N. 162 SENTENZA 14 - 28 aprile 1994

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e  assistenza  -  Pensioni  di  guerra  -  Trattamento  di
 riversibilita'  diritto  della  vedova - Condizione che il matrimonio
 sia durato non meno di  un  anno  ovvero  sia  nata  prole  ancorche'
 postuma   -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte  n.  450/1991  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge
 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40, terzo  comma,  del  d.P.R.  23
 dicembre  1978,  n.  915,  e  alle  sentenze nn. 123/1990, 189/1991 e
 1/1992,  con  espunzione   dall'ordinamento   di   norme   limitative
 dell'acquisizione  del  diritto  a  pensione  da parte della vedova -
 Medesimo ordine di considerazioni quanto alla questione proposta  dal
 giudice a quo - Illegittimita' costituzionale parziale.
 
 (Legge  18  marzo  1968,  n.  313,  art.  59,  primo comma; d.P.R. 23
 dicembre 1978, n. 915, art. 51, primo comma)
 
 (Cost., artt. 3, 29 e 31).
 
(GU n.19 del 4-5-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  59, primo
 comma, della  legge  18  marzo  1968,  n.  313  (Riordinamento  della
 legislazione  pensionistica  di  guerra) e dell'art. 51, primo comma,
 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n.  915  (Testo  unico  delle  norme  in
 materia  di  pensioni  di guerra), promosso con ordinanza emessa il 1
 giugno 1993 dalla Corte dei conti, Sezione III  giurisdizionale,  sul
 ricorso  proposto da Ranaglia Elvira, iscritta al n. 631 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di  consiglio  del  9  marzo  1994  il  Giudice
 relatore Massimo Vari;
                           Ritenuto in fatto
    Con ordinanza emessa il 1 giugno 1993, la Corte dei conti, Sezione
 III   giurisdizionale,   ha   sollevato   questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  agli  artt.  3,  29  e   31   della
 Costituzione,  dell'art.  59, primo comma, della legge 18 marzo 1968,
 n. 313, e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978,  n.
 915,   nella   parte   in   cui  dispongono  che  il  trattamento  di
 riversibilita' in materia pensionistica di guerra spetta alla  vedova
 "purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata
 prole ancorche' postuma".
    Il  giudizio a quo e' stato promosso da Ranaglia Elvira avverso il
 decreto con il quale il Ministro del tesoro, non  avendo  riscontrato
 la sussistenza delle predette condizioni, le ha negato il trattamento
 di   riversibilita',  quale  vedova  di  Moghilin  Nicolaj,  gia'  in
 godimento di pensione di guerra di settima categoria.
    Premette  l'ordinanza che la Corte costituzionale, con la sentenza
 n. 450 del  1991,  ha  dichiarato  la  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  44  della  legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40 del
 d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che subordinavano il  riconoscimento
 della  pensione  di  guerra  indiretta,  in favore della vedova, alla
 condizione della durata del matrimonio non inferiore all'anno  ovvero
 della nascita di prole ancorche' postuma.
    Alla stregua delle motivazioni contenute nella sentenza richiamata
 (come  pure  nelle  sentenze  nn.  123  del  1990 e 189 del 1991), il
 remittente ritiene  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale delle norme indicate, in riferimento agli
 artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Corte e' chiamata a decidere se l'art. 59, primo comma,
 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e  l'art.  51,  primo  comma,  del
 d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, contrastino con gli articoli 3, 29 e
 31  della Costituzione, nella parte in cui dispongono che - quando il
 militare  o  il  civile  mutilato  od  invalido  di  guerra  per  una
 infermita'  ascrivibile  dalla  seconda  alla  ottava categoria della
 tabella A annessa alla legge venga a  morire  per  cause  diverse  da
 quelle  che  hanno  determinato  l'invalidita'  -  il  trattamento di
 riversibilita' spetta alla vedova, "purche' il matrimonio sia  durato
 non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma".
    2. - La questione e' fondata.
    Come   rammenta  l'ordinanza  di  rimessione,  la  Corte  ha  gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  44,   ultimo
 comma,  della  legge  18  marzo  1968,  n. 313, e dell'art. 40, terzo
 comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte  in  cui  non
 consentivano al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra
 quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui erano
 state  contratte  le ferite o le malattie dalle quali era derivata la
 morte del militare o del civile, fosse durato, senza nascita di prole
 ancorche' postuma, meno di un anno (sentenza  n.  450  del  1991).  A
 fondamento di tale pronunzia fu addotto che, nella sfera personale di
 chi  siasi risolto al matrimonio, non puo' e non deve sfavorevolmente
 incidere alcunche' di estraneo, al di fuori di  quelle  sole  regole,
 anche limitative, proprie dell'istituto: il relativo vincolo, cui tra
 l'altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, e' e deve
 rimanere  frutto  di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai
 diritti essenziali della  persona  umana  ed  alle  sue  fondamentali
 istanze.   Tale   scelta   si  sottrae,  dunque,  ad  ogni  forma  di
 condizionamento  indiretto  ancorche'   eventualmente   imposto,   in
 origine, dall'ordinamento.
    Va  ricordato, altresi', che, per le stesse ragioni, sia prima che
 dopo la richiamata  sentenza,  sono  state  espunte  dall'ordinamento
 altre norme pensionistiche che, sotto il profilo dell'esigenza di una
 durata  minima  del matrimonio, ponevano limitazioni all'acquisizione
 del  diritto  a  pensione  da   parte   della   vedova,   sia   nella
 regolamentazione  dell'area  dell'impiego  pubblico che in quella del
 settore privato (sentenze nn. 123 del 1990, 189  del  1991  e  1  del
 1992).
    3.  - Tanto premesso, osserva la Corte come nel medesimo ordine di
 considerazioni rientri anche la questione proposta dal giudice a quo,
 il cui accoglimento, con conseguente declaratoria  di  illegittimita'
 costituzionale  delle  norme  denunciate,  consente,  tra l'altro, di
 ricondurre  ad   omogeneita'   di   disciplina,   nell'ambito   della
 pensionistica  di  guerra, le fattispecie considerate nelle norme qui
 impugnate, rispetto a quelle oggetto della gia' ricordata sentenza n.
 450 del 1991.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma,
 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento  della  legislazione
 pensionistica  di  guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23
 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni
 di guerra), limitatamente alle  parole  "purche'  il  matrimonio  sia
 durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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