N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 1993

                                N. 255
 Ordinanza emessa il 21 dicembre  1993  dal  tribunale  amministrativo
 regionale   per   il   Lazio  sul  ricorso  proposto  dalla  Soc.  TV
 Internazionale   contro   il   Ministero   delle   poste   e    delle
 telecomunicazioni ed altri
 Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Previsione legislativa di
    criteri   per  il  piano  di  assegnazione  delle  reti  nazionali
    suscettibili di creare disparita' di trattamento tra concessionari
    sia  in  relazione  alla  copertura  del   territorio   che   alla
    dislocazione   degli   impianti  nei  punti  commercialmente  piu'
    interessanti - Lesione dei principi di eguaglianza, di liberta' di
    manifestazione del pensiero e  dell'iniziativa  economica  privata
    nonche' d'imparzialita' della p.a.
 Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Divieto di posizioni
    dominanti  nell'ambito  dei mezzi di comunicazione - Previsione di
    regole tali da consentire a uno stesso soggetto di essere titolare
    di tre concessioni nazionali televisive e di partecipare sia  pure
    come  socio di minoranza a imprese titolari di altre concessioni e
    ad imprese impegnate in altri settori di  editoria  -  Conseguente
    ritenuta  creazione  di  oligopolio in contrasto con la disciplina
    antitrust - Lesione dei principi di uguaglianza,  di  liberta'  di
    manifestazione del pensiero e di iniziativa economica privata.
 Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Consentita prosecuzione
    di  fatto  dell'eserczio  di  preesistenti impianti per almeno due
    anni - Mancata previsione di  misure  idonee  a  salvaguardare  il
    pluralismo nel settore televisivo nazionale - Lesione dei principi
    di  eguaglianza,  di  liberta' di manifestazione del pensiero e di
    iniziativa economica privata, nonche' di imparzialita' della p.a.
 (Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 3, undicesimo comma, 8, settimo
    comma, e 15, quarto comma; d.l. 27 agosto 1993, n. 323,  art.  1,
    primo e terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 21, 41 e 97).
(GU n.20 del 11-5-1994 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 5810 del 1992
 proposto  dalla  Soc.  TV  Internazionale,  rappresentata  e   difesa
 dall'avv.  Alessandro  Pace, presso il cui studio ha eletto domicilio
 in Roma, piazza delle Muse, 8, contro il Ministero  delle  poste,  in
 persona  del  Ministro  pro-tempore, ed il Consiglio dei Ministri, in
 persona del presidente pro-tempore, non costituiti, e  nei  confronti
 della  RTI  -  Reti Televisive Italiane, rappresentata e difesa dagli
 avvocati Aldo Bonomo, Giovanni Motzo e Franco G. Scoca, presso il cui
 studio ha eletto domicilio in Roma, via G.  Paisiello  n.  55,  delle
 societa'   Beta   Television,   e   Rete   A,   non  costituite,  per
 l'annullamento:
       a) del d.m. 13 agosto 1992, col quale il Ministro delle poste e
 delle  telecomunicazioni  ha  approvato  la  graduatoria  dei soggeti
 richiedenti il rilascio di  concessione  per  l'emittenza  televisiva
 nazionale nonche' l'elenco degli aventi titolo alla concessione;
       b)  dell'allegato  A  e  dell'art.  8, primo comma, del d.m. 13
 agosto 1992;
       c) del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per
 la radiodiffusione televisiva, approvato con d.P.P. 20 gennaio 1992;
       d) ogni altro atto presupposto o conseguenziale;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   della   societa'
 controinteressata;
    Viste le memorie depositate dalle parti;
    Visti gli atti tutti della cuasa;
    Udito,  alla  pubblica  udienza  del 21 dicembre 1993, il relatore
 cons. Aldo Fera, e i  difensori  delle  parti  indicati  nel  verbale
 d'udienza;
    Ritenuto e considerato quanto segue
                               F A T T O
    La  societa'  T.V. Internazionale, concessionaria esclusiva per la
 ripetizione in Italia del segnale  televisivo  dell'emittente  estera
 Tele  Monte  Carlo,  ha  partecipato  al procedimento per il rilascio
 della  concessione  per  la  radiodiffusione  televisiva  in   ambito
 nazionale,  di  cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in
 sede di prima applicazione della legge medesima. La societa' e' stata
 collocata al sesto posto della graduatoria; quindi in posizione utile
 per  il  rilascio  della  concessione,  posto  che   il   Piano   per
 l'assegnazione delle frequenze, approvato con d.P.R. 20 gennaio 1992,
 indica  in  9  le  reti  televisive nazionali concedibili ai privati.
