N. 300 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 1994

                                N. 300
 Ordinanza  emessa  il  9  marzo  1994  dal  pretore  di  Bologna  nel
 procedimento penale a carico di Sgarzi Stefania
 Reato  in  genere  - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi -
 Ambito di applicazione - Inapplicabilita'  per  espresso  divieto  ai
 reati  (nella  specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico
 previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente  da  quanto  stabilito
 per  le  analoghe  ma  piu'  gravi figure criminose di cui al decreto
 legislativo  del  27 gennaio 1992, n. 132 - Ingiustificata disparita'
 di trattamento.
 (Legge 2 novembre 1981, n. 689 (recte: 24 novembre  1981),  art.  60,
 secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.23 del 1-6-1994 )
                              IL PRETORE
    Il  dif.  insiste  per  l'eccezione  di  incostituzionalita'  gia'
 proposta. Il p.m. aderisce.
   Rilevato che l'imp. e' stato tratto a giudizio per  rispondere  del
 reato  di  cui  all'art.  21,  terzo  comma, della legge n. 319/1976,
 poiche' il dif. ha chiesto appl. di pena ex art. 444 del c.p.p.,  sul
 presupposto  della  conversione  della  pena  detent. in pena sostit.
 pecuniaria per  entrambi  gli  episodi  contestati  ed  il  p.m.  sul
 presupposto  della  non  particolare  gravita'  dei  fatti  sul piano
 soggettivo ed oggettivo, ha dichiarato che  esprimerebbe  il  proprio
 consenso  qualora  fosse possibile la conversione richiesta che, allo
 stato, contrasta con il dettato dell'art. 60  cpv.,  della  legge  n.
 689/1981;
      che  in  relazione  al  disposto  di tale norma, il difensore ha
 eccepito l'illegittimita' costituzionale in contrasto con l'art.  324
 della Costituzione, che la questione di costituzionalita' e', quindi,
 rilevante nella fattispecie per le ragioni suesposte;
      che  nel  merito  deve  osservarsi  come questo pretore ed altri
 pretori  abbiano  gia'  ritenuto  non  manifestamente  infondata   la
 questione  in oggetto per motivi cui si rimanda, essendo la questione
 analoga nella fattispecie;
      che,  in  ogni  caso,   puo'   succintamente   osservarsi   come
 l'eslusione  in  oggetto  risulti  irragionevole,  atteso  il diverso
 trattamento che hanno fattispecie di pari, se non maggiore gravita';
      che sono poste a tutela dello stesso bene  giuridico  l'ambiente
 ovvero  dello  stesso  specifico  settore  amb.le, tutela delle acque
 dell'inquinamento;
      che, in effetti, va considerato sotto il primo profilo  che  non
 esiste  alcuna  preclusione  oggettiva per quanto attiene ai reati in
 materia di smaltimento di rifiuti anche  tossici  ed  in  materia  di
 inquinamento  atmosferico e, sotto il secondo profilo, che di recente
 sono state introdotte norme a tutela  delle  acque  dall'inquinamento
 (art.   18   del   d.l.   n.  133/1992),  che  regolano  fattispecie
 oggettivamente piu' gravi e per le quali  ne  e'  escluso  il  regime
 della sostituibilita' delle pene.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenutane  la  rilevanza  ai fini del presente giudizio, dichiara
 non  manifestamente  infondata,  in  relazione   all'art.   3   della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 60, secondo comma, della legge 2 novembre 1981, n. 689, nell parte in
 cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive  al  reato  di
 cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1986;
    Sospende  il  presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la  sua  comunicazione
 ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 94C0563