N. 296 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 1993- 5 maggio 1994

                                N. 296
 Ordinanza  emessa  il   3   aprile   1993   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  5  maggio  1994)  dalla commissione tributaria di
 primo grado di Cagliari sul ricorso proposto da Cossu  Maria  Rosaria
 contro l'intendenza di finanza di Cagliari
 Tributi  in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilita',
 con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della
 norma impugnata, delle indennita' di esproprio o  somme  percepite  a
 seguito   di   cessioni   volontarie   nel   corso   di  procedimenti
 espropriativi, nonche'  di  somme  comunque  dovute  per  effetto  di
 acquisizione   coattiva  conseguentemente  ad  occupazioni  d'urgenza
 divenute illegittime,  relativamente  a  terreni  destinati  a  opere
 pubbliche  ovvero  a  interventi  di edilizia residenziale pubblica -
 Assoggettamento a imposizione fiscale con legge retroattiva di  fatti
 passati  che  hanno esaurito completamente i loro effetti economici e
 patrimoniali e  non  possono  pertanto  essere  indici  di  capacita'
 contributiva  -  Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale
 nn. 45/1964 e 44/1966.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.22 del 25-5-1994 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento  n.  92/3126
 r.g.r. promosso con ricorso n. 92/3126 presentato il 5 settembre 1992
 da  Cossu  Maria  Rosaria,  rappresentata  da  Lorrai  Anna,  figlia,
 assistita dall'avv. Franco Coghe.
    Cossu Maria Rosaria ha impugnato il provvedimento  dell'intendente
 di  finanza  di  Cagliari  in  data  21  luglio  1992 che ha respinto
 l'istanza di rimborso della somma di  L.  26.483.000  versata  il  18
 giugno  1992,  a  titolo  cautelativo,  come  prima rata dell'imposta
 dovuta a norma dell'art. 11, nono  comma,  della  legge  30  dicembre
 1991,  n.  413, sull'indennita' erogata il 2 febbraio 1989 dal comune
 di Quartucciu per la cessione volontaria  sostitutiva  dell'esproprio
 di area sita in Quartucciu, nella via Monte Spada.
    La  contribuente,  riproponendo  la domanda di rimborso ed inoltre
 domandando decisione dichiarativa di non debenza della seconda  rata,
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale con riferimento
 agli  artt.  23  e  53  della Costituzione, dell'art. 11, nono comma,
 della citata legge n. 413/1991.
    Censurata  l'interpretazione  di  questa  norma  data dagli organi
 dell'Amministrazione finanziaria centrale, alla quale  e'  conformato
 il  provvedimento  impugnato,  la contribuente ha dedotto, a sostegno
 della domanda  principale,  che  l'art.  11,  nono  comma,  in  esame
 sottopone  a  tassazione  le  indennita'  ed  i  prezzi  di  cessioni
 volontarie sostitutive  dell'esproprio  percepiti  nell'anno  1991  e
 riferiti  ad  atti  e  provvedimenti  anteriori all'entrata in vigore
 della legge n. 413/1991 e successivi al 31 dicembre 1988 e non  anche
 le indennita' ed i prezzi percetti negli anni 1989 e 1990, ponendo in
 rilievo  che  tale  conclusione e' in linea con il principio di cassa
 previsto in via generale dall'art. 81 del t.u.  n. 917/1986 integrato
 con  le  modifiche  apportate  dalla  legge  n.    413/1991,  perche'
 altrimenti si avrebbe una definitiva rottura di tale principio, e che
 l'imponibile  previsto  dall'art.  11, nono comma, non ha nulla a che
 vedere con l'imponibile ottenuto a norma dell'art.   82  stesso  t.u.
 per  cui  deve  tenersi conto per la determinazione della plusvalenza
 che scaturisce dall'esproprio o dalla cessione volontaria sostitutiva
 dell'esproprio, del prezzo di acquisto e, nel caso  di  acquisto  per
 successione, del valore dichiarato o definito aumentato di ogni altro
 costo inerente rivalutato.