 Tuttavia, la posizione in graduatoria ha comportato l'assegnazione di
 una  rete  con  copertura  inferiore  a  quella  assegnata  ad  altre
 emittenti  televisive  nazionali, nonche' l'assegnazione di frequenze
 di piu' ridotta illuminazione rispetto alla precedente copertura.
    Con atto notificato in data 13 novembre 1992, la TV Internazionale
 impugna i provvedimenti specificati in rubrica, che  ruotano  intorno
 al  decreto  13  agosto  1992  col  quale  il  Ministro delle poste e
 telecomunicazioni  ha  approvato  la  graduatoria  ed  individuato  i
 soggetti  aventi  titolo  al rilascio della concessione televisiva in
 ambito nazionale.
    Deduce  a  sostegno  del  gravame  cinque   motivi   di   ricorso,
 nell'ambito   dei   quali  ha  sollevato  le  seguenti  eccezioni  di
 illegittimita' costituzionale:
      1) illegittimita' dell'art. 3, undicesimo comma, della legge  n.
 223/1990,   per   contrasto  con  gli  artt.  3,  21,  41,  97  della
 Costituzione, nella parte in cui non  impone  all'amministrazione  di
 pianificare   le  reti  nazionali  in  maniera  tale  da  non  creare
 disparita' di trattamento tra concessionari quanto alla copertura del
 territorio   e   alla   dislocazione   degli   impianti   nei   punti
 commercialmente piu' interessanti;
      2)  illegittimita'  dell'art.  15,  quarto comma, della legge n.
 223/1990, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, della  Costituzione,
 nella parte in cui consente ad uno stesso soggetto di essere titolare
 di tre concessioni nazionali televisive.
    Conclude  chiedendo  l'annullamento  degli  atti  impugnati previo
 rinvio della causa alla Corte costituzionale perche' siano decise  le
 questioni incidentali di illegittimita' costituzionale.
    Nelle  more  del  giudizio e' entrato in vigore il d.l. 27 agosto
 1993, n. 323, convertito con modificazioni  nella  legge  27  ottobre
 1993,  n.  422, il quale contiene alcune disposizioni che incidono la
 materia oggetto del presente  giudizio.  In  particolare  al'art.  1,
 terzo comma, l'art. 3, primo e secondo comma e l'art. 11 della legge.
    In  relazione  a  tali  norme  la  Soc.  R.T.I.  controinteressata
 costituita in giudizio, eccepisce l'improcedibilita' del ricorso  per
 sopravvenuto difetto di interesse.
    Replica   la   ricorrente,   sollevando   altresi'   questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e terzo  comma,  del
 d.l.  n.  323/1993,  nel  combinato  disposto  con l'art. 15, quarto
 comma, e l'art.  8  settimo  comma,  della  legge  n.  223/1990,  per
 contrasto  con  gli  artt.  3,  21, 41 e 97 della Costituzione, nella
 parte  in  cui,  consentendo  la  prosecuzione   dell'esercizio   dei
 preesistenti  impianti  per almeno due anni, non adotta alcuna misura
 idonea  a  salvaguardare  il  pluralismo   nel   settore   televisivo
 nazionale.
