N. 252 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 1994
N. 252 Ordinanza emessa l'8 marzo 1994 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra La Brocca Vincenzo e O.P.A.F.S. Impiego pubblico - Computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione dell'indipendenza dei giudici. Impiego pubblico - Computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interesse e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparita' di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale. (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, e 4). (Cost., artt. 3, 36, 38, 102 e 108).(GU n.20 del 11-5-1994 )
IL PRETORE Letti gli atti e sciolta la riserva osserva quanto segue: con ricorso depositato in data 6 giugno 1990 la Brocca Vincenzo premesso: di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente FF.SS. fino al 13 settembre 1987, data di collocamento a riposo; di aver svolto compiti di guardiano, maturando un'anzianita' di servizio pari a complessivi mesi 269; di aver ricevuto dall'O.P.A.F.S. (opera previdenza ed assistenza ferrovieri dello Stato) la somma di L. 18.380.678 a titolo di indennita' premio fine servizio; di vantare diritto ad una somma superiore a quella corrispostagli in quanto ex art. 1 della legge n. 329/1973 l'indennita' di buonuscita ai dipendenti dell'Ente e' data dal prodotto dei mesi di servizio utile per 1/2 della percentuale 80 del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e dal compenso per ex combattenti; Deducendo che di detta retribuzione fa parte l'indennita' integrativa speciale a norma della legge n. 885/1980 e che l'I.I.S. utile ai fini dell'ammontare dell'ultimo stipendio, va computata per intero e non nella misura ridotta come determinata dall'O.P.A.F.S.; Ricorreva a questo pretore per sentir condannare parte resistente al pagamento in suo favore della somma di L. 29.892.894 o di quella maggiore o minore che sara' accertata; oltre accessori; rivalsa di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva parte resistente contestando l'avverso dedotto. Alla fissata udienza comparivano i procuratori delle parti; alla discussione del 17 febbraio 1994 il difensore del ricorrente sollevava eccezione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 4 della legge n. 87/1991 in relazioe agli artt. 3, 24 e 104 della Costituzione nonche' della norma di cui all'art. 2, quarto comma, stessa fonte perche' in contrasto con il disposto degli artt. 3 e 36 della Costituzione. Sulla sollevata eccezione questo pretore si riservava. A scioglimento della riserva il pretore emette la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. La sollevata questione e' rilevante e non manifestamente infondata. Ed invero sotto il primo aspetto va rilevato che l'art. 4 della legge n. 87/1994 recita testualmente "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con inclusione dell'indennita' integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti". La norma si attaglia al caso di specie (non rileva invece il secondo comma) nella misura in cui una volta profilatosi il dubbio questo giudice non puo' definire la controversia con la prescritta declaratoria. La norma di legge opera immediatamente sul giudizio estinguendolo, essa e' pertanto di diretta immediata applicazione alla presente controversia, incidendo su di essa e per aspetti processuali (automatica declaratoria) e aspetti sostanziali (regolazione delle spese). La delibazione sulla rilevanza conduce all'evidente conclusione che il procedimento non puo' essere decisa indipendentemente dalla decisione sulla questione di illegittimita' costituzionale. Parimenti la questione - in relazione all'art. 4 - appare non manifestamente infondata, laddove il solo profilarsi di un dubbio di incostituzionalita' impone al giudice, ex art. 23 della legge n. 87/1953, di provocare l'intervento della Corte. Nel caso di specie, la diretta incidenza della norma sull'esercizio della potesta' giurisdizionale, che da essa ne resta svuotata, non puo' non far dubitare della legittimita' della norma stessa soprattutto in relazione agli artt. 102, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione per l'avvenuta sottrazione alla valutazione del giudice di profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. La funzione giurisdizionale e' "affermazione dell'ordinamento nel caso concreto" non puo' non profilarsi il dubbio che il legislatore dopo aver connotato il diritto (scandendone modalita' e tempi) travalichi il limite della normazione, sconfinando nell'attuazione del sancito diritto, allorche' stabilisce l'automatica estinzione e la declaratoria di compensazione delle spese. A garanzia dell'ordinamento e del cittadino: l'uno, il legislatore, pone il diritto l'altro, il giudice, lo concretizza, applicandolo al caso concreto e procedendo alle valutazioni di merito, influenti e ai fini della domanda principale e ai fini della regolazione spese. Il concetto di funzione giurisdizionale espresso dall'art. 102 della Costituzione ricomprende le attribuzioni tipiche del giudice quale organo indipendente, prima tra tutti l'attuazione della norma, indi la valutazione che, un mutato assetto normativo, dispiega su una controversia ancora in corso e sottoposta al suo esame. Parimenti rilevante il secondo profilo relativo alla compatibilita' tra l'art. 2, quarto comma, della legge n. 87/1994 e gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Ed invero, la parte in ricorso ha articolato domanda relativa e alla sorta capitale e al danno per intervenuta svalutazione monetaria e agli interessi legali. La norma in questione sancisce "le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge non danno luogo a corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria"; pertanto, ove il giudice dubiti che sia legittimo procedere alla automatica declaratoria (non potendo disapplicare la norma), non puo' non assumere rilevanza nell'iter procedimentale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quarto comma, laddove questo incide su uno specifico capo della domanda. Se da un lato e' rilevante, dall'altro la questione appare non manifestamente infondata ove si rilevi che le clausole di realita' sono poste a tutela della giusta retribuzione. Nel momento in cui si riconosce natura di retribuzione differita al t.f.r. comunque lo si denomini e comunque lo si componga, ogni disposizione che vulnera il diritto alla giusta retribuzione, precludendo l'operativita' di sistemi di garanzia di realita' della retribuzione stessa, finisce con il porsi, non manifestamente, in contrasto con il disposto dell'art. 36 della Costituzione. Ma ove anche voglia riconoscersi all'I.I.S., riconosciuta agli statali, natura previdenziale non puo' dubitarsi che anche le prestazioni previdenziali hanno la funzione di completare un reddito che con il collocamento a riposo si e' ridotto e che pertanto ai relativi crediti sono applicabili i principi di adeguatezza dall'art. 36 della Costituzione per le retribuzioni; e poiche' la rivalutazione prevista dall'art. 429 del c.p.c. e' una modalita' di attuazione dell'art. 36 citato, essa deve essere estesa ai crediti previdenziali "per il tramite e nella misura dell'art. 38 della Costituzione" (Caso sez. lav. 23 giugno 1992, n. 7661) Corte costituzionale n. 156/1991). La norma primaria deve essere conforme ai principi costituzionali l'adeguatezza della retribuzione (adeguatezza anche in relazione ai tempi di solutio) e' principio costituzionale artt. 36 e 38 della Costituzione, si profila contrasto tra norma costituzionale e norma primaria quando quest'ultima esclude espressamente dal diritto alla corresponsione di credito retributivo con funzione previdenziale, o credito previdenziale tout court che sia, il diritto all'adeguamento, che di quel credito costituisce una componente. Le conseguenze in ordine alla patita disparita' di trattamento tra collocati in pensione negli anni andati e quelli collocati nell'anno corrente per effetto del mancato adeguamento appare evidente. Ritenuto dunque che le sollevate eccezioni siano rilevanti ai fini della definizione del proc. n. 3097/1990 nonche' non manifestamente infondate.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 87/1994 per contrasto con gli artt. 102 e 108 della Costituzione, nonche' dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 87/1994 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Sospende il processo ed ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale in uno alle prove degli adempimenti di cui appresso: a) la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri; b) la comunicazione della presente al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Salerno, addi' 8 marzo 1994 Il pretore: (firma illeggibile) 94C0504