N. 156 ORDINANZA 14 - 21 aprile 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - G.I.P. - Accertamento di fatto diverso da come indicato nel decreto che dispone il giudizio - Trasmissione degli atti al p.m. - Omessa previsione - Preclusione per l'imputato di richiedere il giudizio abbreviato con riferimento alla nuova contestazione dell'imputazione - Censura di norma inapplicabile nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 562, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.18 del 27-4-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 562, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1993 dal Pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi salentina - nel procedimento penale a carico di Grasso Nicola, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi salentina - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 562, primo e secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non dispone che il giudice per le indagini preliminari, ove accerti che il fatto e' diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, debba trasmettere gli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, secondo comma, del codice di procedura penale, perche' emetta altro decreto di citazione a giudizio senza preclusione per l'imputato di richiedere, ai sensi dell'art. 555, lett. e), del codice di procedura penale, il giudizio abbreviato con riferimento alla nuova contestazione dell'imputazione"; che, secondo quanto espone il giudice a quo, nel corso dell'udienza per il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto che il fatto fosse diverso da come descritto nel decreto che disponeva il giudizio e pertanto, non potendo decidere "allo stato degli atti" li ha restituiti al pubblico ministero; quest'ultimo, modificata l'imputazione nel senso indicato dal giudice per le indagini preliminari, ha emesso altro decreto di citazione a giudizio omettendo l'avviso all'imputato della facolta' di richiedere il giudizio abbreviato sulla nuova imputazione, cosi' riconducendo la fattispecie sotto il disposto dell'art. 562, secondo comma, del codice di procedura penale; che in tal modo, ad avviso del Pretore di Lecce, la norma impugnata avrebbe illegittimamente precluso all'imputato la possibilita' di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato, ponendosi percio' in contrasto con i parametri costituzionali prima indicati; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione. Considerato che la norma della cui costituzionalita' dubita il Pretore di Lecce attiene alla formazione di un atto - il decreto di citazione a giudizio - gia' emesso nella fase antecedente a quella dibattimentale in cui si trova il giudizio a quo, e pertanto la norma stessa non puo' piu' ricevere applicazione se non previa dichiarazione di nullita' del decreto di citazione per mancanza dell'indicazione prevista dall'art. 555, lett. e), del codice di procedura penale; che il secondo comma del citato art. 555 non prevede pero' tra le ipotesi di nullita' del decreto di citazione a giudizio la mancanza della detta indicazione, con la conseguenza che, anche in caso di ritenuta fondatezza della questione sollevata, la stessa non potrebbe comunque avere alcuna concreta rilevanza nella fase processuale in cui si trova il giudice remittente, non essendo stata impugnata, in parte qua, anche la norma di cui al secondo comma dell'art. 555 cit.; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 562, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione dal Pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi salentina - con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0452