                             D I R I T T O
    1.  -  Oggetto dell'impugnativa proposta dalla T.V. Internazionale
 e', unitamente agli atti presupposti e  conseguenti,  il  decreto  13
 1992,  col quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha
 approvato, sulla  base  della  graduatoria  formata  dalla  direzione
 centrale  dei  servizi  radioelettrici,  l'elenco  delle  9 emittenti
 televisive  aventi  titolo  al  rilascio  della  concessione  per  la
 radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.
    La  ricorrente, collocata al sesto posto, lamenta che la posizione
 in graduatoria ha comportato l'assegnazione di una rete con copertura
 inferiore a quella assegnata ad altre emittenti televisive nazionali,
 nonche' l'assegnazione di frequenze  di  piu'  ridotta  illuminazione
 rispetto alla precedente copertura.
    Peraltro,  nella  pendenza  del  giudizio  e' entrato in vigore il
 d.l. 27 agosto 1993, n.  323,  convertito  con  modificazioni  nella
 legge  27 ottobre 1993, n. 422, il quale contiene alcune disposizioni
 che incidono la materia oggetto della controversia.
    In particolare l'art. 1, terzo comma, secondo il quale, fino  alla
 data  di  entrata  in  vigore  di  una  nuova disciplina "del sistema
 radiotelevisivo e dell'editoria" i titolari di concessioni rilasciate
 ai sensi dell'art. 16 della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  o  di
 autorizzazione  ex  art.  38  della  legge  n.  103/1975, "proseguono
 l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale  con
 gli  impianti  e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti
 ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223".
    L'art. 3, poi, al primo comma  impone  al  Ministro  di  procedere
 entro  un  anno  "alla  revisione del piano nazionale di assegnazione
 delle radiofrequenze per la  radiodiffusione  televisiva  ..  tenendo
 conto   del  quadro  normativo  vigente  e  della  rapida  evoluzione
 tecnologica del  settore",  ed  al  secondo  comma  dispone  che  "il
 Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  non  rilascia le
 concessioni per la radiodiffusione televisiva  in  ambito  nazionale,
 comprese  le  autorizzazioni  a  ripetere programmi esteri, a piu' di
 otto emittenti televisive nazionali private, sulla  base  dell'elenco
 di  cui  all'art.  1  del  decreto  del  Ministro delle poste e delle
 telecomunicazioni del 13 agosto 1992".
    Ora,  a  parte  il  chiaro  intento  del legislatore di conversare
 ulteriormente lo stato di fatto esistente anteriormente al 23  agosto
 1990,  la  disciplina sopravvenuta incide direttamente sull'interesse
 dedotto in giudizio dalla ricorrente, nel senso che la  legificazione
 dell'elenco  di  cui  all'art. 1 del decreto ministeriale dell'agosto
 1992,  impedirebbe  all'autorita'   amministrativa,   nel   caso   di
 annullamento   giurisdizionale   del   provvedimento   impugnato,  di
 rinnovare  l'atto   nel   senso   auspicato   dalla   societa'   T.V.
 Internazionale.
    L'intervento del legislatore determinerebbe quindi il sopravvenuto
 difetto  di interesse all'ulteriore coltivazione del ricorso e quindi
 l'improcedibilita' dell'azione proposta in questa  sede.  Tutto  cio'
 ovviamente  nei  limiti  in  cui  le  nuove norme siano conformi alla
 Costituzione.
    2. - Cio' rende rilevante, ai  fini  del  decidere,  la  soluzione
 delle  questioni  di  illegittimita' costituzionale prospettate dalla
 ricorrente.
    Sia quelle che si riferiscono alla  legge  n.  223/1990,  giacche'
 l'eventuale  illegittimita'  di  tali  norme,  applicate  dal decreto
 ministeriale  del  13  agosto  1992,  inficierebbe  la   legittimita'
 costituzionale  del d.l. n. 323/1993, che ha inteso sanare ex post i
 vizi degli atti amministrativi oggetto del presente giudizio.
