N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 1993
N. 255 Ordinanza emessa il 21 dicembre 1993 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto dalla Soc. TV Internazionale contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altri Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Previsione legislativa di criteri per il piano di assegnazione delle reti nazionali suscettibili di creare disparita' di trattamento tra concessionari sia in relazione alla copertura del territorio che alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente piu' interessanti - Lesione dei principi di eguaglianza, di liberta' di manifestazione del pensiero e dell'iniziativa economica privata nonche' d'imparzialita' della p.a. Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione - Previsione di regole tali da consentire a uno stesso soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali televisive e di partecipare sia pure come socio di minoranza a imprese titolari di altre concessioni e ad imprese impegnate in altri settori di editoria - Conseguente ritenuta creazione di oligopolio in contrasto con la disciplina antitrust - Lesione dei principi di uguaglianza, di liberta' di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica privata. Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Consentita prosecuzione di fatto dell'eserczio di preesistenti impianti per almeno due anni - Mancata previsione di misure idonee a salvaguardare il pluralismo nel settore televisivo nazionale - Lesione dei principi di eguaglianza, di liberta' di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica privata, nonche' di imparzialita' della p.a. (Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 3, undicesimo comma, 8, settimo comma, e 15, quarto comma; d.l. 27 agosto 1993, n. 323, art. 1, primo e terzo comma). (Cost., artt. 3, 21, 41 e 97).(GU n.20 del 11-5-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5810 del 1992 proposto dalla Soc. TV Internazionale, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pace, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, piazza delle Muse, 8, contro il Ministero delle poste, in persona del Ministro pro-tempore, ed il Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, non costituiti, e nei confronti della RTI - Reti Televisive Italiane, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Bonomo, Giovanni Motzo e Franco G. Scoca, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via G. Paisiello n. 55, delle societa' Beta Television, e Rete A, non costituite, per l'annullamento: a) del d.m. 13 agosto 1992, col quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha approvato la graduatoria dei soggeti richiedenti il rilascio di concessione per l'emittenza televisiva nazionale nonche' l'elenco degli aventi titolo alla concessione; b) dell'allegato A e dell'art. 8, primo comma, del d.m. 13 agosto 1992; c) del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con d.P.P. 20 gennaio 1992; d) ogni altro atto presupposto o conseguenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della societa' controinteressata; Viste le memorie depositate dalle parti; Visti gli atti tutti della cuasa; Udito, alla pubblica udienza del 21 dicembre 1993, il relatore cons. Aldo Fera, e i difensori delle parti indicati nel verbale d'udienza; Ritenuto e considerato quanto segue F A T T O La societa' T.V. Internazionale, concessionaria esclusiva per la ripetizione in Italia del segnale televisivo dell'emittente estera Tele Monte Carlo, ha partecipato al procedimento per il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in sede di prima applicazione della legge medesima. La societa' e' stata collocata al sesto posto della graduatoria; quindi in posizione utile per il rilascio della concessione, posto che il Piano per l'assegnazione delle frequenze, approvato con d.P.R. 20 gennaio 1992, indica in 9 le reti televisive nazionali concedibili ai privati. Tuttavia, la posizione in graduatoria ha comportato l'assegnazione di una rete con copertura inferiore a quella assegnata ad altre emittenti televisive nazionali, nonche' l'assegnazione di frequenze di piu' ridotta illuminazione rispetto alla precedente copertura. Con atto notificato in data 13 novembre 1992, la TV Internazionale impugna i provvedimenti specificati in rubrica, che ruotano intorno al decreto 13 agosto 1992 col quale il Ministro delle poste e telecomunicazioni ha approvato la graduatoria ed individuato i soggetti aventi titolo al rilascio della concessione televisiva in ambito nazionale. Deduce a sostegno del gravame cinque motivi di ricorso, nell'ambito dei quali ha sollevato le seguenti eccezioni di illegittimita' costituzionale: 1) illegittimita' dell'art. 3, undicesimo comma, della legge n. 223/1990, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 97 della Costituzione, nella parte in cui non impone all'amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera tale da non creare disparita' di trattamento tra concessionari quanto alla copertura del territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente piu' interessanti; 2) illegittimita' dell'art. 15, quarto comma, della legge n. 223/1990, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, della Costituzione, nella parte in cui consente ad uno stesso soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali televisive. Conclude chiedendo l'annullamento degli atti impugnati previo rinvio della causa alla Corte costituzionale perche' siano decise le questioni incidentali di illegittimita' costituzionale. Nelle more del giudizio e' entrato in vigore il d.l. 