N. 300 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 1994
N. 300 Ordinanza emessa il 9 marzo 1994 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Sgarzi Stefania Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe ma piu' gravi figure criminose di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 132 - Ingiustificata disparita' di trattamento. (Legge 2 novembre 1981, n. 689 (recte: 24 novembre 1981), art. 60, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.23 del 1-6-1994 )
IL PRETORE Il dif. insiste per l'eccezione di incostituzionalita' gia' proposta. Il p.m. aderisce. Rilevato che l'imp. e' stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, poiche' il dif. ha chiesto appl. di pena ex art. 444 del c.p.p., sul presupposto della conversione della pena detent. in pena sostit. pecuniaria per entrambi gli episodi contestati ed il p.m. sul presupposto della non particolare gravita' dei fatti sul piano soggettivo ed oggettivo, ha dichiarato che esprimerebbe il proprio consenso qualora fosse possibile la conversione richiesta che, allo stato, contrasta con il dettato dell'art. 60 cpv., della legge n. 689/1981; che in relazione al disposto di tale norma, il difensore ha eccepito l'illegittimita' costituzionale in contrasto con l'art. 324 della Costituzione, che la questione di costituzionalita' e', quindi, rilevante nella fattispecie per le ragioni suesposte; che nel merito deve osservarsi come questo pretore ed altri pretori abbiano gia' ritenuto non manifestamente infondata la questione in oggetto per motivi cui si rimanda, essendo la questione analoga nella fattispecie; che, in ogni caso, puo' succintamente osservarsi come l'eslusione in oggetto risulti irragionevole, atteso il diverso trattamento che hanno fattispecie di pari, se non maggiore gravita'; che sono poste a tutela dello stesso bene giuridico l'ambiente ovvero dello stesso specifico settore amb.le, tutela delle acque dell'inquinamento; che, in effetti, va considerato sotto il primo profilo che non esiste alcuna preclusione oggettiva per quanto attiene ai reati in materia di smaltimento di rifiuti anche tossici ed in materia di inquinamento atmosferico e, sotto il secondo profilo, che di recente sono state introdotte norme a tutela delle acque dall'inquinamento (art. 18 del d.l. n. 133/1992), che regolano fattispecie oggettivamente piu' gravi e per le quali ne e' escluso il regime della sostituibilita' delle pene.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza ai fini del presente giudizio, dichiara non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 2 novembre 1981, n. 689, nell parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1986; Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Il pretore: (firma illeggibile) 94C0563