    Sia quella riferita al decreto legge n.  323/1993,  giacche'  tale
 norma  consentendo la prosecuzione dello stato di fatto perpetuerebbe
 l'attuale situazione di svantaggio denunciata dalla ricorrente.
    In  via  preliminare,  giova  precisare  che  non   incide   sulla
 proponibilita'  delle  questioni  di  costituzionalita' il dichiarato
 carattere  provvisorio  della  disciplina  introdotta  dal  d.l.  n.
 323/1993,  che appunto dovrebbe applicarsi "fino alla data di entrata
 in vigore  della  nuova  disciplina  del  sistema  radiotelevisivo  e
 dell'editoria",  sia  perche' non esiste nella Costituzione una norma
 che consenta di derogare alle disposizioni in essa contenute nel caso
 di discipline provvisorie,  sia  soprattutto  perche',  nel  caso  di
 specie  la  continua  alternanza  di norme provvisorie e di regime di
 fatto  tende  a  consolidare  e  perpetuare   una   situazione   nata
 dall'occupazione spontanea dell'etere da parte dei privati, la quale,
 ad   avviso   della   ricorrente,   contrasta   con   valori  primari
 costituzionalmente  garantiti.  Valori,  e'   appena   il   caso   di
 aggiungere,   sui   quali  poggia  il  corretto  funzionamento  delle
 istituzioni democratiche.
    Cio'  posto,  si  puo'  procedere  all'esame  delle  questioni  di
 costituzionalita' sollevate dalla ricorrente
    3.  -  con la prima viene denunciata l'illegittimita' dell'art. 3,
 undicesimo comma, della legge n.  223/1990,  per  contrasto  con  gli
 artt.  3,  21, 41, 97 della Costituzione, nella parte in cui consente
 all'amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera  tale
 da  creare  disparita'  di  trattamento tra concessionari quanto alla
 copertura del territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti
 commercialmente piu' interessanti.
    La questione appare  non  manifestamente  infondata,  se  solo  si
 consideri  che  l'intero  sistema  antitrust introdotto dalla legge a
 tutela dei valori del  pluralismo  ed  imparzialita'  s'incentra  sul
 numero di reti nazionali concedibili al medesimo soggetto. Ovviamente
 il  numero delle reti in se' considerato ha un senso definito solo se
 queste  presentano  caratteri  omogenei,  quanto   a   capacita'   di
 diffondere  il messaggio televisivo in termini commerciali e sociali.
 Diversamente opinando, l'elenco preso in considerazione  dalla  norma
 non  costituirebbe un indice sicuro per l'accertamento dell'esistenza
 di una posizione dominante, ben potendo un  concessionario  titolare,
 nell'ambito  del limite numerico consentito, di alcune reti dotate di
 ampia copertura  godere  di  una  posizione  di  assoluto  privilegio
 rispetto a concessionari di reti con copertura deficitaria.
    La questione pertanto va dichiarata non manifestamente infondata.
    4.   -  Non  manifestamente  infondata  appare  anche  la  seconda
 questione di illegittimita' dell'art. 15, quarto comma,  della  legge
 n.   223/1990,   per  contrasto  con  gli  artt.  3,  21,  41,  della
 Costituzione, nella parte in cui consente ad uno stesso  soggetto  di
 essere titolare di tre concessioni nazionali televisive.
