N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 1994

                                N. 246
 Ordinanza emessa il 1  febbraio  1994  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per il Molise sul ricorso proposto da Eliseo Giorgio contro
 la regione Molise
 Regione Molise - Impiego regionale - Personale inquadrato nei ruoli
    della   regione   in  base  alla  legge  regionale  n.  10/1981  e
    successivamente  pervenuto  all'ottavo   livello   retributivo   -
    Valutazione   dell'anzianita'  ai  fini  del  reinquadramento  con
    l'attribuzione di punteggio massimo per  otto  anni  di  servizio,
    pari   a   quarantotto   punti,   dopo  la  riduzione  percentuale
    dell'anzianita' complessiva valutabile per gli  anni  di  servizio
    prestati  in  qualifiche  inferiori  -  Previsione, con successiva
    legge autodefinita di interpretazione che le riduzioni percentuali
    vadano  ad  incidere  su  un'anzianita'   complessiva   valutabile
    comunque  non superiore ad otto anni - Conseguente preclusione del
    conseguimento del punteggio massimo riconosciuto per  l'anzianita'
    (quarantotto  punti)  per  i  dipendenti  aventi  anni di servizio
    soggetti a riduzioni in quanto prestati in qualifiche inferiori  -
    Irrazionalita'  ed  incidenza  sul  diritto  di difesa in giudizio
    nonche' sui principi di tutela giurisdizionale e di  imparzialita'
    e  buon  andamento  della p.a. - Elusione dl giudicato e incidenza
    sull'autonomia e indipendenza  della  magistratura  -  Riferimenti
    alle  sentenze  della Corte costituzionale nn. 56/1989, 233/1988 e
    155/1990.
 (Legge regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113).
(GU n.19 del 4-5-1994 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso  n.  57/1994  reg.
 gen.,  proposto  da  Eliseo  Giorgio  rappresentato  e  difeso  dagli
 avvocati prof. Enzo Cardi e Giovanni De Notariis, presso quest'ultimo
 elettivamente domiciliato in Campobasso, alla via De Attellis  n.  5;
 contro la regione Molise, in persona del presidente pro-tempore della
 giunta  regionale,  rappresentata  e difesa dall'avv. Arturo Messere,
 presso cui e'  elettivamente  domiciliata  in  Campobasso,  alla  via
 Mazzini, 38; per l'annullamento, previa sospensione della delibera di
 giunta  regionale  n.  3759  del  29  settembre  1993,  notificata al
 ricorrente il 21 ottobre successivo, nonche' della  deliberazione  di
 giunta regionale n. 3260 del 23 agosto 1993;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Molise;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti del giudizio;
    Alla  camera  di  consiglio del 1 febbraio 1994, relatore il dott.
 Massimo Basilavecchia uditi  gli  avvocati  Giovanni  De  Notariis  e
 Margherita Messere per delega dell'avv. Arturo Messere;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Il ricorrente, premesso di essere dipendente della regione Molise,
 espone  che,  in  base alla sua posizione, avrebbe avuto pieno titolo
 all'applicazione  della  legge  regionale  n.  5  del  1989,  che  ha
 previsto,  secondo  una  ratio  riconosciuta suscettibile di positiva
 valutazione sotto il profilo della legittimita' costituzionale  dalla
 Corte  costituzionale con sentenza n. 56 del 1989, il reinquadramento
 dei dipendenti transitati nella regione entro il 31 gennaio  1981  al
 fine   di  favorire  la  perequazione  delle  posizioni  di  tutti  i
 dipendenti, eliminando  il  vantaggio  determinatosi  in  favore  dei
 dipendenti  passati  alla  regione  in  epoche  successive  alla data
 ricordata.
    Senonche',  la  regione  Molise,  dopo   aver   fornito   dapprima
 un'interpretazione    ampia    della    valutazione   del   requisito
 dell'anzianita', ritenendo che il punteggio massimo riconosciuto  per
 otto  anni  di  servizio,  pari a quarantotto, andasse applicato dopo
 aver ridotto percentualmente l'anzianita' complessiva  valutabile  in
 base  al  quarto  e quinto comma dell'art. 3 della legge (delibere di
 giunta 5821 del 10  dicembre  1990  e  292  del  17  febbraio  1992),
 fissando  un  criterio applicato altresi' al personale degli enti sub
 regionali, modificava  il  proprio  orientamento,  ritenendo  che  le
 riduzioni   percentuali   andassero   ad  incidere  su  un'anzianita'
 complessiva valutabile comunque non superiore ad anni otto,  in  modo
 da  precludere  a  tutti  i ricorrenti il conseguimento del punteggio
 massimo riconosciuto per l'anzianita' (48) avendo tutti qualche  anno
 di  servizio  soggetto  a  riduzione in quanto prestato in qualifiche
 inferiori. Pertanto l'Eliseo si vedeva attribuito il settimo livello,
 e non l'ottavo, come richiesto,  sicche'  egli  ricorreva  dinanzi  a
 questo t.a.r.
