N. 296 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 1993- 5 maggio 1994
N. 296 Ordinanza emessa il 3 aprile 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 maggio 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Cagliari sul ricorso proposto da Cossu Maria Rosaria contro l'intendenza di finanza di Cagliari Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilita', con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata, delle indennita' di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonche' di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Assoggettamento a imposizione fiscale con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacita' contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 45/1964 e 44/1966. (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.22 del 25-5-1994 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento n. 92/3126 r.g.r. promosso con ricorso n. 92/3126 presentato il 5 settembre 1992 da Cossu Maria Rosaria, rappresentata da Lorrai Anna, figlia, assistita dall'avv. Franco Coghe. Cossu Maria Rosaria ha impugnato il provvedimento dell'intendente di finanza di Cagliari in data 21 luglio 1992 che ha respinto l'istanza di rimborso della somma di L. 26.483.000 versata il 18 giugno 1992, a titolo cautelativo, come prima rata dell'imposta dovuta a norma dell'art. 11, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sull'indennita' erogata il 2 febbraio 1989 dal comune di Quartucciu per la cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio di area sita in Quartucciu, nella via Monte Spada. La contribuente, riproponendo la domanda di rimborso ed inoltre domandando decisione dichiarativa di non debenza della seconda rata, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, dell'art. 11, nono comma, della citata legge n. 413/1991. Censurata l'interpretazione di questa norma data dagli organi dell'Amministrazione finanziaria centrale, alla quale e' conformato il provvedimento impugnato, la contribuente ha dedotto, a sostegno della domanda principale, che l'art. 11, nono comma, in esame sottopone a tassazione le indennita' ed i prezzi di cessioni volontarie sostitutive dell'esproprio percepiti nell'anno 1991 e riferiti ad atti e provvedimenti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 413/1991 e successivi al 31 dicembre 1988 e non anche le indennita' ed i prezzi percetti negli anni 1989 e 1990, ponendo in rilievo che tale conclusione e' in linea con il principio di cassa previsto in via generale dall'art. 81 del t.u. n. 917/1986 integrato con le modifiche apportate dalla legge n. 413/1991, perche' altrimenti si avrebbe una definitiva rottura di tale principio, e che l'imponibile previsto dall'art. 11, nono comma, non ha nulla a che vedere con l'imponibile ottenuto a norma dell'art. 82 stesso t.u. per cui deve tenersi conto per la determinazione della plusvalenza che scaturisce dall'esproprio o dalla cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio, del prezzo di acquisto e, nel caso di acquisto per successione, del valore dichiarato o definito aumentato di ogni altro costo inerente rivalutato. Resiste l'Amministrazione finanziaria con memoria in data 6 novembre 1992. La proposizione argomentativa che e' alla base della conclusione principale formulata dalla ricorrente, non ha supporti normativi nella legge n. 413/1991, la cui applicazione non puo' essere stravolta, in violazione dell'art. 12 delle disp. prel. al codice civile, attraverso il richiamo di norme di carattere tecnico ancorche' di generale applicazione nel sistema tributario con una loro valutazione in termini di preminenza e nella fattispecie, nella quale l'interpretazione letteraria e' sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, non vi e' spazio per modificare la volonta' del legislatore. Altrettanto chiaramente espressa e' la volonta' della legge di equiparare nell'ipotesi di cui al nono comma dell'art. 11, l'imponibile al ricavato, diversamente da quanto prevede l'art. 82 del d.P.R. n. 917/1986 per le plusvalenze, disponendo che a dette ipotesi si applicano le disposizioni dei precedenti quinto e sesto comma; l'osservazione della ricorrente che questi commi riguardano casi non omogenei con quello di cui all'ultima parte del nono comma (il quinto comma fa riferimento a plusvalenze e quindi ad imponibili ottenuti mediante "differenze" ed il sesto comma ad indennita' di occupazione e interessi, importi gia' di per se imponibili) non e' formulabile in termini di rilevanza in sede di valutazione del fondamento della conclusione subordinata. Deve invero condividersi la controdeduzione dell'amministrazione resistente secondo la quale il richiamo del quinto comma e del concetto di plusvalenza