N. 135 SENTENZA 25 marzo - 13 aprile 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Espropriazione per pubblico interesse - Amministrazione pubblica  che
 proceda all'occupazione provvisoria o all'espropriazione di un'area -
 Diritto  di  opporsi  alla  stima dei periti relativa alla indennita'
 dovuta al privato - Omessa previsione -  Questione  derivata  da  una
 inesatta   premessa   interpretativa   e   contraddetta  anche  dalla
 giurisprudenza -  Richiamo  alla  giurisprudenza  della  Corte  (cfr.
 sentenza n. 365/1992 e sentenza n. 173/1991) - Non fondatezza.
 
 (Legge 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 51 e 69).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.17 del 20-4-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 51 e 69 della
 legge  25  giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilita'
 pubblica) promosso  con  ordinanza  emessa  il  29  aprile  1993  dal
 Tribunale   di   Genova   nel   procedimento   civile   vertente  tra
 l'amministrazione dei beni culturali e ambientale e  Navone  Gerolamo
 ed altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  37,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di  consiglio  del  9  marzo  1994  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso del giudizio promosso dall'Amministrazione dei beni
 culturali  e  ambientali  -  in favore della quale era stata disposta
 l'occupazione provvisoria di un terreno al fine di eseguire lavori di
 scavo in  zona  archeologica  -  contro  Navone  Gerolamo  ed  altri,
 proprietari   del   terreno,   per  la  determinazione  della  giusta
 indennita'  di   occupazione   quantificata   (in   misura   ritenuta
 eccessivamente  elevata)  dal perito nominato dal Prefetto di Savona,
 l'adito Tribunale di Genova ha  sollevato  questione  incidentale  di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865
 n. 2359 nella parte in cui  non  riconoscono  anche  alla  P.A.,  che
 proceda all'occupazione provvisoria di un'area, il diritto di opporsi
 alla  stima  dei  periti  avente  ad  oggetto  l'indennita' dovuta al
 proprietario in ragione dell'occupazione del suo fondo  per  sospetta
 violazione  del  principio di parita' di trattamento (art. 3 Cost.) e
 del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
    Osserva  in  particolare  il  tribunale  rimettente  -  esaminando
 l'eccezione,  proposta  dai  convenuti,  di difetto di legittimazione
 attiva dell'Amministrazione attrice - che ex art. 51 cit. (richiamato
 dal successivo  art.  69)  e'  consentito  opporsi  alla  valutazione
 peritale  unicamente  ai  proprietari  che  subiscono  l'occupazione,
 ognuno dei quali - secondo il tenore letterale della  disposizione  -
 puo'  proporre  avanti  l'Autorita'  giudiziaria  competente  le  sue
 istanze contro la stima fatta dai periti  e  contro  la  liquidazione
 delle  spese; quindi possono dolersi della stima solo i privati e non
 anche  l'Amministrazione occupante, sicche' quest'ultima nel giudizio
 promosso sarebbe priva di legittimazione.
    Cio' pero' contrasta con  il  principio  di  eguaglianza  (art.  3
 Cost.)  e  la  garanzia  di  tutela  giurisdizionale  (art. 24 Cost.)
 riconosciuta a tutti i  soggetti  nel  nostro  ordinamento,  compresa
 anche  la  P.A.; come i privati - rileva conclusivamente il tribunale
 rimettente - possono agire innanzi all'A.G.O. pretendendo di ottenere
 il giusto indennizzo per la privazione totale  o  parziale  del  loro
 diritto di proprieta', cosi' anche la P.A. occupante (o espropriante)
 -   che,  mediante  l'espletamento  della  procedura  ablatoria,  non
 persegue un fine speculativo, bensi' un  interesse  pubblico  -  deve
 poter contestare in giudizio una stima viziata per eccesso.
                        Considerato in diritto
    1.  -  E'  stata  sollevata  questione incidentale di legittimita'
 costituzionale - in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. - degli  artt.
 51  e  69  legge  25 giugno 1865 n. 2359 (Espropriazioni per causa di
 utilita' pubblica) nella parte in  cui  non  riconoscono  anche  alla
 P.A.,  che proceda all'occupazione provvisoria (o all'espropriazione)
 di un'area, il diritto di opporsi  alla  stima  dei  periti  relativa
 all'indennita'  dovuta  al  privato  in  ragione  dell'occupazione (o
 dell'espropriazione)  del  suo  fondo  per  sospetta  violazione  del
 principio  di  parita'  di trattamento e del diritto di difesa atteso
 che ingiustificatamente  solo  il  privato,  proprietario  del  fondo
 occupato, puo' agire in giudizio per dolersi della inadeguatezza (per
 difetto) della determinazione dell'indennita' suddetta, mentre non e'
 azionabile   la   simmetrica   pretesa   della   P.A.   occupante  (o
 espropriante) che lamenti l'erroneita' (per eccesso)  della  medesima
 determinazione.
