N. 141 ORDINANZA 25 marzo - 13 aprile 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione - Esercizio dell'azione di ripetizione di somme corrisposte
 dal  conduttore  in  violazione  dei divieti e dei limiti posti dalla
 legge  -  Termine  di   decadenza   di   mesi   sei   -   Trattamento
 ingiustificatamente   differenziato   rispetto   alla  posizione  del
 locatore  -  Presupposta  la  sostanziale   omogeneita'   delle   due
 situazioni  soggettive in realta' tra loro non comparabili in ragione
 delle  diverse esigenze alle quali rispondono - Richiesta di sentenza
 additiva - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.17 del 20-4-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  79,  secondo
 comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
 di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993
 dal  Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la societa'
 Finaval e la societa'  Enoroma,  iscritta  al  n.  693  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di  consiglio  del  9  marzo  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Ruperto;
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 nel corso di
 un giudizio civile promosso,  "oltre  i  sei  mesi  dalla  riconsegna
 dell'immobile   locato",   dalla  societa'  Finaval,  locatrice,  nei
 confronti della societa' Enoroma, conduttrice, per  il  pagamento  di
 somme  da  quest'ultima  dovute,  il Pretore di Roma ha sollevato, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  79,  secondo  comma, della legge 27 luglio
 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili  urbani),  nella
 parte  in  cui prevede, per l'esercizio dell'azione di ripetizione di
 somme corrisposte dal conduttore in  violazione  dei  divieti  e  dei
 limiti  posti  dalla  legge - e non anche per l'esercizio dell'azione
 volta  ad  ottenere  somme  non  percepite  dal   locatore,   sebbene
 legalmente  a  lui  spettanti  -  il termine di decadenza di sei mesi
 dalla riconsegna dell'immobile;
      che,  ad  avviso  del  Pretore,  non  risulta  in   alcun   modo
 giustificato   il   trattamento  differenziato  della  posizione  del
 locatore rispetto a quella del conduttore;
      che e' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, il
 quale   ha   concluso   per   l'inammissibilita'   o   comunque   per
 l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  il  giudice  a quo postula l'estensione mediante
 sentenza additiva del trattamento previsto dalla norma impugnata  per
 l'anzidetta  ipotesi di esercizio dell'azione di ripetizione di somme
 corrisposte dal conduttore in violazione dei  divieti  e  dei  limiti
 posti  dalla  legge, all'altra ipotesi, pure indicata, dell'esercizio
 dell'azione da parte  del  locatore  volta  a  conseguire  somme  non
 percepite  ma  legalmente  dovutegli, sull'asserito presupposto della
 sostanziale omogeneita' delle due situazioni;
      che  in  realta'  la  pretesa  del  locatore  discende   da   un
 regolamento  negoziale  secundum  legem, e si inserisce razionalmente
 nella generale previsione dell'art. 2948, n. 3,  del  codice  civile,
 concernente la prescrizione quinquennale dell'azione del locatore per
 il pagamento delle pigioni;
      che,  viceversa,  la  ratio  dell'art.  79, secondo comma, della
 legge n. 392 del 1978 - in coerenza con  la  finalita'  sanzionatoria
 della  nullita'  prevista  nel  primo  comma  - e' volta ad eliminare
 l'incertezza connessa ad una convenzione che, sia pure pro quota,  si
 assume  contra  legem,  per  cui  l'azione  del conduttore implica la
 previa  determinazione  del  canone  legalmente  dovuto  e   la   sua
 proponibilita'  e'  ragionevolmente limitata ad un circoscritto lasso
 di tempo;
      che pertanto, trattandosi di situazioni soggettive tra loro  non
 comparabili  in ragione delle diverse esigenze alle quali rispondono,
 deve escludersi la lamentata disparita' di trattamento, e la relativa
 questione va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  79,  secondo  comma, della legge 27 luglio
 1978,  n.  392,  sollevata,   in   riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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