, i quali hanno chiesto il rigetto
 dell'appello, portando a sostegno della  richiesta  l'interpretazione
 costante  della  Corte  di cassazione in tema di "cristallizzazione",
 interpretazione  contraria  alla   tesi   sostenuta   dall'appellante
 istituto.
    All'odierna  udienza  i  procuratori delle parti hanno discusso la
 causa.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 208/1994).
 94C0425