    Giova precisare che la disciplina antitrust che governa il sistema
 radiotelevisivo  si  discosta  radicalmente da quella ordinaria. Cio'
 sia per le caratteristiche di mercato chiuso del sistema,  nel  quale
 possono  esercitare  il  diritto d'impresa solo un numero limitato di
 imprenditori   ammessi,   tramite   l'istituto   della    concessione
 amministrativa,  ad  utilizzare  l'etere  per  diffondere  le proprie
 trasmissioni televisive, sia soprattutto per i valori  giuridici  che
 ne costituiscono il fondamento, i quali si riallacciano al diritto di
 libera  manifestazione  del  pensiero. Pertanto, mentre la disciplina
 antitrust ordinaria tende ad evitare che un impresa possa abusare  di
 una posizione dominante e quindi incidere negativamente sul mercato e
 sull'interesse  generale dei consumatori, la disciplina antitrust del
 sistema radiotelevisivo e' ordinata ad  assicurare  il  rispetto  dei
 valori  del  pluralismo  e dell'imparzialita', i quali sono negati in
 radice dalla  formazione  di  un  oligopolio  che  sia  in  grado  di
 condizionare  in  maniera  unilaterale  l'opinione  pubblica  e cosi'
 incidere negativamente sull'andamento delle istituzioni  democratiche
 del paese.
    Sotto  tale  aspetto  non  sembra  che  le  disposizioni antitrust
 contenute nella legge n. 223/1990 siano tali da impedire  l'insorgere
 di  una situazione di oligopolio. Ed invero, l'art. 15 della legge si
 limita a porre una serie di regole che, comunque, consentono  (quarto
 comma)  ad un unico soggetto non solo di ottenere ben tre concessioni
 nazionali (col limite del 25% delle reti nazionali previste dal piano
 di assegnazione delle frequenze), ma di poter anche  partecipare  sia
 pure  come socio di minoranza a imprese titolari di altre concessioni
 e ad imprese impegnate in altri  settori  dell'editoria.  Se  poi  si
 considera  che nessuna norma impedisce al piano di assegnazione delle
 frequenze di configurare le reti nazionali  in  modo  tale  che  esse
 siano  dotate  di  pari  illuminazione,  puo'  ben  accadere, come in
 effetti e' accaduto nella specie, che un unico soggetto, su nove reti
 disponibili per i privati, divenga  titolare  delle  tre  concessioni
 aventi  maggiore  illuminazione  e  possa  partecipare  alle societa'
 titolari  di  altre  tre  concessioni,  disponendo   cosi'   di   una
 potenzialita'   di  diffusione  del  messaggio  televisivo  su  scala
 nazionale che nessun altro soggetto pubblico o privato oggi possiede.
    5.  -  Non  manifestamente infondata infine appare la questione di
 illegittimita' dell'art.  1,  primo  e  terzo  comma,  del  d.l.  n.
 323/1993,  nel  combinato  disposto  con  l'art.  15, quarto comma, e
 l'art. 8, settimo comma, della legge n. 223/1990, per  contrasto  con
 gli  artt.  3,  21,  41  e  97 della Costituzione, nella parte in cui
 consentendo la prosecuzione dell'esercizio dei preesistenti  impianti
 per almeno due anni, non adotta alcuna misura idonea, a salvaguardare
 il pluralismo nel settore televisivo nazionale.
    Ed  invero,  l'attuale  situazione  di fatto, che la norma tende a
 perpetuare, e' caratterizzata, come d'altronde  e'  pacifico  tra  le
 parti,  dalla  posizione  dominante  di un solo soggetto, che dispone
 delle reti nazionali aventi maggiore  illuminazione  e  capacita'  di
 diffusione del messaggio televisivo su scala nazionale.
    Per  questi  motivi  il  giudizio  deve  essere sospeso e gli atti
 trasmessi alla Corte costituzionale per l'esame  delle  questioni  di
 cui si e' detto.
                               P. Q. M.
    Dichiara  non  manifestamente  infondate  e  rilevanti ai fini del
 decidere la presente  controversia  le  questioni  di  illegittimita'
 costituzionale specificate in premessa;
    Sospende  il  giudizio e ordina alla segreteria di trasmettere gli
 atti  di  causa  alla  Corte  costituzionale  e  di   effettuare   le
 pubblicazioni, comunicazioni e notificazioni previste dalla legge.
    Cosi'  deciso  in  Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre
 1993.
                        Il presidente: ELEFANTE
    Il consigliere: LAMBERTI
                                        Il consigliere estensore: FERA
 94C0507