N. 229 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 1993
N. 229 Ordinanza emessa il 17 novembre 1993 dal tribunale di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Gasco Stefano Processo penale - Norme transitorie - Procedimenti in fase istruttoria che proseguono secondo le norme anteriormente vigenti - Possibilita' di rinviare a giudizio un imputato di reato connesso anche se non interrogato sul fatto o il fatto non sia stato enunciato su un mandato rimasto senza effetto purche' dette condizioni si siano verificate nei confronti di altri coimputati - Lesione del diritto di difesa. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 242, primo comma, lett. c)). (Cost., art. 24).(GU n.19 del 4-5-1994 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 11/92 reg. gen. a carico di Maggiore Antonino + 17; Sentito il relatore e visti gli atti del procedimento penale a carico di Maggiore Antonino + 17; Ritenuto che l'ordinanza di rinvio a giudizio del 10 febbraio 1992 e' stata emessa dal locale giudice istruttore nei confronti anche di Gasco Stefano senza che tale imputato sia stato interrogato sul fatto o il fatto sia stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto; Considerato che la difesa del Gasco ha eccepito la nullita' della suddetta ordinanza per violazione dell'art. 376 del c.p.p. abrogato che vieta il rinvio a giudizio dell'imputato nel difetto delle condizioni teste' specificate; Ritenuto che l'art. 242 delle norme transitorie del vigente c.p.p., al primo comma, lett. c), dispone che ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se si tratta di procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del c.p.p. abrogato, per il quale le condizioni indicate nella lettera a) (avvenuto compimento di un atto di istruzione del quale e' previsto il deposito e contestazione del fatto all'imputato ovvero enunciazione del fatto all'imputato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto), ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati, ovvero a una sola delle imputazioni sempre che, alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano gia' riuniti; Considerato che, nella specie, il fatto era stato contestato ad altri imputati nello stesso processo formatosi a norma dell'art. 45 del c.p.p. abrogato; Ritenuto che l'applicazione della norma di cui all'art. 242, lett. c), in esame si pone in contrasto con tutta la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del c.p.p. abrogato intorno alla norma di cui all'art. 376, stesso codice, collegato con l'altra norma di cui all'art. 185, n. 3, del c.p.p. abrogato che sanciva la nullita' insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, per violazione del diritto di difesa nel caso in cui, come nella specie si e' verificato, l'imputato sia rinviato a giudizio senza aver avuto notizia, sostanziale o formale, dell'imputazione rivoltagli; Ritenuto che sia la norma dell'art. 376 che quella dell'art. 185 del c.p.p. abrogato sono state emanate in applicazione della norma generale di cui all'art. 24 della Costituzione che, al secondo comma, sancisce l'inviolabilita' del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento e che e' in contrasto con tale norma, ancora vigente, l'art. 242 delle norme transitorie del c.p.p. vigente se interpretato, come spesso avviene, e come la sua formulazione letterale sembra consentire, nel senso che l'imputato di un reato connesso puo' essere rinviato a giudizio, secondo le abrogate norme, anche se non e' stato interrogato sul fatto o il fatto e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto purche' queste condizioni si siano verificate nei confronti di altri coimputati; Ritenuto che il giudizio nei confronti dell'imputato Gasco Stefano non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 242, primo comma, lett. c), della norma transitoria del c.p.p. vigente in rapporto all'art. 24 della Costituzione; Considerato che la questione suddetta non appare manifestamente infondata;
Solleva la questione di costituzionalita' della norma teste' menzionata e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso nei confronti del solo imputato Gasco Stefano; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale - che viene letta al dibattimento - sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Caltagirone il 17 novembre 1993. Il presidente: VARSALLONA I giudici: ALZETTA - VALLE 94C0466