N. 306 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 1994

                                N. 306
 Ordinanza emessa il 14 marzo 1994 dal  pretore  di  Venezia,  sezione
 distaccata  di  Mestre  nel  prodecimento penale vertente a carico di
 Casarin Vittorino
 Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene  detentive  brevi  -
 Ambito  di  applicazione  -  Inapplicabilita' per espresso divieto ai
 reati (nella specie contestati all'imputato) di  inquinamento  idrico
 previsti  dalla  legge  n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito
 per le analoghe ma piu' gravi figure  criminose  di  cui  ai  decreti
 legislativi  nn.  132  e  133  del  27  gennaio 1992 - Ingiustificata
 disparita' di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.23 del 1-6-1994 )
                              IL PRETORE
    Sentite le parti e letti gli atti;
    Rilevato che Casarin Vittorino e'  stato  tratto  a  giudizio  per
 rispondere  della  contravvenzione  di  cui all'art. 21, terzo comma,
 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per aver effettuato  uno  scarico
 di   reflui   da   insediamento  produttivo  superante  i  limiti  di
 accettabilita' previsti dal d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, colonna
 "acque  correnti"  ("Tutela  della  citta'  di  Venezia  e  del   suo
 territorio dagli inquinamenti delle acque");
    Rilevato   altresi'   che  prima  dell'apertura  del  dibattimento
 l'imputato ha formulato richiesta di applicazione di pena ex art. 444
 del c.c.p. subordinando tale richiesta alla sostituzione  della  pena
 detentiva  nella  corrispondente pena pecuniaria e che la difesa, nel
 caso la richiesta di cui sopra fosse ritenuta non accoglibile per  il
 divieto  contenuto  nell'art.  60,  secondo  comma, legge 24 novembre
 1981, n. 689, ha eccepito l'incostituzionalita' di tale  divieto  per
 lesione  del  principio  di  eguaglianza  e  del  diritto  di  difesa
 dell'imputato stabiliti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione;
                             O S S E R V A
    Indubbiamente  l'art.  60  della  legge  n.  689/1981  esclude  la
 possibilita'  di  applicare  le  sanzioni  sostitutive  per  il reato
 oggetto del presente procedimento.
    E' altresi' pacifico che vi sono altre leggi  antinquinamento  che
 prevedono  reati sanzionati piu' gravemente di quello per cui oggi si
 procede (facendo quindi ritenere la sussistenza di una  lesione  piu'
 rilevante  del  medesimo  bene  giuridico)  ma  che  non subiscono il
 medesimo divieto di applicazione di  sanzioni  sostitutive.  Bastera'
 ricordare  i  decreti legislativi del 27 gennaio 1992, nn. 132 e 133,
 che, regolamentando  gli  scarichi  industriali  di  alcune  sostanze
 pericolose,  prevedono sanzioni piu' severe di quelle stabilite dalla
 "legge Merli".
    Ci  si  trova  quindi   in   presenza   di   una   situazione   di
 irragionevolezza  normativa  che provoca una lesione del principio di
 uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e una  limitazione
 del  diritto  di  difesa  dell'imputato  tutelato  dall'art. 24 della
 Costituzione.
    La questione, comunque,  e'  gia'  stata  proposta  con  ordinanza
 datata   22   novembre   1993   dal   pretore  di  Genova  con  ampie
 argomentazioni pienamente condivisibili.
    A cio' si deve aggiungere che nel caso in  esame,  trattandosi  di
 uno   scarico   indiretto   nella  laguna  di  Venezia,  si  contesta
 all'imputato di  aver  superato  i  limiti  previsti  dal  d.P.R.  n.
 962/1973  e  cioe' quegli stessi limiti che se vengono superati dagli
 scarichi diretti in laguna comportano l'applicazione  delle  sanzioni
 previste  dall'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 ("Interventi
 per la salvaguardia di Venezia") che non soggiaciono  al  divieto  di
 sostituzione  della  pena prevista dall'art. 60, secondo comma, della
 legge n. 689/1981.
    Si verifica cosi' una ulteriore  e  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento in relazione a lesioni del medesimo bene giuridico.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e
 l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della  legge
 24  novembre  1981, n. 689, nella parte in cui stabilisce che le pene
 sostitutive non si applicano al reato  previsto  dall'art.  21  della
 legge  10  maggio  1976, n. 319, in relazione agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione;
    Sospende il presente procedimento penale e  dispone  la  immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera e del Senato.
      Mestre, addi' 14 marzo 1994
                          Il pretore: CONTINI

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