    Resiste  l'Amministrazione  finanziaria  con  memoria  in  data  6
 novembre 1992.
    La proposizione argomentativa che e' alla base  della  conclusione
 principale  formulata  dalla  ricorrente,  non  ha supporti normativi
 nella  legge  n.  413/1991,  la  cui  applicazione  non  puo'  essere
 stravolta,  in  violazione  dell'art.  12 delle disp. prel. al codice
 civile,  attraverso  il  richiamo  di  norme  di  carattere   tecnico
 ancorche'  di  generale  applicazione  nel sistema tributario con una
 loro valutazione in termini di preminenza e nella fattispecie,  nella
 quale  l'interpretazione  letteraria  e'  sufficiente ad esprimere un
 significato chiaro ed univoco, non vi e'  spazio  per  modificare  la
 volonta' del legislatore.
    Altrettanto  chiaramente  espressa  e'  la volonta' della legge di
 equiparare  nell'ipotesi  di  cui  al  nono   comma   dell'art.   11,
 l'imponibile  al  ricavato,  diversamente da quanto prevede l'art. 82
 del d.P.R. n. 917/1986 per le plusvalenze,  disponendo  che  a  dette
 ipotesi  si  applicano  le disposizioni dei precedenti quinto e sesto
 comma; l'osservazione della ricorrente che  questi  commi  riguardano
 casi  non  omogenei con quello di cui all'ultima parte del nono comma
 (il quinto comma fa riferimento a plusvalenze e quindi ad  imponibili
 ottenuti  mediante  "differenze"  ed  il sesto comma ad indennita' di
 occupazione e interessi, importi gia' di per se  imponibili)  non  e'
 formulabile  in  termini  di  rilevanza  in  sede  di valutazione del
 fondamento della conclusione subordinata.
    Deve invero condividersi la  controdeduzione  dell'amministrazione
 resistente  secondo  la  quale  il  richiamo  del  quinto comma e del
 concetto di plusvalenza in esso contenuto, delinea il presupposto  di
 imposta  da  cui  deriva  la  pretesa  tributaria e che l'indicazione
 dell'imponibile, del quantum di ricchezza da sottoporre a tassazione,
 e' definito compiutamente dal sesto comma che parlando di  indennita'
 di  occupazione e dei relativi interessi non consente di riportare la
 tassazione in esame al concetto tecnico di plusvalenza.
    I rilievi esposti  propongono  la  rilevanza  della  questione  di
 costituzionalita' sollevata dalla contribuente postoche' la pronunzia
 di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  nono comma, della
 legge n. 413/1991 nella parte in cui non prevede  che  la  tassazione
 deve  riguardare  soltanto  le indennita' percepite nel 1991, anno di
 imposizione,  si  riflette  sulla  definizione   del   merito   della
 controversia.
    Cio' posto la commissione ritiene che la questione di legittimita'
 costituzionale   debba   esser   delibata   come  non  manifestamente
 infondata.
    Il nono comma  dell'art.  11  dispone  che  siano  indicate  nella
 dichiarazione  dei redditi relativa all'anno 1991, le somme percepite
 in  conseguenza  di  atti  anche  volontari  o  provvedimenti  emessi
 successivamente  al  31 dicembre 1988 e nel caso in esame la cessione
 volontaria e' avvenuta il 2  febbraio  1989  ed  in  questa  data  la
 contribuente  ha  ricevuto  dal  comune  di Quartucciu la somma di L.
 237.767.884 con differimento del pagamento del saldo di L. 27.057.150
 all'approvazione del bilancio di previsione dello stesso anno 1989.