    2.  -  La  questione  non  e' fondata perche' muove da un'inesatta
 premessa interpretativa, contraddetta dalla giurisprudenza, ancorche'
 non  recente,  formatasi  in  ordine  allo  specifico   punto   della
 legittimazione   all'opposizione   alla   stima   dell'indennita'  di
 occupazione.
    Ed invero l'art. 69 cit.  -  reso  applicabile  nella  fattispecie
 dall'art.  43  legge  1  giugno  1939  n.  1089  (che  specificamente
 disciplina  l'occupazione  degli  immobili  per   eseguire   ricerche
 archeologiche)  -  prevede  che  contro la stima del perito avente ad
 oggetto l'indennita' per occupazione temporanea e' ammesso "richiamo"
 (id est opposizione) all'Autorita' giudiziaria nei termini e nei modi
 stabiliti  dal  precedente  art.  51,  che  parallelamente   riguarda
 l'indennita'  espropriativa. Tale disposizione - dopo aver prescritto
 al  primo  comma  che  il  decreto   espropriativo   deve,   a   cura
 dell'"espropriante", essere notificato "ai proprietari espropriati" -
 prosegue  al  secondo  comma  stabilendo  che  "ognuno  di essi" puo'
 proporre opposizione avverso la stima dei periti;  aggiunge  poi  che
 l'atto  di opposizione deve essere intimato (id est notificato) tanto
 al Prefetto quanto all'"espropriante".
    Orbene nell'interpretazione  strettamente  letterale  del  giudice
 rimettente  questa  specificazione  in  ordine  alle formalita' della
 notificazione dell'atto di opposizione varrebbe a chiarire la portata
 del termine "ognuno di essi", con cui esordisce il secondo comma, nel
 senso  che  la  disposizione   si   riferirebbe   esclusivamente   ai
 proprietari   espropriati,   ancorche'   nel   comma  precedente  sia
 menzionato anche l'ente espropriante.
    Ma,  anche  se la formulazione testuale della norma potrebbe forse
 offrire argomento  in  favore  di  una  tale  lettura  (forzatamente)
 riduttiva, essa e' comunque smentita dalla giurisprudenza della Corte
 di cassazione formatasi gia' in epoca risalente (sentenze n. 3392 del
 1931,  n.  1660  del  1935)  che  ha  espressamente  riconosciuto  la
 legittimazione dell'espropriante a proporre  opposizione  alla  stima
 eseguita   dal   perito,   non  potendo  dalla  specificazione  sulle
 formalita' della notifica desumersi "la esclusione di un diritto, che
 deriva dai principi" (in epoca piu' recente Cass. n. 6618 del 1991 ha
 poi riconosciuto che anche l'espropriante puo'  proporre  opposizione
 davanti   alla  Corte  d'appello  avverso  la  stima  dell'indennita'
 provvisoria nell'ambito della procedura  espropriativa  ex  legge  n.
 865/71).
    Tale orientamento e' poi pienamente coerente con la giurisprudenza
 di   questa   Corte   in  tema  di  opposizione  alla  determinazione
 dell'indennita' di espropriazione e di occupazione ex lege 22 ottobre
 1971 n. 865, la quale ha affermato in particolare che  "il  principio
 del  giusto  indennizzo .. deve essere operante, in base all'art. 42,
 comma 3, Cost., non  soltanto  nei  confronti  dei  soggetti  passivi
 dell'espropriazione,  ma  anche dei soggetti che la promuovono e che,
 di conseguenza, hanno un interesse a che' l'indennizzo non travalichi
 la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale" (sentenza  n.
 365  del  1992;  inoltre, in senso conforme, v. anche sentenza n. 173
 del 1991).
    Pertanto, sussistendo gia' in favore dell'ente occupante la tutela
 giurisdizionale che il giudice rimettente richiede per conformare  la
 normativa  censurata ai parametri evocati, la questione va dichiarata
 non fondata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 (Espropriazioni per
 causa di utilita' pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3  e
 24  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Genova  con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.
                        Il presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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