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, il quale contiene alcune disposizioni che incidono la materia oggetto del presente giudizio. In particolare al'art. 1, terzo comma, l'art. 3, primo e secondo comma e l'art. 11 della legge. In relazione a tali norme la Soc. R.T.I. controinteressata costituita in giudizio, eccepisce l'improcedibilita' del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Replica la ricorrente, sollevando altresi' questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del d.l. n. 323/1993, nel combinato disposto con l'art. 15, quarto comma, e l'art. 8 settimo comma, della legge n. 223/1990, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, consentendo la prosecuzione dell'esercizio dei preesistenti impianti per almeno due anni, non adotta alcuna misura idonea a salvaguardare il pluralismo nel settore televisivo nazionale. D I R I T T O 1. - Oggetto dell'impugnativa proposta dalla T.V. Internazionale e', unitamente agli atti presupposti e conseguenti, il decreto 13 1992, col quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha approvato, sulla base della graduatoria formata dalla direzione centrale dei servizi radioelettrici, l'elenco delle 9 emittenti televisive aventi titolo al rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale. La ricorrente, collocata al sesto posto, lamenta che la posizione in graduatoria ha comportato l'assegnazione di una rete con copertura inferiore a quella assegnata ad altre emittenti televisive nazionali, nonche' l'assegnazione di frequenze di piu' ridotta illuminazione rispetto alla precedente copertura. Peraltro, nella pendenza del giudizio e' entrato in vigore il d.l. 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, il quale contiene alcune disposizioni che incidono la materia oggetto della controversia. In particolare l'art. 1, terzo comma, secondo il quale, fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina "del sistema radiotelevisivo e dell'editoria" i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ex art. 38 della legge n. 103/1975, "proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223". L'art. 3, poi, al primo comma impone al Ministro di procedere entro un anno "alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva .. tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore", ed al secondo comma dispone che "il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a piu' di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992". Ora, a parte il chiaro intento del legislatore di conversare ulteriormente lo stato di fatto esistente anteriormente al 23 agosto 1990, la disciplina sopravvenuta incide direttamente sull'interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente, nel senso che la legificazione dell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'agosto 1992, impedirebbe all'autorita' amministrativa, nel caso di annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, di rinnovare l'atto nel senso auspicato dalla societa' T.V. Internazionale. L'intervento del legislatore determinerebbe quindi il sopravvenuto difetto di interesse all'ulteriore coltivazione del ricorso e quindi l'improcedibilita' dell'azione proposta in questa sede. Tutto cio' ovviamente nei limiti in cui le nuove norme siano conformi alla Costituzione. 2. - Cio' rende rilevante, ai fini del decidere, la soluzione delle questioni di illegittimita' costituzionale prospettate dalla ricorrente. Sia quelle che si riferiscono alla legge n. 223/1990, giacche' l'eventuale illegittimita' di tali norme, applicate dal decreto ministeriale del 13 agosto 1992, inficierebbe la legittimita' costituzionale del d.l. n. 323/1993, che ha inteso sanare ex post i vizi degli atti amministrativi oggetto del presente giudizio. Sia quella riferita al decreto legge n. 323/1993, giacche' tale norma consentendo la prosecuzione dello stato di fatto perpetuerebbe l'attuale situazione di svantaggio denunciata dalla ricorrente. In via preliminare, giova precisare che non incide sulla proponibilita' delle questioni di costituzionalita' il dichiarato carattere provvisorio della disciplina introdotta dal d.l. n. 323/1993, che appunto dovrebbe applicarsi "fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria", sia perche' non esiste nella Costituzione una norma che consenta di derogare alle disposizioni in essa contenute nel caso di discipline provvisorie, sia soprattutto perche', nel caso di specie la continua alternanza di norme provvisorie e di regime di fatto tende a consolidare e perpetuare una situazione nata dall'occupazione spontanea dell'etere da parte dei privati, la quale, ad avviso della ricorrente, contrasta con valori primari costituzionalmente garantiti. Valori, e' appena il caso di aggiungere, sui quali poggia il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche. Cio' posto, si puo' procedere all'esame delle questioni di costituzionalita' sollevate dalla ricorrente 3. - con la prima viene denunciata l'illegittimita' dell'art. 3, undicesimo comma, della legge n. 