in esso contenuto, delinea il presupposto di imposta da cui deriva la pretesa tributaria e che l'indicazione dell'imponibile, del quantum di ricchezza da sottoporre a tassazione, e' definito compiutamente dal sesto comma che parlando di indennita' di occupazione e dei relativi interessi non consente di riportare la tassazione in esame al concetto tecnico di plusvalenza. I rilievi esposti propongono la rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata dalla contribuente postoche' la pronunzia di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991 nella parte in cui non prevede che la tassazione deve riguardare soltanto le indennita' percepite nel 1991, anno di imposizione, si riflette sulla definizione del merito della controversia. Cio' posto la commissione ritiene che la questione di legittimita' costituzionale debba esser delibata come non manifestamente infondata. Il nono comma dell'art. 11 dispone che siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991, le somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e nel caso in esame la cessione volontaria e' avvenuta il 2 febbraio 1989 ed in questa data la contribuente ha ricevuto dal comune di Quartucciu la somma di L. 237.767.884 con differimento del pagamento del saldo di L. 27.057.150 all'approvazione del bilancio di previsione dello stesso anno 1989. Orbene, si deve riconoscere che la norma denunziata incide, alterandolo, sul rapporto tra imposizione e capacita' contributiva, che l'art. 53 della Costituzione enuncia come principio costituzionale, e che cio' avviene in un caso nel quale non era ragionevolmente prevedibile l'istituzione di una imposta che, avendo ad oggetto un prelievo di natura reddituaria realizzato a distanza di oltre due anni dalla data in cui il cespite sottoposto a tassazione e' affluito nel patrimonio del contribuente, presuppone apoditticamente la permanenza di una certa capacita' contributiva. Sebbene l'emanazione di una legge finanziaria retroattiva non comporti per se stessa violazione del principio della capacita' contributiva, deve ricordarsi che la giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale sentenza n. 45/1964) ha precisato che deve essere verificato di volta in volta, in relazione alla singola legge tributaria, se questa, con l'assumere, a presupposto della prestazione un fatto o una situazione passati o estendendo i suoi effetti al passato, gli elementi da quali la prestazione trae i suoi caratteri essenziali, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacita' contributiva ed abbia cosi' violato il precetto costituzionale; ha ritenuto (Corte costituzionale sentenza n. 44/1966) che tale rapporto risulta spezzato nei casi in cui si abbia applicazione dell'imposta a rapporti esauriti, senza che questa efficacia retroattiva della norma sia sorretta da alcuna razionale presunzione che gli effetti economici dell'alienazione, e del valore realizzato con essa, permangono nella sfera patrimoniale del soggetto, data anche la possibilita' che l'alienazione sia avvenuta in un tempo relativamente remoto, in cui non era neanche prevedibile l'istituzione dell'imposta. Sotto quest'ultimo aspetto la commissione valuta anche il fatto che gli atti di cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio, nella maggior parte dei casi sono frutto di accordi sulla misura dell'indennizzo, e che questi accordi, nel periodo in cui opera la retroattivita' dell'imposta sostitutiva, erano verosimilmente influenzati dalla prospettiva della totale esenzione tributaria delle somme concordate, per cui la esclusione della retroattivita' per i proventi percepiti negli anni 1989 e 1990 e' sorretta da considerazioni di indubbia rilevanza costituzionale. La commissione considera pure, con riferimento al principio stabilito dall'art. 3 della Costituzione, che alla retroattivita' stabilita per i casi di esproprio o di cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio si contrappone, in termini che non appaiono giustificati da scelte razionali, il trattamento stabilito per le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di aree fabbricabili, alle quali accede la libera scelta del tempo e del modo dell'operazione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della segreteria questa ordinanza sia notificata alla ricorrente Cossu Maria Rosaria, all'intendente di finanza di Cagliari, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto l'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dispone che la trasmissione di questa ordinanza alla Corte costituzionale avvenga unitamente agli atti del giudizio ed alle prove delle notificazioni e delle comunicazioni come sopra ordinate. Cagliari, addi' 3 aprile 1993 Il presidente: LAVENA 94C0559