    L'interpretazione  piu'  ampia  riceveva, in sede giurisdizionale,
 l'avallo dell'adito t.a.r. Molise (sentenze 90  e  91  del  7  maggio
 1993);   tuttavia   la   regione  perseverava  nel  nuovo  indirizzo,
 pervenendo ad appellare la sentenza del  t.a.r.  e,  addirittura,  ad
 emanare  la  legge  regionale  7  luglio  1993, n. 16, con la quale i
 criteri della legge n. 5/1989 erano interpretati e  precisati,  e  in
 applicazione  della  quale  la giunta adottava l'atto oggi impugnato,
 con cui veniva disposto il riesame di tutte le  situazioni  pendenti,
 anche  se  in  corso  di  giudizio,  beneficiarie del piu' favorevole
 criterio ripudiato e venivano impegnati gli  enti  sub  regionali  ad
 attivarsi nello stesso senso.
    Il  ricorrente  impugna  tale delibera, e ne chiede la sospensione
 per il danno grave e irreparabile derivante dall'adozione  dei  nuovi
 criteri di cui alla legge regionale n. 16 del 1993.
    In diritto, si deduce:
      1)  eccesso di potere per violazione del giudicato, in quanto la
 regione, avendo affidato la soluzione della controversia  all'appello
 proposto  avverso  la  sentenza  del  t.a.r.  Molise  riguardante  il
 ricorrente,  non  avrebbe  potuto  influire   in   sede   legislativa
 sull'oggetto  del  giudizio,  se  non  a pena di costringere comunque
 l'Eliseo, vincitore in prime cure, alla soccombenza;
      2)  violazione  dell'effetto preclusivo derivante dall'essere la
 questione sub iudice: non era consentito un intervento legislativo su
 una questione gia' devoluta al giudice amministrativo;
      3) eccesso di potere per sviamento:  la  materia  toccata  dalla
 legge   era  gia'  stata  valutata  dal  giudice  amministrativo,  in
 consonanza con la ratio della sentenza della Corte costituzionale  n.
 56/1989, resa sulla legge regionale n. 5 del 1989;
      4)  eccesso  di  potere  per  contraddittorieta',  illogicita' e
 ingiustizia: non vi e' continuita'  logica  tra  il  nuovo  indirizzo
 della  giunta regionale e quello, piu' ampio, originariamente assunto
 dalla stessa in considerazione  della  funzione  della  normativa  di
 reinquadramento,  mentre  la  nuova  interpretazione  regionale rende
 inapplicabile il  beneficio  dell'ottavo  livello  per  il  personale
 sprovvisto   di   laurea,   in  quanto  nessuno  e'  in  possesso  di
 un'anzianita' corrispondente a 48 punti;
      5)  incostituzionalita'  della  legge  n.  56   del   1993,   in
 riferimento  ai  principi  enunciati dalla Corte nella sentenza n. 56
 del 1989, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Costituitosi in giudizio,  la  regione  Molise  ha  contestato  la
 fondatezza dei motivi di ricorso.
    Alla camera di consiglio del 1 febbraio 1994, sentite le parti, la
 domanda   di  sospensione  degli  atti  impugnati  e'  stata  accolta
 provvisoriamente  e  con  riserva  fino  all'esito  del  giudizio  di
 costituzionalita'  della legge regionale n. 16 del 1993 (ordinanza n.
 79/1994).
                             D I R I T T O
    1. - Il collegio ritiene che, ai fini della  definitiva  decisione
 in  ordine  alla  domanda  di  sospensione  degli  atti impugnati, la
 questione di costituzionalita' della legge regionale n. 16  del  1993
 sia rilevante e non manifestamente infondata, nei termini seguenti.
    2.  - Sotto il profilo della rilevanza, si osserva che all'odierna
 camera di consiglio i provvedimenti impugnati sono stati sospesi solo
 in via provvisoria e con riserva,  fino  all'esito  del  giudizio  di
 costituzionalita';  la  decisione della Corte costituzionale, dunque,
 appare  pregiudiziale  alla  definizione  della  fase  cautelare  del
 giudizio,  secondo i principi affermati nelle sentenze della Corte n.
 444 del 1990, 367 del 1991, e  confermati  ancora  di  recente  nella
 sentenza 451 del 20 dicembre 1993.
