N. 140 ORDINANZA 25 marzo - 13 aprile 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. I.R.Pe.F. - Pagamento - Impossibilita' economica - Soprattassa del 40% per il ritardo nel pagamento da effettuarsi mediante versamento diretto - Trattamento ingiustificatamente discriminatorio rispetto a quello riservato al contribuente per il mancato pagamento di imposta da riscuotere mediante iscrizione a ruolo - Discrezionalita' del legislatore - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92). (Cost., art. 3).(GU n.17 del 20-4-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1993 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto da Messina Salvatore contro l'Ufficio II.DD. di Mestre, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Renato Granata; ORDINANZA Ritenuto che, in un giudizio promosso da un contribuente avverso l'irrogazione di soprattassa su I.R.Pe.F. non tempestivamente versata a causa di (dedotte) gravi difficolta' finanziarie in cui versava la sua azienda (il cui principale cliente, il Governo libico, aveva bloccato in quel periodo tutti i pagamenti nei riguardi dei fornitori italiani), la Commissione tributaria di 2 grado di Venezia (adita in sede di impugnazione avverso la decisione di primo grado reiettiva del ricorso) ha sollevato, con ordinanza del 28 gennaio 1993, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette), nella parte in cui sanziona con l'applicazione della soprattassa del 40% il ritardo nel pagamento dell'imposta, da effettuarsi mediante versamento diretto, anche nell'ipotesi in cui questo sia (come nella specie) determinato da (ad avviso del giudice a quo, acclarata) impossibilita' economica del contribuente per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che, ad avviso della Commissione rimettente, nella situazione considerata si avrebbe, infatti, un trattamento ingiustificatamente discriminato rispetto a quello riservato al contribuente nella parallela (e sostanzialmente non diversa) ipotesi di mancato pagamento di imposta da riscuotere mediante iscrizione a ruolo; con riguardo alla quale ultima, ai sensi dell'art. 97, quinto comma, dello stesso d.P.R. n. 602, non si fa luogo, invece, alla applicazione della pena pecuniaria (prevista nel precedente co. 1) "se il contribuente prova che il mancato pagamento e' stato determinato da impossibilita' economica"; che, l'Avvocatura, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per l'infondatezza della impugnativa; Considerato che, rispetto al generale principio di irrilevanza delle difficolta' economiche del debitore ai fini della (non) imputabilita' dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la riferita disposizione dell'art. 97, quinto comma, del d.P.R. 602/1973 ha carattere innegabilmente derogatorio; che cio' di per se' comporta la manifesta inammissibilita' della odierna questione, stante che nel rapporto tra norma generale e norma derogatoria, la seconda puo' bensi' formare oggetto ma non anche invece essere utilizzata come tertium comparationis nel giudizio di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione (cfr. nn. 2/1982; 17, 427/1990; 194/1991, ex plurimis); che i rilievi di merito del giudice a quo non possono quindi trovare altro interlocutore che il legislatore il quale peraltro si e' gia' mosso nella direzione di un diverso bilanciamento tra an e quantum della misura in esame con l'art. 6, comma 3, d.-l. 4 febbraio 1994 n. 90, in corso di conversione (non applicabile alla fattispecie);
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette), per violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 97, quinto comma, dello stesso decreto, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0436