N. 321 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 1994
N. 321 Ordinanza emessa il 13 gennaio 1994 dalla pretura di Padova, sezione distaccata di Montagnana nel procedimento penale a carico di Pestillo Sandro ed altri Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Eccezione di incompetenza per territorio - Proponibilita' tra le questioni preliminari (subito dopo aver compiuto per la prima volta l'accertamento sulla costituzione delle parti) - Decisione immediata del giudice senza possibilita', per l'istante, di prendere visione, solo a tal fine, degli atti del fascicolo del p.m. - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al procedimento innanzi al tribunale - Compressione del diritto di difesa - Possibile sottrazione, di fatto, al giudice precostituito per legge. (C.P.P. 1988, art. 491, primo comma). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma).(GU n.23 del 1-6-1994 )
IL PRETORE Vista l'eccezione sollevata dai dinfesori degli imputati; esaminati gli atti, ha pronunciato la seguente ordinanza. Pestillo Sandro, Battisti Ernesto, Moro Armando, Cavicchiolo Ugo, Bruno Salvatore, Randazzo Giuseppe, Visentin Mario, Zangobbo Giuseppe, Zorzetto Augusto, Parise Alfonso, Pillon Enrico, Iannone Mario e Marsotto Fernando (nei confronti di questi ultimi due imputati veniva disposto lo stralcio della loro posizione processuale, essendo deceduti) venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 640 e 648 del c.p. In sede di questioni preliminari ex art. 491 del c.p.p., i difensori hanno eccepito l'incompetenza per territorio determinata dalla connessione, sul presupposto che nel fascicolo del pubblico ministero erano contenuti atti (evidentemente sconosciuti da questo giudicante) idonei a configurare la competenza di altro magistrato ai sensi dell'art. 16 del c.p.p. Posto che la questione della competenza per territorio, proposta subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti, deve essere esaminata e decisa dal giudice "allo stato degli atti", senza cioe' che possa farsi luogo ad ammissione di prove rilevanti per la questione stessa, e' stata sollevata in subordine la questione di costituzionalita' dell'art. 491, primo comma, del c.p.p. Ritiene questo pretore che debba sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491, primo comma, del c.p.p. nella parte in cui non consente al pretore di prendere visione del fascicolo del pubblico ministero, ai soli fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione d'incompetenza per territorio, stante il preciso sbarramento ( ex art. 491 del c.p.p.) alla deducibilita' dell'eccezione medesima. La questione e' rilevante perche', solo in ipotesi di declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 491, primo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 21, secondo comma, del c.p.p., potrebbe essere correttamente valutata la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa, con conseguente necessita' di provvedere con sentenza di incompetenza del giudice che procede. La questione appare altresi' non manifestamente infondata. L'art. 21, secondo comma, del c.p.p., prevede che l'incompetenza per territorio e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, primo comma, con la conseguenza che, decorso detto termine, non appare possibile dedurre tardivamente l'eccezione suddetta. Va osservato che mentre nel giudizio dinanzi al tribunale il giudice per le indagini preliminari ha conoscenza integrale del fascicolo del pubblico ministero (art. 416 del c.p.p.) e forma il fascicolo per il dibattimento (art. 431 del c.p.p.) e la trasmette alla cancelleria del giudice competente per il giudizio (art. 432), con quanto ne consegue in ordine alla valutazione della competenza, ben diverso e' il caso del rito pretorile nel quale e' la stessa pubblica accusa a formare il fascicolo per il dibattimento e ad individuare il giudice territorialmente competente. Cio' comporta che il pretore, dovendo decidere allo stato degli atti, in difetto di specifici elementi che possano indurre a ritenere la competenza per territorio di altro giudicante, proprio per l'impossibilita' di poter valutare, ai soli fini dell'eccezione sollevata, il fascicolo del pubblico ministero si vede incolpevolmente costretto a rigettare l'eccezione. Aggiungasi, per inciso che nell'ambito della struttura dell'art. 491, le valutazioni e le determinazioni relative al contenuto del fascicolo per il dibattimento indicate solo nel quarto comma dell'articolo stesso, riguardano un momento successivo a quello della decisione sull'eccezione d'incompetenza espressamente prevista nel primo comma e quindi, in una fase logicamente e giuridicamente antecedente. Cio' appare contrastare con l'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento determinando, tale divergenza normativa, ma irrazionale diversita' di trattamento tra imputati ai reati di competenza del tribunale e imputati di reati di competenza pretorile. La norma censurata appare altresi' in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non potendo l'imputato eccepire validamente (rimanendogli preclusa nella sostanza, qualsiasi produzione di elementi probatori volti a delineare la competenza di un altro giudice) la violazione di norme processuali e in cio', ravvisandosi una irreparabile compressione del diritto di difesa. Infine la questione appare non manifestamente infondata sotto il profilo dell'art. 25, primo comma, della Costituzione essendo consentito al pubblico ministero, che e' parte del processo, di citare l'imputato dinanzi ad un giudice diverso da quello naturale precostituito per legge (realizzando la sottrazione di fatto del processo al suo giudice naturale), senza che tale giudice possa far nulla per verificare la propria competenza a decidere nel merito.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491, primo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma; 25, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che il pretore possa prendere visione del fascicolo del pubblico ministero ai soli fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione d'incompetenza per territorio; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica, e al Presidente della Camera dei deputati. Montagnana, addi' 13 gennaio 1994 Il pretore: DI FLORIO 94C0606