N. 229 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 1993

                                N. 229
 Ordinanza emessa il 17 novembre 1993 dal tribunale di Caltagirone nel
 procedimento penale a carico di Gasco Stefano
 Processo penale - Norme transitorie - Procedimenti in fase
    istruttoria che proseguono secondo le norme anteriormente  vigenti
    -  Possibilita'  di  rinviare  a  giudizio  un  imputato  di reato
    connesso anche se non interrogato sul fatto o  il  fatto  non  sia
    stato  enunciato su un mandato rimasto senza effetto purche' dette
    condizioni si siano verificate nei confronti di altri coimputati -
    Lesione del diritto di difesa.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 242, primo comma, lett. c)).
 (Cost., art. 24).
(GU n.19 del 4-5-1994 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  penale  n.
 11/92 reg. gen. a carico di Maggiore Antonino + 17;
    Sentito  il  relatore  e  visti gli atti del procedimento penale a
 carico di Maggiore Antonino + 17;
    Ritenuto che l'ordinanza di rinvio a giudizio del 10 febbraio 1992
 e' stata emessa dal locale giudice istruttore nei confronti anche  di
 Gasco Stefano senza che tale imputato sia stato interrogato sul fatto
 o il fatto sia stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto;
    Considerato  che la difesa del Gasco ha eccepito la nullita' della
 suddetta ordinanza per violazione dell'art. 376 del  c.p.p.  abrogato
 che  vieta  il  rinvio  a  giudizio  dell'imputato  nel difetto delle
 condizioni teste' specificate;
    Ritenuto che  l'art.  242  delle  norme  transitorie  del  vigente
 c.p.p.,  al  primo  comma,  lett.  c), dispone che ai procedimenti in
 corso alla data di  entrata  in  vigore  del  codice  proseguono  con
 l'applicazione  delle  norme  anteriormente  vigenti  se si tratta di
 procedimenti  connessi  a norma dell'art. 45 del c.p.p. abrogato, per
 il quale le condizioni indicate nella lettera a) (avvenuto compimento
 di un atto  di  istruzione  del  quale  e'  previsto  il  deposito  e
 contestazione  del  fatto  all'imputato ovvero enunciazione del fatto
 all'imputato in un mandato o in un  ordine  rimasto  senza  effetto),
 ricorrono  anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati,
 ovvero a una sola delle imputazioni sempre che, alla data di  entrata
 in vigore del codice i procedimenti siano gia' riuniti;
    Considerato  che,  nella  specie, il fatto era stato contestato ad
 altri imputati nello stesso processo formatosi a norma  dell'art.  45
 del c.p.p. abrogato;
    Ritenuto che l'applicazione della norma di cui all'art. 242, lett.
 c),  in  esame  si  pone  in  contrasto  con  tutta la giurisprudenza
 formatasi sotto il vigore del c.p.p. abrogato intorno alla  norma  di
 cui  all'art.  376, stesso codice, collegato con l'altra norma di cui
 all'art. 185, n. 3, del  c.p.p.  abrogato  che  sanciva  la  nullita'
 insanabile,  rilevabile  in  ogni stato e grado del procedimento, per
 violazione del diritto di difesa nel caso in cui, come  nella  specie
 si e' verificato, l'imputato sia rinviato a giudizio senza aver avuto
 notizia, sostanziale o formale, dell'imputazione rivoltagli;
    Ritenuto  che  sia la norma dell'art. 376 che quella dell'art. 185
 del c.p.p. abrogato sono state emanate in  applicazione  della  norma
 generale di cui all'art. 24 della Costituzione che, al secondo comma,
 sancisce  l'inviolabilita'  del  diritto  alla difesa in ogni stato e
 grado del procedimento e che e' in contrasto con tale  norma,  ancora
 vigente,  l'art.  242  delle  norme transitorie del c.p.p. vigente se
 interpretato,  come  spesso  avviene,  e  come  la  sua  formulazione
 letterale  sembra  consentire,  nel  senso che l'imputato di un reato
 connesso puo' essere rinviato a giudizio, secondo le abrogate  norme,
 anche  se  non  e'  stato  interrogato  sul fatto o il fatto e' stato
 enunciato  in  un  mandato  rimasto  senza  effetto  purche'   queste
 condizioni si siano verificate nei confronti di altri coimputati;
    Ritenuto che il giudizio nei confronti dell'imputato Gasco Stefano
 non  puo'  essere  definito indipendentemente dalla risoluzione della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 242, primo  comma,
 lett.  c),  della  norma  transitoria  del c.p.p. vigente in rapporto
 all'art. 24 della Costituzione;
    Considerato che la questione suddetta  non  appare  manifestamente
 infondata;
    Solleva  la  questione  di  costituzionalita'  della  norma teste'
 menzionata e dispone l'immediata trasmissione degli atti  alla  Corte
 costituzionale  sospendendo  il  giudizio  in corso nei confronti del
 solo imputato Gasco Stefano;
    Ordina che a cura della cancelleria  l'ordinanza  di  trasmissione
 degli   atti   alla   Corte  costituzionale  -  che  viene  letta  al
 dibattimento  -  sia  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
    Cosi'  deciso  nella  camera  di  consiglio   del   Tribunale   di
 Caltagirone il 17 novembre 1993.
                       Il presidente: VARSALLONA
                                            I giudici: ALZETTA - VALLE
 94C0466