N. 140 ORDINANZA 25 marzo - 13 aprile 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 I.R.Pe.F.  -  Pagamento  - Impossibilita' economica - Soprattassa del
 40% per il ritardo nel pagamento da effettuarsi  mediante  versamento
 diretto  - Trattamento ingiustificatamente discriminatorio rispetto a
 quello riservato al contribuente per il mancato pagamento di  imposta
 da  riscuotere  mediante  iscrizione  a  ruolo - Discrezionalita' del
 legislatore - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.17 del 20-4-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.
 29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
 imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1993
 dalla  Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso
 proposto  da  Messina  Salvatore  contro  l'Ufficio II.DD. di Mestre,
 iscritta al n. 655 del registro ordinanze  1993  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  44, prima serie speciale,
 dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9  marzo 1994 il Giudice
 relatore Renato Granata;
                               ORDINANZA
    Ritenuto che, in un giudizio promosso da un  contribuente  avverso
 l'irrogazione di soprattassa su I.R.Pe.F. non tempestivamente versata
 a  causa di (dedotte) gravi difficolta' finanziarie in cui versava la
 sua azienda (il cui principale  cliente,  il  Governo  libico,  aveva
 bloccato in quel periodo tutti i pagamenti nei riguardi dei fornitori
 italiani),  la Commissione tributaria di 2 grado di Venezia (adita in
 sede di impugnazione avverso la decisione di  primo  grado  reiettiva
 del  ricorso)  ha  sollevato,  con  ordinanza  del  28  gennaio 1993,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del  d.P.R.  29
 settembre  1973  n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
 dirette), nella  parte  in  cui  sanziona  con  l'applicazione  della
 soprattassa  del  40%  il  ritardo  nel  pagamento  dell'imposta,  da
 effettuarsi mediante versamento diretto, anche  nell'ipotesi  in  cui
 questo  sia (come nella specie) determinato da (ad avviso del giudice
 a quo,  acclarata)  impossibilita'  economica  del  contribuente  per
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
      che,  ad  avviso  della Commissione rimettente, nella situazione
 considerata si avrebbe, infatti, un  trattamento  ingiustificatamente
 discriminato  rispetto  a  quello  riservato  al  contribuente  nella
 parallela  (e  sostanzialmente  non  diversa)  ipotesi   di   mancato
 pagamento  di  imposta da riscuotere mediante iscrizione a ruolo; con
 riguardo alla quale ultima, ai  sensi  dell'art.  97,  quinto  comma,
 dello   stesso   d.P.R.  n.  602,  non  si  fa  luogo,  invece,  alla
 applicazione della pena pecuniaria (prevista nel  precedente  co.  1)
 "se   il  contribuente  prova  che  il  mancato  pagamento  e'  stato
 determinato da impossibilita' economica";
      che, l'Avvocatura, per l'intervenuto  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri, ha concluso per l'infondatezza della impugnativa;
    Considerato  che,  rispetto  al  generale principio di irrilevanza
 delle  difficolta'  economiche  del  debitore  ai  fini  della  (non)
 imputabilita'   dell'inadempimento  di  obbligazioni  pecuniarie,  la
 riferita disposizione dell'art. 97, quinto comma, del d.P.R. 602/1973
 ha carattere innegabilmente derogatorio;
     che cio' di per se' comporta la manifesta inammissibilita'  della
 odierna questione, stante che nel rapporto tra norma generale e norma
 derogatoria,  la  seconda  puo'  bensi'  formare oggetto ma non anche
 invece essere utilizzata come tertium comparationis nel  giudizio  di
 legittimita'   costituzionale   per   violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione (cfr. nn. 2/1982; 17, 427/1990; 194/1991, ex plurimis);
     che i rilievi di merito del giudice  a  quo  non  possono  quindi
 trovare  altro  interlocutore che il legislatore il quale peraltro si
 e' gia' mosso nella direzione di un diverso bilanciamento  tra  an  e
 quantum della misura in esame con l'art. 6, comma 3, d.-l. 4 febbraio
 1994   n.   90,   in  corso  di  conversione  (non  applicabile  alla
 fattispecie);
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973
 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte  dirette),  per
 violazione  dell'art.  3 della Costituzione in relazione all'art. 97,
 quinto comma,  dello  stesso  decreto,  sollevata  dalla  Commissione
 tributaria di secondo grado di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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