N. 167 ORDINANZA 14 - 28 aprile 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Corte dei conti - Regione autonoma della Valle d'Aosta - Istituzione delle sezioni regionali - Funzioni di pubblico ministero - Individuazione - Sistema del controllo successivo degli atti nonche' di quello interno in tutte le amministrazioni pubbliche - Mancata conversione in legge dei termini del d.-l. 14 settembre 1993, n. 359 - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 14 settembre 1993, n. 359, artt. 1, 2, 7, 9 e 10). (Cost., artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125; statuto speciale regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma).(GU n.19 del 4-5-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante: "Disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa", promosso con ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, notificato il 15 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 1993; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 15 ottobre 1993 e depositato il successivo 22 ottobre 1993, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359 (Disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa), deducendo la violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonche' degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4); che, in particolare, le disposizioni impugnate riguardano l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 1); l'individuazione dell'organo incaricato dello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero presso la Corte medesima (art. 2); la individuazione degli atti, anche delle regioni, da sottoporre al controllo della stessa Corte, nonche' dei modi e dei contenuti di detto controllo successivo (art. 7); infine, la istituzione dei servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche, e le relative modalita' di funzionamento (art. 9); che, ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate contrasterebbero con i principi che regolano la decretazione d'urgenza e la riserva di legge formale, prevista dagli artt. 100, secondo e terzo comma, 103, secondo comma, e 108 della Costituzione e sarebbero al tempo stesso variamente lesive delle sue competenze, come pure dei principi costituzionali in materia di controllo sugli atti delle regioni e di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute; che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero respinto; Considerato che il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, del 15 novembre 1993, n. 268; che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 506 del 1993, sul precedente decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, che conteneva analoga disciplina), le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta devono essere dichiarate manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359 (Disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa), sollevate dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonche' degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0499