N. 167 ORDINANZA 14 - 28 aprile 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Corte  dei conti - Regione autonoma della Valle d'Aosta - Istituzione
 delle  sezioni  regionali  -  Funzioni  di   pubblico   ministero   -
 Individuazione  - Sistema del controllo successivo degli atti nonche'
 di quello interno in tutte le  amministrazioni  pubbliche  -  Mancata
 conversione in legge dei termini del d.-l.  14 settembre 1993, n. 359
 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 14 settembre 1993, n. 359, artt. 1, 2, 7, 9 e 10).
 
 (Cost.,  artt.  3,  77,  100,  103,  108, 116 e 125; statuto speciale
 regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma).
 
(GU n.19 del 4-5-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  avv.  Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9  e
 10   del   decreto-legge   14   settembre   1993,  n.  359,  recante:
 "Disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa",
 promosso con ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, notificato
 il 15 ottobre 1993, depositato in cancelleria  il  22  successivo  ed
 iscritto al n. 60 del registro ricorsi 1993;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  23  marzo  1994  il  Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto  che la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con ricorso
 notificato il 15 ottobre 1993 e depositato il successivo  22  ottobre
 1993,  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale degli
 artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14  settembre  1993,  n.  359
 (Disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa),
 deducendo  la  violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125
 della Costituzione, nonche' degli artt. 2, 3, 4, 29,  38,  43  e  46,
 primo  comma,  del  proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio
 1948, n. 4);
      che,   in  particolare,  le  disposizioni  impugnate  riguardano
 l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 1);
 l'individuazione  dell'organo  incaricato  dello  svolgimento   delle
 funzioni  di pubblico ministero presso la Corte medesima (art. 2); la
 individuazione degli atti, anche  delle  regioni,  da  sottoporre  al
 controllo  della  stessa  Corte,  nonche' dei modi e dei contenuti di
 detto controllo successivo  (art.  7);  infine,  la  istituzione  dei
 servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche, e
 le relative modalita' di funzionamento (art. 9);
      che,  ad  avviso  della  ricorrente,  le  disposizioni impugnate
 contrasterebbero  con  i  principi  che  regolano   la   decretazione
 d'urgenza  e  la  riserva di legge formale, prevista dagli artt. 100,
 secondo e terzo comma, 103, secondo comma, e 108 della Costituzione e
 sarebbero al tempo stesso variamente  lesive  delle  sue  competenze,
 come  pure  dei principi costituzionali in materia di controllo sugli
 atti  delle  regioni  e  di  tutela  delle   minoranze   linguistiche
 riconosciute;
      che  si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato   inammissibile   ovvero
 respinto;
    Considerato che il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, non e'
 stato  convertito  in  legge nel termine di sessanta giorni dalla sua
 pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella  Gazzetta
 Ufficiale  della Repubblica, serie generale, del 15 novembre 1993, n.
 268;
      che, pertanto, in  conformita'  alla  giurisprudenza  di  questa
 Corte  (v.,  da  ultimo,  l'ordinanza n. 506 del 1993, sul precedente
 decreto-legge  17  luglio  1993,  n.  232,  che   conteneva   analoga
 disciplina),  le  questioni  di legittimita' costituzionale sollevate
 dalla Regione Valle d'Aosta devono essere  dichiarate  manifestamente
 inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1,  2,  7,  9  e  10  del
 decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359 (Disposizioni in  materia  di
 legittimita'  dell'azione  amministrativa),  sollevate  dalla Regione
 autonoma della Valle d'Aosta, con il ricorso  indicato  in  epigrafe,
 per  violazione  degli  artt.  3,  77, 100, 103, 108, 116 e 125 della
 Costituzione, nonche' degli artt. 2, 3, 4, 29, 38,  43  e  46,  primo
 comma,  dello  Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26
 febbraio 1948, n. 4.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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