223/1990, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 97 della Costituzione, nella parte in cui consente all'amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera tale da creare disparita' di trattamento tra concessionari quanto alla copertura del territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente piu' interessanti. La questione appare non manifestamente infondata, se solo si consideri che l'intero sistema antitrust introdotto dalla legge a tutela dei valori del pluralismo ed imparzialita' s'incentra sul numero di reti nazionali concedibili al medesimo soggetto. Ovviamente il numero delle reti in se' considerato ha un senso definito solo se queste presentano caratteri omogenei, quanto a capacita' di diffondere il messaggio televisivo in termini commerciali e sociali. Diversamente opinando, l'elenco preso in considerazione dalla norma non costituirebbe un indice sicuro per l'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante, ben potendo un concessionario titolare, nell'ambito del limite numerico consentito, di alcune reti dotate di ampia copertura godere di una posizione di assoluto privilegio rispetto a concessionari di reti con copertura deficitaria. La questione pertanto va dichiarata non manifestamente infondata. 4. - Non manifestamente infondata appare anche la seconda questione di illegittimita' dell'art. 15, quarto comma, della legge n. 223/1990, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, della Costituzione, nella parte in cui consente ad uno stesso soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali televisive. Giova precisare che la disciplina antitrust che governa il sistema radiotelevisivo si discosta radicalmente da quella ordinaria. Cio' sia per le caratteristiche di mercato chiuso del sistema, nel quale possono esercitare il diritto d'impresa solo un numero limitato di imprenditori ammessi, tramite l'istituto della concessione amministrativa, ad utilizzare l'etere per diffondere le proprie trasmissioni televisive, sia soprattutto per i valori giuridici che ne costituiscono il fondamento, i quali si riallacciano al diritto di libera manifestazione del pensiero. Pertanto, mentre la disciplina antitrust ordinaria tende ad evitare che un impresa possa abusare di una posizione dominante e quindi incidere negativamente sul mercato e sull'interesse generale dei consumatori, la disciplina antitrust del sistema radiotelevisivo e' ordinata ad assicurare il rispetto dei valori del pluralismo e dell'imparzialita', i quali sono negati in radice dalla formazione di un oligopolio che sia in grado di condizionare in maniera unilaterale l'opinione pubblica e cosi' incidere negativamente sull'andamento delle istituzioni democratiche del paese. Sotto tale aspetto non sembra che le disposizioni antitrust contenute nella legge n. 223/1990 siano tali da impedire l'insorgere di una situazione di oligopolio. Ed invero, l'art. 15 della legge si limita a porre una serie di regole che, comunque, consentono (quarto comma) ad un unico soggetto non solo di ottenere ben tre concessioni nazionali (col limite del 25% delle reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle frequenze), ma di poter anche partecipare sia pure come socio di minoranza a imprese titolari di altre concessioni e ad imprese impegnate in altri settori dell'editoria. Se poi si considera che nessuna norma impedisce al piano di assegnazione delle frequenze di configurare le reti nazionali in modo tale che esse siano dotate di pari illuminazione, puo' ben accadere, come in effetti e' accaduto nella specie, che un unico soggetto, su nove reti disponibili per i privati, divenga titolare delle tre concessioni aventi maggiore illuminazione e possa partecipare alle societa' titolari di altre tre concessioni, disponendo cosi' di una potenzialita' di diffusione del messaggio televisivo su scala nazionale che nessun altro soggetto pubblico o privato oggi possiede. 5. - Non manifestamente infondata infine appare la questione di illegittimita' dell'art. 1, primo e terzo comma, del d.l. n. 323/1993, nel combinato disposto con l'art. 15, quarto comma, e l'art. 8, settimo comma, della legge n. 223/1990, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui consentendo la prosecuzione dell'esercizio dei preesistenti impianti per almeno due anni, non adotta alcuna misura idonea, a salvaguardare il pluralismo nel settore televisivo nazionale. Ed invero, l'attuale situazione di fatto, che la norma tende a perpetuare, e' caratterizzata, come d'altronde e' pacifico tra le parti, dalla posizione dominante di un solo soggetto, che dispone delle reti nazionali aventi maggiore illuminazione e capacita' di diffusione del messaggio televisivo su scala nazionale. Per questi motivi il giudizio deve essere sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per l'esame delle questioni di cui si e' detto.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del decidere la presente controversia le questioni di illegittimita' costituzionale specificate in premessa; Sospende il giudizio e ordina alla segreteria di trasmettere gli atti di causa alla Corte costituzionale e di effettuare le pubblicazioni, comunicazioni e notificazioni previste dalla legge. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 1993. Il presidente: ELEFANTE Il consigliere: LAMBERTI Il consigliere estensore: FERA 94C0507