    In  secondo  luogo, non pare dubbio che, ai fini della valutazione
 del fumus bonis iuris del ricorso, la questione di  costituzionalita'
 assuma  valore  decisivo - gli atti impugnati, invero, sono meramente
 applicativi  della   legge   regionale   n.   16/1993   della   quale
 concretizzano  la  portata  e  gli  effetti. Dalla stessa lettura del
 ricorso si evince come i vizi dedotti in  via  principale  contro  il
 provvedimento  della giunta regionale siano in sostanza a sostegno di
 quelli proposti,  anche  se  in  via  subordinata,  contro  la  legge
 regionale, sicche' il collegio ritiene che non si tratta, in realta',
 di vizi propri del provvedimento.
    La   stessa   contraddittorieta'  di  comportamento  della  giunta
 regionale molisana non puo' essere apprezzata se non  in  riferimento
 allo  ius  superveniens;  la  legge  del  1993, infatti, sostituisce,
 modificandoli o  precisandoli,  ora  per  allora  alcuni  criteri  di
 valutazione  rilevanti  ai fini di un procedimento di reinquadramento
 che non viene riaperto, ma che continua ad essere quello a suo  tempo
 attivato dagli interessati con l'istanza presentata nelle forme e nel
 termine  (decadenziale)  oggi  scaduto  di cui all'art. 9 della legge
 regionale n. 5 del 1989.
    Se ipotizzare un ambito applicativo limitato a improbabili, future
 domande  di  reinquadramento,  sarebbe  illogico,  al  contrario   e'
 evidente  che  la legge impone la sostituzione del proprio precetto a
 quelli enucleabili in via interpretativa dalla  precedente  legge  n.
 5/1989.
    3.   -  Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  e'  opportuno
 premettere che il collegio non ignora che, in via  di  principio,  la
 costituzionalita'  di  una  legge  retroattiva,  abbia  essa, o meno,
 carattere interpretativo, e' ammessa dalla Corte  costituzionale,  in
 materie  diverse  da quella penale (si vedano, tra tutte, le sentenze
 26 gennaio 1994, n. 6, 283 del 1993, 123 del 1988) salvo il controllo
 di ragionevolezza e sull'eventuale eccesso di potere legislativo.
    Tuttavia,  la  particolarita'  della  vicenda,  nelle   sue   fasi
 procedimentali  e processuali, nonche' la considerazione che la ratio
 propria della legge regionale n. 5/1989, oggi forse compromessa dalla
 legge del 1993, fu a suo tempo individuata proprio con una  pronuncia
 della  Corte  costituzionale  (n. 56 del 1989) inducono il collegio a
 ravvisare  ragioni,  nei  limiti  propri  della  delibazione  di  non
 manifesta  infondatezza, per rimettere alla Corte stessa le questioni
 di legittimita' dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 1993, con
 riferimento non solo agli artt. 3, e 97 della Costituzione,  invocati
 dal  ricorrente,  ma  altresi'  d'ufficio con riguardo agli artt. 24,
 101, 104 108 e 113.
    4. - Va premesso un cenno sintetico  in  ordine  al  rapporto  tra
 legge n. 16 del 1993 e legge n. 5 del 1989.
    Quest'ultima,  nel prevedere la facolta' di reinquadramento per il
 personale  individuato  all'art.  1,   stabiliva   all'art.   2   che
 l'anzianita'  di  servizio sarebbe stata valutabile per un massimo di
 48 punti, il successivo art. 3, fissava poi il punteggio di 1,50  per
 trimestre di servizio (primo comma), stabiliva che il periodo massimo
 valutabile  sarebbe  stato di anni otto (secondo comma) e infine che,
 per l'inquadramento al  settimo  e  ottavo  livello  il  servizio  in
 carriera  di  concetto  sarebbe  stato valutato al settantacinque per
 cento (quinto comma).
    Tale disciplina consente due ipotesi: l'una, piu'  sfavorevole  ai
 dipendenti,  lascia  operare la riduzione di cui al quinto comma dopo
 aver gia' delimitato l'anzianita' valutabile in anni otto, e preclude
 quindi alla generalita' del personale con  servizio  in  carriera  di
 concetto   di   conseguire   il   massimo   punteggio   previsto  per
 l'anzianita'; il massimo di punti 48  resta  in  tal  caso  meramente
 teorico,  non  essendovi  dipendenti in grado di vantare otto anni di
 anzianita' in carriera direttiva.
    A tale  lettura,  si  contrappone  l'interpretazione  piu'  ampia,
 inizialmente   adottata   dalla  regione  Molise  e  dagli  enti  sub
 regionali, e avallata  da  questo  t.a.r.,  in  base  alla  quale  la
 riduzione  di  cui  al quinto comma non va operata a valle in sede di
 attribuzione di punteggio, ma opera a monte, incidendo sull'ammontare
 degli anni di servizio da porre a base del calcolo: in tal senso,  il
 dipendente  che, pur decurtando di un quarto l'anzianita' di servizio
 posseduta in carriera di concetto, disponga comunque di un'anzianita'
 di anni otto (si tratta  della  maggioranza  dei  casi,  dalla  quale
 restano esclusi solo i dipendenti piu' "giovani") puo' conseguire poi
 il massimo di punti 48.
