N. 135 SENTENZA 25 marzo - 13 aprile 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Espropriazione per pubblico interesse - Amministrazione pubblica che proceda all'occupazione provvisoria o all'espropriazione di un'area - Diritto di opporsi alla stima dei periti relativa alla indennita' dovuta al privato - Omessa previsione - Questione derivata da una inesatta premessa interpretativa e contraddetta anche dalla giurisprudenza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 365/1992 e sentenza n. 173/1991) - Non fondatezza. (Legge 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 51 e 69). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.17 del 20-4-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 51 e 69 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilita' pubblica) promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1993 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'amministrazione dei beni culturali e ambientale e Navone Gerolamo ed altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso del giudizio promosso dall'Amministrazione dei beni culturali e ambientali - in favore della quale era stata disposta l'occupazione provvisoria di un terreno al fine di eseguire lavori di scavo in zona archeologica - contro Navone Gerolamo ed altri, proprietari del terreno, per la determinazione della giusta indennita' di occupazione quantificata (in misura ritenuta eccessivamente elevata) dal perito nominato dal Prefetto di Savona, l'adito Tribunale di Genova ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 nella parte in cui non riconoscono anche alla P.A., che proceda all'occupazione provvisoria di un'area, il diritto di opporsi alla stima dei periti avente ad oggetto l'indennita' dovuta al proprietario in ragione dell'occupazione del suo fondo per sospetta violazione del principio di parita' di trattamento (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Osserva in particolare il tribunale rimettente - esaminando l'eccezione, proposta dai convenuti, di difetto di legittimazione attiva dell'Amministrazione attrice - che ex art. 51 cit. (richiamato dal successivo art. 69) e' consentito opporsi alla valutazione peritale unicamente ai proprietari che subiscono l'occupazione, ognuno dei quali - secondo il tenore letterale della disposizione - puo' proporre avanti l'Autorita' giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese; quindi possono dolersi della stima solo i privati e non anche l'Amministrazione occupante, sicche' quest'ultima nel giudizio promosso sarebbe priva di legittimazione. Cio' pero' contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e la garanzia di tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) riconosciuta a tutti i soggetti nel nostro ordinamento, compresa anche la P.A.; come i privati - rileva conclusivamente il tribunale rimettente - possono agire innanzi all'A.G.O. pretendendo di ottenere il giusto indennizzo per la privazione totale o parziale del loro diritto di proprieta', cosi' anche la P.A. occupante (o espropriante) - che, mediante l'espletamento della procedura ablatoria, non persegue un fine speculativo, bensi' un interesse pubblico - deve poter contestare in giudizio una stima viziata per eccesso. Considerato in diritto 1. - E' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale - in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. - degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilita' pubblica) nella parte in cui non riconoscono anche alla P.A., che proceda all'occupazione provvisoria (o all'espropriazione) di un'area, il diritto di opporsi alla stima dei periti relativa all'indennita' dovuta al privato in ragione dell'occupazione (o dell'espropriazione) del suo fondo per sospetta violazione del principio di parita' di trattamento e del diritto di difesa atteso che ingiustificatamente solo il privato, proprietario del fondo occupato, puo' agire in giudizio per dolersi della inadeguatezza (per difetto) della determinazione dell'indennita' suddetta, mentre non e' azionabile la simmetrica pretesa della P.A. occupante (o espropriante) che lamenti l'erroneita' (per eccesso) della medesima determinazione. 2. - La questione non e' fondata perche' muove da un'inesatta premessa interpretativa, contraddetta dalla giurisprudenza, ancorche' non recente, formatasi in ordine allo specifico punto della legittimazione all'opposizione alla stima dell'indennita' di occupazione. Ed invero l'art. 69 cit. - reso applicabile nella fattispecie dall'art. 43 legge 1 giugno 1939 n. 1089 (che specificamente disciplina l'occupazione degli immobili per eseguire ricerche archeologiche) - prevede che contro la stima del perito avente ad oggetto l'indennita' per occupazione temporanea e' ammesso "richiamo" (id est opposizione) all'Autorita' giudiziaria nei termini e nei modi stabiliti dal precedente art. 51, che parallelamente riguarda l'indennita' espropriativa. Tale disposizione - dopo aver prescritto al primo comma che il decreto espropriativo deve, a cura dell'"espropriante", essere notificato "ai proprietari espropriati" - prosegue al secondo comma stabilendo che "ognuno di essi" puo' proporre opposizione avverso la stima dei periti; aggiunge poi che l'atto di opposizione deve essere intimato (id est notificato) tanto al Prefetto quanto all'"espropriante". Orbene nell'interpretazione strettamente letterale del giudice rimettente questa specificazione in ordine alle formalita' della notificazione dell'atto di opposizione varrebbe a chiarire la portata del termine "ognuno di essi", con cui esordisce il secondo comma, nel senso che la disposizione si riferirebbe esclusivamente ai proprietari espropriati, ancorche' nel comma precedente sia menzionato anche l'ente espropriante. Ma, anche se la formulazione testuale della norma potrebbe forse offrire argomento in favore di una tale lettura (forzatamente) riduttiva, essa e' comunque smentita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi gia' in epoca risalente (sentenze n. 3392 del 1931, n. 1660 del 1935) che ha espressamente riconosciuto la legittimazione dell'espropriante a proporre opposizione alla stima eseguita dal perito, non potendo dalla specificazione sulle formalita' della notifica desumersi "la esclusione di un diritto, che deriva dai principi" (in epoca piu' recente Cass. n. 6618 del 1991 ha poi riconosciuto che anche l'espropriante puo' proporre opposizione davanti alla Corte d'appello avverso la stima dell'indennita' provvisoria nell'ambito della procedura espropriativa ex legge n. 865/71). Tale orientamento e' poi pienamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte in tema di opposizione alla determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione ex lege 22 ottobre 1971 n. 865, la quale ha affermato in particolare che "il principio del giusto indennizzo .. deve essere operante, in base all'art. 42, comma 3, Cost., non soltanto nei confronti dei soggetti passivi dell'espropriazione, ma anche dei soggetti che la promuovono e che, di conseguenza, hanno un interesse a che' l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale" (sentenza n. 365 del 1992; inoltre, in senso conforme, v. anche sentenza n. 173 del 1991). Pertanto, sussistendo gia' in favore dell'ente occupante la tutela giurisdizionale che il giudice rimettente richiede per conformare la normativa censurata ai parametri evocati, la questione va dichiarata non fondata.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilita' pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994. Il presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0431