    Orbene, si  deve  riconoscere  che  la  norma  denunziata  incide,
 alterandolo,  sul  rapporto tra imposizione e capacita' contributiva,
 che   l'art.   53   della   Costituzione   enuncia   come   principio
 costituzionale,  e  che  cio'  avviene  in  un caso nel quale non era
 ragionevolmente prevedibile l'istituzione di una imposta che,  avendo
 ad oggetto un prelievo di natura reddituaria realizzato a distanza di
 oltre  due  anni dalla data in cui il cespite sottoposto a tassazione
 e'   affluito   nel   patrimonio   del    contribuente,    presuppone
 apoditticamente la permanenza di una certa capacita' contributiva.
    Sebbene  l'emanazione  di  una  legge  finanziaria retroattiva non
 comporti per se  stessa  violazione  del  principio  della  capacita'
 contributiva,  deve  ricordarsi  che la giurisprudenza costituzionale
 (Corte costituzionale sentenza n.  45/1964)  ha  precisato  che  deve
 essere  verificato di volta in volta, in relazione alla singola legge
 tributaria,  se  questa,  con   l'assumere,   a   presupposto   della
 prestazione  un  fatto  o  una situazione passati o estendendo i suoi
 effetti al passato, gli elementi da quali la prestazione trae i  suoi
 caratteri  essenziali, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere
 tra imposizione e capacita' contributiva ed abbia  cosi'  violato  il
 precetto  costituzionale;  ha ritenuto (Corte costituzionale sentenza
 n. 44/1966) che tale rapporto risulta spezzato nei  casi  in  cui  si
 abbia applicazione dell'imposta a rapporti esauriti, senza che questa
 efficacia  retroattiva  della  norma sia sorretta da alcuna razionale
 presunzione che gli effetti economici dell'alienazione, e del  valore
 realizzato   con   essa,  permangono  nella  sfera  patrimoniale  del
 soggetto, data anche la possibilita' che l'alienazione  sia  avvenuta
 in  un tempo relativamente remoto, in cui non era neanche prevedibile
 l'istituzione dell'imposta.
    Sotto quest'ultimo aspetto la commissione valuta  anche  il  fatto
 che gli atti di cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio, nella
 maggior   parte   dei  casi  sono  frutto  di  accordi  sulla  misura
 dell'indennizzo, e che questi accordi, nel periodo in  cui  opera  la
 retroattivita'   dell'imposta   sostitutiva,   erano   verosimilmente
 influenzati dalla prospettiva della totale esenzione tributaria delle
 somme concordate, per cui la esclusione della  retroattivita'  per  i
 proventi   percepiti   negli   anni   1989  e  1990  e'  sorretta  da
 considerazioni di indubbia rilevanza costituzionale.
    La  commissione  considera  pure,  con  riferimento  al  principio
 stabilito dall'art. 3 della  Costituzione,  che  alla  retroattivita'
 stabilita   per   i  casi  di  esproprio  o  di  cessione  volontaria
 sostitutiva  dell'esproprio  si  contrappone,  in  termini  che   non
 appaiono  giustificati  da scelte razionali, il trattamento stabilito
 per  le  plusvalenze  realizzate  a  seguito  di  cessione  di   aree
 fabbricabili, alle quali accede la libera scelta del tempo e del modo
 dell'operazione.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  l'immediata  trasmissione alla Corte costituzionale degli
 atti e sospende il giudizio in corso;
    Ordina che a cura della segreteria questa ordinanza sia notificata
 alla ricorrente Cossu Maria Rosaria,  all'intendente  di  finanza  di
 Cagliari,  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata
 ai  Presidenti  della  Camera  dei  deputati  e  del   Senato   della
 Repubblica;
    Visto  l'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale dispone che la trasmissione di questa  ordinanza
 alla  Corte  costituzionale avvenga unitamente agli atti del giudizio
 ed alle prove delle notificazioni e delle  comunicazioni  come  sopra
 ordinate.
      Cagliari, addi' 3 aprile 1993
                         Il presidente: LAVENA

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