    Nella  sentenza  n.  90/93  questo t.a.r. ha ritenuto tale seconda
 interpretazione preferibile, sia alla luce della ratio della legge n.
 5/1989,  che  era  quella  di  favorire  proprio  il  recupero  e  la
 valorizzazione  delle  anzianita'  di servizio, sia in considerazione
 del fatto che il concetto di anzianita' di servizio di cui  al  primo
 comma dell'art. 3, prima di essere ricondotto nei limiti di punteggio
 di  cui  al  secondo  comma,  doveva  essere  precisato attraverso la
 preventiva riduzione di cui al quinto comma.
    Con la legge denunziata, si  e'  stabilito,  all'art.  1,  che  il
 periodo  massimo  di  cui  al  secondo  comma richiamato "deve essere
 inteso quale ammontare massimo del servizio di cui  al  primo  comma,
 sul  quale  applicare  le  riduzioni  di cui al quarto e quinto comma
 dello stesso articolo"; si sono poi precisati, con ulteriori periodi,
 gli effetti concreti di tale impostazione sul calcolo del punteggio.
    5.  -  Cio'  posto,  pare  al  collegio  che   la   questione   di
 costituzionalita'  dell'art.  1  della legge regionale n. 16 del 1993
 appaia non manifestamente infondata sotto i seguenti profili:
      a) la legge denunziata, a quanto affermato dal ricorrente  senza
 essere  smentito, mira a favorire un assetto amministrativo piuttosto
 che un altro, consentendo l'accesso a posti dirigenziali ai vincitori
 di corso-concorso e non ai dipendenti reinquadrati ex lege n. 5/1989;
 in tal senso, la legge n. 16/1993 puo' essere sospettata di non voler
 in  realta'  introdurre,  in  via  generale  e  astratta,  una  certa
 interpretazione  della legge, ma piuttosto di mirare a incidere sulle
 posizioni di destinatari individuabili e, sull'esito  di  giudizi  in
 corso;  tale  evenienza  (Corte  costituzionale,  n.  155 del 1990, e
 Consiglio  di  Stato,  IV,  ordinanza  26  ottobre  1993,   n.   938)
 concretizzerebbe violazione degli artt. 24, 113, 101, 104 e 108 della
 Costituzione,   vanificando   e  alterando  gli  esiti  della  tutela
 giurisdizionale  e  compromettendo  indipendenza  e  autonomia  della
 magistratura;
      b)  per le stesse motivazioni, potrebbe ravvisarsi un eccesso di
 potere legislativo, con violazione dell'art.  3  della  Costituzione,
 trattandosi  di  intervento  modificativo,  e non interpretativo, del
 dato normativo preesistente (sentenza della Corte  costituzionale  n.
 233  del  1988),  nel  quale peraltro la retroattivita' degli effetti
 viene  fatta  derivare  dal  preteso  (ma  insussistente)   carattere
 interpretativo  della  legge  (sintomatica  la formulazione letterale
 dell'art. 1);
      c) ove si considerino poi, da  un  lato  la  ratio  della  legge
 regionale  n.  5  del  1989,  riconosciuta  con  sentenza della Corte
 costituzionale n. 56/1989, e dall'altro che la stessa regione  Molise
 aveva,   sia  pure  in  sede  amministrativa,  inizialmente  adottato
 l'interpretazione  ora  ripudiata,   modificando   poi   il   proprio
 orientamento  in  adeguamento  alle  decisioni  della  commissione di
 controllo, la legge denunziata, puo'  apparire  lesiva  dell'art.  97
 della Costituzione, in quanto confliggente con lo scopo di assicurare
 il  buon  andamento  degli  uffici  regionali  nella  misura  in  cui
 disattende aspettative di numerosi dipendenti formatesi proprio sulla
 base di comportamenti della regione stessa.
    Per la soluzione di tali questioni la causa va  sospesa,  al  fine
 della  definizione  del  giudizio  cautelare,  e  rimessa  alla Corte
 costituzionale.
                               P. Q. M.
    Sospende il giudizio di cui all'epigrafe;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  al  fine  della  risoluzione   della   questione   di
 costituzionalita'  dell'art.  1  della  legge  regionale del Molise 7
 luglio 1993, n. 16, in riferimento agli artt. 3, 24,  97,  101,  104,
 108 e 113 della Costituzione;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa, al presidente della giunta  regionale
 del Molise, al presidente del consiglio regionale del Molise.
    Cosi'  deciso  in  Campobasso,  nella  camera  di  consiglio del 1
 febbraio 1994.
                     Il presidente f.f.: DELL'UTRI
                                            L'estensore: BASILAVECCHIA
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