N. 160 ORDINANZA 14 - 21 aprile 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio abbreviato ammesso alla udienza preliminare - Svolgimento con esclusione della pubblicita' - Identica questione gia' dichiarata dalla Corte inammissibile (cfr. sentenza n. 373/1992) - Discrezionalita' del legislatore - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., artt. 441, primo comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma). (Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, prima parte; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6)(GU n.18 del 27-4-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 441, primo comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Beduini Albano ed altri, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli. Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Beduini Albano ed altri, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia - con ordinanza del 14 gennaio 1992 (R.O. n. 792 del 1993) - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 441, primo comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispongono che il giudizio abbreviato ammesso all'udienza preliminare si svolge senza il pubblico, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione nonche' con gli artt. 2, primo comma, prima parte, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952); che secondo il giudice remittente vi e' contrasto tra la normativa che regola lo svolgimento del giudizio abbreviato escludendone la pubblicita' (il combinato disposto degli artt. 441, primo comma, 421, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di procedura penale) e l'art. 1, primo comma, prima parte, della legge delega n. 81 del 1987 secondo cui "Il codice di procedura penale deve .... adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale"; che, in particolare, le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con le regole dettate in tema di pubblicita' del processo dalle convenzioni internazionali, violando l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, secondo cui la sentenza che accerta la fondatezza di un'accusa penale "deve essere resa pubblicamente" ed eventuali deroghe al regime di pubblicita' devono essere adottate dal giudice per rispondere a specifiche esigenze (interessi dei minori, ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, potenziale pregiudizio alla giustizia); che, sempre secondo il giudice a quo, la normativa denunciata violerebbe anche l'art. 76 della Costituzione che fissa i limiti del potere normativo delegato, dettando una disciplina del giudizio abbreviato non adeguata alla normativa di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia; che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Considerato che con la sentenza n. 373 del 1992 questa Corte ha gia' dichiarato inammissibile identica questione di legittimita' costituzionale; che in tale decisione la Corte - dopo aver ribadito che "la pubblicita' del giudizio, specie di quello penale, costituisce un principio essenziale dell'ordinamento democratico, fondato sulla sovranita' popolare sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia" - ha sottolineato come nella peculiare disciplina dettata per il giudizio abbreviato entrino in gioco interessi diversi che solo il legislatore puo' valutare comparativamente e bilanciare nell'ambito della sua discrezionalita'; che nella sua ordinanza di rinvio il giudice a quo non ha indicato nuovi profili di incostituzionalita' delle norme denunciate ne' ha svolto nuove argomentazioni a sostegno delle censure di incostituzionalita' prospettate; che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 441, primo comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di procedura penale nella parte in cui dispongono che il giudizio abbreviato ammesso all'udienza preliminare si svolge senza il pubblico, in riferimento all'art. 76 della Costituzione nonche' agli artt. 2, primo comma, prima parte, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), sollevata dal Tribunale di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0456